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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 19 marzo 2025, alle ore 13:41, davanti al Giudice Antonino Campanella, chiamata la causa civile di appello n. 158/2024 R.G., è comparso l'Avv. Cosimo Di Girolamo per il appellante. Parte_1
Nessuno è presente per parte appellata.
L'Avv. Di Girolamo conclude come note conclusionali depositate il 7 giugno 2024 e chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 13:42 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 17:20, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 158/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Di Girolamo Cosimo Parte_1
appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Partanna, via Mazzini, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Susanna Giacalone
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
appellato oggetto: appello contro la sentenza n. 446/2023 del 14 dicembre 2023 del Giudice di Pace di Pt_1
(causa n. 1027/2023 R.G.)
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Marsala, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il seguente verbale n. V/30605A/2023 (prot. n. 8971/2023) del 4 febbraio 2023, notificato il
12 aprile 2023, per violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, perché circolava alla velocità di km/h 77,44, superando di km/h 27,44 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.
Con sentenza n. 446/2023 del 14 dicembre 2023, il Giudice di pace di ha accolto il ricorso Pt_1
di parte opponente annullando il provvedimento impugnato e condannando il al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 300 di cui € 43 per spese, oltre accessori di legge.
Nel presente giudizio, il appellante ha domandato: Pt_1 «- ritenere fondato il ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n°446/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di (R.G. n°1027/2023 – Cron.3496/2023) in data Pt_1
14.12.2023, depositata in data in pari data, e notificata in data 28/12/2023, e, di conseguenza, così disporre:
- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso del giudizio di primo grado in quanto depositato in violazione dell'art.7, comma 3, del D.Lgs. n°150 del 2011, per come meglio sopra specificato e, conseguentemente,
- Ritenere e dichiarare legittimo ed efficace il verbale opposto nel primo grado del giudizio e ciò per
i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto,
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'opposizione avverso il Verbale di violazione al codice della strada proposta dall'appellato nel giudizio di primo grado con conseguente Controparte_1
conferma integrale del verbale opposto nel primo grado di giudizio, della violazione accertata e delle sanzioni con lo stesso irrogate.
In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'atto di appello si chiede la compensazione delle spese del giudizio attesa la peculiarità della questione trattata, oltre al fatto che non sussiste una consolidata giurisprudenza di merito e la recente sentenza della Cassazione è stata depositata in un periodo successivo all'introduzione del presente giudizio di appello».
Con memoria difensiva depositata il 6 maggio 2024 si è costituita parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 19 marzo 2025, nella quale il difensore del ha concluso come da verbale di udienza. Pt_1
2. Preliminarmente, il appellante ha chiesto dichiararsi la tardività del ricorso di primo Pt_1 grado proposto da e, per l'effetto, la sua inammissibilità per violazione e falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. L'ente ha proposto appello sulla base dei seguenti ulteriori motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e artt. 45 e 142 d. lgs. n.
285/1992 e dell'art. 192 d.P.R. n. 495/1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
2.1. L'art. 7, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 dispone che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel caso in esame, il verbale n. V/30605A/2023 oggetto di contestazione è stato notificato a
[...]
il 12 aprile 2023 (cfr. allegato 5, fascicolo primo grado, depositato da parte appellata il 6 CP_1
maggio 2024). Come risulta anche dalla sentenza appellata, il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Giudice di pace il 15 maggio 2023, dunque oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica, in violazione del termine previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.
Né una eventuale costituzione a mezzo di posta elettronica certificata sarebbe stata ammissibile, poiché il deposito degli atti davanti l'ufficio del Giudice di pace non poteva eseguirsi con tale modalità in assenza di una disposizione che lo consentisse (Cass. civ., sezioni unite, n. 6074/2020;
Cass. civ., n. 10266/2018; Cass. civ., n. 20575/2020).
In base alle considerazioni suesposte, l'appello merita accoglimento.
3. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello ed in ossequio al principio della soccombenza, anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere riformata.
3.1. Le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022,
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Giudice di pace, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, il modestissimo valore dell'affare, nonché i risultati conseguiti (accoglimento della domanda), si ritiene congruo determinare un compenso ai valori minimi per le fasi di studio della controversia (€ 34), introduttiva del giudizio (€ 34) e decisionale (€
71) - con esclusione della fase istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021), per complessivi € 139, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori di legge.
3.2. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, il modestissimo valore dell'affare, nonché i risultati conseguiti (accoglimento dell'appello), si ritiene congruo liquidare un importo ai valori minimi per le fasi di studio (€ 66), introduttiva del giudizio (€ 66) e decisionale (€ 100) - con esclusione della fase istruttoria, poiché la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021) - per complessivi € 232, oltre una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre spese documentate (€ 64,50).
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1) Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma integralmente la Parte_1
sentenza n. 446/2023 (n. 1027/2023 R.G.) del 14 dicembre 2023 del Giudice di pace di Pt_1
2) Rigetta l'opposizione al verbale n. V/30605A/2023 (prot. n. 8971/2023) del 4 febbraio 2023.
3) Condanna alla rifusione, in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio davanti al Giudice di pace di spese che si liquidano in € 139, oltre Pt_1
una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Condanna alla rifusione, in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, spese che si liquidano in € 232, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 64,50 per spese documentate non imponibili.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, in data 19 marzo 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 19 marzo 2025, alle ore 13:41, davanti al Giudice Antonino Campanella, chiamata la causa civile di appello n. 158/2024 R.G., è comparso l'Avv. Cosimo Di Girolamo per il appellante. Parte_1
Nessuno è presente per parte appellata.
L'Avv. Di Girolamo conclude come note conclusionali depositate il 7 giugno 2024 e chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 13:42 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 17:20, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 158/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Di Girolamo Cosimo Parte_1
appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Partanna, via Mazzini, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Susanna Giacalone
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
appellato oggetto: appello contro la sentenza n. 446/2023 del 14 dicembre 2023 del Giudice di Pace di Pt_1
(causa n. 1027/2023 R.G.)
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Marsala, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il seguente verbale n. V/30605A/2023 (prot. n. 8971/2023) del 4 febbraio 2023, notificato il
12 aprile 2023, per violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, perché circolava alla velocità di km/h 77,44, superando di km/h 27,44 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.
Con sentenza n. 446/2023 del 14 dicembre 2023, il Giudice di pace di ha accolto il ricorso Pt_1
di parte opponente annullando il provvedimento impugnato e condannando il al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 300 di cui € 43 per spese, oltre accessori di legge.
Nel presente giudizio, il appellante ha domandato: Pt_1 «- ritenere fondato il ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n°446/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di (R.G. n°1027/2023 – Cron.3496/2023) in data Pt_1
14.12.2023, depositata in data in pari data, e notificata in data 28/12/2023, e, di conseguenza, così disporre:
- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso del giudizio di primo grado in quanto depositato in violazione dell'art.7, comma 3, del D.Lgs. n°150 del 2011, per come meglio sopra specificato e, conseguentemente,
- Ritenere e dichiarare legittimo ed efficace il verbale opposto nel primo grado del giudizio e ciò per
i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto,
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'opposizione avverso il Verbale di violazione al codice della strada proposta dall'appellato nel giudizio di primo grado con conseguente Controparte_1
conferma integrale del verbale opposto nel primo grado di giudizio, della violazione accertata e delle sanzioni con lo stesso irrogate.
In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'atto di appello si chiede la compensazione delle spese del giudizio attesa la peculiarità della questione trattata, oltre al fatto che non sussiste una consolidata giurisprudenza di merito e la recente sentenza della Cassazione è stata depositata in un periodo successivo all'introduzione del presente giudizio di appello».
Con memoria difensiva depositata il 6 maggio 2024 si è costituita parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 19 marzo 2025, nella quale il difensore del ha concluso come da verbale di udienza. Pt_1
2. Preliminarmente, il appellante ha chiesto dichiararsi la tardività del ricorso di primo Pt_1 grado proposto da e, per l'effetto, la sua inammissibilità per violazione e falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. L'ente ha proposto appello sulla base dei seguenti ulteriori motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e artt. 45 e 142 d. lgs. n.
285/1992 e dell'art. 192 d.P.R. n. 495/1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
2.1. L'art. 7, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 dispone che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel caso in esame, il verbale n. V/30605A/2023 oggetto di contestazione è stato notificato a
[...]
il 12 aprile 2023 (cfr. allegato 5, fascicolo primo grado, depositato da parte appellata il 6 CP_1
maggio 2024). Come risulta anche dalla sentenza appellata, il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Giudice di pace il 15 maggio 2023, dunque oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica, in violazione del termine previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.
Né una eventuale costituzione a mezzo di posta elettronica certificata sarebbe stata ammissibile, poiché il deposito degli atti davanti l'ufficio del Giudice di pace non poteva eseguirsi con tale modalità in assenza di una disposizione che lo consentisse (Cass. civ., sezioni unite, n. 6074/2020;
Cass. civ., n. 10266/2018; Cass. civ., n. 20575/2020).
In base alle considerazioni suesposte, l'appello merita accoglimento.
3. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello ed in ossequio al principio della soccombenza, anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere riformata.
3.1. Le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022,
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Giudice di pace, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, il modestissimo valore dell'affare, nonché i risultati conseguiti (accoglimento della domanda), si ritiene congruo determinare un compenso ai valori minimi per le fasi di studio della controversia (€ 34), introduttiva del giudizio (€ 34) e decisionale (€
71) - con esclusione della fase istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021), per complessivi € 139, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori di legge.
3.2. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, il modestissimo valore dell'affare, nonché i risultati conseguiti (accoglimento dell'appello), si ritiene congruo liquidare un importo ai valori minimi per le fasi di studio (€ 66), introduttiva del giudizio (€ 66) e decisionale (€ 100) - con esclusione della fase istruttoria, poiché la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021) - per complessivi € 232, oltre una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre spese documentate (€ 64,50).
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1) Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma integralmente la Parte_1
sentenza n. 446/2023 (n. 1027/2023 R.G.) del 14 dicembre 2023 del Giudice di pace di Pt_1
2) Rigetta l'opposizione al verbale n. V/30605A/2023 (prot. n. 8971/2023) del 4 febbraio 2023.
3) Condanna alla rifusione, in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio davanti al Giudice di pace di spese che si liquidano in € 139, oltre Pt_1
una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Condanna alla rifusione, in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, spese che si liquidano in € 232, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 64,50 per spese documentate non imponibili.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, in data 19 marzo 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.