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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/08/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
n. 110/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI ..……….……….. Giudice dott. Fabio FAVALLI ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 110 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Garibaldi n.20 presso lo studio dell'avv.to Gianluca De Marco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e autorizzandoli a vivere separati, con assegnazione della
[...] Controparte_1 casa coniugale di Salita Mongioie n. 16 a Sanremo alla moglie e Parte_1 affido esclusivo alla stessa della figlia minorenne collocata presso la RS madre, con fissazione di obbligo alla contribuzione al mantenimento della figlia a carico del marito nella misura di euro 300,00 mensili con aggiornamento Istat annuale o in altra misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate (mediche, scolastiche, ricreative, sportive), fissando le minime modalità di visita della figlia per il genitore non assegnatario, e con fissazione di un obbligo di contribuzione di euro 300,00 mensili o altra somma minore o maggiore meglio vista, a carico del marito dr. Andrea CANCIANI 1 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
per il mantenimento del figlio maggiorenne che vivrà con la madre e RS sino al raggiungimento della stabilità economica dello stesso. Vinte le spese”
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.1.2025 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Cumpana (Romania) in data 21.10.2000 con che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli (21 anni, essendo nato il [...]) e RS (15 anni, essendo nata il [...]); che in seguito all'insorgere di contrasti RS la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore PE le fosse affidata in via esclusiva e presso di sé collocata, con assegnazione della
[...] casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse fissato un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 9.7.2025.
Alla medesima udienza - preso atto della mancata costituzione del resistente, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova - parte ricorrente, unica costituita, precisava le conclusioni (rinunziando al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
, medio tempore divenuto economicamente indipendente) ed, a seguito della PE discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 9.7.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni relative alla figlia minore, deve essere preliminarmente osservato come la ricorrente, pur perdurando una convivenza con il coniuge non connotata da significativa conflittualità (vds. quanto riferito all'udienza del 9.7.2025: “...Riferisce come la convivenza con il marito non sia connotata attualmente da episodi di litigio o violenza, limitandosi egli a restare in silenzio senza parlare e dr. Andrea CANCIANI 2 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
senza occuparsi di nulla, solo a volte risultando verbalmente aggressivo...”), abbia chiesto disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo di quanto RS precede risultando la relazione padre/figlia – così come quella con il figlio primogenito
, ormai maggiorenne – da tempo deteriorata in ragione di RS comportamenti disfunzionali del genitore così come di un suo sostanziale disinteresse per l'esercizio del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito nel ricorso introduttivo:
“...il resistente si disinteressa completamente dei figli, non contribuisce minimamente al loro mantenimento e alla loro educazione, non segue in alcun modo i progressi scolastici della figlia e non si interessa alle eventuali problematiche incontrate dalla stessa nell'apprendimento scolastico, non mantiene in alcun modo un minimo colloquio con i figli, non si interessa in alcun modo alla loro vita ed alle eventuali problematiche, tipiche dell'età giovanile che gli stessi incontrano, non si interessa degli impegni profusi dal figlio nella ricerca di un lavoro stabile, non versa alcunché, come detto, per il pagamento del mutuo, ma finisce anche per sottrarre energie economiche alla famiglia per i propri scopi personali...” e ribadito all'udienza del 9.7.2025: “...Precisa come il rapporto della figlia minore con il padre non sia buono, questo fin da quando la PE minore è stata in grado di comprendere il comportamento del genitore, del tutto inaffidabile e poco presente nella sua vita, visto che non si è mai occupato dei figli ed a volte neppure rientrava a casa per diversi giorni. Riferisce come attualmente PE rifiuti una relazione con il padre, così come il figlio maggiorenne che ha dovuto PE vergognarsi in passato dell'abuso di alcol da parte del genitore e non vuole che la sorella possa trovarsi nella stessa situazione...”).
Ed è per tale ragione che appare certamente contrario agli interessi della minore ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed equilibrata consentire che il padre – di fatto disinteressato a rivestire in concreto il proprio ruolo né partecipe della vita di ovvero a conoscenza dei suoi attuali problemi ed esigenze - possa RS partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione, talché alla madre tale responsabilità deve essere attribuita in via esclusiva. Ciò anche tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi interlocuzione tra i due genitori relativamente all'esercizio delle responsabilità verso la prole.
All'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore fisiologicamente consegue, in conformità alle sue richieste, anche l'assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Sanremo, Salita Mongioie n.16 dove unitamente al figlio maggiorenne RS
, ha fino ad oggi sempre vissuto;
quanto precede dovendosi RS contestualmente disporre, in ragione della prosecuzione della disfunzionale convivenza tra i coniugi, l'immediato allontanamento dalla stessa del resistente.
Quanto al regime di visite padre/figlia ritiene il Collegio che, nell'auspicio la separazione e la cessazione di una disfunzionale convivenza tra i coniugi possano restituire al nucleo famigliare maggiore serenità ed equilibrio e favorire una ripresa dell'interesse paterno alla relazione con di dover prevedere che il padre – Persona_3 una volta reperita adeguata sistemazione abitativa - possa tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera nonché, infrasettimanalmente, previ accordi diretti con la stessa (ormai 15enne) e con la madre, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative così come di quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore. La figlia minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
Appare, tuttavia, evidente come il regime di visite sopra “in astratto” delineato non possa prescindere dal recupero di una disponibilità della minore, allo stato del tutto mancante, ad una ripresa della relazione con il padre (vds. quanto riferito nel ricorso introduttivo: “...il padre ha dimostrato negli anni di non interessarsi in alcun modo della figlia che, come detto e come la stessa potrà confermare in sede di ascolto, non vuole avere più alcun rapporto con il padre, e perché lo stesso ha altresì dimostrato di non essere comunque in grado di prendersi cura della prole...”), talché ove quest'ultimo dovesse interpretarlo quale proprio “diritto” piuttosto che come risposta alle esigenze di certamente conseguirebbe quale unico risultato non il rispetto del RS medesimo, ma la definitiva ed irrimediabile interruzione del rapporto con la figlia;
quanto precede rimettendo allo stesso resistente l'opportunità di eventualmente ricorrere al supporto dei Servizi territorialmente competenti al fine di affrontare e risolvere sia le proprie personali criticità che quelle nella relazione con la minore.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, deve essere preliminarmente sottolineato come la ricorrente, in corso di causa, abbia convenuto in ordine alla medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne , RS esplicitamente rinunziando al contributo al mantenimento per esso richiesto nell'atto introduttivo;
quanto precede avendo attualmente il figlio reperito attività lavorativa adeguatamente remunerata che, nonostante il desiderio di perfezionare il ciclo di studi in precedenza abbandonato, non ha in ogni caso intenzione di abbandonare (vds. quanto riferito all'udienza del 9.7.2025: “...Per quanto riguarda il figlio precisa come lo PE stesso lavori attualmente nel settore dell'edilizia; occupazione iniziata circa 4 mesi addietro con contratto a termine ed ora da un paio di mesi con contratto a tempo indeterminato e stipendio di circa 1.400 euro mensili. Precisa come non veda PE questo lavoro come la sua prospettiva futura, avendo intenzione di riprendere il liceo in precedenza abbandonato e frequentare gli ultimi 3 anni;
progetto che vorrebbe realizzare a partire dall'anno scolastico 2026/27, frequentando la scuola serale e senza in ogni caso interrompere l'attività lavorativa attuale ...(omissis)... Da ultimo, richiesta dal Giudice, dichiara di concordare sull'ormai intervenuta indipendenza economica del figlio e, quindi, di rinunziare alla richiesta di contributo al suo mantenimento in PE precedenza avanzata...”).
Relativamente alla situazione economica del resistente, comunque chiamato a contribuire al mantenimento della figlia minore nonostante le scarne RS informazioni in ordine alla sua attuale situazione lavorativa (vds. quanto riferito all'udienza del 9.7.2025: “...Quanto al marito precisa come attualmente sia assunto con contratto a tempo determinato presso una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti a Bordighera (di cui non conosce il nome), con prospettiva di essere poi definitivamente assunto;
quanto precede avendo potuto vedere a casa il contratto in questione. Precisa di non sapere quanto guadagni. Riferisce come in precedenza lavorasse con partita IVA nel campo dell'edilizia, senza, tuttavia, sapere quanto effettivamente guadagnasse...”), deve in ogni caso esserne positivamente apprezzata la potenziale capacità di produzione di reddito, sia avuto riguardo alle condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate) che all'età del medesimo (49 anni) ed alle sue competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
quanto precede anche in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con dr. Andrea CANCIANI 4 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere, stante la sua situazione economica, che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia minore dovendo sopportare, pur a fronte di una buona retribuzione, il pagamento del mutuo attualmente esistente sull'abitazione alla stessa assegnata (vds. quanto da ultimo riferito all'udienza del 9.7.2025: “... La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa come attualmente prosegua la convivenza con il marito, non intendendo egli lasciare l'abitazione prima che venga pronunziata la separazione;
casa coniugale in comproprietà gravata da un mutuo con rata di circa 750 euro mensili... Precisa di lavorare come infermiera di avere uno stipendio di circa 2.000 euro mensili...”).
Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di mantenimento della figlia minore porre a carico del padre – con decorrenza dalla data di RS presentazione della domanda e così come richiesto dalla madre - un contributo per il suo mantenimento di € 300,00 mensili;
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno così come disciplinate nello schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo.
Tale contributo appare, a giudizio del Collegio, del tutto compatibile con la ritenuta capacità reddituale del resistente ed adeguato - in uno quello in forma diretta richiesto alla madre - a garantire il mantenimento della minore nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.; quanto precede anche tenuto conto di come lo stesso, una volta rilasciata la casa coniugale, dovrà verosimilmente sopportare le spese necessarie a reperire nuova adeguata sistemazione abitativa.
In aggiunta a quanto sopra deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore contributo, l'assegno unico universale per la figlia PE
[...]
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese Controparte_1 di causa da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: dr. Andrea CANCIANI 5 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...]_1 UT (Romania) il 1.8.1976 e nata a [...]_1 (Romania) il 19.3.1977, unitisi in matrimonio in Cumpana (Romania) il 21.10.2000;
2) affida alla madre in via esclusiva la figlia minore;
RS
3) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove RS assumerà stabile residenza;
4) assegna a la casa coniugale sita in Sanremo, Salita Mongioie Parte_1 n.16, contestualmente disponendo l'immediato allontanamento dalla stessa del marito Controparte_1
5) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti ed una volta reperita adeguata sistemazione abitativa – potrà tenere con sé la figlia minore PE
a weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera
[...] nonché, infrasettimanalmente, previ accordi diretti con la stessa (ormai 15enne) e con la madre, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative così come di quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore. La figlia minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
6) pone a carico del padre - con decorrenza dalla data di presentazione della domanda - l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore PE
mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 da
[...] corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 6), l'assegno unico universale per la figlia minore;
RS
8) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 21.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI ..……….……….. Giudice dott. Fabio FAVALLI ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 110 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Garibaldi n.20 presso lo studio dell'avv.to Gianluca De Marco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e autorizzandoli a vivere separati, con assegnazione della
[...] Controparte_1 casa coniugale di Salita Mongioie n. 16 a Sanremo alla moglie e Parte_1 affido esclusivo alla stessa della figlia minorenne collocata presso la RS madre, con fissazione di obbligo alla contribuzione al mantenimento della figlia a carico del marito nella misura di euro 300,00 mensili con aggiornamento Istat annuale o in altra misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate (mediche, scolastiche, ricreative, sportive), fissando le minime modalità di visita della figlia per il genitore non assegnatario, e con fissazione di un obbligo di contribuzione di euro 300,00 mensili o altra somma minore o maggiore meglio vista, a carico del marito dr. Andrea CANCIANI 1 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
per il mantenimento del figlio maggiorenne che vivrà con la madre e RS sino al raggiungimento della stabilità economica dello stesso. Vinte le spese”
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.1.2025 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Cumpana (Romania) in data 21.10.2000 con che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli (21 anni, essendo nato il [...]) e RS (15 anni, essendo nata il [...]); che in seguito all'insorgere di contrasti RS la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore PE le fosse affidata in via esclusiva e presso di sé collocata, con assegnazione della
[...] casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse fissato un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 9.7.2025.
Alla medesima udienza - preso atto della mancata costituzione del resistente, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova - parte ricorrente, unica costituita, precisava le conclusioni (rinunziando al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
, medio tempore divenuto economicamente indipendente) ed, a seguito della PE discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 9.7.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni relative alla figlia minore, deve essere preliminarmente osservato come la ricorrente, pur perdurando una convivenza con il coniuge non connotata da significativa conflittualità (vds. quanto riferito all'udienza del 9.7.2025: “...Riferisce come la convivenza con il marito non sia connotata attualmente da episodi di litigio o violenza, limitandosi egli a restare in silenzio senza parlare e dr. Andrea CANCIANI 2 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
senza occuparsi di nulla, solo a volte risultando verbalmente aggressivo...”), abbia chiesto disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo di quanto RS precede risultando la relazione padre/figlia – così come quella con il figlio primogenito
, ormai maggiorenne – da tempo deteriorata in ragione di RS comportamenti disfunzionali del genitore così come di un suo sostanziale disinteresse per l'esercizio del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito nel ricorso introduttivo:
“...il resistente si disinteressa completamente dei figli, non contribuisce minimamente al loro mantenimento e alla loro educazione, non segue in alcun modo i progressi scolastici della figlia e non si interessa alle eventuali problematiche incontrate dalla stessa nell'apprendimento scolastico, non mantiene in alcun modo un minimo colloquio con i figli, non si interessa in alcun modo alla loro vita ed alle eventuali problematiche, tipiche dell'età giovanile che gli stessi incontrano, non si interessa degli impegni profusi dal figlio nella ricerca di un lavoro stabile, non versa alcunché, come detto, per il pagamento del mutuo, ma finisce anche per sottrarre energie economiche alla famiglia per i propri scopi personali...” e ribadito all'udienza del 9.7.2025: “...Precisa come il rapporto della figlia minore con il padre non sia buono, questo fin da quando la PE minore è stata in grado di comprendere il comportamento del genitore, del tutto inaffidabile e poco presente nella sua vita, visto che non si è mai occupato dei figli ed a volte neppure rientrava a casa per diversi giorni. Riferisce come attualmente PE rifiuti una relazione con il padre, così come il figlio maggiorenne che ha dovuto PE vergognarsi in passato dell'abuso di alcol da parte del genitore e non vuole che la sorella possa trovarsi nella stessa situazione...”).
Ed è per tale ragione che appare certamente contrario agli interessi della minore ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed equilibrata consentire che il padre – di fatto disinteressato a rivestire in concreto il proprio ruolo né partecipe della vita di ovvero a conoscenza dei suoi attuali problemi ed esigenze - possa RS partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione, talché alla madre tale responsabilità deve essere attribuita in via esclusiva. Ciò anche tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi interlocuzione tra i due genitori relativamente all'esercizio delle responsabilità verso la prole.
All'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore fisiologicamente consegue, in conformità alle sue richieste, anche l'assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Sanremo, Salita Mongioie n.16 dove unitamente al figlio maggiorenne RS
, ha fino ad oggi sempre vissuto;
quanto precede dovendosi RS contestualmente disporre, in ragione della prosecuzione della disfunzionale convivenza tra i coniugi, l'immediato allontanamento dalla stessa del resistente.
Quanto al regime di visite padre/figlia ritiene il Collegio che, nell'auspicio la separazione e la cessazione di una disfunzionale convivenza tra i coniugi possano restituire al nucleo famigliare maggiore serenità ed equilibrio e favorire una ripresa dell'interesse paterno alla relazione con di dover prevedere che il padre – Persona_3 una volta reperita adeguata sistemazione abitativa - possa tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera nonché, infrasettimanalmente, previ accordi diretti con la stessa (ormai 15enne) e con la madre, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative così come di quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore. La figlia minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
Appare, tuttavia, evidente come il regime di visite sopra “in astratto” delineato non possa prescindere dal recupero di una disponibilità della minore, allo stato del tutto mancante, ad una ripresa della relazione con il padre (vds. quanto riferito nel ricorso introduttivo: “...il padre ha dimostrato negli anni di non interessarsi in alcun modo della figlia che, come detto e come la stessa potrà confermare in sede di ascolto, non vuole avere più alcun rapporto con il padre, e perché lo stesso ha altresì dimostrato di non essere comunque in grado di prendersi cura della prole...”), talché ove quest'ultimo dovesse interpretarlo quale proprio “diritto” piuttosto che come risposta alle esigenze di certamente conseguirebbe quale unico risultato non il rispetto del RS medesimo, ma la definitiva ed irrimediabile interruzione del rapporto con la figlia;
quanto precede rimettendo allo stesso resistente l'opportunità di eventualmente ricorrere al supporto dei Servizi territorialmente competenti al fine di affrontare e risolvere sia le proprie personali criticità che quelle nella relazione con la minore.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, deve essere preliminarmente sottolineato come la ricorrente, in corso di causa, abbia convenuto in ordine alla medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne , RS esplicitamente rinunziando al contributo al mantenimento per esso richiesto nell'atto introduttivo;
quanto precede avendo attualmente il figlio reperito attività lavorativa adeguatamente remunerata che, nonostante il desiderio di perfezionare il ciclo di studi in precedenza abbandonato, non ha in ogni caso intenzione di abbandonare (vds. quanto riferito all'udienza del 9.7.2025: “...Per quanto riguarda il figlio precisa come lo PE stesso lavori attualmente nel settore dell'edilizia; occupazione iniziata circa 4 mesi addietro con contratto a termine ed ora da un paio di mesi con contratto a tempo indeterminato e stipendio di circa 1.400 euro mensili. Precisa come non veda PE questo lavoro come la sua prospettiva futura, avendo intenzione di riprendere il liceo in precedenza abbandonato e frequentare gli ultimi 3 anni;
progetto che vorrebbe realizzare a partire dall'anno scolastico 2026/27, frequentando la scuola serale e senza in ogni caso interrompere l'attività lavorativa attuale ...(omissis)... Da ultimo, richiesta dal Giudice, dichiara di concordare sull'ormai intervenuta indipendenza economica del figlio e, quindi, di rinunziare alla richiesta di contributo al suo mantenimento in PE precedenza avanzata...”).
Relativamente alla situazione economica del resistente, comunque chiamato a contribuire al mantenimento della figlia minore nonostante le scarne RS informazioni in ordine alla sua attuale situazione lavorativa (vds. quanto riferito all'udienza del 9.7.2025: “...Quanto al marito precisa come attualmente sia assunto con contratto a tempo determinato presso una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti a Bordighera (di cui non conosce il nome), con prospettiva di essere poi definitivamente assunto;
quanto precede avendo potuto vedere a casa il contratto in questione. Precisa di non sapere quanto guadagni. Riferisce come in precedenza lavorasse con partita IVA nel campo dell'edilizia, senza, tuttavia, sapere quanto effettivamente guadagnasse...”), deve in ogni caso esserne positivamente apprezzata la potenziale capacità di produzione di reddito, sia avuto riguardo alle condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate) che all'età del medesimo (49 anni) ed alle sue competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
quanto precede anche in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con dr. Andrea CANCIANI 4 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere, stante la sua situazione economica, che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia minore dovendo sopportare, pur a fronte di una buona retribuzione, il pagamento del mutuo attualmente esistente sull'abitazione alla stessa assegnata (vds. quanto da ultimo riferito all'udienza del 9.7.2025: “... La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa come attualmente prosegua la convivenza con il marito, non intendendo egli lasciare l'abitazione prima che venga pronunziata la separazione;
casa coniugale in comproprietà gravata da un mutuo con rata di circa 750 euro mensili... Precisa di lavorare come infermiera di avere uno stipendio di circa 2.000 euro mensili...”).
Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di mantenimento della figlia minore porre a carico del padre – con decorrenza dalla data di RS presentazione della domanda e così come richiesto dalla madre - un contributo per il suo mantenimento di € 300,00 mensili;
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno così come disciplinate nello schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo.
Tale contributo appare, a giudizio del Collegio, del tutto compatibile con la ritenuta capacità reddituale del resistente ed adeguato - in uno quello in forma diretta richiesto alla madre - a garantire il mantenimento della minore nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.; quanto precede anche tenuto conto di come lo stesso, una volta rilasciata la casa coniugale, dovrà verosimilmente sopportare le spese necessarie a reperire nuova adeguata sistemazione abitativa.
In aggiunta a quanto sopra deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore contributo, l'assegno unico universale per la figlia PE
[...]
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese Controparte_1 di causa da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: dr. Andrea CANCIANI 5 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...]_1 UT (Romania) il 1.8.1976 e nata a [...]_1 (Romania) il 19.3.1977, unitisi in matrimonio in Cumpana (Romania) il 21.10.2000;
2) affida alla madre in via esclusiva la figlia minore;
RS
3) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove RS assumerà stabile residenza;
4) assegna a la casa coniugale sita in Sanremo, Salita Mongioie Parte_1 n.16, contestualmente disponendo l'immediato allontanamento dalla stessa del marito Controparte_1
5) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti ed una volta reperita adeguata sistemazione abitativa – potrà tenere con sé la figlia minore PE
a weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera
[...] nonché, infrasettimanalmente, previ accordi diretti con la stessa (ormai 15enne) e con la madre, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative così come di quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore. La figlia minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
6) pone a carico del padre - con decorrenza dalla data di presentazione della domanda - l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore PE
mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 da
[...] corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 110/2025 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 6), l'assegno unico universale per la figlia minore;
RS
8) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 21.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7