TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.06.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 1751/2022 TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Vincenzo Aiello, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Gaeta e dall'avv. Pasquale Guastafierro, come in atti resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“..accertare l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi CP_2 così come indicato;
condannare la parte convenuta al risarcimento del danno contributivo ex art. 2116 comma 2 c.c. così come compiutamente calcolato nella documentazione allegata pari ad € 123.848,76; in subordine, condannare la parte convenuta a costituire a favore del lavoratore, ex art. 13, comma 5, della I. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia corrispondente alla quota di pensione perduta a causa del mancato versamento dei contributi con versamento della relativa riserva matematica all' ovvero al pagamento al ricorrente della somma capitale CP_2 corrispondente.” Nello specifico ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.11.1984 fino al dicembre del 1994, data in cui veniva licenziato;
a seguito di tale recesso, il sig. iniziava un lungo iter processuale per veder affermare Pt_1
l'illegittimità del licenziamento subito ed ottenere la reintegra dei propri diritti e nel proprio posto di lavoro;
tale iter si concludeva con la sentenza n. 4730/2011 emessa in data 21.06.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, che così provvedeva: “a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 255/00 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara inefficace il licenziamento intimato a dalla in Parte_1 CP_1 data 30.11.1994, e per l'effetto condanna la predetta società alla reintegra di
nel posto di lavoro precedentemente occupato, con ogni Parte_1 conseguenza di ordine retributivo e contributivo, nonché alla condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili non corrisposte dal dicembre 1994 fino all'effettiva reintegra, da quantificarsi sull'ultima retribuzione di fatto di lire 2.016.000, pari ad euro 1.041,63, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dalle singole scadenze al saldo”; per tutto il periodo di tempo dall'illegittimo licenziamento fino alla effettiva reintegra del ricorrente sul posto di lavoro, al sig. non erano stati versati dalla società convenuta i contributi Pt_1 dovuti, il che aveva provocato al ricorrente un consistente danno pensionistico;
il sig.
era titolare di una pensione VO n. 13036589 con decorrenza al novembre Pt_1
2002, e percepiva per tale titolo un totale annuo di € 16.656,00; a causa dell'illegittimo licenziamento subito, al ricorrente non erano stati versati i contributi a lui spettanti per tutto il periodo che dalla data del suo licenziamento fino alla maturazione del diritto alla pensione (e specificatamente dal dicembre 1994 al novembre del 2002); tale sospensione aveva determinato un danno economico per il ricorrente;
infatti, se non vi fosse stata questa interruzione contributiva, l'importo annuo della sua pensione sarebbe stato pari ad € 19.050,60; operando la differenza tra l'importo della pensione ad oggi percepita e quella che, invece, dovrebbe percepire, il ricorrente vantava un credito nei confronti della convenuta pari ad € 123.848,76, come specificatamente analizzato nei conteggi riportati nella relazione tecnica di parte che si allega al presente atto. Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito la prescrizione del credito contributivo per il superamento del limite temporale per azionare il diritto alla costituzione della rendita vitalizia e nel merito l'infondatezza della domanda e l'erroneità dei conteggi. Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale per le somme dovute dal ricorrente alla società, come emerso nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, ove al capo 19 della sentenza n.1741/2020, la Corte Territoriale statuiva: “L'elaborato peritale ha infine verificato, sulla base delle somme versate dalla società, di cui vi è evidenza in atti, che non risultano somme a credito dell'appellante emergendo, persino una eccedenza” ( all. sentenza n.1741/2020) e nell'elaborato peritale redatto dal CTU, Dott. lo stesso asseriva che il sig. risultava Persona_1 Parte_1 debitore nei confronti della di una somma € 136.371,45; a tale somma CP_1 andava aggiunto quanto dal ricorrente dovuto a titolo di spese di giudizio a seguito di ordinanza dal 20.01.2022 della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso del condannando lo stesso al pagamento delle spese liquidate in euro Pt_1
6.500,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento degli importi richiesti in via riconvenzionale. Ammessa ed espletata CTU contabile, il giudizio era interrotto a causa del decesso del procuratore della società. In seguito alla riassunzione, previa discussione della causa e deposito di ulteriori note illustrative, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata e decisa.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni di natura dirimente di seguito esposte. In tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (v. Cass. n. 27660 del 30/10/2018).
Inoltre, come pure chiarito dalla Suprema Corte, l 'azione risarcitoria del prestatore di lavoro nei confronti del datore che abbia omesso il versamento dei contributi si prescrive nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' senza che rilevi la conoscenza o meno da parte del CP_2 lavoratore della omissione contributiva (Cass. n, 18661 del 08/09/2020) . Invero, la responsabilità del datore di lavoro per danni risentiti dal lavoratore in ragione della mancata o irregolare contribuzione, rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge.
Con specifico riferimento allo svolgimento dei fatti di causa, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza di detto termine prescrizionale decennale, è necessario aver riguardo alla L. n. 335 del 1995, articolo 3 , che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie a decorrere dal 01.01.1996 (art. 9 lettera a) ultimo capoverso), prevedendo l'applicazione del vecchio termine decennale, unicamente nel caso di atti interruttivi già compiuti a tale data o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina (ipotesi questa verificatasi nella specie). Infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta integrato dal ricorrente con lettera raccomandata di impugnativa del 22.12.1994 e, successivamente, mediante la proposizione del ricorso ex art. 414 per l'impugnativa di licenziamento con ogni conseguenza di natura retributiva e previdenziale, che veniva proposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il 15.09.1995. Orbene, sostiene il ricorrente che la sentenza n. 4730/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 21.06.2011 e versata in atti, con cui aveva termine l'iter processuale che accertava l'illegittimità del licenziamento, diveniva definitiva in data 14.05.2022 a seguito del rigetto del ricorso intentato dal ricorrente in Corte di Cassazione (v. note scritte del 26.02.24). Secondo il calcolo prospettato in ricorso, la prescrizione dei crediti contributivi relativa al periodo dicembre 1994 – novembre 2002, si verificava nel decennio successivo e, quindi, dicembre 2002 - novembre 2012; pertanto, dalla scadenza di tale termine di prescrizione, è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di prescrizione decennale del credito risarcitorio. Rileva ancora la difesa di parte ricorrente che il giudizio in Cassazione è stata definito con sentenza passata in cosa giudicata in data
14.05.2022, successivamente alla proposizione del presente giudizio. Ciò posto, con la costituzione dei nuovi difensori della società convenuta, si è nuovamente discussa l'eccezione di prescrizione dei crediti, unitamente alla valutazione dell'estrema lacunosità della consulenza contabile espletata. Ebbene, effettivamente occorre prendere atto che l'unico titolo giudiziario prodotto in giudizio e che di fatto ha costituto in capo al ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato versamento dei contributi per il periodo medio tempore maturato dalla data del licenziamento fino all'accesso alla pensione, è costituito dalla sentenza emessa in data 21/06/2011 dalla Corte di Appello Di Napoli, sez. Lav., n. 4730/2011, depositata in cancelleria in data 14/10/2011 e notificata, ad ogni effetto di legge, in data 19/01/2012. da tale data, quindi, come stabilito dall'articolo 325 del codice di procedura civile, è iniziato a decorrere il termine breve (60 gg) per proporre ricorso in Cassazione, spirato in data 20.03.2012 con il passaggio in giudicato della sentenza. Il presente ricorso, proposto in data 20/03/2022, risulta dunque proposto oltre il decennio. La sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2022, citata dalla difesa del ricorrente nelle note del 26.02.24, non è mai stata versata agli dell'odierno giudizio, protrattosi oltre il triennio. L'unica sentenza della Corte di Cassazione in atti ha altro oggetto ed attiene all'opposizione a precetto (intimato dal per differenze Pt_1 retributive in virtù della sentenza della Corte d'appello n. 4730.2011); il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3385/2013, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1741/2020 su cui poi si pronunciava la Cassazione con ordinanza n. 14661.2022 (prodotta da parte resistente). In altri termini, il credito oggi azionato, che trova il suo fondamento nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4730/2011, definitiva il 20.03.2012, è prescritto.
Passando alla disamina delle domande riconvenzionali spiegate dalla resistente, è risolutiva l'inammissibilità delle stesse per inosservanza dell'onere di chiedere la fissazione di nuova udienza. Si ricorda sul tema l'orientamento della Core di legittimità secondo cui “...nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo...” (v. Cass. 16/11/2007, n. 23815; conformi, Cass. 15/09/2016, n. 18125; Cass. 26/05/2014, n. 11679). La reciproca parziale soccombenza e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 05.06.25 Il Giudice
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.06.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 1751/2022 TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Vincenzo Aiello, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Gaeta e dall'avv. Pasquale Guastafierro, come in atti resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“..accertare l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi CP_2 così come indicato;
condannare la parte convenuta al risarcimento del danno contributivo ex art. 2116 comma 2 c.c. così come compiutamente calcolato nella documentazione allegata pari ad € 123.848,76; in subordine, condannare la parte convenuta a costituire a favore del lavoratore, ex art. 13, comma 5, della I. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia corrispondente alla quota di pensione perduta a causa del mancato versamento dei contributi con versamento della relativa riserva matematica all' ovvero al pagamento al ricorrente della somma capitale CP_2 corrispondente.” Nello specifico ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.11.1984 fino al dicembre del 1994, data in cui veniva licenziato;
a seguito di tale recesso, il sig. iniziava un lungo iter processuale per veder affermare Pt_1
l'illegittimità del licenziamento subito ed ottenere la reintegra dei propri diritti e nel proprio posto di lavoro;
tale iter si concludeva con la sentenza n. 4730/2011 emessa in data 21.06.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, che così provvedeva: “a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 255/00 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara inefficace il licenziamento intimato a dalla in Parte_1 CP_1 data 30.11.1994, e per l'effetto condanna la predetta società alla reintegra di
nel posto di lavoro precedentemente occupato, con ogni Parte_1 conseguenza di ordine retributivo e contributivo, nonché alla condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili non corrisposte dal dicembre 1994 fino all'effettiva reintegra, da quantificarsi sull'ultima retribuzione di fatto di lire 2.016.000, pari ad euro 1.041,63, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dalle singole scadenze al saldo”; per tutto il periodo di tempo dall'illegittimo licenziamento fino alla effettiva reintegra del ricorrente sul posto di lavoro, al sig. non erano stati versati dalla società convenuta i contributi Pt_1 dovuti, il che aveva provocato al ricorrente un consistente danno pensionistico;
il sig.
era titolare di una pensione VO n. 13036589 con decorrenza al novembre Pt_1
2002, e percepiva per tale titolo un totale annuo di € 16.656,00; a causa dell'illegittimo licenziamento subito, al ricorrente non erano stati versati i contributi a lui spettanti per tutto il periodo che dalla data del suo licenziamento fino alla maturazione del diritto alla pensione (e specificatamente dal dicembre 1994 al novembre del 2002); tale sospensione aveva determinato un danno economico per il ricorrente;
infatti, se non vi fosse stata questa interruzione contributiva, l'importo annuo della sua pensione sarebbe stato pari ad € 19.050,60; operando la differenza tra l'importo della pensione ad oggi percepita e quella che, invece, dovrebbe percepire, il ricorrente vantava un credito nei confronti della convenuta pari ad € 123.848,76, come specificatamente analizzato nei conteggi riportati nella relazione tecnica di parte che si allega al presente atto. Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito la prescrizione del credito contributivo per il superamento del limite temporale per azionare il diritto alla costituzione della rendita vitalizia e nel merito l'infondatezza della domanda e l'erroneità dei conteggi. Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale per le somme dovute dal ricorrente alla società, come emerso nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, ove al capo 19 della sentenza n.1741/2020, la Corte Territoriale statuiva: “L'elaborato peritale ha infine verificato, sulla base delle somme versate dalla società, di cui vi è evidenza in atti, che non risultano somme a credito dell'appellante emergendo, persino una eccedenza” ( all. sentenza n.1741/2020) e nell'elaborato peritale redatto dal CTU, Dott. lo stesso asseriva che il sig. risultava Persona_1 Parte_1 debitore nei confronti della di una somma € 136.371,45; a tale somma CP_1 andava aggiunto quanto dal ricorrente dovuto a titolo di spese di giudizio a seguito di ordinanza dal 20.01.2022 della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso del condannando lo stesso al pagamento delle spese liquidate in euro Pt_1
6.500,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento degli importi richiesti in via riconvenzionale. Ammessa ed espletata CTU contabile, il giudizio era interrotto a causa del decesso del procuratore della società. In seguito alla riassunzione, previa discussione della causa e deposito di ulteriori note illustrative, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata e decisa.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni di natura dirimente di seguito esposte. In tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (v. Cass. n. 27660 del 30/10/2018).
Inoltre, come pure chiarito dalla Suprema Corte, l 'azione risarcitoria del prestatore di lavoro nei confronti del datore che abbia omesso il versamento dei contributi si prescrive nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' senza che rilevi la conoscenza o meno da parte del CP_2 lavoratore della omissione contributiva (Cass. n, 18661 del 08/09/2020) . Invero, la responsabilità del datore di lavoro per danni risentiti dal lavoratore in ragione della mancata o irregolare contribuzione, rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge.
Con specifico riferimento allo svolgimento dei fatti di causa, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza di detto termine prescrizionale decennale, è necessario aver riguardo alla L. n. 335 del 1995, articolo 3 , che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie a decorrere dal 01.01.1996 (art. 9 lettera a) ultimo capoverso), prevedendo l'applicazione del vecchio termine decennale, unicamente nel caso di atti interruttivi già compiuti a tale data o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina (ipotesi questa verificatasi nella specie). Infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta integrato dal ricorrente con lettera raccomandata di impugnativa del 22.12.1994 e, successivamente, mediante la proposizione del ricorso ex art. 414 per l'impugnativa di licenziamento con ogni conseguenza di natura retributiva e previdenziale, che veniva proposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il 15.09.1995. Orbene, sostiene il ricorrente che la sentenza n. 4730/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 21.06.2011 e versata in atti, con cui aveva termine l'iter processuale che accertava l'illegittimità del licenziamento, diveniva definitiva in data 14.05.2022 a seguito del rigetto del ricorso intentato dal ricorrente in Corte di Cassazione (v. note scritte del 26.02.24). Secondo il calcolo prospettato in ricorso, la prescrizione dei crediti contributivi relativa al periodo dicembre 1994 – novembre 2002, si verificava nel decennio successivo e, quindi, dicembre 2002 - novembre 2012; pertanto, dalla scadenza di tale termine di prescrizione, è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di prescrizione decennale del credito risarcitorio. Rileva ancora la difesa di parte ricorrente che il giudizio in Cassazione è stata definito con sentenza passata in cosa giudicata in data
14.05.2022, successivamente alla proposizione del presente giudizio. Ciò posto, con la costituzione dei nuovi difensori della società convenuta, si è nuovamente discussa l'eccezione di prescrizione dei crediti, unitamente alla valutazione dell'estrema lacunosità della consulenza contabile espletata. Ebbene, effettivamente occorre prendere atto che l'unico titolo giudiziario prodotto in giudizio e che di fatto ha costituto in capo al ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato versamento dei contributi per il periodo medio tempore maturato dalla data del licenziamento fino all'accesso alla pensione, è costituito dalla sentenza emessa in data 21/06/2011 dalla Corte di Appello Di Napoli, sez. Lav., n. 4730/2011, depositata in cancelleria in data 14/10/2011 e notificata, ad ogni effetto di legge, in data 19/01/2012. da tale data, quindi, come stabilito dall'articolo 325 del codice di procedura civile, è iniziato a decorrere il termine breve (60 gg) per proporre ricorso in Cassazione, spirato in data 20.03.2012 con il passaggio in giudicato della sentenza. Il presente ricorso, proposto in data 20/03/2022, risulta dunque proposto oltre il decennio. La sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2022, citata dalla difesa del ricorrente nelle note del 26.02.24, non è mai stata versata agli dell'odierno giudizio, protrattosi oltre il triennio. L'unica sentenza della Corte di Cassazione in atti ha altro oggetto ed attiene all'opposizione a precetto (intimato dal per differenze Pt_1 retributive in virtù della sentenza della Corte d'appello n. 4730.2011); il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3385/2013, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1741/2020 su cui poi si pronunciava la Cassazione con ordinanza n. 14661.2022 (prodotta da parte resistente). In altri termini, il credito oggi azionato, che trova il suo fondamento nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4730/2011, definitiva il 20.03.2012, è prescritto.
Passando alla disamina delle domande riconvenzionali spiegate dalla resistente, è risolutiva l'inammissibilità delle stesse per inosservanza dell'onere di chiedere la fissazione di nuova udienza. Si ricorda sul tema l'orientamento della Core di legittimità secondo cui “...nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo...” (v. Cass. 16/11/2007, n. 23815; conformi, Cass. 15/09/2016, n. 18125; Cass. 26/05/2014, n. 11679). La reciproca parziale soccombenza e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 05.06.25 Il Giudice
Dr. Rosa Molè