Articolo 3 della Legge 27 luglio 1956, n. 1000
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 settembre 1956
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, della Azienda, monopolio banane, dell'istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1955-56, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 23 settembre 1956