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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1153/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
in liquidazione, in persona del liquidatore legale e rapp.te pro tempore, Sig. Parte_1 Parte_2
, nato in [...], il [...], C.F.: residente in [...], per la sua carica
[...] C.F._1
domiciliato in Milazzo (ME), nella Via Ponte S. Pietro – Villaggio Grazia, P. IV , elett.te dom.to P.IVA_1
in Milazzo (ME), nella Via Chinigò, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coppolino che lo rapp.ta e difende in virtù di procura conferita in calce all'Atto di Citazione in Opposizione a D.I.
Opponente
c o n t r o
P.IV , in persona del legale rapp.te pro tempore, Sig. Parte_3 P.IVA_2 Pt_4
con sede in Acquedolci (ME), nella Via Vittime di Guerra snc ed elettivamente domiciliato in S.Agata
[...]
di Militello (ME), nella Via Peschiera, ang. Piazza Vittorio Emanuele, presso lo studio dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 212/2019- n.
920/2019 R.G.
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, come primo motivo di contestazione, che il D.I. era stato emesso in assenza dei requisiti di Legge previsti ed in particolare per nullità della fattura, come meglio in atti specificato.
Ora in ordine alla superiore doglianza si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto, al fine dell'emissione del D.I. oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti. Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Come secondo motivo di opposizione la Società in persona del liquidatore e legale rapp.te pro Parte_1
tempore, chiedeva che il D.I. opposto fosse dichiarato nullo poiché alcuna somma era dovuta, come meglio nei propri scritti difensivi specificato. Concludeva, l'opponente, il in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, chiedendo la Parte_1
revoca dell'atto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto Parte_3
avverso per i motivi meglio in atti specificati e chiedendo il rigetto delle domande così come formulate da parte dell'opponente con la conferma del D.I. opposto.
Nel merito parte opponente contestava relativamente alla fattura posta alla base della richiesta di emissione del D.I. oggi opposto che per quanto riguardava la richiesta della somma di €. 2.288,61, oltre IV, che costituiva il saldo del contratto datato 21.9.2009, le somme non sarebbero dovute in quanto parte opposta non ebbe mai a provvedere al collaudo dell'ascensore installato, così come da obbligo contrattuale, mentre per la rimanente somma, pari ad €. 2.840,00, la stessa non era dovuta in quanto i lavori extra indicati dalla parte opposta in fattura non furono, alla stessa, mai ordinati, tant'è che il contratto riferentesi ai medesimi non risultava da essa, parte opponente, neppure sottoscritto.
A contrario parte opposta insisteva sia nella richiesta di pagamento, da parte dell'opponente, della somma a titolo di lavori extra commissionati ed eseguiti, che dell'altro importo di cui alla fattura n. 150 del 13.5.2013,
in quanto il collaudo era stato effettuato con il ritiro delle ulteriori dichiarazioni e certificazione che attestavano la conformità dell'impianto elevatore installato.
In ordine a quanto sopra si osserva che per quanto riguarda la somma richiesta dall'opposta con la fattura di cui prima, a titolo di lavori extra, la stessa non ha provato documentalmente, che i predetti lavori fossero stati concordati ed accettati da parte opponente, tant'è che il contratto del 29.4.2013, che prevedeva la realizzazione di tali lavori, depositato in atti, non risultava sottoscritto da parte dell'opponente, inoltre attesa la non ammissione, da parte dei precedenti Giudicanti, che evidentemente non l'hanno ritenuta necessaria ai fine del decidere, della richiesta dei mezzi istruttori, non provata risulta essere anche l'eventuale esecuzione dei medesimi, con la conseguenza che la somma richiesta non può essere all'opposta riconosciuta.
Per quanto, invece, attiene il chiesto pagamento da parte dell'opposta dell'altro importo di cui alla fattura in contestazione e precisamente quello relativo al saldo di cui al contratto del 21.9.2009, si rappresenta che parte opposta ha, sì, fornito la prova del fatto che parte opponente ha ricevuto sia la dichiarazione di conformità che il certificato di garanzia, ma allo stesso modo non ha reso prova dell'avvenuto collaudo dell'ascensore installato, come lamentato da parte opponente, non fornendo, in giudizio, riscontri probatori in tal senso.
Invero in ordine a quanto sopra si rappresenta che in ambito contrattuale, il collaudo e la verifica di conformità sono due procedure distinte e mentre la dichiarazione di conformità è necessaria per la messa in esercizio dell'impianto, il certificato di collaudo fornisce un'ulteriore garanzia sulla qualità e l'affidabilità
dell'installazione.
In conclusione, quindi, mancando il collaudo dell'impianto installato parte opposta è incorsa in un parziale inadempimento contrattuale, con la conseguente perdita del diritto a richiedere la somma ingiunta a tale titolo.
Rilevato quanto prima, quindi, l'opposizione formulata risulta essere meritevole di accoglimento, con la conseguente revoca del D.I. opposto. Non può essere, invece, accolta la domanda ricovenzionale di risarcimento danni così come formulata da parte opponente non essendo risultato provato il nesso di causalità tra i danni subiti dall'ascensore e la responsabilità dell'odierna parte opposta atteso, inoltre, il fatto che tali lamentati danni si ebbero a verificare diverso tempo dopo l'installazione del summenzionato ascensore.
L'accoglimento dell'opposizione comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la condanna, dell'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in Parte_3
favore dell'opponente, , in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui
€. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , Parte_1
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
-accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-revoca il D.I. n. 212/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 28.5.2019;
-rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni così come formulata da parte opponente, per
quanto in parte motiva;
-condanna, l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in Parte_3
favore dell'opponente, , in persona del liquidatore e legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per
compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per
Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 9.7.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1153/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
in liquidazione, in persona del liquidatore legale e rapp.te pro tempore, Sig. Parte_1 Parte_2
, nato in [...], il [...], C.F.: residente in [...], per la sua carica
[...] C.F._1
domiciliato in Milazzo (ME), nella Via Ponte S. Pietro – Villaggio Grazia, P. IV , elett.te dom.to P.IVA_1
in Milazzo (ME), nella Via Chinigò, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coppolino che lo rapp.ta e difende in virtù di procura conferita in calce all'Atto di Citazione in Opposizione a D.I.
Opponente
c o n t r o
P.IV , in persona del legale rapp.te pro tempore, Sig. Parte_3 P.IVA_2 Pt_4
con sede in Acquedolci (ME), nella Via Vittime di Guerra snc ed elettivamente domiciliato in S.Agata
[...]
di Militello (ME), nella Via Peschiera, ang. Piazza Vittorio Emanuele, presso lo studio dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 212/2019- n.
920/2019 R.G.
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, come primo motivo di contestazione, che il D.I. era stato emesso in assenza dei requisiti di Legge previsti ed in particolare per nullità della fattura, come meglio in atti specificato.
Ora in ordine alla superiore doglianza si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto, al fine dell'emissione del D.I. oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti. Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Come secondo motivo di opposizione la Società in persona del liquidatore e legale rapp.te pro Parte_1
tempore, chiedeva che il D.I. opposto fosse dichiarato nullo poiché alcuna somma era dovuta, come meglio nei propri scritti difensivi specificato. Concludeva, l'opponente, il in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, chiedendo la Parte_1
revoca dell'atto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto Parte_3
avverso per i motivi meglio in atti specificati e chiedendo il rigetto delle domande così come formulate da parte dell'opponente con la conferma del D.I. opposto.
Nel merito parte opponente contestava relativamente alla fattura posta alla base della richiesta di emissione del D.I. oggi opposto che per quanto riguardava la richiesta della somma di €. 2.288,61, oltre IV, che costituiva il saldo del contratto datato 21.9.2009, le somme non sarebbero dovute in quanto parte opposta non ebbe mai a provvedere al collaudo dell'ascensore installato, così come da obbligo contrattuale, mentre per la rimanente somma, pari ad €. 2.840,00, la stessa non era dovuta in quanto i lavori extra indicati dalla parte opposta in fattura non furono, alla stessa, mai ordinati, tant'è che il contratto riferentesi ai medesimi non risultava da essa, parte opponente, neppure sottoscritto.
A contrario parte opposta insisteva sia nella richiesta di pagamento, da parte dell'opponente, della somma a titolo di lavori extra commissionati ed eseguiti, che dell'altro importo di cui alla fattura n. 150 del 13.5.2013,
in quanto il collaudo era stato effettuato con il ritiro delle ulteriori dichiarazioni e certificazione che attestavano la conformità dell'impianto elevatore installato.
In ordine a quanto sopra si osserva che per quanto riguarda la somma richiesta dall'opposta con la fattura di cui prima, a titolo di lavori extra, la stessa non ha provato documentalmente, che i predetti lavori fossero stati concordati ed accettati da parte opponente, tant'è che il contratto del 29.4.2013, che prevedeva la realizzazione di tali lavori, depositato in atti, non risultava sottoscritto da parte dell'opponente, inoltre attesa la non ammissione, da parte dei precedenti Giudicanti, che evidentemente non l'hanno ritenuta necessaria ai fine del decidere, della richiesta dei mezzi istruttori, non provata risulta essere anche l'eventuale esecuzione dei medesimi, con la conseguenza che la somma richiesta non può essere all'opposta riconosciuta.
Per quanto, invece, attiene il chiesto pagamento da parte dell'opposta dell'altro importo di cui alla fattura in contestazione e precisamente quello relativo al saldo di cui al contratto del 21.9.2009, si rappresenta che parte opposta ha, sì, fornito la prova del fatto che parte opponente ha ricevuto sia la dichiarazione di conformità che il certificato di garanzia, ma allo stesso modo non ha reso prova dell'avvenuto collaudo dell'ascensore installato, come lamentato da parte opponente, non fornendo, in giudizio, riscontri probatori in tal senso.
Invero in ordine a quanto sopra si rappresenta che in ambito contrattuale, il collaudo e la verifica di conformità sono due procedure distinte e mentre la dichiarazione di conformità è necessaria per la messa in esercizio dell'impianto, il certificato di collaudo fornisce un'ulteriore garanzia sulla qualità e l'affidabilità
dell'installazione.
In conclusione, quindi, mancando il collaudo dell'impianto installato parte opposta è incorsa in un parziale inadempimento contrattuale, con la conseguente perdita del diritto a richiedere la somma ingiunta a tale titolo.
Rilevato quanto prima, quindi, l'opposizione formulata risulta essere meritevole di accoglimento, con la conseguente revoca del D.I. opposto. Non può essere, invece, accolta la domanda ricovenzionale di risarcimento danni così come formulata da parte opponente non essendo risultato provato il nesso di causalità tra i danni subiti dall'ascensore e la responsabilità dell'odierna parte opposta atteso, inoltre, il fatto che tali lamentati danni si ebbero a verificare diverso tempo dopo l'installazione del summenzionato ascensore.
L'accoglimento dell'opposizione comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la condanna, dell'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in Parte_3
favore dell'opponente, , in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui
€. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , Parte_1
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
-accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-revoca il D.I. n. 212/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 28.5.2019;
-rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni così come formulata da parte opponente, per
quanto in parte motiva;
-condanna, l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in Parte_3
favore dell'opponente, , in persona del liquidatore e legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per
compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per
Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 9.7.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)