Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio Genio Civile Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Santa Marina Salina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lopes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Santa Marina Salina (ME) n. -OMISSIS-, notificata in data 12.8.2024, avente ad oggetto: “ ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi interventi eseguiti in totale difformità al titolo edilizio in zona paesaggisticamente tutelata ed in assenza della autorizzazione ai fini sismici in zona sottoposta a vincolo sismico ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. ”;
- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi, per quanto occorrer possa:
a) la relazione di accertamento tecnico dell’U.T.C. del Comune di Santa Marina Salina prot. -OMISSIS-del 9.7.2024;
b) la nota avente ad oggetto: “ Comunicazione emissione verbale di violazioni. Lavori di realizzazione di un immobile sito in -OMISSIS- di ulteriori opere abusive in difformità dalla C.E. n. 66 del 18.4.2011 consistenti nella realizzazione di alcune finestre nei setti portanti esterni (nel prospetto sud di dimensioni cm 28 x 64; nel prospetto nord di dimensioni cm 85 x55; nel prospetto est di dimensioni mt 0,87 x 1,26 ” della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale tecnico, Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Messina, notificata in data 4.10.2024;
c) il processo verbale ex art. 96 del D.P.R. N. 380 del 2001, conosciuto soltanto in quanto citato nella nota notificata in data 4.10.2024;
d) la nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Marina Salina prot. -OMISSIS-del 30.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio Genio Civile Messina e del Comune di Santa Marina Salina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
2. In punto di fatto, ha rappresentato di essere proprietaria dal 1990 di un immobile sito nel Comune di Santa Marina Salina.
Il predetto immobile sarebbe stato fatto oggetto di successivi interventi di ristrutturazione interna in data 2011. Tali interventi avrebbero riguardato anche un vano cucina, indicato negli atti impugnati come “veranda”, che tuttavia già al momento dell’acquisto dell’immobile era, a suo dire, chiuso su tutti i lati e ad abito al predetto uso (stante la presenza di fornelli a carbone, lavandini, ecc.).
Gli interventi di ristrutturazione, sarebbero stati autorizzati dal Comune, unitamente al frazionamento dell’immobile, con C.E. n.66/2011, secondo il progetto presentato dalla ricorrente, che difatti indicava il locale “veranda” come cucina chiusa da tutti e quattro lati.
2.1. Nell’agosto del 2013 l’Ufficio tecnico del Comune avrebbe effettuato un sopralluogo sull’immobile, all’esito del quale avrebbe emesso l’ordinanza di demolizione e ripristino -OMISSIS- 26.8.2013 con cui, nel dare atto che non erano state rilevate difformità in punto di cubatura e superficie, contestava testualmente che, “ per quanto riguarda la cucina costituita da una veranda, gli infissi risultano essere di alluminio anodizzato di colore bianco contrariamente a quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata al progetto presentato nel 2010 ”.
Con il predetto atto dunque, il Comune avrebbe ordinato alla ricorrente di provvedere entro 90 giorni alla “ rimozione degli infissi in alluminio anodizzato di colore bianco ”.
La predetta ordinanza veniva anche trasmessa alla Procura della repubblica e al Genio Civile. Quest’ultimo effettuava anch’esso segnalazione alla A.G..
2.2. La ricorrente avrebbe successivamente dato concreta esecuzione all’ordine di ripristino per come sopra impartito, rimuovendo gli infissi in alluminio e provvedendo ad installare infissi in legno, consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari.
Con nota prot. -OMISSIS-2015, all’esito di un nuovo sopralluogo, l’Ufficio tecnico del Comune avrebbe attestato l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS-.
Con sentenza n. 202 del 2016, inoltre, il locale Tribunale penale, avrebbe assolto la ricorrente per le fattispecie di reato contestatele in relazione alle opere abusive indicate nella predetta ordinanza. La sentenza, non essendo stata impugnata, sarebbe passata in giudicato, così, in tesi, attestando la regolarità dell’immobile.
2.3. In data 9.7.2024, a distanza di 9 anni, tuttavia, l’Ufficio tecnico del Comune avrebbe effettuato un ulteriore sopralluogo che, per quanto originariamente disposto per il solo vano cucina, sarebbe stato poi esteso all’intero immobile.
All’esito del predetto sopralluogo, il Comune emetteva l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-del 2 agosto 2024, oggi impugnata, con cui, accertava la difformità rispetto alla C.E. n. 66/2011 di alcune opere realizzate, ingiungendo alla ricorrente la demolizione del vano adibito a cucina, la chiusura di alcune finestre, il ripristino di altre, sostituite da porte finestre, la demolizione di un pergolato con struttura in legno e strato di protezione in cannucciato ed il ripristino di un disimpegno eliminato tra i vani soggiorno, camera da letto e bagno.
Successivamente, il Genio civile di Messina, in data 4.10.2024, avrebbe notificato alla ricorrente la comunicazione di emissione di verbale di violazione, in relazione alla sola realizzazione di alcune finestre in difformità alla C.E., non includendo invece le altre opere indicate nell’ordinanza di demolizione.
3. I predetti atti sarebbero illegittimi a dire della ricorrente per i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 12 della L.R. n. 16 del 2016, del D.Lgs. n. 42 del 2004, della Legge n. 64 del 1974 e dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza .
- sarebbe innanzitutto illegittimo l’ordine di demolizione del vano cucina stante che lo stesso sarebbe stato esistente sin dall’acquisito dell’immobile da parte della ricorrente ed essendosene nel 2013 rilevata la difformità solo in relazione alla tipologia di infissi posti a chiusura; tale difformità sarebbe stata eliminata dalla ricorrente, attraverso la sostituzione degli infissi, come peraltro accertato dallo stesso Comune, con l’atto prot.n. -OMISSIS-2015;
- la regolarità del predetto vano sarebbe peraltro comprovata dalla sentenza di assoluzione e non luogo a procedere emessa dal Tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto, e dalla circostanza che nella comunicazione di elevazione di sanzioni del Genio Civile del 2024 non verrebbero contemplate anche le opere contestate con riferimento alla cucina;
- la chiusura del vano sarebbe avvenuta certamente in epoca precedente all’acquisto dell’immobile da parte della ricorrente (risalente al 1990). Non avrebbe pertanto potuto esserle contestata la realizzazione del vano cucina tramite chiusura della veranda, avendo la stessa effettuato sul predetto vano dei semplici lavori di ristrutturazione interna, senza modifiche strutturali, per i quali non era necessario acquisire il parere del Genio Civile. La normativa ratione temporis vigente (art. 17 della L. 64/1974), infatti, prevedeva la richiesta di parere al Genio Civile solo in caso di nuove costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni;
- sempre con riferimento al vano cucina, alcune delle difformità rilevate (la sostituzione della parete lignea, e la sostituzione della parete prospetto est con infissi in legno) deriverebbero da una non corretta interpretazione degli elaborati grafici allegati all’istanza e assentiti con la C.E. del 2011;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e ss del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 31, 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 sotto ulteriore profilo, dell’art. 34 bis del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 96 e ss del Regolamento edilizio del Comune, dell’art. 12 della L.R. n. 16 del 2016, del D. Lgs. n. 42 del 2004, della Legge n. 64 del 1974, dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, dell’art.2 del D.P.R. n. 21 del 2017, allegato A. Sviamento Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza.
- i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi per vizi del procedimento, stante che i tecnici del Comune avrebbero illegittimamente esteso all’intero immobile un sopralluogo che inizialmente doveva avere ad oggetto esclusivamente il vano cucina, disattendendo dunque le direttive impartite dagli organi dirigenti, unici titolari del potere di vigilanza urbanistico-edilizia;
- anche le difformità rilevate a seguito dell’estensione del sopralluogo in altre parti dell’immobile sarebbero insussistenti, in quanto opere già presenti al momento del rilascio della C.E. del 2011, ma per mero errore materiale non riportate nel progetto con la stessa assentito; ciò sarebbe comprovato dal medesimo grado di vetustà di tutti gli infissi delle finestre contestate;
- si tratterebbe di interventi, peraltro, non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, dal che deriverebbe l’illegittimità della contestazione inerente la violazione del vincolo paesaggistico;
- le predette difformità, inoltre, rientrerebbero in gran parte nelle cd. “tolleranze esecutive”, e dunque non necessiterebbero di autorizzazione secondo le recenti modifiche apportate all’art. 34- bis del D.P.R. n.380/2001;
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Sviamento di potere.
- secondo la ricorrente, infine, l’ordinanza impugnata costituirebbe un provvedimento di secondo grado rispetto a quello prot. -OMISSIS-2015, con cui sarebbe stata accertata l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con conseguente violazione del termine ragionevole entro cui è consentito l’intervento in autotutela.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Ufficio del Genio Civile di Messina e il Comune di Santa Marina Salina.
5. Con istanza depositata il 19.3.2025, la ricorrente ha chiesto disporsi il rinvio della causa, in quanto, in data 13.3.2025, avrebbe proposto al Genio Civile una istanza volta ad ottenere il riesame e l’annullamento in autotutela del verbale ex art 21 L. 64/1974, prot. n. -OMISSIS-, a suo dire costituente atto presupposto dell’ordinanza oggi impugnata.
Secondo la difesa di parte ricorrente, il predetto verbale sarebbe viziato da un errore materiale, nella parte in cui le contesta “la realizzazione” di un vano adibito a cucina, che invece sarebbe già stato esistente al momento dell’acquisto dell’immobile, e su cui la ricorrente avrebbe provveduto ad eseguire solo opere di ristrutturazione non soggette alla normativa antisismica.
L’errata qualificazione delle opere da parte dell’Ufficio regionale, pertanto, avrebbe indotto in errore il Comune, inducendolo ad ordinarne l’integrale demolizione del vano.
6. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Preliminarmente va esaminata la richiesta di rinvio da ultimo presentata dalla ricorrente.
La stessa non può trovare accoglimento, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 73, comma 1 bis , del c.p.a., il quale subordina la possibilità per il giudice di disporre il rinvio della causa al ricorrere di casi eccezionali, che non vengono in considerazione nella fattispecie in esame.
Ed invero, non è condivisibile la tesi secondo cui il verbale del Genio Civile datato 15.10.2013 costituirebbe un presupposto dell’ordinanza impugnata.
Già con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2.10.2013, a ben vedere, il Comune resistete aveva contestato alla ricorrente “ l’esecuzione di opere senza autorizzazione edilizia e preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela dei vincoli insistenti sul territorio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ”, nonché “ la chiusura di una veranda (…) non consentita dai regimi normativi del Piano Paesaggistico ”.
Le contestazioni del Comune, dunque, sono precedenti, oltre che autonome, rispetto alla nota del Genio Civile al cui riesame la ricorrente aspira.
L’esito dell’istanza di riesame, dunque, non potrebbe influire in alcun modo sul presente giudizio.
8. Ciò posto, e passando all’esame del merito della vicenda, rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
8.1. Differentemente da quanto rappresentato dalla ricorrente, nel 2013 il Comune ha contestato, non solo la tipologia di infissi utilizzati nel vano cucina, ma più in generale, e come sopra accennato, la chiusura della veranda in assenza delle prescritte autorizzazioni, stante peraltro la presenza dei vincoli sismico e paesaggistico.
Con l’ordinanza oggi impugnata, in linea con quanto disposto già nel 2013, il Comune ha nuovamente contestato alla ricorrente la realizzazione di un vano adibito a cucina mediante chiusura di una veranda in difformità alla C.E. n.66/2011 e in violazione degli artt. 17 e 18 della L. 64/1974, e cioè senza aver preventivamente presentato apposito progetto e ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell’ufficio del Genio Civile; viene inoltre contestata, in violazione dell’art. 146, l’assenza dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA..
Sul punto la ricorrente sostiene che le opere dalla stessa realizzate non erano soggette ai suddetti atti autorizzativi, in quanto opere di semplice ristrutturazione, essendo il vano cucina già esistente alla data di acquisto dell’immobile, avvenuto nel lontano 1990.
La censura non coglie nel segno.
Da un lato non è stata fornita idonea prova della esistenza, già a quella data, di una veranda chiusa e adibita a vano cucina. Dall’altro lato, la predetta circostanza appare comunque irrilevante, stante che ciò che rileva è che la veranda (a prescindere dal soggetto che la ha concretamente realizzata) è irregolare, in quanto priva delle prescritte autorizzazioni.
Legittimamente le predette contestazioni sono state elevate alla ricorrente in qualità di attuale proprietaria dell’immobile, risultando irrilevante il fatto che l’opera sia stata realizzata dalla stessa ovvero da soggetti terzi.
Già all’indomani delle contestazioni elevate dal Comune e dal Genio Civile nel 2013, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi presentando apposita istanza, corredata dagli elaborati tecnici richiesti dalla normativa vigente, per ottenere le prescritte autorizzazioni.
8.2. La ricostruzione di cui sopra, del resto, trova riscontro anche in quanto disposto dalla pronuncia del Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto, invocata dalla ricorrente a proprio favore, ma che al contrario conferma la legittimità delle contestazioni mossele dal Comune.
Con la predetta pronuncia, infatti, la ricorrente è stata assolta per tenuità del fatto soltanto per la fattispecie di reato prevista dall’art. 181, comma 1 bis, lett. a) del D. Lgs. n.42/2004, per avere “ nella qualità di proprietaria e committente di lavori, installato nella veranda dell’immobile infissi in alluminio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente ”.
Con riferimento all’ulteriore ipotesi di reato contestatale - e cioè la violazione degli artt. 93, 94 e 95 del DPR 380/2001, per aver “ realizzato la chiusura di una veranda ” in zona sismica e in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione del Genio Civile – invece, la pronuncia si è limitata a decretare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Dunque, diversamente da quanto dalla stessa rappresentato, la contestazione mossa alla ricorrente in relazione alla realizzazione abusiva del vano cucina tramite chiusura della veranda risulta al contrario cristallizzata dalla predetta sentenza.
Peraltro, l’accertamento posto in essere dal giudice penale ha esclusivamente ad oggetto la responsabilità personale per i reati e di regola non rileva nel giudizio amministrativo, ove vengono in questione aspetti diversi della medesima vicenda fattuale.
Il fatto che la ricorrente sia stata assolta in relazione alle fattispecie di reato contestatele, nulla rileva in ordine alla legittimità dell’ordinanza impugnata, non avendo la predetta circostanza efficacia sanante del carattere abusivo delle opere e rimanendo pertanto fermo il potere del Comune di perseguire amministrativamente le violazioni alla normativa edilizia, pur sé archiviate dal punto di vista penale.
8.3. Non depone diversamente nemmeno la nota prot. -OMISSIS-2015, con cui il Comune avrebbe attestato l’ottemperanza all’ordinanza n.-OMISSIS-, in quanto nel predetto documento si dà atto esclusivamente della sostituzione degli infissi in alluminio con infissi in legno, nulla precisandosi in merito alla contestazione di chiusura di una veranda in assenza di autorizzazione del Genio Civile e della Soprintendenza.
La circostanza che il predetto Ufficio regionale, nel verbale prot. n.-OMISSIS- del 24.9.2024, non abbia reiterato le contestazioni relative al vano cucina, non è idonea ad avvalorare la tesi difensiva della ricorrente, in considerazione della posizione assunta dall’Amministrazione regionale nel presente giudizio, la quale chiarisce che l’omissione è dipesa dalla necessità di evitare un bis in idem , essendo già stato elevato verbale per il vano cucina nel 2013 (il che peraltro trova testuale riscontro nel corpo dell’atto).
Acclarata l’irregolare chiusura della veranda in assenza delle prescritte autorizzazioni, non risulta che, successivamente al 2013 la ricorrente abbia provveduto a regolarizzare l’opera presentando apposito progetto al Genio Civile e alla Soprintendenza.
Tale fatto anzi, può ritenersi implicitamente escluso, stante che in seno al ricorso la ricorrente sostiene (non a ragione, per quanto sopra chiarito) che le opere non fossero soggette ad autorizzazione da parte dei predetti uffici.
8.4. Con riferimento alle ulteriori contestazioni mosse dal Comune in relazione agli altri ambienti della casa ( id est l’apertura di finestre, la sostituzione delle stesse con porte finestre, la realizzazione di un pergolato e l’eliminazione del tramezzo), la ricorrente invoca, in primo luogo, l’inutilizzabilità dell’atto di accertamento tecnico in quanto asseritamente inficiato da un vizio procedimentale.
Il sopralluogo, inizialmente disposto solo per il vano cucina, sarebbe stato a suo dire illegittimamente esteso all’intera abitazione, così contravvenendo alle direttive impartite dal dirigente dell’ufficio, unico titolare del potere di vigilanza edilizia.
La censura non convince, non sussistendo un divieto di estendere gli accertamenti anche ad altri locali rispetto a quelli inizialmente posti in verifica. In ogni caso, attraverso l’emanazione della ordinanza impugnata, può ritenersi che il dirigente dell’ufficio tecnico abbia ratificato l’operato degli accertatori, non ponendosi dunque un problema di incompetenza o violazione delle direttive da egli impartite.
8.5. Anche le censure sollevate nel merito delle predette contestazioni non sono meritevoli di accoglimento, facendo leva sulla asserita erronea interpretazione degli elaborati progettuali allegati alla C.E. del 2011, ovvero sull’erronea mancata indicazione delle opere da parte del tecnico progettista, circostanze labiali rimaste del tutto sfornite di prova.
8.6. Non compiutamente esaminabile è l’affermazione secondo cui anche tali opere non necessitassero di autorizzazione paesaggistica o sismica, posta l’assoluta genericità della stessa, peraltro riferita indistintamente ad opere aventi natura e caratteristiche affatto diverse, alcune delle stesse comunque non presenti nell’elaborato progettuale assentito, e per ciò solo abusive.
Peraltro, la censura fa leva sull’asserita insussistenza di vincoli paesaggistici sull’immobile, che risulta puntualmente smentita dal Comune, il quale già in sede di accertamento tecnico ha rilevato come lo stesso ricada in “ Z.t.o. – A0 centro storico e di preesistenza ambientale (P.R.G.) Ambito normativo RCS (P.T.P delle Isole Eolie), vincolo sismico ” (cfr. pag. 4 della memoria del Comune, che a sua volta richiama la relazione tecnica di accertamento).
8.7. Altrettanto generica è la tesi secondo cui le predette difformità non sarebbero considerabili violazione edilizia in quanto costituenti “ tolleranze costruttive ”, per effetto della modifica introdotta dal cd. Decreto Salva Casa all’art. 34-bis DPR 380/2001, dovendosi comunque rilevare che la richiamata norma, al comma 3 bis , prevede, per le opere considerabili tali ma eseguite in zone sismiche, un articolato procedimento, richiedente altresì l’acquisizione, previo controllo, di autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico regionale.
8.8. Priva di pregio, è, infine, la tesi secondo cui l’ordinanza impugnata, costituendo un provvedimento di autotutela rispetto all’atto comunale prot.-OMISSIS-2015, con cui sarebbe stata accertata l’ottemperanza all’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS-, sarebbe illegittima anche per carenza i presupposti di cui all’art. 21 nonies .
Il predetto atto, come detto, seppur con espressioni ambigue, menziona esclusivamente il superamento della difformità relative al materiale degli infissi utilizzati, nulla attestando, invece, in relazione alle altre contestazioni mosse con l’ordinanza di demolizione.
9. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.000,00 (milleeuro/00) in favore del Comune ed in ulteriori €. 1.000,00 (milleeuro/00) in favore della Amministrazione regionale resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.