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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5438/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1752/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 19/05/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1, esercente attività di lavoro autonomo, presentava (il 30 novembre 2004) istanza per la restituzione del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 (Sisma '90) per euro 24.637,78, a titolo di Irpef, Ilor e contributo SN (cfr. prospetto in atti).
Formatosi il “silenzio rifiuto” proponeva ricorso che è stato rigettato con sentenza del 19 maggio 2015 n.
1752 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Commissione di appello, con sentenza del 10 novembre 2020, n. 6165 ha riconosciuto il diritto al rimborso
(cfr. sentenza di appello in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza e la Corte di Cassazione, con Ordinanza n .
17732/202, ha “cassato con rinvio” ritenendo necessaria “ … una nuova valutazione del merito della questione …” (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
Il Contribuente ha presentato istanza di riassunzione dinnanzi a questa Corte.
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di riassunzione è fondata.
Va ritenuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto al rimborso.
1.- La Corte di Cassazione, con sentenza 27 giugno 2007 n. 20641, ha affermato che il beneficio della riduzione al 10% debba trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma: anche nei confronti di coloro i quali avevano versato le imposte dovute ai quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso del 90% di quanto pagato.
2.- L'art. 1 c. 665 legge n. 190/2014 ha fissato al 1 marzo 2010 il termine per la presentazione (a pena di decadenza) delle richieste di rimborso: l'istanza di rimborso che qui ci occupa è stata presentata il 30 novembre 2004 (cfr. documentazione in atti).
Il contribuente ha dimostrato l'avvenuto pagamento per gli anni 1990, 1991 e 1992 producendo le relative ricevute (cfr. documentazione in atti).
3.- La Commissione Europea - decisione C (2015) 5549 del 14 agosto 2015 – ha ritenuto (in breve) che la normativa italiana che ha riconosciuto ai contribuenti “terremotati” la possibilità di definire la propria posizione fiscale relativa agli anni 1990 - 1992 con il versamento del 10% delle imposte dovute costituisce un “aiuto” compatibile con il quadro normativo europeo se il contribuente dimostra il danno concretamente subìto oppure se risultano rispettati i limiti previsti dal regolamento “de minimis”.
4.- La Commissione Europea (in sintesi) ha confermato la legittimità dell'intervento agevolativo qualora l'aiuto si attesti al di sotto dei limiti previsti dal Regolamento “de minimis” (conforme: Cassazione, 6 luglio 2016, n. 13781).
Per il Regolamento “de minimis” costituiscono aiuti compatibili con il mercato unico europeo gli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che non superino l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di un triennio (Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 n. 1407/2013).
5.- L'agevolazione richiesta dal contribuente si sostanzia nel rimborso di un importo che, nell'arco del triennio
1990-1992, è di € 24.637,78: corrispondenti al 90% dell'Irpef, dell'Ilor e delle ritenute dichiarate e versate per le predette annuali, quindi al di sotto della predetta soglia-limite (cfr. documentazione in atti).
6.- Il Contribuente ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha dichiarato di non aver ricevuto altri aiuti di stato, nemmeno a titolo di aiuti “de minimis”.
La Corte di Cassazione – in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha confermato che, per gli aiuti di Stato concessi prima dell'attivazione del registro nazionale, l'autocertificazione aiuti di stato è una prova valida per dimostrare il rispetto della regola 'de minimis': ha, quindi, ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che contestava la validità di tale dichiarazione in un caso di rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia (Cassazione, Ordinanza n. 3455 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per riassunzione è fondato.
La molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio e le sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Dispone il rimborso al Contribuente dell'importo richiesto con l'originario ricorso introduttivo.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG AR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5438/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1752/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 19/05/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1, esercente attività di lavoro autonomo, presentava (il 30 novembre 2004) istanza per la restituzione del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 (Sisma '90) per euro 24.637,78, a titolo di Irpef, Ilor e contributo SN (cfr. prospetto in atti).
Formatosi il “silenzio rifiuto” proponeva ricorso che è stato rigettato con sentenza del 19 maggio 2015 n.
1752 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Commissione di appello, con sentenza del 10 novembre 2020, n. 6165 ha riconosciuto il diritto al rimborso
(cfr. sentenza di appello in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza e la Corte di Cassazione, con Ordinanza n .
17732/202, ha “cassato con rinvio” ritenendo necessaria “ … una nuova valutazione del merito della questione …” (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
Il Contribuente ha presentato istanza di riassunzione dinnanzi a questa Corte.
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di riassunzione è fondata.
Va ritenuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto al rimborso.
1.- La Corte di Cassazione, con sentenza 27 giugno 2007 n. 20641, ha affermato che il beneficio della riduzione al 10% debba trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma: anche nei confronti di coloro i quali avevano versato le imposte dovute ai quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso del 90% di quanto pagato.
2.- L'art. 1 c. 665 legge n. 190/2014 ha fissato al 1 marzo 2010 il termine per la presentazione (a pena di decadenza) delle richieste di rimborso: l'istanza di rimborso che qui ci occupa è stata presentata il 30 novembre 2004 (cfr. documentazione in atti).
Il contribuente ha dimostrato l'avvenuto pagamento per gli anni 1990, 1991 e 1992 producendo le relative ricevute (cfr. documentazione in atti).
3.- La Commissione Europea - decisione C (2015) 5549 del 14 agosto 2015 – ha ritenuto (in breve) che la normativa italiana che ha riconosciuto ai contribuenti “terremotati” la possibilità di definire la propria posizione fiscale relativa agli anni 1990 - 1992 con il versamento del 10% delle imposte dovute costituisce un “aiuto” compatibile con il quadro normativo europeo se il contribuente dimostra il danno concretamente subìto oppure se risultano rispettati i limiti previsti dal regolamento “de minimis”.
4.- La Commissione Europea (in sintesi) ha confermato la legittimità dell'intervento agevolativo qualora l'aiuto si attesti al di sotto dei limiti previsti dal Regolamento “de minimis” (conforme: Cassazione, 6 luglio 2016, n. 13781).
Per il Regolamento “de minimis” costituiscono aiuti compatibili con il mercato unico europeo gli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che non superino l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di un triennio (Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 n. 1407/2013).
5.- L'agevolazione richiesta dal contribuente si sostanzia nel rimborso di un importo che, nell'arco del triennio
1990-1992, è di € 24.637,78: corrispondenti al 90% dell'Irpef, dell'Ilor e delle ritenute dichiarate e versate per le predette annuali, quindi al di sotto della predetta soglia-limite (cfr. documentazione in atti).
6.- Il Contribuente ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha dichiarato di non aver ricevuto altri aiuti di stato, nemmeno a titolo di aiuti “de minimis”.
La Corte di Cassazione – in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha confermato che, per gli aiuti di Stato concessi prima dell'attivazione del registro nazionale, l'autocertificazione aiuti di stato è una prova valida per dimostrare il rispetto della regola 'de minimis': ha, quindi, ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che contestava la validità di tale dichiarazione in un caso di rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia (Cassazione, Ordinanza n. 3455 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per riassunzione è fondato.
La molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio e le sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Dispone il rimborso al Contribuente dell'importo richiesto con l'originario ricorso introduttivo.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG AR