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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 804/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.01.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilenia Monica Cantoro presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ilenia Monica Cantoro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 22.9.2009 (atto n. 835, parte II, Serie A, anno 2009) in regime di separazione dei beni
Separati consensualmente con sentenza n. 935/2025 emessa in data 26.2.2025 e pubblicata in data 11.3.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana. Parte_2
Pagina 1 di 5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 22.9.2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0835, parte 2, Serie A dell'anno 2009;
- ordinare al comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale ubicata nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via G. Leopardi n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. nell'interesse del Parte_1 figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrò raggiunto l'autosufficienza economica.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Pt_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà Pt_2 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- due giorni fissi alla settimana (da concordarsi in via anticipata tra i genitori) e a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera. Eventuali variazioni o modifiche saranno comunicate con un preavviso di 2 settimane, fatti salvi imprevisti lavorativi o personali e/o esplicite richieste da parte del minore;
- durante le feste scolastiche di Natale, Pasqua, carnevale e ponti, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui sopra, mentre i giorni di festa saranno concordati di anno in anno tra i genitori seguendo comunque il criterio dell'alternanza e le necessità/richieste del minore;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà con ciascun genitore 1 settimana. In questi periodo i genitori sosterranno in via autonoma ed esclusiva i costi per le relative vacanze. La madre eserciterà il suo diritto di visita presso la nuova abitazione che la stessa reperirà nei tempi indicati al punto 6).
4. il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00, a decorrere dal mese successivo alla separazione, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie (extra assegno) nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun
Pagina 2 di 5 genitore secondo il seguente criterio:
- il primo anno: a carico del padre al 100%;
- il secondo anno a carico del padre al 60% e al 40% a carico della madre;
- il terzo anno e successivi al 50% tra i genitori, fatto salvo diverso accordo tra le parti in relazione alle rispettive necessità economiche. Si seguiranno le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. la madre lascerà la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti personali (ivi compreso il materiale presente presso il box) entro e non oltre il 31.7.2025;
7. il gatto di famiglia sarà affidato a mesi alterni ai ricorrenti, che se ne occuperanno sia per il cibo sia per le spese di cura;
8. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 935/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata l'11.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il 22.09.2009 tra e (atto n. 835, parte II, Serie A, anno 2009); Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.01.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilenia Monica Cantoro presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ilenia Monica Cantoro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 22.9.2009 (atto n. 835, parte II, Serie A, anno 2009) in regime di separazione dei beni
Separati consensualmente con sentenza n. 935/2025 emessa in data 26.2.2025 e pubblicata in data 11.3.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana. Parte_2
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FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 22.9.2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0835, parte 2, Serie A dell'anno 2009;
- ordinare al comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale ubicata nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via G. Leopardi n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. nell'interesse del Parte_1 figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrò raggiunto l'autosufficienza economica.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Pt_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà Pt_2 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- due giorni fissi alla settimana (da concordarsi in via anticipata tra i genitori) e a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera. Eventuali variazioni o modifiche saranno comunicate con un preavviso di 2 settimane, fatti salvi imprevisti lavorativi o personali e/o esplicite richieste da parte del minore;
- durante le feste scolastiche di Natale, Pasqua, carnevale e ponti, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui sopra, mentre i giorni di festa saranno concordati di anno in anno tra i genitori seguendo comunque il criterio dell'alternanza e le necessità/richieste del minore;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà con ciascun genitore 1 settimana. In questi periodo i genitori sosterranno in via autonoma ed esclusiva i costi per le relative vacanze. La madre eserciterà il suo diritto di visita presso la nuova abitazione che la stessa reperirà nei tempi indicati al punto 6).
4. il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00, a decorrere dal mese successivo alla separazione, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie (extra assegno) nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun
Pagina 2 di 5 genitore secondo il seguente criterio:
- il primo anno: a carico del padre al 100%;
- il secondo anno a carico del padre al 60% e al 40% a carico della madre;
- il terzo anno e successivi al 50% tra i genitori, fatto salvo diverso accordo tra le parti in relazione alle rispettive necessità economiche. Si seguiranno le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. la madre lascerà la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti personali (ivi compreso il materiale presente presso il box) entro e non oltre il 31.7.2025;
7. il gatto di famiglia sarà affidato a mesi alterni ai ricorrenti, che se ne occuperanno sia per il cibo sia per le spese di cura;
8. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 935/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata l'11.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il 22.09.2009 tra e (atto n. 835, parte II, Serie A, anno 2009); Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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