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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14545/2022 r.g., promossa da
quale amministratrice di sostegno Parte_1 di rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Rocco Mansueto, giusta mandato in atti
-opponente / attrice-
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Petronelli, giusta mandato in atti
-opposta / convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 20/02/2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Con l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c.
[...]
nella qualità di amministratrice di Parte_3 sostegno di ha impugnato l'atto di Parte_2 precetto, notificato in data 09/11/2022, con il quale la aveva inti- Controparte_1 mato a avallante per il titolo cambia- Parte_2 rio rilasciato da il pagamento della Parte_4 complessiva somma di €32.671,33, oltre a spese e interessi fino al soddisfo, azionando il pagherò cambiario emesso in favore dell'istituto di credito il 18/01/2021 (a garanzia del finanziamento chirografario concesso per l'importo di
€33.000,00 e stipulato in data 10/01/2021), che era stato protestato in data 31/05/2022.
A fondamento dell'opposizione ha Parte_1 contestato il diritto della creditrice di procedere ad ese- cuzione forzata nei confronti di per i Parte_2 seguenti motivi:
- la non autenticità della sottoscrizione per avallo, asse- ritamente apposta da sul titolo cambia- Parte_2 rio rilasciato da Parte_4
- nullità dell'obbligazione cambiaria per difetto di capa- cità, ai sensi di cui all'art. 1993 c.c., essendo
[...] affetto da una “grave menomazione psico- Parte_5 fisica da esiti di ischemia cerebrale” che sin dall'anno
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
2012 ne aveva alterato parzialmente le attività motorie e totalmente la capacità di intendere e volere.
L'opponente ha quindi concluso, in via preliminare e caute- lare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del tito- lo e, nel merito, per la declaratoria di nullità o ineffi- cacia del precetto opposto, in ragione della falsità della sottoscrizione per avallo apposta sul titolo cambiario.
In subordine, nel caso in cui fosse accertata l'autenticità della sottoscrizione attribuita a la Parte_2 declaratoria di nullità dell'obbligazione da quest'ultimo assunta per difetto di capacità ex art. 1993 c.c.. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procura- tore antistatario (atto di citazione notificato il
29/11/2022).
I.2.- La Controparte_1
(d'ora innanzi, ), costituendosi in giudizio,
[...] CP_2 ha contestato ogni avversa deduzione, affermando l'autenticità della firma per avallo apposta dall'opponente nonché la legittimità del titolo a base del precetto impu- gnato, specificando, con riferimento all'eccezione di nul- lità dell'obbligazione per difetto di capacità, che
[...]
aveva perso la capacità di agire solo in data Parte_5
24/11/2022, ovvero molto tempo dopo la sottoscrizione del pagherò cambiario rilasciato a garanzia.
Su tali premesse ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia del titolo esecutivo e, nel me- rito, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali (comparsa di risposta depositata il
12/04/2023).
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
I.3.- Sospesa con ord. del 13/04/2023 l'efficacia ese- cutiva del titolo cambiario, la causa è stata istruita con sole prove documentali e, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata in decisione, con la conces- sione dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
II.1.- In via di coordinate generali, la Corte di le- gittimità ha più volte ribadito che il giudizio di opposi- zione a precetto ha natura e struttura di azione di accer- tamento negativo del credito consacrato nel titolo esecuti- vo: in tale giudizio il debitore ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni dallo stesso sollevate, volte a contrastare la pretesa creditoria, co- stituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario re- gime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa, ai sensi di cui all'art.2697 c.c.
Fermo l'onere della prova dei fatti costitutivi ad opera del creditore opposto, l'opponente, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi che escludono o inibiscono il diritto azionato in precetto
(cfr., ex multis, Cass. n. 5635/2017 e n.4380/2012).
Deve infine aggiungersi, con specifico riguardo alla fatti- specie di causa, che nei giudizi cambiari, tanto di cogni- zione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 legge cambiaria (r.d. n.1669/1933), e che le ragioni di contestazione del diritto a procedere
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
esecutivamente sulla base di quel documento devono essere indicate nell'atto di opposizione.
II.2.- Nel caso di specie, a fronte del precetto fon- dato su cambiale, l'intimato ha anzitutto contestato, me- diante il tempestivo disconoscimento ex art. 214 c.p.c.,
l'autenticità della sottoscrizione per avallo asseritamente apposta in calce al titolo cambiario;
di contro, la CP_2 al di là di difese generiche, non ha proposto l'istanza di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c.
Sul punto è noto che, ai sensi di cui all'art.214 c.p.c.,
“colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”: si tratta, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimi- tà, dell'ordinario strumento processuale che l'ordinamento contempla per privare di efficacia probatoria una scrittura privata, pacificamente utilizzabile anche al fine di con- trastare e sovvertire l'apparenza di esecutività del tito- lo, ove la stessa sia fondata sulla genuinità di una sotto- scrizione, invece contestata dal supposto autore della stessa (cfr. Cass. n. 27381/2022)
Nello stesso senso, la Cassazione ha affermato che “è pro- prio grazie alle disposizioni processuali contenute nell'art. 214 e negli artt. 216 e seguenti cod. proc. civ., che, in un giudizio di opposizione a precetto, l'efficacia della scrittura privata (quale è una cambiale) viene meno per effetto del disconoscimento della sua sottoscrizione, non essendo a tal fine necessaria la proposizione della querela di falso” (v. Cass. n.11010/2004).
Ora, il disconoscimento di scrittura privata, qualora vali-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
damente e specificamente effettuato, è idoneo ad innescare l'onere della controparte (che intenda avvalersi del titolo esecutivo stragiudiziale) di proporre l'istanza di verifi- cazione, consistendo, il relativo giudizio (disciplinato dall'art. 216 c.p.c.), nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione.
Per orientamento ermeneutico tradizionale, non può che ri- tenersi onere del creditore, che aveva posto a fondamento del precetto un titolo l'autenticità della cui sottoscri- zione è stata, appunto, disconosciuta, proporre istanza di verificazione della scrittura privata (così, Cass. n.
16650/2016); ciò in quanto, “col disconoscimento della sot- toscrizione, apposta in calce ad una scrittura idonea a porsi come titolo esecutivo stragiudiziale, non si formula una contestazione sulla regolarità formale del titolo ese- cutivo, ma se ne contesta l'esistenza stessa” (cfr. Cass.
n.13010/2020).
Ancora, si sono valorizzate le peculiarità proprie dell'e- secuzione intrapresa sulla base di un titolo stragiudizia- le, e, di riflesso, dell'opposizione al precetto che si in- nesti su di essa: “in caso di opposizione a precetto su ti- tolo stragiudiziale, con l'iniziativa assunta dall'opponen- te si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore, di modo da scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo”
(così, Cass. SS.UU. n. 19889/2019, richiamata da Cass. n.
27381/2022).
Venendo dunque in contestazione l'esistenza del titolo, in applicazione degli ordinari criteri di riparto innanzi ri-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
chiamati, incombe sul creditore l'onere di fornirne la pro- va, trattandosi del fatto costitutivo del suo diritto di agire in executivis in forza di quello specifico titolo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nell'individuazione delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento, da parte dell'interessato, del predetto one- re: in particolare, ha chiarito che “la mancata proposizio- ne dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giu- dice non deve tenerne conto e che la parte che ha discono- sciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposi- zione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (così, tra le più recenti, Cass. n. 3602/2024).
II.3.- Delineato il quadro normativo e giurispruden- ziale di riferimento, si deve concludere che la creditrice opposta , in presenza del formale disconoscimento di CP_2 cui all'art.214 c.p.c. e in ragione della mancata proposi- zione dell'istanza di cui all'art.216 c.p.c. nonché della mancata prova della genuinità della sottoscrizione apposta dal sul titolo cambiario opposto, non Parte_2 può avvalersi di tale titolo.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad agire in CP_2 executivis nei confronti dell'opponente sulla base di un atto che, per le ragioni di cui innanzi, non può valere co- me titolo esecutivo ai sensi di cui all'art. 474 c.p.c.
(cfr. artt. 1, 2 r.d. 1736/1933).
In forza delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , Parte_2
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'inefficacia del precetto impugnato siccome intimato in base ad un titolo invalido.
III.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposta.
Alla liquidazione dei compensi difensivi in favore della parte opponente vittoriosa deve provvedersi secondo i para- metri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressa- mente l'applicazione alle “prestazioni professionali esau- rite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022).
I compensi sono determinati come nel prospetto che segue, tenendo conto della natura della causa, del valore (prossi- mo al minimo dello scaglione di riferimento) e della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
Controparte_3 Studio 1.701,00 -20% 1.360,80 Introduttiva 1.204,00 -20% 963,20 Istruttoria // // // Decisoria 2.905,00 -20% 2.324,00 TOTALE 4.648,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato il
29/11/2022, da nella qualità di Parte_1 amministratrice di sostegno di nei Parte_2 confronti di Controparte_1
, così provvede:
[...]
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA
l'inefficacia del precetto impugnato;
b) CONDANNA l'opposta Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'Avv. Rocco Man-
[...] sueto, Difensore costituito dell'opponente, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, che liquida in
€545,00, a titolo di esborsi, e in €4.648,00, a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf. (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge.
Bari, 09/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 9 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14545/2022 r.g., promossa da
quale amministratrice di sostegno Parte_1 di rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Rocco Mansueto, giusta mandato in atti
-opponente / attrice-
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Petronelli, giusta mandato in atti
-opposta / convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 20/02/2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Con l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c.
[...]
nella qualità di amministratrice di Parte_3 sostegno di ha impugnato l'atto di Parte_2 precetto, notificato in data 09/11/2022, con il quale la aveva inti- Controparte_1 mato a avallante per il titolo cambia- Parte_2 rio rilasciato da il pagamento della Parte_4 complessiva somma di €32.671,33, oltre a spese e interessi fino al soddisfo, azionando il pagherò cambiario emesso in favore dell'istituto di credito il 18/01/2021 (a garanzia del finanziamento chirografario concesso per l'importo di
€33.000,00 e stipulato in data 10/01/2021), che era stato protestato in data 31/05/2022.
A fondamento dell'opposizione ha Parte_1 contestato il diritto della creditrice di procedere ad ese- cuzione forzata nei confronti di per i Parte_2 seguenti motivi:
- la non autenticità della sottoscrizione per avallo, asse- ritamente apposta da sul titolo cambia- Parte_2 rio rilasciato da Parte_4
- nullità dell'obbligazione cambiaria per difetto di capa- cità, ai sensi di cui all'art. 1993 c.c., essendo
[...] affetto da una “grave menomazione psico- Parte_5 fisica da esiti di ischemia cerebrale” che sin dall'anno
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
2012 ne aveva alterato parzialmente le attività motorie e totalmente la capacità di intendere e volere.
L'opponente ha quindi concluso, in via preliminare e caute- lare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del tito- lo e, nel merito, per la declaratoria di nullità o ineffi- cacia del precetto opposto, in ragione della falsità della sottoscrizione per avallo apposta sul titolo cambiario.
In subordine, nel caso in cui fosse accertata l'autenticità della sottoscrizione attribuita a la Parte_2 declaratoria di nullità dell'obbligazione da quest'ultimo assunta per difetto di capacità ex art. 1993 c.c.. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procura- tore antistatario (atto di citazione notificato il
29/11/2022).
I.2.- La Controparte_1
(d'ora innanzi, ), costituendosi in giudizio,
[...] CP_2 ha contestato ogni avversa deduzione, affermando l'autenticità della firma per avallo apposta dall'opponente nonché la legittimità del titolo a base del precetto impu- gnato, specificando, con riferimento all'eccezione di nul- lità dell'obbligazione per difetto di capacità, che
[...]
aveva perso la capacità di agire solo in data Parte_5
24/11/2022, ovvero molto tempo dopo la sottoscrizione del pagherò cambiario rilasciato a garanzia.
Su tali premesse ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia del titolo esecutivo e, nel me- rito, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali (comparsa di risposta depositata il
12/04/2023).
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
I.3.- Sospesa con ord. del 13/04/2023 l'efficacia ese- cutiva del titolo cambiario, la causa è stata istruita con sole prove documentali e, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata in decisione, con la conces- sione dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
II.1.- In via di coordinate generali, la Corte di le- gittimità ha più volte ribadito che il giudizio di opposi- zione a precetto ha natura e struttura di azione di accer- tamento negativo del credito consacrato nel titolo esecuti- vo: in tale giudizio il debitore ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni dallo stesso sollevate, volte a contrastare la pretesa creditoria, co- stituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario re- gime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa, ai sensi di cui all'art.2697 c.c.
Fermo l'onere della prova dei fatti costitutivi ad opera del creditore opposto, l'opponente, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi che escludono o inibiscono il diritto azionato in precetto
(cfr., ex multis, Cass. n. 5635/2017 e n.4380/2012).
Deve infine aggiungersi, con specifico riguardo alla fatti- specie di causa, che nei giudizi cambiari, tanto di cogni- zione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 legge cambiaria (r.d. n.1669/1933), e che le ragioni di contestazione del diritto a procedere
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
esecutivamente sulla base di quel documento devono essere indicate nell'atto di opposizione.
II.2.- Nel caso di specie, a fronte del precetto fon- dato su cambiale, l'intimato ha anzitutto contestato, me- diante il tempestivo disconoscimento ex art. 214 c.p.c.,
l'autenticità della sottoscrizione per avallo asseritamente apposta in calce al titolo cambiario;
di contro, la CP_2 al di là di difese generiche, non ha proposto l'istanza di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c.
Sul punto è noto che, ai sensi di cui all'art.214 c.p.c.,
“colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”: si tratta, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimi- tà, dell'ordinario strumento processuale che l'ordinamento contempla per privare di efficacia probatoria una scrittura privata, pacificamente utilizzabile anche al fine di con- trastare e sovvertire l'apparenza di esecutività del tito- lo, ove la stessa sia fondata sulla genuinità di una sotto- scrizione, invece contestata dal supposto autore della stessa (cfr. Cass. n. 27381/2022)
Nello stesso senso, la Cassazione ha affermato che “è pro- prio grazie alle disposizioni processuali contenute nell'art. 214 e negli artt. 216 e seguenti cod. proc. civ., che, in un giudizio di opposizione a precetto, l'efficacia della scrittura privata (quale è una cambiale) viene meno per effetto del disconoscimento della sua sottoscrizione, non essendo a tal fine necessaria la proposizione della querela di falso” (v. Cass. n.11010/2004).
Ora, il disconoscimento di scrittura privata, qualora vali-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
damente e specificamente effettuato, è idoneo ad innescare l'onere della controparte (che intenda avvalersi del titolo esecutivo stragiudiziale) di proporre l'istanza di verifi- cazione, consistendo, il relativo giudizio (disciplinato dall'art. 216 c.p.c.), nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione.
Per orientamento ermeneutico tradizionale, non può che ri- tenersi onere del creditore, che aveva posto a fondamento del precetto un titolo l'autenticità della cui sottoscri- zione è stata, appunto, disconosciuta, proporre istanza di verificazione della scrittura privata (così, Cass. n.
16650/2016); ciò in quanto, “col disconoscimento della sot- toscrizione, apposta in calce ad una scrittura idonea a porsi come titolo esecutivo stragiudiziale, non si formula una contestazione sulla regolarità formale del titolo ese- cutivo, ma se ne contesta l'esistenza stessa” (cfr. Cass.
n.13010/2020).
Ancora, si sono valorizzate le peculiarità proprie dell'e- secuzione intrapresa sulla base di un titolo stragiudizia- le, e, di riflesso, dell'opposizione al precetto che si in- nesti su di essa: “in caso di opposizione a precetto su ti- tolo stragiudiziale, con l'iniziativa assunta dall'opponen- te si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore, di modo da scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo”
(così, Cass. SS.UU. n. 19889/2019, richiamata da Cass. n.
27381/2022).
Venendo dunque in contestazione l'esistenza del titolo, in applicazione degli ordinari criteri di riparto innanzi ri-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
chiamati, incombe sul creditore l'onere di fornirne la pro- va, trattandosi del fatto costitutivo del suo diritto di agire in executivis in forza di quello specifico titolo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nell'individuazione delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento, da parte dell'interessato, del predetto one- re: in particolare, ha chiarito che “la mancata proposizio- ne dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giu- dice non deve tenerne conto e che la parte che ha discono- sciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposi- zione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (così, tra le più recenti, Cass. n. 3602/2024).
II.3.- Delineato il quadro normativo e giurispruden- ziale di riferimento, si deve concludere che la creditrice opposta , in presenza del formale disconoscimento di CP_2 cui all'art.214 c.p.c. e in ragione della mancata proposi- zione dell'istanza di cui all'art.216 c.p.c. nonché della mancata prova della genuinità della sottoscrizione apposta dal sul titolo cambiario opposto, non Parte_2 può avvalersi di tale titolo.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad agire in CP_2 executivis nei confronti dell'opponente sulla base di un atto che, per le ragioni di cui innanzi, non può valere co- me titolo esecutivo ai sensi di cui all'art. 474 c.p.c.
(cfr. artt. 1, 2 r.d. 1736/1933).
In forza delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , Parte_2
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'inefficacia del precetto impugnato siccome intimato in base ad un titolo invalido.
III.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposta.
Alla liquidazione dei compensi difensivi in favore della parte opponente vittoriosa deve provvedersi secondo i para- metri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressa- mente l'applicazione alle “prestazioni professionali esau- rite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022).
I compensi sono determinati come nel prospetto che segue, tenendo conto della natura della causa, del valore (prossi- mo al minimo dello scaglione di riferimento) e della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
Controparte_3 Studio 1.701,00 -20% 1.360,80 Introduttiva 1.204,00 -20% 963,20 Istruttoria // // // Decisoria 2.905,00 -20% 2.324,00 TOTALE 4.648,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato il
29/11/2022, da nella qualità di Parte_1 amministratrice di sostegno di nei Parte_2 confronti di Controparte_1
, così provvede:
[...]
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA
l'inefficacia del precetto impugnato;
b) CONDANNA l'opposta Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'Avv. Rocco Man-
[...] sueto, Difensore costituito dell'opponente, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, che liquida in
€545,00, a titolo di esborsi, e in €4.648,00, a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf. (15% compensi),
Iva e Cpa come per legge.
Bari, 09/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 9 A. Ruffino