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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Scarano e Pastore
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E. Coletta
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.03.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento delle malattie professionali (“carcinoma al colon-retto” e “spondilodiscopatie del tratto lombare”) inutilmente richiesto in sede amministrativa, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è risultata solo in parte fondata.
Invero, in ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. così concluso, quanto alla neoplasia, escludendo
1
una “valida connessione causale e/o concausale con l'attività lavorativa espletata”; quanto alla spondilodiscopatia, riconoscendo la natura professionale della stessa, e stimando un danno biologico pari all'1% (dalla domanda amministrativa), da cumularsi con il 5% già riconosciuto dall' in CP_1 precedenza (per un totale del 6%).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D. Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6% dalla domanda, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parimenti le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6 per cento dalla domanda del 20.02.2021, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta,
2
entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 23 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Scarano e Pastore
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E. Coletta
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.03.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento delle malattie professionali (“carcinoma al colon-retto” e “spondilodiscopatie del tratto lombare”) inutilmente richiesto in sede amministrativa, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è risultata solo in parte fondata.
Invero, in ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. così concluso, quanto alla neoplasia, escludendo
1
una “valida connessione causale e/o concausale con l'attività lavorativa espletata”; quanto alla spondilodiscopatia, riconoscendo la natura professionale della stessa, e stimando un danno biologico pari all'1% (dalla domanda amministrativa), da cumularsi con il 5% già riconosciuto dall' in CP_1 precedenza (per un totale del 6%).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D. Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6% dalla domanda, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parimenti le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6 per cento dalla domanda del 20.02.2021, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta,
2
entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 23 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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