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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 146/2023
R.G., trattenuta in decisione il 29.5.2024 e promossa DA:
rappresentato e difeso dall'Avv. Prezioso Parte_1
Stefania ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Avellino. Appellante CONTRO
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi, disgiuntamente, dall'Avv. Raffi Filippo ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Bologna.
Appellati avverso la sentenza n. 462/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna l'1.8.2022 e pubblicata il 3.8.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Ravenna l' e il Dott. Controparte_1
dipendente della struttura sanitaria parimenti Controparte_2 convenuta, chiedendo che venisse accertato il loro inadempimento in relazione all'intervento eseguito presso la U.O. di Chirurgia dell'Ospedale di Riccione dove l'attore era stato ricoverato in data 5.4.2012 ed era stato sottoposto, per via laparoscopica, ad un intervento di “gastroresezione sec. Roux e colecistectomia” e che fosse disposta la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, quantificati in €877.740,00, oltre maggiori danni da invalidità temporanea, danno patrimoniale ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre, ancora, rivalutazione monetaria e interessi;
domandava altresì, in via subordinata, che, accertata la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico convenuti, quest'ultimo in qualità di dipendente, nella causazione dell'evento lesivo, fossero condannati entrambi, in via solidale tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati in €877.740,00, oltre ai maggiori danni da invalidità temporanea e al danno patrimoniale ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Si costituiva in giudizio il Dott. contrastando Controparte_2 la domanda attorea in fatto e in diritto, evidenziando, peraltro, nella sue difese, che nella ricostruzione della vicenda clinica prospettata dall'attore questi mancava di allegare di essere stato sottoposto, in data 27.9.2012, ad un quarto intervento chirurgico presso l'Ospedale Maggiore di Bologna di gastrectomia totale con interposizione intestinale e altre lisi di adesione peritoneali, un'operazione chirurgia demolitiva consistente nell'asportazione di tutto lo stomaco.
Affermava il professionista che l'intervento era stato eseguito dal medesimo correttamente e che tale opzione si fondava sulle seguenti ragioni: i precedenti interventi, realizzati con la tecnica di Nissen e di , non avevano determinato alcun Per_1 miglioramento;
gli accertamenti espletati – in particolare, sia la del 21.11.2011 sia lo studio RX grafico dei tempi di transito Pt_2 intestinale del 9.1.2012 – avevano consentito di rilevare la perdita di una normale peristalsi e di contenzione dello sfintere cardiale, che non avevano manifestato alcun miglioramento nei precedenti interventi chirurgici e in relazione al quale doveva altresì rilevarsi l'atonia dello stomaco.
Secondo la difesa del , l'intervento espletato aveva lo CP_2 scopo di rimuovere quella parte dello stomaco atonica e di asportare la colecisti;
aggiungeva che l'operazione era stata spiegata e illustrata al paziente che aveva reso il suo consenso informato e che, peraltro, aveva inviato una missiva in data
17.2.2012 nella quale aveva sollecitato l'esecuzione dell'intervento.
-Si costituiva anche l' che, in buona Controparte_1 sostanza, allegava difese coincidenti con quelle esposte dal Dott.
e concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché CP_2 infondata e non provata e, in via subordinata, che accertata la graduata responsabilità dell' nella produzione dei CP_1 danni sofferti da controparte, che fossero liquidati a quest'ultima i soli danni proporzionati comprovati dall'istruttoria e avvinti da un nesso eziologico col sinistro.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda. Il primo giudice escludeva ogni forma di responsabilità del dott.
. CP_2
In precedenza, il si era sottoposto già a due Parte_1 interventi, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano ed all'Hesperia di Modena, rivolgendosi poi all' di Riccione ove Controparte_3 esercitava il dott. , per sottoporsi ad un terzo CP_2 intervento.
Rilevava il decidente che dalle due CTU svolte nel giudizio era emerso che il dott. aveva eseguito, in data 9.1.2012, un CP_2 controllo radiologico del tubo digerente teso a studiare i tempi di transito intestinali che aveva evidenziato un importante rallentamento del tempo di svuotamento gastrico, e che, nella seconda CTU, era stato supposto che tale ritardo fosse dovuto alla sezione accidentale di uno dei nervi vaghi;
inoltre, gli accertamenti avevano potuto attestare una recidiva del reflusso gastro-esofageo e, da tali elementi, prendeva le mosse la proposta del Dott. di risolvere entrambi i problemi – quello della CP_2 gas bloat syndrome e del reflusso esofageo – con un intervento di resezione gastrica che consentisse di accelerare lo svuotamento gastrico e che questo fosse stato espletato per esatta indicazione.
Pertanto, il giudice escludeva la responsabilità del medico, sulla scorta di entrambe le CTU in ordine alla correttezza dell'intervento e riteneva tardiva la domanda formulata con riguardo alla possibile lesione del consenso informato;
inoltre, tra le varie argomentazioni, il giudice evidenziava che il paziente danneggiato, onerato di dover dimostrare la relazione eziologica, sul piano materiale, tra le condotta del sanitario e l'evento dannoso, non avesse adempiuto a tale onere in modo sufficiente, non dimostrando che le alternative terapeutiche, pure possibili, avrebbero sortito effetto positivo evitando l'intervento di resezione parziale dello stomaco;
né parimenti poteva dirsi con riguardo al mancato approfondimento psichiatrico sulla sintomatologia sofferta dall'attore.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando le seguenti censure:
1) Erronea e carente motivazione delle ragioni di fatto e di diritto, avendo il giudice di primo grado ignorato le considerazioni espresse dai CTU di parte del medesimo e avendo aderito alle considerazioni in CTU con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; 2) Errata valutazione nel merito delle risultante contenute nella
CTU da parte del giudice di prime cure, con riguardo alla responsabilità dell' e del Dott. Parte_3 CP_2 rispettivamente, ai sensi degli artt. 1218, 2043 c.c. e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., oltreché degli artt. 1223, 2059 c.c. e art. 32 Cost.
-Si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. laddove reputava che l'appellante avesse proposto domande nuove e, in particolare, anche in ordine al difetto di informazione e vizio del consenso informato e comunque di “vulnus al diritto di autodeterminazione del paziente” e, ancora, contestava l'inammissibilità della produzione di documenti nuovi da parte dell'appellante.
Concludeva per il rigetto dell'appello poiché infondato e perché fossero dichiarate le domande, in ogni caso, inammissibili;
in via subordinata, domandava l'accertamento e la graduazione dei rispettivi contributi nel prodursi dei danni e che fossero liquidati al i soli danni risultanti dall'istruttoria ed Parte_1 in nesso col sinistro.
-Anche il Dott. si costituiva formulando Controparte_2 sostanzialmente le medesime difese dell' e concludendo per CP_1 il rigetto dell'appello in quanto infondato e di dichiarare inammissibili le domande nuove proposte dall'appellante; in via subordinata, il Dott. , per il caso di soccombenza del CP_2 medesimo, domandava che fosse condannata, in via esclusiva e diretta, la struttura sanitaria al risarcimento dei danni a favore di parte appellante in ragione della responsabilità datoriale, degli obblighi contrattuali e/o di legge gravanti a tutela del proprio personale.
-L'appello infondato per le ragioni che seguono.
-A) Occorre, anzitutto, rilevare che le critiche mosse all'apprezzamento delle CTU espletate nel corso del giudizio di primo grado contenute nel primo motivo di doglianza debbano reputarsi non sufficientemente argomentate alla luce dello stringente impianto argomentativo elaborato dal primo giudice a sostegno delle proprie statuizioni.
Infatti, il giudice di prime cure argomentava in maniera adeguata, in relazione alle questioni in fatto e in diritto prospettate dalle parti e rilevanti ai fini del decidere, esaminando gli apprezzamenti tecnici contenuti nelle CTU anche in termini comparativi e, quindi, definendo un decisum corretto e ragionevole, non potendosi ritenere che la sua motivazione consista di un'adesione acritica alle valutazioni del CTU.
Né tanto meno è dato a vedere alcun profilo di subalternità acritica rispetto alle verifiche ed agli accertamenti fatti nella seconda consulenza resa dal Collegio dei medici Dott. Per_2 dal Dott. e dalla Dott.ssa non reputandosi in Per_3 Per_4 alcun modo, alla rilettura, contraddittoria, quanto piuttosto ben scevra di ogni considerazione atecnica e personale, differentemente da quanto supposto nel gravame, nè infirmata da alcun vizio, anche per le successive integrazioni una volta avviata l'interlocuzione con i diversi CTP, né contenutisticamente carente alla luce dei quesiti formulati.
Pure il richiamo alle linee guida e buone pratiche che, in tesi d'impugnazione, risultavano “accreditate solo in data successiva all'intervento senza prendere in considerazione quelle di cui avrebbe dovuto tenere conto il chirurgo all'epoca dell'esecuzione”
è questione che assume una rilevanza assai ridimensionata posto che la valutazione di opportunità del trattamento chirurgico di resezione gastrica per risolvere la gas bloat syndrome e il reflusso esofageo si fonda anche su letteratura scientifica precedente l'intervento e richiamata nella medesima consulenza, fermo restante che il ha dato buona affermazione di avere CP_2
“effettuato durante la sua attività professionale un numero non trascurabile di interventi per patologia funzionale, quindi anche di plastica anti-reflusso, e di riconversione della funduplicatio, oltre che di miotomia extra-mucosa per l'acalasia e di plastica dell'ernia iatale, con e senza protesi”.
In un'ottica di economia processuale, secondo anche il principio del principio della cd. “ragione più liquida”, occorre precisarsi che ogni valutazione in relazione ai profili di condotta inadempiente a carico del convenuto risulta superflua, dovendosi rilevare la carenza di valenza causale della medesima con riguardo alle conseguenze dannose dedotte dal per l'assorbente Parte_1 scelta di quest'ultimo di sottoporsi ad un ulteriore e più invasivo intervento chirurgico.
Ciò posto, entrando nel merito della questione, occorre rilevare come l'addebito formulato dal in atto di citazione in Parte_1 primo grado relativo consistente nell'avere il eseguito CP_2
“un intervento demolitore” definito come “un provvedimento del tutto abusivo, privo di qualunque base fisiopatologica e dagli esiti chiaramente invalidanti”, non trovi riscontro in alcuna delle consulenze rese, che valutano l'intervento prescelto dall'appellato come una procedura chirurgica adeguata ed esatta e che, come afferma la seconda CTU, non può dirsi controindicata poiché poteva essere valutata come una delle possibilità previste e indicate dalla letteratura in seguito ad una plastica anti- reflusso non risolutiva.
Tuttavia, al di là di ogni obiezione circa il difetto di informazione e la mancata prospettazione da parte del di CP_2 alternative meno invasive, la responsabilità deve essere esclusa sull'assunto che, come significativamente allegato dalle difese e del sanitario e della struttura sanitaria e per quanto emerge nelle valutazioni tecniche, l'intervento di “gastroectomia totale con interposizione intestinale – altre lisi di adesioni peritoneali”, ovvero il quarto intervento eseguito volontariamente ed autonomamente dal presso l'Ospedale Maggiore di Parte_4
Bologna, costituisce esso il trattamento assai demolitivo.
Tanto vale ad assorbire ogni rilevanza causale, in relazione ai postumi dedotti dall'attore, della condotta del medico appellato. L'intervento proposto dall'attuale appellato, la resezione parziale con ricostruzione di Roux, all'esito della condizione in cui trovavasi l'apparato digerente del divenuto lo Parte_1 stomaco “un contenitore rigido, atonico, senza peristalsi” (ex prima CTU), soprattutto alla luce dell'esame del tempo di transito eseguito nel 2012, era stato eseguito, come esattamente verificato dal primo giudice, “con esatta indicazione”.
Anche nella documentazione clinica e, in particolare, nella lettera di dimissioni indirizzata al medico curante del Parte_1 che porta la data del 6.10.2012, si evidenziava l'importante impatto che una operazione di resezione totale (quale quella poi eseguita al Maggiore di Bologna) poteva esplicare nella vita del paziente che, per quanto riportato, veniva reso edotto “sulle complicanze peri e post-operatorie assieme al necessario cambiamento di stile di vita alimentare”.
In definitiva, il tenta di imputare le conseguenze Parte_1 dannose “finali” della sua travagliata vicenda medico-chirurgica, alla concatenazione causale consumatasi anche con l'intervento posto in essere dal , gastroresezione parziale con CP_2 ricostruzione alla Roux, essendosi invece, di contro, interrotto il nesso, anzi ricreatosene uno, nella concorrenza concausale, nettamente prevalente, quale quello consumatosi con l'intervento al Maggiore, cui l'appellante si sottoponeva -volontariamente ed autonomamente- appena cinque mesi dopo.
La gravosità e l'invasività dell'intervento eseguito presso l'Ospedale Maggiore – guarda caso, come anche acutamente evidenziato dal primo giudice, sottaciuto dalla difesa nel suo atto introduttivo – sono tali da dovere essere apprezzate, ai fini della presente decisione, sul piano eziologico, dovendosi escludere che l'incidenza causale attribuibile alle condotte del Dott. dell'Ospedale di Riccione, realizzato CP_2 precedentemente, rispetto ai danni lamentati dal Parte_1
Sono chiari i secondi consulenti nelle loro valutazioni: “Le menomazioni dell'efficienza dell'organismo oggi riscontrabili sono completamente assorbite dalle sequele della gastrectomia effettuata a valle all'intervento per cui è causa che, lo si ribadisce, per le motivazioni già espresse, non è controindicato in maniera netta e fu condotto con tecnica esente da evidenti censure, sul piano chirurgico.”, per giungere in tal modo alla esclusione di ogni responsabilità della parte convenuta.
-B) In forza di quanto già puntualmente statuito dal Tribunale, vanno respinte anche le censure riguardanti la presenza di un danno ingiusto di natura psichica, causalmente riconducibile ad una condotta del , anche sotto il profilo omissivo. CP_2
Il , Come dato da ricavare dalla seconda consulenza, era Parte_1 già affetto da un quadro clinico di disturbo da sintomi somatici già presente, anche se variamente definito, nell'anno 2010, e dunque preesistente all'intervento per cui è causa e che, senza dubbio, alla rilettura, può essere considerato non tanto l'effetto ma piuttosto la causa delle innumerevoli valutazioni mediche e della rilevante quantità di interventi chirurgici cui l'attore ha richiesto di sottoporsi nell'arco di circa due anni. È ragionevole ritenere che, come osservato dai consulenti, anche lo stato sintomatologico compatibile con una diagnosi di disturbo dell'adattamento con umore depresso appare piuttosto conseguenza patologica neuroumorale della “mancata guarigione” di tutta la sintomatologia che il andava manifestando ai medici che Parte_1 man mano interpellava, di eziologia credibilmente principalmente somatica.
-B) Infine, in ordine al secondo profilo circa il difetto di consenso informato ancora dedotto in atto di impugnazione, anche tale motivo va disatteso, osservato che, in atto di citazione in primo grado, il non prospettava specificamente tale Parte_1 profilo di responsabilità che neppure veniva allegato con il termine per le preclusioni assertive della memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c.
In ogni caso, dopo aver sottoscritto il modulo del consenso informato, risulta che l'attore inviava al dottor una CP_2 lettera datata 17 Febbraio 2012, dai contenuti a dir poco drammatici, in cui sollecitava l'esecuzione dell'intervento affermando di essere “fortemente intenzionato, deciso, convinto di operarmi”, tanto bastando, per ritenere come il fosse Parte_1 lucidamente consapevole nelle conseguenze cui andava incontro ed escludendo altresì che fosse nelle condizioni di accettare un approccio graduale alla terapia chirurgica eventualmente propostogli. Infine, è del tutto nuovo il profilo di imputazione dei danni alle modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico di resezione gastrica, peraltro relativo all'intervento presso l'Ospedale Maggiore.
-Le spese del grado seguono la soccombenza.
-Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Parte_1 CP_2
e delle spese processuali del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida per ciascuna parte in
€10.060,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bologna il giorno 1.4.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 146/2023
R.G., trattenuta in decisione il 29.5.2024 e promossa DA:
rappresentato e difeso dall'Avv. Prezioso Parte_1
Stefania ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Avellino. Appellante CONTRO
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi, disgiuntamente, dall'Avv. Raffi Filippo ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Bologna.
Appellati avverso la sentenza n. 462/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna l'1.8.2022 e pubblicata il 3.8.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Ravenna l' e il Dott. Controparte_1
dipendente della struttura sanitaria parimenti Controparte_2 convenuta, chiedendo che venisse accertato il loro inadempimento in relazione all'intervento eseguito presso la U.O. di Chirurgia dell'Ospedale di Riccione dove l'attore era stato ricoverato in data 5.4.2012 ed era stato sottoposto, per via laparoscopica, ad un intervento di “gastroresezione sec. Roux e colecistectomia” e che fosse disposta la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, quantificati in €877.740,00, oltre maggiori danni da invalidità temporanea, danno patrimoniale ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre, ancora, rivalutazione monetaria e interessi;
domandava altresì, in via subordinata, che, accertata la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico convenuti, quest'ultimo in qualità di dipendente, nella causazione dell'evento lesivo, fossero condannati entrambi, in via solidale tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati in €877.740,00, oltre ai maggiori danni da invalidità temporanea e al danno patrimoniale ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Si costituiva in giudizio il Dott. contrastando Controparte_2 la domanda attorea in fatto e in diritto, evidenziando, peraltro, nella sue difese, che nella ricostruzione della vicenda clinica prospettata dall'attore questi mancava di allegare di essere stato sottoposto, in data 27.9.2012, ad un quarto intervento chirurgico presso l'Ospedale Maggiore di Bologna di gastrectomia totale con interposizione intestinale e altre lisi di adesione peritoneali, un'operazione chirurgia demolitiva consistente nell'asportazione di tutto lo stomaco.
Affermava il professionista che l'intervento era stato eseguito dal medesimo correttamente e che tale opzione si fondava sulle seguenti ragioni: i precedenti interventi, realizzati con la tecnica di Nissen e di , non avevano determinato alcun Per_1 miglioramento;
gli accertamenti espletati – in particolare, sia la del 21.11.2011 sia lo studio RX grafico dei tempi di transito Pt_2 intestinale del 9.1.2012 – avevano consentito di rilevare la perdita di una normale peristalsi e di contenzione dello sfintere cardiale, che non avevano manifestato alcun miglioramento nei precedenti interventi chirurgici e in relazione al quale doveva altresì rilevarsi l'atonia dello stomaco.
Secondo la difesa del , l'intervento espletato aveva lo CP_2 scopo di rimuovere quella parte dello stomaco atonica e di asportare la colecisti;
aggiungeva che l'operazione era stata spiegata e illustrata al paziente che aveva reso il suo consenso informato e che, peraltro, aveva inviato una missiva in data
17.2.2012 nella quale aveva sollecitato l'esecuzione dell'intervento.
-Si costituiva anche l' che, in buona Controparte_1 sostanza, allegava difese coincidenti con quelle esposte dal Dott.
e concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché CP_2 infondata e non provata e, in via subordinata, che accertata la graduata responsabilità dell' nella produzione dei CP_1 danni sofferti da controparte, che fossero liquidati a quest'ultima i soli danni proporzionati comprovati dall'istruttoria e avvinti da un nesso eziologico col sinistro.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda. Il primo giudice escludeva ogni forma di responsabilità del dott.
. CP_2
In precedenza, il si era sottoposto già a due Parte_1 interventi, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano ed all'Hesperia di Modena, rivolgendosi poi all' di Riccione ove Controparte_3 esercitava il dott. , per sottoporsi ad un terzo CP_2 intervento.
Rilevava il decidente che dalle due CTU svolte nel giudizio era emerso che il dott. aveva eseguito, in data 9.1.2012, un CP_2 controllo radiologico del tubo digerente teso a studiare i tempi di transito intestinali che aveva evidenziato un importante rallentamento del tempo di svuotamento gastrico, e che, nella seconda CTU, era stato supposto che tale ritardo fosse dovuto alla sezione accidentale di uno dei nervi vaghi;
inoltre, gli accertamenti avevano potuto attestare una recidiva del reflusso gastro-esofageo e, da tali elementi, prendeva le mosse la proposta del Dott. di risolvere entrambi i problemi – quello della CP_2 gas bloat syndrome e del reflusso esofageo – con un intervento di resezione gastrica che consentisse di accelerare lo svuotamento gastrico e che questo fosse stato espletato per esatta indicazione.
Pertanto, il giudice escludeva la responsabilità del medico, sulla scorta di entrambe le CTU in ordine alla correttezza dell'intervento e riteneva tardiva la domanda formulata con riguardo alla possibile lesione del consenso informato;
inoltre, tra le varie argomentazioni, il giudice evidenziava che il paziente danneggiato, onerato di dover dimostrare la relazione eziologica, sul piano materiale, tra le condotta del sanitario e l'evento dannoso, non avesse adempiuto a tale onere in modo sufficiente, non dimostrando che le alternative terapeutiche, pure possibili, avrebbero sortito effetto positivo evitando l'intervento di resezione parziale dello stomaco;
né parimenti poteva dirsi con riguardo al mancato approfondimento psichiatrico sulla sintomatologia sofferta dall'attore.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando le seguenti censure:
1) Erronea e carente motivazione delle ragioni di fatto e di diritto, avendo il giudice di primo grado ignorato le considerazioni espresse dai CTU di parte del medesimo e avendo aderito alle considerazioni in CTU con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; 2) Errata valutazione nel merito delle risultante contenute nella
CTU da parte del giudice di prime cure, con riguardo alla responsabilità dell' e del Dott. Parte_3 CP_2 rispettivamente, ai sensi degli artt. 1218, 2043 c.c. e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., oltreché degli artt. 1223, 2059 c.c. e art. 32 Cost.
-Si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. laddove reputava che l'appellante avesse proposto domande nuove e, in particolare, anche in ordine al difetto di informazione e vizio del consenso informato e comunque di “vulnus al diritto di autodeterminazione del paziente” e, ancora, contestava l'inammissibilità della produzione di documenti nuovi da parte dell'appellante.
Concludeva per il rigetto dell'appello poiché infondato e perché fossero dichiarate le domande, in ogni caso, inammissibili;
in via subordinata, domandava l'accertamento e la graduazione dei rispettivi contributi nel prodursi dei danni e che fossero liquidati al i soli danni risultanti dall'istruttoria ed Parte_1 in nesso col sinistro.
-Anche il Dott. si costituiva formulando Controparte_2 sostanzialmente le medesime difese dell' e concludendo per CP_1 il rigetto dell'appello in quanto infondato e di dichiarare inammissibili le domande nuove proposte dall'appellante; in via subordinata, il Dott. , per il caso di soccombenza del CP_2 medesimo, domandava che fosse condannata, in via esclusiva e diretta, la struttura sanitaria al risarcimento dei danni a favore di parte appellante in ragione della responsabilità datoriale, degli obblighi contrattuali e/o di legge gravanti a tutela del proprio personale.
-L'appello infondato per le ragioni che seguono.
-A) Occorre, anzitutto, rilevare che le critiche mosse all'apprezzamento delle CTU espletate nel corso del giudizio di primo grado contenute nel primo motivo di doglianza debbano reputarsi non sufficientemente argomentate alla luce dello stringente impianto argomentativo elaborato dal primo giudice a sostegno delle proprie statuizioni.
Infatti, il giudice di prime cure argomentava in maniera adeguata, in relazione alle questioni in fatto e in diritto prospettate dalle parti e rilevanti ai fini del decidere, esaminando gli apprezzamenti tecnici contenuti nelle CTU anche in termini comparativi e, quindi, definendo un decisum corretto e ragionevole, non potendosi ritenere che la sua motivazione consista di un'adesione acritica alle valutazioni del CTU.
Né tanto meno è dato a vedere alcun profilo di subalternità acritica rispetto alle verifiche ed agli accertamenti fatti nella seconda consulenza resa dal Collegio dei medici Dott. Per_2 dal Dott. e dalla Dott.ssa non reputandosi in Per_3 Per_4 alcun modo, alla rilettura, contraddittoria, quanto piuttosto ben scevra di ogni considerazione atecnica e personale, differentemente da quanto supposto nel gravame, nè infirmata da alcun vizio, anche per le successive integrazioni una volta avviata l'interlocuzione con i diversi CTP, né contenutisticamente carente alla luce dei quesiti formulati.
Pure il richiamo alle linee guida e buone pratiche che, in tesi d'impugnazione, risultavano “accreditate solo in data successiva all'intervento senza prendere in considerazione quelle di cui avrebbe dovuto tenere conto il chirurgo all'epoca dell'esecuzione”
è questione che assume una rilevanza assai ridimensionata posto che la valutazione di opportunità del trattamento chirurgico di resezione gastrica per risolvere la gas bloat syndrome e il reflusso esofageo si fonda anche su letteratura scientifica precedente l'intervento e richiamata nella medesima consulenza, fermo restante che il ha dato buona affermazione di avere CP_2
“effettuato durante la sua attività professionale un numero non trascurabile di interventi per patologia funzionale, quindi anche di plastica anti-reflusso, e di riconversione della funduplicatio, oltre che di miotomia extra-mucosa per l'acalasia e di plastica dell'ernia iatale, con e senza protesi”.
In un'ottica di economia processuale, secondo anche il principio del principio della cd. “ragione più liquida”, occorre precisarsi che ogni valutazione in relazione ai profili di condotta inadempiente a carico del convenuto risulta superflua, dovendosi rilevare la carenza di valenza causale della medesima con riguardo alle conseguenze dannose dedotte dal per l'assorbente Parte_1 scelta di quest'ultimo di sottoporsi ad un ulteriore e più invasivo intervento chirurgico.
Ciò posto, entrando nel merito della questione, occorre rilevare come l'addebito formulato dal in atto di citazione in Parte_1 primo grado relativo consistente nell'avere il eseguito CP_2
“un intervento demolitore” definito come “un provvedimento del tutto abusivo, privo di qualunque base fisiopatologica e dagli esiti chiaramente invalidanti”, non trovi riscontro in alcuna delle consulenze rese, che valutano l'intervento prescelto dall'appellato come una procedura chirurgica adeguata ed esatta e che, come afferma la seconda CTU, non può dirsi controindicata poiché poteva essere valutata come una delle possibilità previste e indicate dalla letteratura in seguito ad una plastica anti- reflusso non risolutiva.
Tuttavia, al di là di ogni obiezione circa il difetto di informazione e la mancata prospettazione da parte del di CP_2 alternative meno invasive, la responsabilità deve essere esclusa sull'assunto che, come significativamente allegato dalle difese e del sanitario e della struttura sanitaria e per quanto emerge nelle valutazioni tecniche, l'intervento di “gastroectomia totale con interposizione intestinale – altre lisi di adesioni peritoneali”, ovvero il quarto intervento eseguito volontariamente ed autonomamente dal presso l'Ospedale Maggiore di Parte_4
Bologna, costituisce esso il trattamento assai demolitivo.
Tanto vale ad assorbire ogni rilevanza causale, in relazione ai postumi dedotti dall'attore, della condotta del medico appellato. L'intervento proposto dall'attuale appellato, la resezione parziale con ricostruzione di Roux, all'esito della condizione in cui trovavasi l'apparato digerente del divenuto lo Parte_1 stomaco “un contenitore rigido, atonico, senza peristalsi” (ex prima CTU), soprattutto alla luce dell'esame del tempo di transito eseguito nel 2012, era stato eseguito, come esattamente verificato dal primo giudice, “con esatta indicazione”.
Anche nella documentazione clinica e, in particolare, nella lettera di dimissioni indirizzata al medico curante del Parte_1 che porta la data del 6.10.2012, si evidenziava l'importante impatto che una operazione di resezione totale (quale quella poi eseguita al Maggiore di Bologna) poteva esplicare nella vita del paziente che, per quanto riportato, veniva reso edotto “sulle complicanze peri e post-operatorie assieme al necessario cambiamento di stile di vita alimentare”.
In definitiva, il tenta di imputare le conseguenze Parte_1 dannose “finali” della sua travagliata vicenda medico-chirurgica, alla concatenazione causale consumatasi anche con l'intervento posto in essere dal , gastroresezione parziale con CP_2 ricostruzione alla Roux, essendosi invece, di contro, interrotto il nesso, anzi ricreatosene uno, nella concorrenza concausale, nettamente prevalente, quale quello consumatosi con l'intervento al Maggiore, cui l'appellante si sottoponeva -volontariamente ed autonomamente- appena cinque mesi dopo.
La gravosità e l'invasività dell'intervento eseguito presso l'Ospedale Maggiore – guarda caso, come anche acutamente evidenziato dal primo giudice, sottaciuto dalla difesa nel suo atto introduttivo – sono tali da dovere essere apprezzate, ai fini della presente decisione, sul piano eziologico, dovendosi escludere che l'incidenza causale attribuibile alle condotte del Dott. dell'Ospedale di Riccione, realizzato CP_2 precedentemente, rispetto ai danni lamentati dal Parte_1
Sono chiari i secondi consulenti nelle loro valutazioni: “Le menomazioni dell'efficienza dell'organismo oggi riscontrabili sono completamente assorbite dalle sequele della gastrectomia effettuata a valle all'intervento per cui è causa che, lo si ribadisce, per le motivazioni già espresse, non è controindicato in maniera netta e fu condotto con tecnica esente da evidenti censure, sul piano chirurgico.”, per giungere in tal modo alla esclusione di ogni responsabilità della parte convenuta.
-B) In forza di quanto già puntualmente statuito dal Tribunale, vanno respinte anche le censure riguardanti la presenza di un danno ingiusto di natura psichica, causalmente riconducibile ad una condotta del , anche sotto il profilo omissivo. CP_2
Il , Come dato da ricavare dalla seconda consulenza, era Parte_1 già affetto da un quadro clinico di disturbo da sintomi somatici già presente, anche se variamente definito, nell'anno 2010, e dunque preesistente all'intervento per cui è causa e che, senza dubbio, alla rilettura, può essere considerato non tanto l'effetto ma piuttosto la causa delle innumerevoli valutazioni mediche e della rilevante quantità di interventi chirurgici cui l'attore ha richiesto di sottoporsi nell'arco di circa due anni. È ragionevole ritenere che, come osservato dai consulenti, anche lo stato sintomatologico compatibile con una diagnosi di disturbo dell'adattamento con umore depresso appare piuttosto conseguenza patologica neuroumorale della “mancata guarigione” di tutta la sintomatologia che il andava manifestando ai medici che Parte_1 man mano interpellava, di eziologia credibilmente principalmente somatica.
-B) Infine, in ordine al secondo profilo circa il difetto di consenso informato ancora dedotto in atto di impugnazione, anche tale motivo va disatteso, osservato che, in atto di citazione in primo grado, il non prospettava specificamente tale Parte_1 profilo di responsabilità che neppure veniva allegato con il termine per le preclusioni assertive della memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c.
In ogni caso, dopo aver sottoscritto il modulo del consenso informato, risulta che l'attore inviava al dottor una CP_2 lettera datata 17 Febbraio 2012, dai contenuti a dir poco drammatici, in cui sollecitava l'esecuzione dell'intervento affermando di essere “fortemente intenzionato, deciso, convinto di operarmi”, tanto bastando, per ritenere come il fosse Parte_1 lucidamente consapevole nelle conseguenze cui andava incontro ed escludendo altresì che fosse nelle condizioni di accettare un approccio graduale alla terapia chirurgica eventualmente propostogli. Infine, è del tutto nuovo il profilo di imputazione dei danni alle modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico di resezione gastrica, peraltro relativo all'intervento presso l'Ospedale Maggiore.
-Le spese del grado seguono la soccombenza.
-Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Parte_1 CP_2
e delle spese processuali del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida per ciascuna parte in
€10.060,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bologna il giorno 1.4.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)