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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. NZ RN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40472/2020 promossa
DA
e rappresentati e difesi dagli avv. ti Andrea Ga- Parte_1 Parte_2 dino e Alessandro Paire
- ATTORI -
NEI CONFRONTI DI
e in proprio ex Controparte_1 CP_2 Controparte_3 art. 86 c.p.c.
- CONVENUTI -
CON L'INTERVENTO DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Riccardo Crevani
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni deposi- tati telematicamente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio gli avv.ti e al fine di far accertare la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro responsabilità per la negligente attività di assistenza legale prestata in occasione dell'impugnazione di un provvedimento sanzionatorio adottato dalla AN d'IT e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del rigetto dei ricorsi presentati che, se esaminati nel merito, avrebbero potuto comportare quantomeno una riduzione dell'importo delle sanzioni.
A sostegno delle proprie pretese deducevano che:
- in qualità di ex membri del consiglio di amministrazione di Parte_3
, erano stati attinti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
[...] dalla AN d'IT in forza del provvedimento prot. 154623/14 – delibera 88/2014 in da- ta 11 febbraio 2014, notificato il 22 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/1993
s.m.i. (T.U.B.);
- per ottenere l'annullamento delle sanzioni, irrogate a seguito dell'accertamento di presunte irregolarità dagli stessi commesse durante la loro gestione amministrativa, avevano confe- rito incarico agli avvocati e profes- Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sionisti dell'allora Studio Legale associato Controparte_5
- i legali avevano impugnato tali provvedimenti dinnanzi al TAR Lazio-Roma che, tuttavia, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordina- rio, in particolare della Corte d'Appello di Roma quale giudice funzionalmente competen- te in unico grado di merito, con invito alle parti a riassumere il giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- con mail del 27.04.2015 l'avv. aveva comunicato ai clienti che era possibile effet- CP_3 tuare la riassunzione del giudizio sino alla data del 09.01.2016, ossia nove mesi (di cui sei mesi per il passaggio in giudicato della sentenza del TAR e tre mesi per la riassunzione) dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 09.04.2015;
- la causa era stata riassunta avanti la Corte d'Appello di Roma con ricorso notificato in da- ta 08.01.2016 e depositato in data 15.01.2016;
- con ordinanza n. 4319 del 16.04.2019 la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato inam- missibile il ricorso poiché proposto oltre il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di
2 lite, liquidate in euro 5.532,00 per onorari, oltre accessori di legge, per un importo totale di euro 6.360,00;
- il 05.12.2019 e avevano proposto, per il tramite dell'avv. Parte_1 Parte_2
Claudio Cataldi, ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello, censu- rando l'omessa pronuncia in ordine alla tardività dell'eccezione avversaria di inammissibi- lità dell'opposizione per tardiva riassunzione e contestando, nel merito, che l'opposizione fosse inammissibile perché tardivamente riassunta;
- in data 04.06.2019, durante la pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione, avevano richiesto ai convenuti una relazione sull'attività svolta, prospettando profili di re- sponsabilità professionale, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
- con missiva del 07.08.2019, per il tramite degli avv.ti Andrea Gandino e Alessandro Paire, avevano contestato formalmente ai convenuti l'inadempimento delle obbligazioni deri- vanti dal mandato professionale.
2. – e costituitisi tempestivamente con uni- Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ca comparsa di risposta, chiedevano preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di
Controparte_4
Nel merito, contestavano la fondatezza degli addebiti mossi nei loro confronti, affermando di avere svolto con diligenza l'incarico ricevuto alla luce della giurisprudenza vigente al momento dei fatti e tenuto conto del dibattito esistente sia sulla controversa qualificazione della AN d'IT quale autorità amministrativa indipendente, sia sull'altrettanto controversa applicabilità del di- mezzamento dei termini previsto dall'art. 119 c.p.a. in caso di traslatio iudicii dinanzi al Giudice
Ordinario.
I convenuti, inoltre, eccepivano che, qualora esaminato nel merito, il ricorso sarebbe stato co- munque respinto, come avvenuto per altre posizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli attori.
3. – Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva che aderiva alle difese dei Controparte_4 convenuti ed eccepiva in ogni caso l'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'avv.
. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio di com- parse conclusionali e memorie di replica.
3 4. – La controversia verte sulla dedotta responsabilità professionale degli avv.ti e CP_1 CP_2 per aver tardivamente riassunto dinanzi al G.O. il giudizio originariamente proposto di- CP_3 nanzi al G.A. per l'annullamento delle sanzioni irrogate dalla AN d'IT nei confronti degli odierni attori. Secondo questi ultimi, la tardività della riassunzione e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso li avrebbe privati della possibilità di vedere esaminate nel merito le loro domande.
Preliminarmente è bene ricordare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professiona- le di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desidera- to, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conse- guimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il profes- sionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 05/08/2013, n. 18612; Cass. civ. Sez. III, 18/04/2011, n. 8863; Cass. civ. Sez.
II, 27/03/2006, n. 6967).
Nello specifico, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di presta- zione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzio- ne di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
A ciò si deve aggiungere, sotto il profilo del danno e del necessario nesso di causalità di questo con la condotta negligente, che qualora l'inadeguata prestazione professionale dell'avvocato “de- termini l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nes- so causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La riparti- zione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito corretta- mente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/09/2024, n. 24007).
Da tutto quanto precede deriva che, dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, il cliente che assuma di aver subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento del mandato professionale
4 del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. 18/04/2007, n. 9238).
5. – Sotto il primo profilo, pacifico e non contestato è l'avvenuto conferimento di un mandato da parte dei sig.ri e in favore degli avvocati convenuti per l'impugnazione delle san- Pt_2 Pt_1 zioni pecuniarie irrogate dalla AN d'IT nei loro riguardi quali ex membri del consiglio di amministrazione di Bene AN - Credito Cooperativo di Bene Vagienna.
6. – Chiarito l'oggetto e lo scopo del mandato, si ritiene provata l'inadeguatezza delle prestazioni professionali fornite dai convenuti.
In primis, deve osservarsi che l'applicabilità del regime di cui all'art. 119 c.p.a. – e quindi la dimi- diazione di tutti i termini processuali – ai procedimenti di impugnazione delle sanzioni irrogate dalla AN d'IT è oggi pacifica, non essendo revocabile in dubbio che la AN d'IT debba annoverarsi tra le autorità amministrative indipendenti, come affermato nella pronuncia della
Corte di cassazione n. 26344/2017 ben nota alle odierne parti processuali. Di conseguenza, il termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al G.O., dopo l'erronea instaurazione di- nanzi al G.A., deve computarsi in tre mesi dagli ulteriori tre mesi – termine dimidiato – necessari al passaggio in giudicato della sentenza.
Nondimeno, al tempo in cui doveva effettuarsi la riassunzione del procedimento de quo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la tesi dell'applicabilità dell'art. 119 c.p.a. ai procedimenti instaurati avverso provvedimenti della AN d'IT non era unanimemente condivisa. Come sostenuto dai convenuti, infatti, l'orientamento della Corte d'Appello di Roma – organo munito di competenza funzionale ai sensi dell'art. 145 T.U.B. – appariva allora granitico nel ritenere applicabile il termi- ne ordinario previsto dall'art. 93 comma 3 c.p.a.; in effetti, la stessa Corte d'Appello di Roma, nel- la pronuncia con cui dichiarava l'inammissibilità del ricorso di cui trattasi per tardività nella rias- sunzione, ammetteva di aver sovvertito il proprio precedente convincimento, alla luce della so- pravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione poc'anzi richiamata.
Tuttavia, a prescindere dalla solidità dell'orientamento della Corte d'Appello di Roma prima dell'arresto della Suprema Corte, non può negarsi che un contrasto sul punto già esistesse in giu- risprudenza: si richiamano, a tal proposito, le pronunce del Consiglio di Stato citate da parte attri- ce nell'atto introduttivo del presente giudizio (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6754 del 2011; Sez.
IV, n. 451 del 2005), nelle quali già ai tempi si affermava l'applicabilità del rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. alla materia delle sanzioni adottate dalla AN d'IT, in ragione della necessità
5 di assicurare una rapida definizione a controversie che incidono in maniera rilevante sul diritto pubblico dell'economia e, più in generale, su settori – come quello bancario – di particolare rile- vanza socio-economica.
D'altro canto, neppure poteva invocarsi, a fronte del mutato orientamento della Corte d'Appello di Roma, la scusante dell' overruling giurisprudenziale, applicabile invero solo a mutamenti della giurisprudenza di legittimità: la sentenza n. 4135 del 2019 della Corte di Cassazione ha, infatti, escluso che tra le cause generatrici di legittimo affidamento nella scelta processuale della parte possa essere inclusa la giurisprudenza di merito, posto che, come chiarito dalla Corte costituzio- nale (sentenze n. 78/2012; n. 147/2008; n. 242/2008), le pronunce di merito non sono idonee ad integrare un “diritto vivente” e, quindi, a giustificare un affidamento qualificato meritevole di tu- tela, il quale è invece ravvisabile soltanto in caso di stabili approdi interpretativi del giudice di le- gittimità, eventualmente a Sezioni Unite.
Ebbene, a fronte di un quadro giurisprudenziale non inequivoco, anche tenuto conto del fatto che fino a quel momento la Corte di Cassazione non si era mai pronunciata sulla questione, i le- gali degli odierni attori avrebbero dovuto improntare la propria condotta a un principio di pre- cauzione nella scelta del regime processuale applicabile: ed infatti, secondo costante giurispruden- za, “l'avvocato è anche tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, cioè ad “adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente” (Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, con riferimento ad altro pro- fessionista legale, il notaio): ciò significa che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni” (Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2019 n° 4135).
Non può allora dirsi conforme ai doveri di diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c. l'agire degli odierni convenuti, i quali, confidando nell'incontrovertibilità dell'orientamento della Corte
d'Appello di Roma fino ad allora favorevole all'applicazione del termine ordinario, hanno impru- dentemente scelto di attendere il termine più lungo per la riassunzione. La condotta alternativa doverosa, da adottarsi tenendo conto dell'esistenza di un orientamento contrastante espresso dall'organo apicale della giustizia amministrativa, sarebbe stata quella di riassumere la causa entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, applicando per il passaggio in giudicato della stessa il termine dimidiato prescritto dall'art. 119 c.p.a.
7. – Appurata la colpa professionale dei convenuti, restano da esaminare i profili del danno e del nesso causale alla luce degli apporti probatori forniti dagli attori.
6 Questi ultimi allegano di aver subito un pregiudizio patrimoniale commisurato all'ammontare del- le sanzioni inflitte e non annullate e delle spese legali sostenute per affrontare i diversi gradi di giudizio.
Come si è anticipato in premessa, elemento fondante la responsabilità professionale è che sussista un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta negligente tenuta dal professionista.
7.1. – La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque
l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distin- zione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in rela- zione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternati- vi, che l'omissione del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre “distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero pro- dotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipo- tesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se pa- trimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 11/11/2024, n. 29050).
Perché si configuri una responsabilità dell'avvocato non è perciò sufficiente dimostrare una con- dotta negligente o il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, ma è necessario che il cliente dimostri il nesso causale tra l'inadempimento del legale e il danno subito, ossia che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo della causa. Secondo i prin- cipi generali, l'onere della prova grava sul cliente, il quale deve dimostrare che, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere un ri- sultato favorevole nel processo, secondo la regola probatoria del “più probabile che non” (Cass.
05/09/2024, n. 23900).
7 7.2. – Come si è già detto supra, le contestazioni mosse da parte attrice nei confronti di parte con- venuta si risolvono, essenzialmente, in un unico addebito: aver riassunto tardivamente la causa dinanzi al G.O., impedendo di fatto a priori una pronuncia sul merito della questione che, a parere degli stessi attori, avrebbe con buona probabilità portato alla riduzione – se non all'annullamento integrale – delle sanzioni irrogate dalla AN d'IT.
A sostegno di tale assunto parte attrice richiama due pronunce – una della stessa Corte d'Appello di Roma (n. 2781 del 2018) e una del Tribunale di Torino (n. 2665 del 2020) – che, a suo dire, sa- rebbero favorevoli alle sue tesi.
La prima (doc. 11 fasc. parte attrice) è il decreto con cui la Corte d'Appello di Roma ha annullato le sanzioni irrogate dalla AN d'IT al dott. , ai tempi presidente del col- Persona_1 legio sindacale di Secondo parte attrice, tale pronuncia avrebbe posto in luce “come il Parte_3 controllo ispettivo esercitato dalla AN d'IT nel caso di specie fosse stato generico, incompleto e affrettato nelle sue valutazioni” (pag. 7 dell'atto di citazione).
In primo luogo, occorre rilevare che la diversità di ruoli e poteri esistenti all'interno dell'assetto societario tra gli amministratori e i membri del collegio sindacale impedisce di ritenere tale pro- nuncia, di per sè stessa, estendibile automaticamente agli odierni attori.
Ad ogni modo, è proprio il testo della pronuncia in esame a smentire la prospettazione secondo cui anche le sanzioni inflitte agli amministratori erano illegittime.
E infatti, se è vero che la Corte d'Appello in quel caso ha annullato le sanzioni poiché non era stato correttamente valutato l'operato di vigilanza svolto dal presidente del collegio sindacale, è altrettanto vero che da tale pronuncia emerge un'esplicita conferma della mala gestio attribuita dalla
AN d'IT agli amministratori di (cfr. pag. 15 del decreto: “i rilievi ispettivi fatti propri Parte_3 dalla proposta sanzionatoria non spiegano – se non in termini del tutto generici – in qual modo i sindaci siano sta- ti inerti o negligenti. Anzi, sostanzialmente, anche a proposito del collegio sindacale, i rilievi ripercorrono piuttosto le carenze degli amministratori, e pur tuttavia, sminuiscono l'operato dei sindaci”). Dalla lettura di tale prov- vedimento non può pertanto ricavarsi alcun elemento che faccia propendere per la tesi sostenuta dagli attori.
La seconda pronuncia (doc. 21 fasc. parte attrice) richiamata da parte attrice è quella con cui il
Tribunale di Torino, a fronte dell'azione sociale di responsabilità esercitata da nei Parte_3 confronti, tra gli altri, degli ex amministratori e , ha condannato questi ultimi al Pt_2 Pt_1 risarcimento del danno in misura significativamente ridotta rispetto al quantum indicato nella do-
8 manda. Il che dovrebbe dimostrare che anche le sanzioni irrogate dalla AN d'IT sarebbero state ridotte ove la Corte d'Appello di Roma avesse esaminato nel merito il ricorso.
Anche questo dato dev'essere, tuttavia, ridimensionato, ove si consideri:
a) che parte attrice pretende di assimilare giudizi aventi un oggetto nettamente distinto: da un lato, un giudizio di responsabilità sociale, nel quale il quantum risarcitorio è strettamente colle- gato all'effettivo danno subito dalla società; dall'altro, l'ipotetico giudizio di riduzione o annul- lamento delle sanzioni adottate dall'autorità di vigilanza, che implica valutazioni legate più propriamente alla gravità delle violazioni poste in essere che non all'ammontare dei danni ca- gionati;
b) che, in ogni caso, la pronuncia del Tribunale di Torino, avendo accolto l'azione di responsabi- lità sociale promossa da al più potrebbe essere letta come una conferma della Parte_3 sussistenza di una mala gestio perpetrata dagli amministratori, come tale idonea a giustificare l'intervento sanzionatorio esercitato dalla AN d'IT.
Di contro, parte convenuta ha allegato la sentenza della Corte di cassazione che ha respinto il ri- corso avverso il decreto con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato le sanzioni irrogate nei confronti del presidente del consiglio d'amministrazione di dott. Parte_3 Persona_2
(doc. 22 fasc. parte convenuta).
[...]
Il tenore di quel provvedimento, che richiama la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte
d'Appello, depone in senso contrario alla tesi di parte attrice nella misura in cui riconosce la bon- tà dell'accertamento ispettivo operato dalla AN d'IT e, dunque, le gravi responsabilità ascrit- te all'organo gestorio della banca (cfr. doc. 22, pag. 3 e ss.: “nel merito la corte d'appello ha ritenuto
l'opposizione infondata rilevando, in via generale, che le gravi violazioni riscontrate (che avevano determinato il commissariamento della AN, con decisione confermata in via definitiva dal giudice amministrativo) già poste in Co essere prima che ssumesse la carica, si erano protratte ed aggravate durante la sua presidenza ed osservando, inoltre che le difese dell'opponente miravano per lo più a minimizzare la portata delle violazioni commesse ma non ad escluderne l'esistenza e che, in ogni caso, non potevano ritenersi sufficienti a contrastare l'analitica ricostruzione ispettiva, dalla quale era emersa la violazione di regole elementari di gestione del processo del credito, che aveva comportato perdite significative per la banca, nonché lo svolgimento di attività speculativa vietata”).
7.3. – Alla luce del contenuto delle pronunce sin qui richiamate, non può ritenersi provato – se- condo la regola del “più probabile che non” – che la condotta alternativa dei professionisti avrebbe sospinto la causa verso un risultato processuale favorevole agli odierni attori.
Ne consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
9 8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
9. – Non si ravvisano invece i presupposti per condannare gli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché non vi è evidenza di mala fede o colpa grave. Non sembra, infatti, che i sig.ri e abbia agito con la coscienza della infondatezza delle domande proposte e Pt_1 Pt_2 delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consape- volezza;
al contrario, gli attori hanno sottoposto all'esame del Tribunale temi fattuali e giuridici ritenuti controversi, con modalità che rientrano nel limite fisiologico e non sanzionabile della me- ra opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass. 9 febbraio 2017, n. 3464).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. NZ RN, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
b) condanna ed in solido tra loro, a rifondere a parte Parte_1 Parte_2 convenuta e a e spese del presente giudizio che liquida, a favore Controparte_4 di ciascuna parte, in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 22 giugno 2025
Il Giudice
dott. NZ RN
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Camilla Luraghi.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. NZ RN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40472/2020 promossa
DA
e rappresentati e difesi dagli avv. ti Andrea Ga- Parte_1 Parte_2 dino e Alessandro Paire
- ATTORI -
NEI CONFRONTI DI
e in proprio ex Controparte_1 CP_2 Controparte_3 art. 86 c.p.c.
- CONVENUTI -
CON L'INTERVENTO DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Riccardo Crevani
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni deposi- tati telematicamente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio gli avv.ti e al fine di far accertare la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro responsabilità per la negligente attività di assistenza legale prestata in occasione dell'impugnazione di un provvedimento sanzionatorio adottato dalla AN d'IT e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del rigetto dei ricorsi presentati che, se esaminati nel merito, avrebbero potuto comportare quantomeno una riduzione dell'importo delle sanzioni.
A sostegno delle proprie pretese deducevano che:
- in qualità di ex membri del consiglio di amministrazione di Parte_3
, erano stati attinti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
[...] dalla AN d'IT in forza del provvedimento prot. 154623/14 – delibera 88/2014 in da- ta 11 febbraio 2014, notificato il 22 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/1993
s.m.i. (T.U.B.);
- per ottenere l'annullamento delle sanzioni, irrogate a seguito dell'accertamento di presunte irregolarità dagli stessi commesse durante la loro gestione amministrativa, avevano confe- rito incarico agli avvocati e profes- Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sionisti dell'allora Studio Legale associato Controparte_5
- i legali avevano impugnato tali provvedimenti dinnanzi al TAR Lazio-Roma che, tuttavia, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordina- rio, in particolare della Corte d'Appello di Roma quale giudice funzionalmente competen- te in unico grado di merito, con invito alle parti a riassumere il giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- con mail del 27.04.2015 l'avv. aveva comunicato ai clienti che era possibile effet- CP_3 tuare la riassunzione del giudizio sino alla data del 09.01.2016, ossia nove mesi (di cui sei mesi per il passaggio in giudicato della sentenza del TAR e tre mesi per la riassunzione) dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 09.04.2015;
- la causa era stata riassunta avanti la Corte d'Appello di Roma con ricorso notificato in da- ta 08.01.2016 e depositato in data 15.01.2016;
- con ordinanza n. 4319 del 16.04.2019 la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato inam- missibile il ricorso poiché proposto oltre il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di
2 lite, liquidate in euro 5.532,00 per onorari, oltre accessori di legge, per un importo totale di euro 6.360,00;
- il 05.12.2019 e avevano proposto, per il tramite dell'avv. Parte_1 Parte_2
Claudio Cataldi, ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello, censu- rando l'omessa pronuncia in ordine alla tardività dell'eccezione avversaria di inammissibi- lità dell'opposizione per tardiva riassunzione e contestando, nel merito, che l'opposizione fosse inammissibile perché tardivamente riassunta;
- in data 04.06.2019, durante la pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione, avevano richiesto ai convenuti una relazione sull'attività svolta, prospettando profili di re- sponsabilità professionale, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
- con missiva del 07.08.2019, per il tramite degli avv.ti Andrea Gandino e Alessandro Paire, avevano contestato formalmente ai convenuti l'inadempimento delle obbligazioni deri- vanti dal mandato professionale.
2. – e costituitisi tempestivamente con uni- Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ca comparsa di risposta, chiedevano preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di
Controparte_4
Nel merito, contestavano la fondatezza degli addebiti mossi nei loro confronti, affermando di avere svolto con diligenza l'incarico ricevuto alla luce della giurisprudenza vigente al momento dei fatti e tenuto conto del dibattito esistente sia sulla controversa qualificazione della AN d'IT quale autorità amministrativa indipendente, sia sull'altrettanto controversa applicabilità del di- mezzamento dei termini previsto dall'art. 119 c.p.a. in caso di traslatio iudicii dinanzi al Giudice
Ordinario.
I convenuti, inoltre, eccepivano che, qualora esaminato nel merito, il ricorso sarebbe stato co- munque respinto, come avvenuto per altre posizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli attori.
3. – Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva che aderiva alle difese dei Controparte_4 convenuti ed eccepiva in ogni caso l'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'avv.
. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio di com- parse conclusionali e memorie di replica.
3 4. – La controversia verte sulla dedotta responsabilità professionale degli avv.ti e CP_1 CP_2 per aver tardivamente riassunto dinanzi al G.O. il giudizio originariamente proposto di- CP_3 nanzi al G.A. per l'annullamento delle sanzioni irrogate dalla AN d'IT nei confronti degli odierni attori. Secondo questi ultimi, la tardività della riassunzione e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso li avrebbe privati della possibilità di vedere esaminate nel merito le loro domande.
Preliminarmente è bene ricordare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professiona- le di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desidera- to, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conse- guimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il profes- sionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 05/08/2013, n. 18612; Cass. civ. Sez. III, 18/04/2011, n. 8863; Cass. civ. Sez.
II, 27/03/2006, n. 6967).
Nello specifico, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di presta- zione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzio- ne di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
A ciò si deve aggiungere, sotto il profilo del danno e del necessario nesso di causalità di questo con la condotta negligente, che qualora l'inadeguata prestazione professionale dell'avvocato “de- termini l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nes- so causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La riparti- zione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito corretta- mente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/09/2024, n. 24007).
Da tutto quanto precede deriva che, dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, il cliente che assuma di aver subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento del mandato professionale
4 del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. 18/04/2007, n. 9238).
5. – Sotto il primo profilo, pacifico e non contestato è l'avvenuto conferimento di un mandato da parte dei sig.ri e in favore degli avvocati convenuti per l'impugnazione delle san- Pt_2 Pt_1 zioni pecuniarie irrogate dalla AN d'IT nei loro riguardi quali ex membri del consiglio di amministrazione di Bene AN - Credito Cooperativo di Bene Vagienna.
6. – Chiarito l'oggetto e lo scopo del mandato, si ritiene provata l'inadeguatezza delle prestazioni professionali fornite dai convenuti.
In primis, deve osservarsi che l'applicabilità del regime di cui all'art. 119 c.p.a. – e quindi la dimi- diazione di tutti i termini processuali – ai procedimenti di impugnazione delle sanzioni irrogate dalla AN d'IT è oggi pacifica, non essendo revocabile in dubbio che la AN d'IT debba annoverarsi tra le autorità amministrative indipendenti, come affermato nella pronuncia della
Corte di cassazione n. 26344/2017 ben nota alle odierne parti processuali. Di conseguenza, il termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al G.O., dopo l'erronea instaurazione di- nanzi al G.A., deve computarsi in tre mesi dagli ulteriori tre mesi – termine dimidiato – necessari al passaggio in giudicato della sentenza.
Nondimeno, al tempo in cui doveva effettuarsi la riassunzione del procedimento de quo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la tesi dell'applicabilità dell'art. 119 c.p.a. ai procedimenti instaurati avverso provvedimenti della AN d'IT non era unanimemente condivisa. Come sostenuto dai convenuti, infatti, l'orientamento della Corte d'Appello di Roma – organo munito di competenza funzionale ai sensi dell'art. 145 T.U.B. – appariva allora granitico nel ritenere applicabile il termi- ne ordinario previsto dall'art. 93 comma 3 c.p.a.; in effetti, la stessa Corte d'Appello di Roma, nel- la pronuncia con cui dichiarava l'inammissibilità del ricorso di cui trattasi per tardività nella rias- sunzione, ammetteva di aver sovvertito il proprio precedente convincimento, alla luce della so- pravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione poc'anzi richiamata.
Tuttavia, a prescindere dalla solidità dell'orientamento della Corte d'Appello di Roma prima dell'arresto della Suprema Corte, non può negarsi che un contrasto sul punto già esistesse in giu- risprudenza: si richiamano, a tal proposito, le pronunce del Consiglio di Stato citate da parte attri- ce nell'atto introduttivo del presente giudizio (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6754 del 2011; Sez.
IV, n. 451 del 2005), nelle quali già ai tempi si affermava l'applicabilità del rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. alla materia delle sanzioni adottate dalla AN d'IT, in ragione della necessità
5 di assicurare una rapida definizione a controversie che incidono in maniera rilevante sul diritto pubblico dell'economia e, più in generale, su settori – come quello bancario – di particolare rile- vanza socio-economica.
D'altro canto, neppure poteva invocarsi, a fronte del mutato orientamento della Corte d'Appello di Roma, la scusante dell' overruling giurisprudenziale, applicabile invero solo a mutamenti della giurisprudenza di legittimità: la sentenza n. 4135 del 2019 della Corte di Cassazione ha, infatti, escluso che tra le cause generatrici di legittimo affidamento nella scelta processuale della parte possa essere inclusa la giurisprudenza di merito, posto che, come chiarito dalla Corte costituzio- nale (sentenze n. 78/2012; n. 147/2008; n. 242/2008), le pronunce di merito non sono idonee ad integrare un “diritto vivente” e, quindi, a giustificare un affidamento qualificato meritevole di tu- tela, il quale è invece ravvisabile soltanto in caso di stabili approdi interpretativi del giudice di le- gittimità, eventualmente a Sezioni Unite.
Ebbene, a fronte di un quadro giurisprudenziale non inequivoco, anche tenuto conto del fatto che fino a quel momento la Corte di Cassazione non si era mai pronunciata sulla questione, i le- gali degli odierni attori avrebbero dovuto improntare la propria condotta a un principio di pre- cauzione nella scelta del regime processuale applicabile: ed infatti, secondo costante giurispruden- za, “l'avvocato è anche tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, cioè ad “adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente” (Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, con riferimento ad altro pro- fessionista legale, il notaio): ciò significa che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni” (Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2019 n° 4135).
Non può allora dirsi conforme ai doveri di diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c. l'agire degli odierni convenuti, i quali, confidando nell'incontrovertibilità dell'orientamento della Corte
d'Appello di Roma fino ad allora favorevole all'applicazione del termine ordinario, hanno impru- dentemente scelto di attendere il termine più lungo per la riassunzione. La condotta alternativa doverosa, da adottarsi tenendo conto dell'esistenza di un orientamento contrastante espresso dall'organo apicale della giustizia amministrativa, sarebbe stata quella di riassumere la causa entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, applicando per il passaggio in giudicato della stessa il termine dimidiato prescritto dall'art. 119 c.p.a.
7. – Appurata la colpa professionale dei convenuti, restano da esaminare i profili del danno e del nesso causale alla luce degli apporti probatori forniti dagli attori.
6 Questi ultimi allegano di aver subito un pregiudizio patrimoniale commisurato all'ammontare del- le sanzioni inflitte e non annullate e delle spese legali sostenute per affrontare i diversi gradi di giudizio.
Come si è anticipato in premessa, elemento fondante la responsabilità professionale è che sussista un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta negligente tenuta dal professionista.
7.1. – La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque
l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distin- zione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in rela- zione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternati- vi, che l'omissione del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre “distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero pro- dotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipo- tesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se pa- trimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 11/11/2024, n. 29050).
Perché si configuri una responsabilità dell'avvocato non è perciò sufficiente dimostrare una con- dotta negligente o il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, ma è necessario che il cliente dimostri il nesso causale tra l'inadempimento del legale e il danno subito, ossia che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo della causa. Secondo i prin- cipi generali, l'onere della prova grava sul cliente, il quale deve dimostrare che, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere un ri- sultato favorevole nel processo, secondo la regola probatoria del “più probabile che non” (Cass.
05/09/2024, n. 23900).
7 7.2. – Come si è già detto supra, le contestazioni mosse da parte attrice nei confronti di parte con- venuta si risolvono, essenzialmente, in un unico addebito: aver riassunto tardivamente la causa dinanzi al G.O., impedendo di fatto a priori una pronuncia sul merito della questione che, a parere degli stessi attori, avrebbe con buona probabilità portato alla riduzione – se non all'annullamento integrale – delle sanzioni irrogate dalla AN d'IT.
A sostegno di tale assunto parte attrice richiama due pronunce – una della stessa Corte d'Appello di Roma (n. 2781 del 2018) e una del Tribunale di Torino (n. 2665 del 2020) – che, a suo dire, sa- rebbero favorevoli alle sue tesi.
La prima (doc. 11 fasc. parte attrice) è il decreto con cui la Corte d'Appello di Roma ha annullato le sanzioni irrogate dalla AN d'IT al dott. , ai tempi presidente del col- Persona_1 legio sindacale di Secondo parte attrice, tale pronuncia avrebbe posto in luce “come il Parte_3 controllo ispettivo esercitato dalla AN d'IT nel caso di specie fosse stato generico, incompleto e affrettato nelle sue valutazioni” (pag. 7 dell'atto di citazione).
In primo luogo, occorre rilevare che la diversità di ruoli e poteri esistenti all'interno dell'assetto societario tra gli amministratori e i membri del collegio sindacale impedisce di ritenere tale pro- nuncia, di per sè stessa, estendibile automaticamente agli odierni attori.
Ad ogni modo, è proprio il testo della pronuncia in esame a smentire la prospettazione secondo cui anche le sanzioni inflitte agli amministratori erano illegittime.
E infatti, se è vero che la Corte d'Appello in quel caso ha annullato le sanzioni poiché non era stato correttamente valutato l'operato di vigilanza svolto dal presidente del collegio sindacale, è altrettanto vero che da tale pronuncia emerge un'esplicita conferma della mala gestio attribuita dalla
AN d'IT agli amministratori di (cfr. pag. 15 del decreto: “i rilievi ispettivi fatti propri Parte_3 dalla proposta sanzionatoria non spiegano – se non in termini del tutto generici – in qual modo i sindaci siano sta- ti inerti o negligenti. Anzi, sostanzialmente, anche a proposito del collegio sindacale, i rilievi ripercorrono piuttosto le carenze degli amministratori, e pur tuttavia, sminuiscono l'operato dei sindaci”). Dalla lettura di tale prov- vedimento non può pertanto ricavarsi alcun elemento che faccia propendere per la tesi sostenuta dagli attori.
La seconda pronuncia (doc. 21 fasc. parte attrice) richiamata da parte attrice è quella con cui il
Tribunale di Torino, a fronte dell'azione sociale di responsabilità esercitata da nei Parte_3 confronti, tra gli altri, degli ex amministratori e , ha condannato questi ultimi al Pt_2 Pt_1 risarcimento del danno in misura significativamente ridotta rispetto al quantum indicato nella do-
8 manda. Il che dovrebbe dimostrare che anche le sanzioni irrogate dalla AN d'IT sarebbero state ridotte ove la Corte d'Appello di Roma avesse esaminato nel merito il ricorso.
Anche questo dato dev'essere, tuttavia, ridimensionato, ove si consideri:
a) che parte attrice pretende di assimilare giudizi aventi un oggetto nettamente distinto: da un lato, un giudizio di responsabilità sociale, nel quale il quantum risarcitorio è strettamente colle- gato all'effettivo danno subito dalla società; dall'altro, l'ipotetico giudizio di riduzione o annul- lamento delle sanzioni adottate dall'autorità di vigilanza, che implica valutazioni legate più propriamente alla gravità delle violazioni poste in essere che non all'ammontare dei danni ca- gionati;
b) che, in ogni caso, la pronuncia del Tribunale di Torino, avendo accolto l'azione di responsabi- lità sociale promossa da al più potrebbe essere letta come una conferma della Parte_3 sussistenza di una mala gestio perpetrata dagli amministratori, come tale idonea a giustificare l'intervento sanzionatorio esercitato dalla AN d'IT.
Di contro, parte convenuta ha allegato la sentenza della Corte di cassazione che ha respinto il ri- corso avverso il decreto con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato le sanzioni irrogate nei confronti del presidente del consiglio d'amministrazione di dott. Parte_3 Persona_2
(doc. 22 fasc. parte convenuta).
[...]
Il tenore di quel provvedimento, che richiama la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte
d'Appello, depone in senso contrario alla tesi di parte attrice nella misura in cui riconosce la bon- tà dell'accertamento ispettivo operato dalla AN d'IT e, dunque, le gravi responsabilità ascrit- te all'organo gestorio della banca (cfr. doc. 22, pag. 3 e ss.: “nel merito la corte d'appello ha ritenuto
l'opposizione infondata rilevando, in via generale, che le gravi violazioni riscontrate (che avevano determinato il commissariamento della AN, con decisione confermata in via definitiva dal giudice amministrativo) già poste in Co essere prima che ssumesse la carica, si erano protratte ed aggravate durante la sua presidenza ed osservando, inoltre che le difese dell'opponente miravano per lo più a minimizzare la portata delle violazioni commesse ma non ad escluderne l'esistenza e che, in ogni caso, non potevano ritenersi sufficienti a contrastare l'analitica ricostruzione ispettiva, dalla quale era emersa la violazione di regole elementari di gestione del processo del credito, che aveva comportato perdite significative per la banca, nonché lo svolgimento di attività speculativa vietata”).
7.3. – Alla luce del contenuto delle pronunce sin qui richiamate, non può ritenersi provato – se- condo la regola del “più probabile che non” – che la condotta alternativa dei professionisti avrebbe sospinto la causa verso un risultato processuale favorevole agli odierni attori.
Ne consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
9 8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
9. – Non si ravvisano invece i presupposti per condannare gli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché non vi è evidenza di mala fede o colpa grave. Non sembra, infatti, che i sig.ri e abbia agito con la coscienza della infondatezza delle domande proposte e Pt_1 Pt_2 delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consape- volezza;
al contrario, gli attori hanno sottoposto all'esame del Tribunale temi fattuali e giuridici ritenuti controversi, con modalità che rientrano nel limite fisiologico e non sanzionabile della me- ra opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass. 9 febbraio 2017, n. 3464).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. NZ RN, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
b) condanna ed in solido tra loro, a rifondere a parte Parte_1 Parte_2 convenuta e a e spese del presente giudizio che liquida, a favore Controparte_4 di ciascuna parte, in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 22 giugno 2025
Il Giudice
dott. NZ RN
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Camilla Luraghi.
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