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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1369/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CERBONE ANGELA e elettivamente domiciliati in VIALE
LAZIO 21 MILANO presso lo studio dell'avv. CERBONE ANGELA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51,
3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
•dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 pagina 1 di 8 ; Parte_2
•ordinare al Comune di Bonifati (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'impegno di comunicare ogni variazione del proprio recapito l'uno all'altro nei termini di legge.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà a vivere a Morgex (AO) in Strada La Ruine n.8 nell'appartamento preso in locazione in costanza di matrimonio. Il sig. ha già Parte_2
lasciato la casa coniugale e attualmente vive presso parenti. Lo
stesso ha manifestato la volontà di prendere in locazione un immobile dove trasferire la propria residenza e si è attivato per la ricerca della casa.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività
ricreativo-sportive del figlio minore verranno assunte di Per_1
comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale il minore si trova in quel momento. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a pagina 2 di 8 favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché lo stesso soggiorni con l'altro,
astenendosi, altresì, dall'esprimere, con il figlio, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro che possano ledere nonché compromettere il rapporto tra genitori e figlio.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo Parte_2 Pt_1
al mantenimento ordinario del figlio minore pari ad euro Per_1
400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat -
costo della vita (prima rivalutazione novembre 2025), che saranno versati entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale provvederà a comunicare le coordinate Pt_1
bancarie al sig. . Inoltre, il sig. corrisponderà Parte_2 Parte_2
alla sig.ra un contributo mensile al pagamento del canone di Pt_1
locazione dell'abitazione pari ad € 250,00, che sarà versato nei tempi e nei modi di cui sora, congiuntamente all'assegno di mantenimento del figlio. Detto importo sarà corrisposto anche in caso di trasferimento della sig.ra e del figlio in Pt_1 Per_1
altra abitazione, diversa da quella in cui madre e figlio attualmente vivono.
5) Tutte le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciascun genitore documenterà all'altro la spesa sostenuta per ottenere il rimborso della quota del 50% di spettanza dell'altro genitore. Per le spese straordinarie le parti dovranno in ogni caso riferirsi alle linee guida assunte dal
Tribunale di Aosta con il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 22/02/2015, da intendersi qui trascritto. In ogni caso, i sigg.ri e visti i Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 8 reciproci impegni lavorativi, concordano sin da ora la frequentazione da parte di del centro estivo-invernale post scolastico, Per_1
relativamente al quale provvederanno alla suddivisione dei relativi costi al 50%, così come per la baby-sitter in caso di necessità. Le
detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, da indicare nella dichiarazione dei redditi, saranno ripartite tra i genitori al
50%.
6) L'assegno unico universale per i figli a carico (cd. assegni familiari) erogato dall' sarà integralmente percepito dalla CP_1
sig.ra . Pt_1
7) Dato atto che il sig. non ha ancora un'abitazione Parte_2
propria in cui accogliere il minore con relativo pernottamento, lo stesso potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità:
- un giorno infrasettimanale, che coinciderà con la giornata in cui il sig. ha il giorno di riposo da lavoro, il padre terrà Parte_2
con sé il figlio dall'uscita di scuola alle ore 22.00, Per_1
prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- il lunedì, il martedì e il giovedì, dopo cena sino a quando il minore dorme, il padre potrà recarsi presso l'abitazione della madre per trascorre del tempo con il figlio;
- compatibilmente con gli impegni di lavoro, a fine settimana alternati il padre terrà con sé nel pomeriggio del sabato e Per_1
della domenica, sino alle 22.00, senza pernottamento, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita del padre dovranno pagina 4 di 8 essere sempre concordate in tempo utile con la madre, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro di entrambi.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i coniugi potranno assumere, anche in virtù della futura sistemazione abitativa del padre.
8) Le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verrà interrotto il diritto di visita paterno e la conseguente alternanza dei week-end, che riprenderà al termine del periodo festivo.
9) Durante le ferie estive trascorrerà almeno un mese Per_1
presso l'abitazione dei nonni materni in Calabria, al fine di mantenere il rapporto con il ramo parentale materno e per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori, che non hanno ferie nei mesi estivi, lavorando entrambi in una località turistica.
10) Durante le feste natalizie, il minore trascorrerà, con diritto di pernottamento, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per le festività natalizie 2024, trascorrerà con la Per_1
madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal
31 dicembre al 6 gennaio.
11) Quanto alle festività pasquali, trascorrerà il giorno Per_1
di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro in modo alternato tra loro. Per il 2025 il minore trascorrerà la Pasqua
con il padre e la Pasquetta con la madre.
12) In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore pagina 5 di 8 accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, di organizzazione delle vacanze e delle festività in genere.
13) Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuovi partner nella vita del figlio minore per i prossimi tre anni.
14) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non è quindi necessario disporre a carico di nessuno dei due l'obbligo di versare somme a titolo di mantenimento e/o alimenti.
15) I coniugi dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
16) Le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
17) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 6 di 8 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS), il 05/02/1984
e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CS), il 20/07/1987
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 3 ottobre 2015 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Bonifati al n.15 parte II
Serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonifati
(CS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 7 di 8 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1369/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CERBONE ANGELA e elettivamente domiciliati in VIALE
LAZIO 21 MILANO presso lo studio dell'avv. CERBONE ANGELA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51,
3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
•dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 pagina 1 di 8 ; Parte_2
•ordinare al Comune di Bonifati (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'impegno di comunicare ogni variazione del proprio recapito l'uno all'altro nei termini di legge.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà a vivere a Morgex (AO) in Strada La Ruine n.8 nell'appartamento preso in locazione in costanza di matrimonio. Il sig. ha già Parte_2
lasciato la casa coniugale e attualmente vive presso parenti. Lo
stesso ha manifestato la volontà di prendere in locazione un immobile dove trasferire la propria residenza e si è attivato per la ricerca della casa.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività
ricreativo-sportive del figlio minore verranno assunte di Per_1
comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore presso il quale il minore si trova in quel momento. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a pagina 2 di 8 favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché lo stesso soggiorni con l'altro,
astenendosi, altresì, dall'esprimere, con il figlio, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro che possano ledere nonché compromettere il rapporto tra genitori e figlio.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo Parte_2 Pt_1
al mantenimento ordinario del figlio minore pari ad euro Per_1
400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat -
costo della vita (prima rivalutazione novembre 2025), che saranno versati entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale provvederà a comunicare le coordinate Pt_1
bancarie al sig. . Inoltre, il sig. corrisponderà Parte_2 Parte_2
alla sig.ra un contributo mensile al pagamento del canone di Pt_1
locazione dell'abitazione pari ad € 250,00, che sarà versato nei tempi e nei modi di cui sora, congiuntamente all'assegno di mantenimento del figlio. Detto importo sarà corrisposto anche in caso di trasferimento della sig.ra e del figlio in Pt_1 Per_1
altra abitazione, diversa da quella in cui madre e figlio attualmente vivono.
5) Tutte le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciascun genitore documenterà all'altro la spesa sostenuta per ottenere il rimborso della quota del 50% di spettanza dell'altro genitore. Per le spese straordinarie le parti dovranno in ogni caso riferirsi alle linee guida assunte dal
Tribunale di Aosta con il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 22/02/2015, da intendersi qui trascritto. In ogni caso, i sigg.ri e visti i Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 8 reciproci impegni lavorativi, concordano sin da ora la frequentazione da parte di del centro estivo-invernale post scolastico, Per_1
relativamente al quale provvederanno alla suddivisione dei relativi costi al 50%, così come per la baby-sitter in caso di necessità. Le
detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, da indicare nella dichiarazione dei redditi, saranno ripartite tra i genitori al
50%.
6) L'assegno unico universale per i figli a carico (cd. assegni familiari) erogato dall' sarà integralmente percepito dalla CP_1
sig.ra . Pt_1
7) Dato atto che il sig. non ha ancora un'abitazione Parte_2
propria in cui accogliere il minore con relativo pernottamento, lo stesso potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità:
- un giorno infrasettimanale, che coinciderà con la giornata in cui il sig. ha il giorno di riposo da lavoro, il padre terrà Parte_2
con sé il figlio dall'uscita di scuola alle ore 22.00, Per_1
prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- il lunedì, il martedì e il giovedì, dopo cena sino a quando il minore dorme, il padre potrà recarsi presso l'abitazione della madre per trascorre del tempo con il figlio;
- compatibilmente con gli impegni di lavoro, a fine settimana alternati il padre terrà con sé nel pomeriggio del sabato e Per_1
della domenica, sino alle 22.00, senza pernottamento, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo;
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita del padre dovranno pagina 4 di 8 essere sempre concordate in tempo utile con la madre, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro di entrambi.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i coniugi potranno assumere, anche in virtù della futura sistemazione abitativa del padre.
8) Le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, le festività ed i ponti scolastici verrà interrotto il diritto di visita paterno e la conseguente alternanza dei week-end, che riprenderà al termine del periodo festivo.
9) Durante le ferie estive trascorrerà almeno un mese Per_1
presso l'abitazione dei nonni materni in Calabria, al fine di mantenere il rapporto con il ramo parentale materno e per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori, che non hanno ferie nei mesi estivi, lavorando entrambi in una località turistica.
10) Durante le feste natalizie, il minore trascorrerà, con diritto di pernottamento, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per le festività natalizie 2024, trascorrerà con la Per_1
madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal
31 dicembre al 6 gennaio.
11) Quanto alle festività pasquali, trascorrerà il giorno Per_1
di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro in modo alternato tra loro. Per il 2025 il minore trascorrerà la Pasqua
con il padre e la Pasquetta con la madre.
12) In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso ed ulteriore pagina 5 di 8 accordo tra i genitori in ordine alle modalità di frequentazione, di organizzazione delle vacanze e delle festività in genere.
13) Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuovi partner nella vita del figlio minore per i prossimi tre anni.
14) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non è quindi necessario disporre a carico di nessuno dei due l'obbligo di versare somme a titolo di mantenimento e/o alimenti.
15) I coniugi dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
16) Le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
17) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 6 di 8 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS), il 05/02/1984
e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CS), il 20/07/1987
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 3 ottobre 2015 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Bonifati al n.15 parte II
Serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonifati
(CS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 7 di 8 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8