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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2077 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Alberto Podavitte
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv.ssa Anna Maria Taddeo
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di accertare la prescrizione delle CP_2 CP_3 somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 019 2024 900 57761 80/000, dell'
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Bergamo, notificata in Controparte_1 data 26.7.2024, avente ad oggetto anche la cartella n. 01920100001125539000, notificata il
1 5.2.2010, dell'importo complessivo di Euro 29.044,22, di cui per tributo Euro 16.829,60.
A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva di aver avuto conoscenza dei ruoli opposti solo con l'intimazione di pagamento, che la cartella impugnata non era sta notificata e che comunque non è stata interrotta dal 2010 al 2024 la prescrizione.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire e comunque la decadenza dal termine di opposizione.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in CP_3 quanto infondato in fatto e diritto, eccependo, da una parte, la tardività dell'opposizione introdotta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato e, dall'altra, che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione quali gli avvisi di intimazione, comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti presso terzi
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 019 2024 900 57761 80/000, dell' , Agente della riscossione per la Provincia di Bergamo, Controparte_1 notificata in data 26.7.2024 limitatamente alla cartella n. 01920100001125539000, notificata il
5.2.2010.
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
3 46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente stessa ha riferito di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 019 2024 900 57761 80/000, dell' , Agente della riscossione Controparte_1 per la Provincia di Bergamo, in data 26.7.2024 e il presente ricorso è stato introdotto solo il
12.9.25.
Come autorevolmente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2145 del
2021, nelle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, l'esclusione della sospensione feriale dei termini non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura. Pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro, restano soggette alla sospensione feriale dei termini.
Ciò premesso, alle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro ex art. 6 d. lgs. 150/2011: si applica la sospensione dei termini processuali (art. 1 legge
742/1969), se hanno ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
non si applica la sospensione dei termini processuali (art. 3 legge
742/1969), se hanno ad oggetto la violazione delle disposizioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva.
In tale ultimo caso, infatti, si tratta di controversie che rientrano tra quelle indicate dagli artt.
409 e 442 c.p.c..
La cartella sottesa alla intimazione di pagamento e oggetto di impugnazione è pacificamente relativa ad un'omissione contributiva (Contributo Invalidità, vecchiaia e superstiti relative agli anni 2001-2002-2003) e, pertanto, all'impugnazione dell'intimazione di pagamento non si applica la sospensione dei termini processuali ex art. 3 L. n. 742/1969, di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di intimazione notificato il 26.7.2024 oggetto della controversia entro il 4.9.24, ma il ricorso è stato depositato solo il 12.9.24.
La domanda è, quindi, inammissibile.
***
Per completezza, va rilevato, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, ante e post notifica dell'atto impositivo, che la prescrizione è stata interrotta da con plurimi atti che CP_3
4 non sono stati oggetto di contestazione.
In ordine alla prescrizione del credito ante cartella di pagamento o ante avviso di addebito, la definitività di questi ultimi titoli esecutivi, come si è appena detto (per l'assenza di tempestiva opposizione), rende del tutto infondata l'eccezione, non essendo il credito portato da ogni singolo atto impositivo più suscettibile di contestazione neppure sotto il profilo dell'estinzione per prescrizione.
Per quanto attiene alla prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitività dell'atto impositivo, deve darsi atto che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto da
CP_3
In conclusione, deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non è ammissibile.
Il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
In ragione delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata.
In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rimborsare alle convenute le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 1.865,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 16/07/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Alberto Podavitte
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv.ssa Anna Maria Taddeo
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di accertare la prescrizione delle CP_2 CP_3 somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 019 2024 900 57761 80/000, dell'
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Bergamo, notificata in Controparte_1 data 26.7.2024, avente ad oggetto anche la cartella n. 01920100001125539000, notificata il
1 5.2.2010, dell'importo complessivo di Euro 29.044,22, di cui per tributo Euro 16.829,60.
A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva di aver avuto conoscenza dei ruoli opposti solo con l'intimazione di pagamento, che la cartella impugnata non era sta notificata e che comunque non è stata interrotta dal 2010 al 2024 la prescrizione.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire e comunque la decadenza dal termine di opposizione.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in CP_3 quanto infondato in fatto e diritto, eccependo, da una parte, la tardività dell'opposizione introdotta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato e, dall'altra, che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione quali gli avvisi di intimazione, comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti presso terzi
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 019 2024 900 57761 80/000, dell' , Agente della riscossione per la Provincia di Bergamo, Controparte_1 notificata in data 26.7.2024 limitatamente alla cartella n. 01920100001125539000, notificata il
5.2.2010.
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
3 46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente stessa ha riferito di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 019 2024 900 57761 80/000, dell' , Agente della riscossione Controparte_1 per la Provincia di Bergamo, in data 26.7.2024 e il presente ricorso è stato introdotto solo il
12.9.25.
Come autorevolmente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2145 del
2021, nelle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, l'esclusione della sospensione feriale dei termini non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura. Pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro, restano soggette alla sospensione feriale dei termini.
Ciò premesso, alle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro ex art. 6 d. lgs. 150/2011: si applica la sospensione dei termini processuali (art. 1 legge
742/1969), se hanno ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
non si applica la sospensione dei termini processuali (art. 3 legge
742/1969), se hanno ad oggetto la violazione delle disposizioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva.
In tale ultimo caso, infatti, si tratta di controversie che rientrano tra quelle indicate dagli artt.
409 e 442 c.p.c..
La cartella sottesa alla intimazione di pagamento e oggetto di impugnazione è pacificamente relativa ad un'omissione contributiva (Contributo Invalidità, vecchiaia e superstiti relative agli anni 2001-2002-2003) e, pertanto, all'impugnazione dell'intimazione di pagamento non si applica la sospensione dei termini processuali ex art. 3 L. n. 742/1969, di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di intimazione notificato il 26.7.2024 oggetto della controversia entro il 4.9.24, ma il ricorso è stato depositato solo il 12.9.24.
La domanda è, quindi, inammissibile.
***
Per completezza, va rilevato, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, ante e post notifica dell'atto impositivo, che la prescrizione è stata interrotta da con plurimi atti che CP_3
4 non sono stati oggetto di contestazione.
In ordine alla prescrizione del credito ante cartella di pagamento o ante avviso di addebito, la definitività di questi ultimi titoli esecutivi, come si è appena detto (per l'assenza di tempestiva opposizione), rende del tutto infondata l'eccezione, non essendo il credito portato da ogni singolo atto impositivo più suscettibile di contestazione neppure sotto il profilo dell'estinzione per prescrizione.
Per quanto attiene alla prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitività dell'atto impositivo, deve darsi atto che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto da
CP_3
In conclusione, deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non è ammissibile.
Il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
In ragione delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata.
In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rimborsare alle convenute le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 1.865,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 16/07/2025
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