Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2025, proposto da PA LE, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Di Pierri, PEC dipierri0301@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Rotondella, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
sig.ra IO AN, non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt.112-115 cod. proc. amm.
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata n. 602 del 2.12.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché nel mese di luglio 2023 la sig.ra IO AN aveva iniziato ad eseguire i lavori di ristrutturazione del suo immobile, sito in un fabbricato, nel quale vi è anche l’abitazione della sig.ra PA LE, occupando anche la corte comune dei due predetti appartamenti, la LE:
-con istanza del 21.6.2024 ha chiesto l’accesso all’autorizzazione paesaggistica e al secondo permesso di costruire, rilasciati alla controinteressata, ed alle relative istanze e tutti i documenti allegati: con atto prot. n. 5244 del 29.7.2024 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rotondella ha respinto la predetta istanza di accesso, sia perché l’autorizzazione paesaggistica ed il secondo permesso di costruire potevano essere reperiti, consultando i siti internet della Regione Basilicata e del Comune di Rotondella, sia perché la sig.ra IO AN si era opposta all’accesso, in quanto la LE non aveva provato un interesse concreto ad accedere ai documenti richiesti, non essendo sufficiente la vicinitas, e tenendo pure conto del diritto alla riservatezza della AN.
-ha impugnato il predetto atto prot. n. 5244 del 29.7.2024 con il Ric. n. 384/2024, che è stato accolto con la Sentenza TAR Basilicata n. 602 del 2.12.2024, in quanto: 1) nei siti internet della Regione Basilicata e del Comune di Rotondella non era possibile visionare il contenuto integrale dell’autorizzazione paesaggistica e del suddetto permesso di costruire; 2) secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen. Sez. VI Sent. n. 24252 del 16.3.2021; TAR Bari Sez. I Sent. n. 1077 del 14.8.2023; TAR Lazio Sez. V Sent. n. 27 del 2.1.2023; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 1287 del 6.6.2018; TAR Napoli Sez. VI Sentenze n. 3382 del 21.6.2017 e n. 2428 del 12.5.2016) sussiste l’interesse delle persone, che abitano vicino ad un cantiere edile, ad accedere alle autorizzazioni edilizie ed ai relativi elaborati progettuali presentati, per tutelarsi da eventuali pregiudizi o per far rispettare le leggi in materia di urbanistica ed edilizia, anche perché nei procedimenti amministrativi non sussistono esigenze di riservatezza, in quanto ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990 il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti degli atti, che provengono da soggetti privati, quando, come nella specie, vengono acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo; 3) l’ostensione dei documenti amministrativi va riconosciuta a prescindere dall’utilità che il richiedente ne potrà trarre (cfr. TAR Lazio Sez. III quater n. 5656 del 27.5.2014; TAR Lazio Sez. III n. 3652 del 2.4.2014, n. 2186 del 25.2.2014, n. 734 del 21.1.2014 e n. 10152 del 27.11.2013, le quali tutte richiamano la Sentenza n. 540 del 4.12.2012 del TAR Basilicata, che ha confermato tale orientamento con le successive Sentenze n. 565 del 5.10.2023, n. 424 del 2.7.2018, n. 276 del 4.4.2017, n. 3 del 16.1.2016, n. 561 del 14.9.2015, n. 453 del 22.7.2015, n. 905 del 27.12.2014, nn.. 781, 780 e 779 del 12.11.2014, n. 676 del 25.9.2014 e n. 646 dell’11.9.2014), perché il diritto all’accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi (cfr. art. 4 DPR n. 184/2006), e comunque risulta strumentale ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. art. 22, comma 2, L. n. 241/1990); 4) dalla documentazione, versata in giudizio, non era emersa la sussistenza di uno dei casi di esclusione, previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990; 5) era stata rilevata la contraddittorietà di comportamento del Comune di Rotondella, perché il Responsabile del Settore Urbanistica aveva accolto l’istanza della ricorrente, di accesso al primo permesso di costruire del 2023; 6) pertanto, è stato ordinato al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rotondella, di consegnare, di consegnare, entro 30 giorni, alla ricorrente tutti i documenti, richiesti con la suddetta istanza di accesso del 21.6.2024.
Poiché, dopo la notifica della predetta della Sentenza TAR Basilicata n. 602 del 2.12.2024 il 6.12.2024 al Comune di Rotondella presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it ed il 10.1.2025 alla controinteressata, sig.ra IO AN, presso l’indirizzo di posta elettronica del suo difensore, era decorso il termine di 30 giorni, per appellare tale Sentenza, ed il Comune di Rotondella non aveva consegnato i suddetti documenti, la sig.ra PA LE con il presente ricorso, notificato il 21.2.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it in data 16.5.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore della controinteressata e depositato prima l’1.3.2025 e poi il 16.5.2025, ha chiesto l’ottemperanza della citata Sentenza n. 602/2024.
Nella Camera di Consiglio del 9.7.2025 il ricorso è passato in decisione, tenuto pure conto della circostanza che non risulta necessario disporre un rinvio alla Camera di Consiglio del 23.7.2025, perché la controinteressata, non avendo appellato la Sentenza TAR Basilicata n. 602 del 2.12.2024, non può più opporsi all’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con la suddetta istanza del 21.6.2024.
Il ricorso è fondato.
Pertanto, viene assegnato al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rotondella il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione telematica della presente Sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere all’adempimento della suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 602 del 2.12.2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Matera o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà ad eseguire la predetta Sentenza n. 602 del 2.12.2024, anche nella parte relativa alla condanna del Comune di Rotondella al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Comune di Rotondella e saranno liquidate ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 in base all’attività svolta; mentre sussistono eccezionali motivi, per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata, sig.ra IO AN.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Rotondella al pagamento, in favore della ricorrente sig.ra PA LE, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata; spese compensate, nei confronti della controinteressata, sig.ra IO AN.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza al difensore della ricorrente ed al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rotondella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO