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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Donata D'Agostino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7545 dell'anno 2025 promossa
DA
nata a PALERMO in data [...], in [...] e nella qualità Parte_1 di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_1
San Pietroburgo, in data 17/11/2015 (Avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE); parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 parte resistente contumace
Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente giudizio.
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, , in proprio e nella Parte_1 qualità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile
, nato a [...] in data [...], ha richiesto di ordinare, anche Persona_1 in via provvisoria ed urgente, al Comune di di consentire al minore di fruire dei CP_1 servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data 13/05/2025 (Doc. 1) ed, in particolare, “attività sportiva:
1v/settimana”.
Il ricorrente deduceva di avere sollecitato, il Comune di a dare attuazione CP_1 al Piano Personalizzato ex art. 14 legge 328/2000 ma il Comune rimaneva inerte e non provvedeva ad erogare il servizio richiesto.
Con decreto del 30/06/2025, il Tribunale ha ordinato al convenuto in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attribuzione in favore del disabile dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazione l'udienza del
20/11/2025, in trattazione scritta, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza, depositate in data 17/11/2025, la difesa di parte ricorrente ha documentato la mancata attivazione dei servizi, chiedendo di porre in decisione la causa, sulle conclusioni fomulate.
***
Orbene, osserva il Tribunale che la l. n. 328 del 2000, citato art. 14, dispone, al comma 1, che il progetto individuale è predisposto, su richiesta dell'interessato, dal Comune
d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, al fine di realizzare la piena integrazione della persona disabile di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.
Il comma 2 della medesima disposizione prevede che, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani nazionale e regionale degli interventi e dei servizi sociali e al piano di zona, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico - funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale e che nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Il progetto individuale si presenta, dunque, come l'insieme di quelle prestazioni e di quegli interventi, multiformi e coordinati, rivolti ad assicurare in concreto l'integrale tutela della persona disabile.
Va, inoltre, considerato che l'art.
4. della L. n. 328/2000 (Sistema di finanziamento delle politiche sociali) stabilisce:
“1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi
3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.”
Ed all'art. 6 della legge citata viene specificato che “1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.”
Il quadro normativo della materia pone, quindi, l'onere dell'attuazione di detti piani individuali, ex art 14 legge 328/2000, in capo ai Comuni utilizzando le proprie risorse oltre a quelle regionali e nazionali.
Il Consiglio di Stato, con un recente arresto giurisprudenziale, ha affermato “una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l'attuazione del dovere di rendere il servizio comporta l'attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l'attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa.” (Consiglio di Stato, sez. III, 02/01/2020, n. 1).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge, per un verso, la grave disabilità da cui risulta affetto il minore - certificata dall'ASL di , con connotazione CP_1 di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3, L. n. 104/1992 (cfr. doc. 2) - e, per altro verso, la necessità che venga attivato il servizio richiesto, su indicazione dello specialista di riferimento, secondo la certificazione clinica dell'UOC Autismo Asp di del CP_1
16/04/2025 a firma della Dott.ssa al fine di attuare gli obiettivi di integrazione Per_2 socio-assistenziale della minore.
Conseguentemente sussiste l'obbligo del di reperire le risorse Controparte_1 necessarie a garantire la piena attuazione del piano approvato in favore di . Persona_1
Alla luce di ciò va quindi affermata nel merito la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente tenuto conto del fatto che fino alla data odierna il Comune non ha provveduto all'attivazione del servizio educativo domiciliare, neanche in via parziale, con ciò ponendo in essere un atto lesivo del diritto della disabile ed integrato condotta discriminatoria rispetto agli altri soggetti normodotati, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 67/2006. Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., considerata la natura infungibile dell'obbligo cui è tenuto il convenuto, tenuto conto del valore CP_1 della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile, va fissata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € 50,00 la somma da porre a carico del in Controparte_1 favore del ricorrente, nella qualità, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla controversia, spese di CP_1 lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia del;
Controparte_1
in accoglimento della domanda proposta: accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune resistente per aver omesso di garantire al disabile , nato a [...], in data [...], l'attuazione del Persona_1 progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi della L. n. 328 del 2000, art. 14;
ordina all'Amministrazione resistente la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attivazione del servizio “attività sportiva: 1v/settimana”; condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di , quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Parte_1
, della somma di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della Persona_1 presente sentenza, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa;
condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere al ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 5/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Donata D'Agostino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7545 dell'anno 2025 promossa
DA
nata a PALERMO in data [...], in [...] e nella qualità Parte_1 di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_1
San Pietroburgo, in data 17/11/2015 (Avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE); parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 parte resistente contumace
Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente giudizio.
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, , in proprio e nella Parte_1 qualità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile
, nato a [...] in data [...], ha richiesto di ordinare, anche Persona_1 in via provvisoria ed urgente, al Comune di di consentire al minore di fruire dei CP_1 servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data 13/05/2025 (Doc. 1) ed, in particolare, “attività sportiva:
1v/settimana”.
Il ricorrente deduceva di avere sollecitato, il Comune di a dare attuazione CP_1 al Piano Personalizzato ex art. 14 legge 328/2000 ma il Comune rimaneva inerte e non provvedeva ad erogare il servizio richiesto.
Con decreto del 30/06/2025, il Tribunale ha ordinato al convenuto in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attribuzione in favore del disabile dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazione l'udienza del
20/11/2025, in trattazione scritta, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza, depositate in data 17/11/2025, la difesa di parte ricorrente ha documentato la mancata attivazione dei servizi, chiedendo di porre in decisione la causa, sulle conclusioni fomulate.
***
Orbene, osserva il Tribunale che la l. n. 328 del 2000, citato art. 14, dispone, al comma 1, che il progetto individuale è predisposto, su richiesta dell'interessato, dal Comune
d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, al fine di realizzare la piena integrazione della persona disabile di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.
Il comma 2 della medesima disposizione prevede che, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani nazionale e regionale degli interventi e dei servizi sociali e al piano di zona, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico - funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale e che nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Il progetto individuale si presenta, dunque, come l'insieme di quelle prestazioni e di quegli interventi, multiformi e coordinati, rivolti ad assicurare in concreto l'integrale tutela della persona disabile.
Va, inoltre, considerato che l'art.
4. della L. n. 328/2000 (Sistema di finanziamento delle politiche sociali) stabilisce:
“1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi
3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.”
Ed all'art. 6 della legge citata viene specificato che “1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.”
Il quadro normativo della materia pone, quindi, l'onere dell'attuazione di detti piani individuali, ex art 14 legge 328/2000, in capo ai Comuni utilizzando le proprie risorse oltre a quelle regionali e nazionali.
Il Consiglio di Stato, con un recente arresto giurisprudenziale, ha affermato “una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l'attuazione del dovere di rendere il servizio comporta l'attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l'attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa.” (Consiglio di Stato, sez. III, 02/01/2020, n. 1).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge, per un verso, la grave disabilità da cui risulta affetto il minore - certificata dall'ASL di , con connotazione CP_1 di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3, L. n. 104/1992 (cfr. doc. 2) - e, per altro verso, la necessità che venga attivato il servizio richiesto, su indicazione dello specialista di riferimento, secondo la certificazione clinica dell'UOC Autismo Asp di del CP_1
16/04/2025 a firma della Dott.ssa al fine di attuare gli obiettivi di integrazione Per_2 socio-assistenziale della minore.
Conseguentemente sussiste l'obbligo del di reperire le risorse Controparte_1 necessarie a garantire la piena attuazione del piano approvato in favore di . Persona_1
Alla luce di ciò va quindi affermata nel merito la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente tenuto conto del fatto che fino alla data odierna il Comune non ha provveduto all'attivazione del servizio educativo domiciliare, neanche in via parziale, con ciò ponendo in essere un atto lesivo del diritto della disabile ed integrato condotta discriminatoria rispetto agli altri soggetti normodotati, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 67/2006. Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., considerata la natura infungibile dell'obbligo cui è tenuto il convenuto, tenuto conto del valore CP_1 della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile, va fissata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € 50,00 la somma da porre a carico del in Controparte_1 favore del ricorrente, nella qualità, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla controversia, spese di CP_1 lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia del;
Controparte_1
in accoglimento della domanda proposta: accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune resistente per aver omesso di garantire al disabile , nato a [...], in data [...], l'attuazione del Persona_1 progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi della L. n. 328 del 2000, art. 14;
ordina all'Amministrazione resistente la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attivazione del servizio “attività sportiva: 1v/settimana”; condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di , quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Parte_1
, della somma di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della Persona_1 presente sentenza, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa;
condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere al ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 5/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44