TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1852/2024 RG avente ad oggetto: «
Impugnazione licenziamento – giusta causa - con domanda di reintegrazione »
TRA
– rappresentato e difeso dall'Avvocato BLONDA Parte_1
IVANA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati ZANOLI STEFANO e MANNINI
AC ed elettivamente domiciliata in VIA NAZARIO SAURO 2 BOLOGNA
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) annulla il licenziamento intimato al ricorrente Parte_1
e condanna alla reintegrazione del lavoratore Controparte_1 nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, risultante da CUD
e/o buste paga e/o dichiarazione dei redditi, comunque nei limiti di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo sino alla presente sentenza, oltre
1 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) Condanna inoltre al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 5.000 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 29/05/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
2