Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 128- 130, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PIRO, difeso dall'avvocato MARIO MARTORELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONDOLFO, in persona del Sindaco pro tempore, SG ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, difeso dall'avvocato ALDO VALENTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COOPTUR MARCHE COOP A R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 406/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 22/10/98 e depositata il 30/10/98 (R.G. 424/95);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/10/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI (per delega Avv. Aldo VALENTINI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 23.5.1987, PE DI, titolare dell'hotel "La Villa" di Sarnano, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pesaro, il Comune di Mondolfo, onde sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 8.510.400, quale compenso per aver alloggiato 36 cittadini di quel comune per la durata di giorni 12. Precisava che il comune, che aveva richiesto la suddetta prestazione, non aveva poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il Comune si costituiva esponendo di aver trattato unicamente con la TU Marche, coop. a r.l., che agiva in nome del proprio socio Hotel La Villa di Sarnano stipulando apposita convenzione che prevedeva il pagamento nelle mani della TU, pagamento regolarmente effettuato. Chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la ripetizione della somma pagata alla TU che, all'uopo autorizzato, chiamava in causa. La TU non si costituiva. Il Tribunale adito, con sentenza 17.1.1995, rigettava entrambe le domande, avendo ritenuto la validità e l'efficacia del contratto e la TU unica legittimata alla riscossione di quanto dovuto dal Comune anche in considerazione del comportamento tenuto dai responsabili dell'albergo in occasione della esecuzione della prestazione, così da risultare realizzata l'ipotesi di cui all'art. 1189 c.c.. Poneva le spese di lite a carico dell'attrice. La PE
proponeva appello, lamentando l'erronea applicazione della suddetta norma, in considerazione della condotta del Comune che non aveva accertato l'esistenza del potere rappresentativo e della delega a riscuotere affermati dalla TU. In via subordinata chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite di primo grado. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale spiegando appello incidentale per l'accoglimento della domanda proposta contro la TU, che, frattanto fallita, non si costituiva. La Corte di Ancona, con sentenza 30.10.1993, confermava in toto l'impugnata sentenza.
PE DI ha proposto ricorso per Cassazione con tre mezzi di gravame. Resiste, con controricorso, il Comune di Mondolfo. Con ordinanza 5.3.2003 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della TU Marche. A ciò ha provveduto la ricorrente PE e l'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di censura PE DI lamenta la violazione degli artt. 1188, 1189 e 1393 del codice civile, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto attinente alla ritenuta legittimazione della TU a ricevere il pagamento di quanto dovuto dal Comune. Osserva che il giudice a quo, nonostante la presenza in atti di contraria documentazione, ha ritenuto, sulla base di presunzioni non consentite e con motivazione insufficiente, che il Comune abbia legittimamente pagato nelle mani della TU, liberandosi così dalla assunta obbligazione. Nega che nella fattispecie ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1189 c.c., non essendo stato provato il requisito della buona fede e non avendo il Comune verificato, ai sensi dell'art. 1393 c.c., i poteri del rappresentante. Le censure non meritano accoglimento. La Corte di appello ha reso una sufficiente e razionale motivazione, avendo affermato che, secondo la norma dell'art. 1393 c.c., colui che tratta con il rappresentante non ha l'obbligo, ma solo la facoltà, di verificarne i poteri;
che durante l'intero rapporto il contegno tenuto dai responsabili dell'albergo fu tale da creare una situazione di apparenza circa i poteri di riscossione della TU, giacché nei numerosi contatti tra gli organi comunali e il personale dell'albergo non furono mai trattati gli elementi essenziali del contratto, cosicché era lecita la convinzione circa la qualità di mandatario della TU, come ricomprendente l'incarico di stipulate tutte le clausole contrattuali e riscuotere il prezzo. La Corte del merito ha ancora rilevato che tale convinzione trovava ulteriore conforto nel fatto che la TU era una agenzia turistica e, come tale, normalmente delegata anche alla riscossione delle somma dovute al creditore sostanziale, il quale, nella fattispecie, ove fosse mancato il predetto potere, aveva l'onere, non tempestivamente assolto, di esigere dal Comune il pagamento diretto. A fronte di tale motivazione, che, in maniera corretta ed esauriente, esamina nel merito la condotta delle parti ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della ipotesi ex art. 1189 c.c., le due censure proposte dalla ricorrente sono manifestamente ed illegittimamente dirette ad una nuova valutazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Con la terza ed ultima censura la PE lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di regolamento delle spese di lite sopportate dal Comune, che la Corte del merito ha posto a carico dell'appellante. Osserva in proposito che il compenso pattuito per le prestazioni effettuate dall'Hotel La villa non è stato corrisposto e che ella avrebbe potuto optare per una diversa iniziativa processuale se il Comune l'avesse tempestivamente avvertita di aver pagato alla TU. La censura deve essere disattesa. Com'è noto, in tema di regolamento delle spese processuali, la statuizione adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di giudizio di legittimità soltanto nei casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre le spese a carico della parte vittoriosa o di motivazione illogica ove le spese siano state compensate (vedi Cass. 3^, 10.6.1997 n. 5174). Nella fattispecie la doglianza investe un provvedimento con il quale si è data esecuzione al dettato dell'art. 91 predetto, con la condanna del soccombente al rimborso delle spese di lite della parte risultata vittoriosa, cosicché è volta a censurare, inammissibilmente, l'omessa compensazione delle spese;
compensazione che appartiene ai poteri discrezionali del giudice del merito, il ricorso deve essere quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di Cassazione compensate. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004