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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 2640/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Gennaro Ziccardi Parte_1
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in via Antonio CP_1 CP_1
Fontanesi n. 24 (pec: contumace Email_1
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, quale Operatore di esercizio (autista) parametro 158, della somma di € 37.508,49 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2024, 13ma mensilità anno 2024, 4 ratei di 14ma anno 2024, tfr maturato fino al mese di settembre 2024, rateo di tfr del mese di ottobre 2024 e ferie residue, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 24.11.2008 al 31.05.2010; di essere CP_2
successivamente passato alle dipendenze della , in seguito alla gara bandita dal comune di CP_1
in applicazione della legge Regionale 16.07.1998 n. 30, con mantenimento del trattamento CP_1
economico e normativo in essere e con trasferimento del tfr maturato al 31.05.2010; che sia CP_2
che svolgevano attività di trasporto di persone – uso di terzi servizio pubblico di linea nel CP_1
comune di di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni di CP_1
operatore di esercizio (autista), inquadrato al parametro 140 del CCNL di categoria;
che da dicembre
2016 era stato inquadrato al parametro 158; di aver cessato il rapporto lavorativo in data 25.10.2024, a seguito del cambio appalto;
di aver rifiutato per motivi personale l'assunzione presso la società
pagina 1 di 3 subentrante;
di aver inviato il 18.11.2024 alla il modulo del Ministero del lavoro e delle CP_1
politiche sociali contenente il recesso volontario del rapporto di lavoro;
che successivamente alla cessazione del rapporto de quo non aveva percepito le spettanze di fine rapporto;
di essere rimasto creditore dell'importo complessivo di 37.508,49 (di cui € 1.318,00 a titolo di mensilità ottobre 2024; €
1.524,23 a titolo di 10 ratei 13ma 2024; € 609,69 a titolo di 4 ratei 14ma 2024; € 5.913,12 a titolo di 97 giorni di ferie;
€ 29.515,45 a titolo di tfr). Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio che veniva dichiarata contumace. CP_1
Indi all'udienza del 17 marzo 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
La natura subordinata e la durata del rapporto lavorativo, nonché le mansioni svolte dal ricorrente sono documentate dai contratti di assunzione, dalle dimissioni rassegnate e dalle buste paga, tutti allegati al ricorso.
Era onere della parte datoriale dimostrare l'avvenuto pagamento delle spettanze di fine rapporto, dovute per legge e per contratto, quali le retribuzioni mensili, le mensilità aggiuntive, l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr.
Nulla invece è stato provato dalla parte convenuta che ha preferito rimanere contumace.
Mette conto rilevare che le pretese creditorie avanzate dal ricorrente sono tutte documentate dalle buste paga emesse dalla parte resistente e allegate al ricorso.
La spettanza della 14°ma è peraltro documentata dal ccnl applicato e allegato anch'esso al ricorso.
Giova rilevare che il residuo di ferie, pari a 97 giorni, risulta indicato nella busta paga di ottobre 2024, ossia l'ultimo mese lavorato dal ricorrente, il quale ha cessato il rapporto di lavoro in data 25.10.2024.
Pertanto, ritenuti scevri da errori contabili i conteggi allegati al ricorso, risulta accertato il diritto del ricorrrente a percepire dalla convenuta l'importo complessivo lordo di € 37.508,49 (di cui € 1.318,00 a titolo di mensilità ottobre 2024; € 1.524,23 a titolo di 10 ratei 13ma 2024; € 609,69 a titolo di 4 ratei
14ma 2024; € 5.913,12 a titolo di 97 giorni di ferie;
€ 29.515,45 a titolo di tfr).
Conseguentemente la deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 37.508,49 a titolo di retribuzione mensilità ottobre 2024, mensilità aggiuntive, ferie non godute e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo.
Pqm
pagina 2 di 3 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE A Parte_1
RICEVERE DALLA CONVENUTA L'IMPORTO DI € 37.508,49 A CP_1
TITOLO DI RETRIBUZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2024, , Controparte_3
Cont
E;
Controparte_4
CONDANNA PER L AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL Controparte_6
RICORRENTE DELLA SOMMA DI € 37.508,49 PER I TITOLI SOPRA INDICATI, OLTRE
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DELLE
SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO.
CONDANNA A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 3.100,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 17 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 2640/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Gennaro Ziccardi Parte_1
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in via Antonio CP_1 CP_1
Fontanesi n. 24 (pec: contumace Email_1
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, quale Operatore di esercizio (autista) parametro 158, della somma di € 37.508,49 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2024, 13ma mensilità anno 2024, 4 ratei di 14ma anno 2024, tfr maturato fino al mese di settembre 2024, rateo di tfr del mese di ottobre 2024 e ferie residue, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 24.11.2008 al 31.05.2010; di essere CP_2
successivamente passato alle dipendenze della , in seguito alla gara bandita dal comune di CP_1
in applicazione della legge Regionale 16.07.1998 n. 30, con mantenimento del trattamento CP_1
economico e normativo in essere e con trasferimento del tfr maturato al 31.05.2010; che sia CP_2
che svolgevano attività di trasporto di persone – uso di terzi servizio pubblico di linea nel CP_1
comune di di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni di CP_1
operatore di esercizio (autista), inquadrato al parametro 140 del CCNL di categoria;
che da dicembre
2016 era stato inquadrato al parametro 158; di aver cessato il rapporto lavorativo in data 25.10.2024, a seguito del cambio appalto;
di aver rifiutato per motivi personale l'assunzione presso la società
pagina 1 di 3 subentrante;
di aver inviato il 18.11.2024 alla il modulo del Ministero del lavoro e delle CP_1
politiche sociali contenente il recesso volontario del rapporto di lavoro;
che successivamente alla cessazione del rapporto de quo non aveva percepito le spettanze di fine rapporto;
di essere rimasto creditore dell'importo complessivo di 37.508,49 (di cui € 1.318,00 a titolo di mensilità ottobre 2024; €
1.524,23 a titolo di 10 ratei 13ma 2024; € 609,69 a titolo di 4 ratei 14ma 2024; € 5.913,12 a titolo di 97 giorni di ferie;
€ 29.515,45 a titolo di tfr). Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio che veniva dichiarata contumace. CP_1
Indi all'udienza del 17 marzo 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
La natura subordinata e la durata del rapporto lavorativo, nonché le mansioni svolte dal ricorrente sono documentate dai contratti di assunzione, dalle dimissioni rassegnate e dalle buste paga, tutti allegati al ricorso.
Era onere della parte datoriale dimostrare l'avvenuto pagamento delle spettanze di fine rapporto, dovute per legge e per contratto, quali le retribuzioni mensili, le mensilità aggiuntive, l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr.
Nulla invece è stato provato dalla parte convenuta che ha preferito rimanere contumace.
Mette conto rilevare che le pretese creditorie avanzate dal ricorrente sono tutte documentate dalle buste paga emesse dalla parte resistente e allegate al ricorso.
La spettanza della 14°ma è peraltro documentata dal ccnl applicato e allegato anch'esso al ricorso.
Giova rilevare che il residuo di ferie, pari a 97 giorni, risulta indicato nella busta paga di ottobre 2024, ossia l'ultimo mese lavorato dal ricorrente, il quale ha cessato il rapporto di lavoro in data 25.10.2024.
Pertanto, ritenuti scevri da errori contabili i conteggi allegati al ricorso, risulta accertato il diritto del ricorrrente a percepire dalla convenuta l'importo complessivo lordo di € 37.508,49 (di cui € 1.318,00 a titolo di mensilità ottobre 2024; € 1.524,23 a titolo di 10 ratei 13ma 2024; € 609,69 a titolo di 4 ratei
14ma 2024; € 5.913,12 a titolo di 97 giorni di ferie;
€ 29.515,45 a titolo di tfr).
Conseguentemente la deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 37.508,49 a titolo di retribuzione mensilità ottobre 2024, mensilità aggiuntive, ferie non godute e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo.
Pqm
pagina 2 di 3 Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE A Parte_1
RICEVERE DALLA CONVENUTA L'IMPORTO DI € 37.508,49 A CP_1
TITOLO DI RETRIBUZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2024, , Controparte_3
Cont
E;
Controparte_4
CONDANNA PER L AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL Controparte_6
RICORRENTE DELLA SOMMA DI € 37.508,49 PER I TITOLI SOPRA INDICATI, OLTRE
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DELLE
SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO.
CONDANNA A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 3.100,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 17 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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