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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 6309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6309 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^Sezione Lavoro nn. 32620-32626/24 R.Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Pica che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana
DA in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati l'11.9.24 e ritualmente notificati all' la CP_1
ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo che l' , in CP_1 CP_2
occasione di una sua assenza per malattia, le aveva comunicato il mancato riconoscimento del periodo di malattia a causa di una sua presunta irreperibilità in occasione, rispettivamente, delle visite fiscali di controllo del 4.3.23 e del 27.3.23; che i ricorsi amministrativi presentati avverso le comunicazioni dell' erano stati CP_1
rigettati; che la ricorrente, nelle suddette giornate, si era allontanata dalla propria abitazione, il 4.3.23, nel corso della sola mattinata, per recarsi nella vicina farmacia a farsi misurare la pressione, rientrando poi in casa senza più uscirne, ed il 27.3.23, per recarsi alle ore 10,30 presso il proprio medico curante, in entrambi i casi perché in preda ad un malessere fisico generalizzato;
che comunque in nessuna delle due date la ricorrente aveva rinvenuto all'interno della propria cassetta postale l'avviso del medico dell' con l'invito a presentarsi alla visita di controllo;
che pertanto CP_1 l' illegittimamente non aveva riconosciuto l'indennità di malattia alla CP_1
ricorrente, non avendo in realtà il medico dell' rinvenuto l'indirizzo della CP_1
ricorrente per propria negligenza in occasione delle visite fiscali, ed essendo comunque l'assenza della Di AE giustificata in entrambe le occasioni.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di malattia, previa dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di diniego della suddetta indennità e di rigetto dei reclami proposti dalla ricorrente.
L' si è costituito nel solo giudizio n.r.g. 32620/2024 contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, rimanendo contumace in quello n.r.g.
32626/2024.
Quindi, riuniti i giudizi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
E' documentato che il datore di lavoro della abbia ricevuto Parte_1 dall' comunicazioni dell'8.5.23 e del 16.5.23, di mancato riconoscimento della CP_1
malattia alla suddetta, per assenza ingiustificata alle visite di controllo, rispettivamente, del 27.3.23 e del 4.3.23 (doc. 1 prod. ricorr.).
E' altresì documentato che in realtà il medico fiscale dell' in occasione CP_1
delle suddette visite di controllo, non abbia rinvenuto l'indirizzo di residenza della lavoratrice, dichiarando pertanto di non aver potuto lasciare il previsto avviso (docc.
1 e 2 prod. . CP_1
Ciò posto, i provvedimenti dell' dell'8 e del 16 maggio 2023 appaiono CP_1 contraddittori, laddove riferiscono di un'assenza ingiustificata della lavoratrice in occasione delle due visite fiscali del 4 e del 27 marzo 2023, quando invece i due verbali prodotti dall' denotano che l'omessa effettuazione delle visite è CP_1
ascrivibile, in entrambi i casi, al mancato rinvenimento dell'indirizzo di residenza della lavoratrice.
Gravava pertanto sull' l'onere di dimostrare che il non rinvenimento CP_1 dell'indirizzo di residenza della ricorrente, ossia via Pietro Bembo n. 37, scala M, interno 9, lotto 29, fosse dovuto ad un'obiettiva inesistenza dello stesso, e non piuttosto a negligenza del medico fiscale. In ogni caso era onere dell' procedere CP_1
2 all'invio di una comunicazione attestante il mancato rinvenimento della lavoratrice in occasione delle due visite fiscali, prima di non riconoscere l'indennità di malattia.
Né si può pretendere dall'istante di dover fornire ulteriori elementi, oltre il corretto indirizzo di recapito, per facilitare la consegna della posta o la visita fiscale.
Risultano poi non pertinenti le argomentazioni dell' sulla circostanza che CP_1
la ricorrente, per sua stessa ammissione, non fosse presente a casa in occasione di entrambe le visite fiscali in questione. Sul punto è sufficiente osservare che non è stato consentito alla ricorrente di fornire le eventuali giustificazioni delle assenze, non essendole stato pacificamente lasciato dal medico fiscale il prescritto avviso della tentata visita. E ciò per la semplice ragione che in realtà il medico fiscale, in entrambe le occasioni, piuttosto che constatare l'assenza della dalla Parte_1
propria abitazione, non è riuscito a trovarne l'abitazione, concludendo per la sua irreperibilità.
Va pertanto affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di malattia di cui alle comunicazioni dell'8 e del 16 maggio 2023, non essendo a lei imputabile il mancato controllo fiscale del 4.3.23 e del 27.3.23.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di malattia di cui alle comunicazioni dell'8 e del 16 maggio 2023; condanna l' in persona CP_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Roma, 1 giugno 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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