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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 972 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nata in [...] l'[...], (Cod. Fisc. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Via Terracini alla Fraz.ne Villa Rosa, Martinsicuro (TE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_1 Email_2
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RICORRENTE
Contro
n liquidazione Giudiziale (proc. n. 530/2025 Tribunale di Controparte_1
Milano, P. IVA , in persona del Curatore/legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 dott. avv. Giorgio Zanetti, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Alessandro RAGIONIERI (C.F. ) del foro di Teramo e dall'Avv. CodiceFiscale_5
Francesco Gullì (C.F. del Foro di Ascoli Piceno giusta procura C.F._6 allegata al presente atto e da intendersi stesa in calce allo stesso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Giulianova (TE), viale Orsini n. 11, dichiara di voler ricevere le
1 comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 085/8000602; pec: . Email_4 [...]
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RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, disporne l'annullamento.
2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al
3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile Industria.
3. Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla dipendente, a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato gennaio 2021 – dicembre 2021.
4. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Parte resistente: “Nel merito: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare tutte le domande formulate dalla lavoratrice per i motivi dedotti in memoria, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
- In via subordinata (sulle differenze retributive): nella denegata ipotesi di riconoscimento di mansioni superiori e del conseguente diritto alle relative differenze retributive, compensare queste ultime con il superminimo percepito dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro;
e comunque dichiarare prescritte le pretese della ricorrente fino all'8 giugno 2017.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche della fase cautelare”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale domanda ex articolo 700 c.p.c. depositato in data 31.5.2022 agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, Parte_1 in funzione del giudice del lavoro, al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di discussione della domanda cautelare, disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione della ricorrente
2) In via preliminare, all'esito dell'udienza di discussione della domanda Parte_1 cautelare o comunque all'esito dell'udienza di prima trattazione della domanda di merito, disporre con ordinanza ex art. 423 comma 2 c.p.c. il pagamento a carico della società e a favore della lavoratrice di una somma pari a tutte le retribuzioni maturate dal gennaio 2022
2 e non corrisposta dalla società. 3) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, disporne l'annullamento. 4) Per l'effetto condannare la società a riammettere in servizio la lavoratrice e versare alla stessa tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022. 5) Quantificare le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022, prendendo a parametro la retribuzione mensile di € 2.115,778 (ovvero di € 2.206,02 ove venga accolta la domanda di superiore inquadramento al 3° livello appresso formulata). 6) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile Industria. 7) Per l'effetto condannare la società a versare alla ricorrente la somma di € 7.334,60 a titolo di differenze retributive (relative a tutte le voci stipendiali eccettuate quelle connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro). 8) Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente nel periodo gennaio
2021 – dicembre 2021 e, per l'effetto, condannare la società a corrispondere alla dipendente,
a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato gennaio 2021 – dicembre 2021, pari ad € 7.334,60, da incrementare ad €
21.938,93 in caso di accoglimento della domanda di superiore inquadramento al 3° livello. 9)
In via subordinata, previa qualificazione del provvedimento di sospensione come licenziamento di fatto, accertare e dichiarare il carattere illegittimo del recesso datoriale in ragione sia del vizio formale sia della carenza del giustificato motivo oggettivo sia della violazione dell'obbligo del repechage sia della mancata comparazione della ricorrente con gli altri dipendenti dell'azienda. 10) Per l'effetto, condannare la società al pagamento di una indennità risarcitoria equivalente a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e quindi pari ad € 21.157,78 (€ 2.115,778 x 10) ovvero alla maggiore somma di € 22.060,20 (€
2.206,02 x 10) ove venga accolta la domanda di superiore inquadramento al 3° livello sopra formulata. 11) Accertare e dichiarare, inoltre, il diritto della lavoratrice all'indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di una somma equivalente a due mensilità, pari ad € 4.231,56 (€ 2.115,778 x 2), ovvero ad € 4.412,04 (€
2.206,02 x 2) per l'ipotesi di inquadramento della dipendente nel 3° livello della categoria impiegatizia. 12) Condannare la società al pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di € 29.203,30 ovvero di € 30.255,65 in caso di inquadramento nel 3° livello. 13) Condannare la società al pagamento, in relazione alle ulteriori voci retributive di fine rapporto, della somma di € 29.203,30 ovvero di € 30.255,65 in caso di inquadramento
3 nel 3° livello. 14) Con vittoria di spese e competenze da avvocato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere stata assunta alle dipendenze della con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 15 dicembre 2005, con la qualifica di “impiegata” al 2 livello della declaratoria del
CCNL Tessili Industria. Nella comunicazione al Centro per l'Impiego la società attribuiva alla dipendente il codice identificativo degli “addetti agli affari generali”;
- che la dipendente, durante tutto il periodo di impiego, ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì;
- che la sede di lavoro era ubicata nel Comune di Corropoli alla Zona Industriale S.
Scolastica;
- che nel corso del rapporto lavorativo protrattosi per oltre 15 anni, ha disimpegnato le seguenti mansioni: a) centralinista/receptionist cui si richiede la conoscenza di almeno una lingua estera: la Pass è madrelingua fiammingo/olandese e parla correntemente tedesco, francese, inglese, oltre che italiano;
b) addetta all'accoglienza dei clienti, dei rappresentanti e dei corrieri;
c) addetta alla gestione dell'agenda del direttore: la gestiva l'agenda degli impegni lavorativi del Pt_1 verticeaziendale;
pianificava i viaggi;
curava la prenotazione di hotel, ristoranti, fiere, ecc.; curava l'organizzazione delle cene per i rappresentanti e i clienti;
d) addetta alle traduzioni e alla corrispondenza in lingue estere: la parla e scrive Pt_1 correntemente in fiammingo/olandese, inglese, francese, tedesco, oltre che in italiano, sicché curava tutta la corrispondenza e le traduzioni che prevedevano l'utilizzo di tali lingue;
e) addetta ai compiti di interpretariato: la partecipava Pt_1 alle riunioni con clienti, rappresentanti e fornitori esteri svolgendo il compito di interprete;
f) addetta all'inserimento di dati e ad altre attività relative al servizio commerciale: la curava l'invio dei cataloghi;
seguiva i contratti e le Pt_1 spedizioni relative a comodati d'uso per film e fiction o pubblicità; seguiva la linea junior nell'inserimento degli ordini e nella loro evasione;
coadiuvava il direttore per la preparazione dei budget delle varie zone;
seguiva la preparazione dei campionari da inviare nelle varie zone e da spedire tramite corriere;
coadiuvava il
4 direttore nella prezzatura dei campionari;
inseriva i listini nel programma gestionale;
inseriva gli ordini;
creava cartelle budget per i rappresentanti delle varie zone;
svolgeva una attività di ausilio alla collega nella preparazione CP_2 dei carnet ata per le spedizioni;
supportava i colleghi nell'inserimento degli ordini, dei resi e delle sostituzioni;
chiamava i clienti per richiedere i pagamenti;
partecipava alle riunioni con i rappresentanti e annotava gli ordini;
per alcuni mesi
(durante l'anno 2013) si occupava anche della gestione del punto vendita spaccio aziendale in sostituzione della collega temporaneamente assente;
Parte_2 nell'ultimo periodo lavorato (anno 2020) seguiva anche la vendita al dettaglio, ordinando la merce e gestendo la cassa;
era l'unica persona in azienda a parlare il tedesco sicché curava in via esclusiva i rapporti con tutti i clienti esteri di lingua tedesca;
- che l'azienda, a far tempo dal gennaio 2021, la poneva in cassa integrazione a zero ore fino al mese di dicembre 2021 compreso. Viceversa, gli altri dipendenti venivano mantenuti in servizio senza riduzione dell'orario lavorativo o con periodi di astensione dal lavoro minimo sotto il profilo temporale;
l'impresa, dunque, violava il principio della rotazione. Al contempo, l'azienda non forniva le informative prescritte dalla legge e neppure spiegava alla lavoratrice le ragioni concrete dalla sua messa in cassa integrazione a zero ore;
- che al termine del periodo di cassa integrazione, poi, l'azienda, con nota del 29 dicembre 2021 comunicava alla lavoratrice la sua sospensione dal lavoro sine die, senza retribuzione;
- che nella comunicazione la società dichiarava che la posizione lavorativa della era in esubero (circostanza, peraltro, non vera) ma, anziché procedere al Pt_1 licenziamento della ricorrente, disponeva la sua sospensione dal lavoro senza retribuzione, invitandola a rassegnare le dimissioni;
- che la dipendente, con nota del 30 dicembre 2021 impugnava il provvedimento e metteva a disposizione della società le sue energie lavorative. La contestazione rimaneva priva di riscontro;
- che la lavoratrice, dunque, dal mese di gennaio 2022 non percepiva alcun trattamento stipendiale e, al contempo, non poteva eppure beneficiare delle erogazioni previdenziali poiché risulta ancora assunta dalla società
[...]
CP_1
- che stante la illegittimità della sospensione dal lavoro sine die, alla stessa andava
5 riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni mensili maturate a far tempo dal gennaio 2022, per un valore complessivo calcolato prendendo a parametro la retribuzione mensile media lorda di € 1.980,29 (così determinata: € 1.829,10 per retribuzione ordinaria + € 49,27 per erog. rid. orario lavoro + € 101,92 per trattamento int. DL 3/20) e moltiplicando tale elemento economico per il numero di mesi non retribuiti successivi al gennaio 2022;
- che in ragione della qualificazione della sospensione dal lavoro come licenziamento, alla ricorrente spettava anche una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, pari a due mensilità.
A fronte di tali premesse si rivolgeva al Tribunale di Teramo per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione, ritenendo che lo stesso fosse qualificabile come licenziamento, e la riammissione in servizio, nonché per vedere riconosciute le ulteriori pretese connesse al rapporto lavorativo a titolo di differenze retributive da mansioni superiori ed a titolo di risarcimento del danno da illegittima violazione del criterio di rotazione nell'ammissione della CIG.
Quanto alle mansioni superiori assumeva che le mansioni di “centralinista/receptionist cui fosse richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera”, di “addetta al servizio commerciale” e di “commessa addetta alla vendita di spacci aziendali” erano riconducibili al
3° livello di inquadramento e non al 2° livello di inquadramento formalmente assegnato, con conseguente diritto alle differenze retributive pari ad € 23.231,55.
1.2. Si costituiva in giudizio la resistente, deducendo l'impossibilità di CP_3 equiparare o assimilare un provvedimento di sospensione senza retribuzione ad un licenziamento;
in secondo luogo, riteneva infondato il pagamento dell'indennità risarcitoria a favore della ricorrente, ed infine evidenziava l'avvenuto pagamento delle indennità di fine rapporto. Assumeva, inoltre, il corretto inquadramento della ricorrente con conseguente diniego di qualsiasi pretesa a presunte differenze retributive per mansioni superiori svolte, ritenendo altresì priva di fondamento la pretesa di illegittimità del collocamento in cassa integrazione a zero ore, in ragione del fatto che il criterio di rotazione potesse trovare applicazione solo in presenza di mansioni fungibili, quando, in realtà, le impiegate addette all'ufficio commerciale, a far data dal 31 dicembre 2013 (data delle dimissioni della sig.ra erano esclusivamente la responsabile e la ricorrente Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_1
6 Sul pagamento delle somme, la società contestava la richiesta sia nel profilo dell'illegittimità, sia nella quantificazione ed eccepiva anche la prescrizione di una parte delle pretese retributive, sottolineando, in particolare, che la ricorrente percepiva un superminimo il cui importo era maggiore rispetto alle differenze retributive pretese a titolo di mansioni superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, con la conseguenza che il giudizio proseguiva per la fase di merito.
All'udienza del 15.3.2025 la parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto licenziamento intimato alla lavoratrice nelle more, impugnato giudizialmente in altra controversia, stante la parziale coincidenza delle domande formulate nei due giudizi, chiedeva di essere autorizzata a modificare le conclusioni in senso restrittivo, rinunciando in questa sede a quelle relative alla impugnazione del licenziamento, oggetto di separato giudizio:
"1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, disporne l'annullamento.
2) Per l'effetto condannare la società a versare alla stessa tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del licenziamento avvenuto nell'agosto 2022, con effetti dal 13 agosto 2022.
3) Quantificare le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022, prendendo a parametro la retribuzione mensile di € 2.115,778 (ovvero di €
2.206,02 ove venga accolta la domanda di superiore inquadramento al 3° livello appresso formulata).
4) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile
Industria.
5) Per l'effetto condannare la società a versare alla ricorrente la somma di € 7.334,60
a titolo di differenze retributive (relative a tutte le voci stipendiali eccettuate quelle connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro).
6) Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente nel periodo gennaio 2021 - dicembre
2021 e, per l'effetto, condannare la società a corrispondere alla dipendente, a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato gennaio 2021 - dicembre 2021, pari ad € 7.334,60, da incrementare ad € 21.938,93 in caso di accoglimento della domanda di superiore inquadramento al 3° livello.
7 7) Condannare la società al pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di € 29.203,30 ovvero di € 30.255,65 in caso di inquadramento nel 3° livello.
8) Con vittoria di spese e competenze da avvocato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari"
La parte resistente accettava la rinuncia alle domande legate all'assunta equiparazione della sospensione dal lavoro al licenziamento, riservandosi la valutazione delle precisazioni oggi formulate all'esito del giudizio, anche sotto il profilo delle spese di lite.
La causa è stata, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'udienza del 16 ottobre 2024, il Giudice del Lavoro di Teramo dichiarava l'interruzione del presente procedimento, in ragione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, la lavoratrice riassumeva il Parte_1 giudizio nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
nella persona del Curatore.
[...]
All'udienza del 12 marzo 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente e rinviava per la discussione al 2.7.2025, concedendo termine per note sino a 10 giorni prima, sollecitando la parte a chiarire i termini della pretesa alla luce della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente.
In data 10.6.2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
(proc. n. 530/2025 Tribunale di Milano, P. IVA ), in
[...] P.IVA_2 persona del Curatore/legale rappresentante pro-tempore dott. avv. Giorgio Zanetti.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va in primo luogo revocata la dichiarazione di contumacia della parte resistente, alla luce della costituzione da parte della Curatela con memoria difensiva del 10.6.2025.
Sempre in via preliminare è necessario sottolineare che la ricorrente, dando seguito al sollecito del Giudice di precisare le rivendicazioni formulate, alla luce della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente, e dunque, dei limiti
8 nell'adozione di una pronuncia di condanna, ha correttamente limitato l'oggetto del presente giudizio alle domande di accertamento articolate nel ricorso introduttivo e che sono costituite:
1) dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di collocamento in C.I.G.;
2) dal riconoscimento del diritto ad un superiore inquadramento categoriale.
Con conseguente rinuncia alle domande di condanna al pagamento di somme.
Così delimitata la pretesa della parte ricorrente, si ritiene che possa confermarsi la proseguibilità del giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, in quanto le doglianze formulate sono dirette all'accertamento di un diritto di stato o comunque riferito alla condizione lavorativa della dipendente, e come tali possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo, senza alcun pregiudizio per la massa dei creditori.
È costante l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, "deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)", in quanto "per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda" (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066).
L'orientamento di legittimità da ultimo sviluppato ha, però, voluto chiarire i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale o nella L.c.a. quale regolata dal
Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili.
È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2,
n. 3 L.Fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla L.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163)
o inevitabili per struttura dell'ordinamento (crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass.,
SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371Cass. 29 gennaio 1999, n. 789).
9 Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni ed impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso.
Infatti, qualunque azione contro una delle procedure indicate ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori.
Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere.
Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori - difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione.
Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U., 29 gennaio
1966 n. 347; Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819).
Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n.
21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura.
10 In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990).
È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche
Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443).
Si consente altresì, tradizionalmente, l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (Cass. 28 ottobre 2021,
n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità - al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la procedura concorsuale resistente non ha sollevato alcuna eccezione circa la proseguibilità del presente giudizio, essendo stato il
Giudice a sollecitare tale questione nel corso dell'udienza del 12.3.2025, nella parte in cui ha invitato la ricorrente a chiarire i termini delle pretese vantate.
11 A fronte delle precisazioni che la ricorrente ha effettuato in sede di note conclusionali, si ritiene, come già accennato, che sussistano i presupposti per proseguire il presente giudizio al di fuori della verificazione dello stato passivo, considerato che le domande di accertamento articolate sono volte a far dichiarare status o comunque condizioni lavorative, quali la qualifica superiore o la sospensione del lavoro, che in quanto tali non potrebbero essere utilmente rivendicate in sede concorsuale. Fermo restando che alcuna statuizione di condanna può essere adottata in questa sede.
3. Passando, invece, al merito della causa, così come sopra delimitata, stante la pluralità delle domande formulate, le stesse saranno trattate separatamente.
Sospensione dal lavoro
3.1. La ricorrente ha in primo luogo contestato la illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo, rinunciando, all'udienza del 15.3.2023, alle pretese collegate alla qualificazione di tale sospensione in termini di licenziamento.
La prospettazione difensiva della ricorrente non si fonda, dunque, sulla ritenuta equiparabilità del provvedimento di sospensione ad un provvedimento di licenziamento (poi concretamente avvenuto nell'agosto 2022), ma sulla illegittimità della sospensione dal lavoro, in quanto atto adottato unilateralmente dal datore di lavoro avvalendosi del potere direttivo attribuitogli dagli artt. 2086 e 2094, senza fornire spiegazione della decisione presa e senza che la stessa possa rivestire natura disciplinare, non trovando causa giustificativa né nell'attività lavorativa fornita dal prestatore, né in esigenze aziendali collegate all'andamento produttivo, non ricorrendo le ipotesi di impossibilità della prestazione a mente degli artt. 1463
e 1464 c.c..
A fronte della rinuncia della ricorrente alle pretese collegate alla qualificazione del provvedimento di sospensione in termini di licenziamento, tutte le difese articolate sul punto appaiono assorbite e superate, così come anche la richiesta di tutela indennitaria di 10 mensilità, che ad ogni modo si ritiene priva di fondamento, atteso che il provvedimento di sospensione, per quanto illegittimo, non può essere qualificato come licenziamento, tanto è vero che successivamente la ricorrente è stata effettivamente licenziata con efficacia dal
13.8.2022 (licenziamento poi annullato con ordinanza ex articolo comma 47 della legge n. 92 del 2012 del 15.6.2025).
12 Nel merito, la domanda di accertamento della illegittimità della sospensione dal lavoro appare del tutto fondata.
Sotto il profilo fattuale risulta che la ricorrente è stata assunta in data 15.12.2005 con contratto a tempo indeterminato full-time, presso la sede di Corropoli, come impiegata di 2° livello del CCNL Tessili-Industria.
L'azienda, a far tempo dal gennaio 2021, poneva la ricorrente in cassa integrazione a zero ore fino al mese di dicembre 2021 compreso.
Al termine del periodo di cassa integrazione, l'azienda, con nota del 29 dicembre
2021, comunicava alla lavoratrice la sua sospensione dal lavoro sine die, senza retribuzione, in attesa di eventuali riconoscimenti ad accessi a trattamenti di Cassa Integrazione.
La ragione giustificativa indicata a sostegno di tale sospensione lavorativa veniva rivenuta nella riorganizzazione e riduzione aziendale, conseguente al mercato posto Covid-19, che avrebbe reso in esubero alcune posizioni lavorative.
Tale sospensione lavorativa, senza retribuzione, durava fino al 13.3.2022, atteso che dal 14/03/22 al 12/06/2022 la ricorrente è stata posta in cassa integrazione ordinaria (nel periodo dal 14/03/22 al 12/06/2022 – doc. n. 6 autorizzazione CIG;
doc. n. 7 buste paga gen./mag. 2022), per poi essere stata retribuiva nel periodo successivo dal 12.6.2022 fino al licenziamento del 13.8.2022.
Orbene, rispetto a tale domanda, la società resistente, nella memoria di costituzione, si
è limitata a contestare la equiparazione del provvedimento di sospensione a quello di licenziamento, assumendo la infondatezza della pretesa alla indennità risarcitoria e contestando il quantum in euro 2.115,77, ma senza di fatto confutare specificamente il profilo di illegittimità del provvedimento di sospensione, pure dedotto dalla ricorrente.
Ad ogni modo, si ritiene che il provvedimento di sospensione dal lavoro, senza retribuzione, sia del tutto illegittimo, non trovando alcun appiglio normativo e giuridico, né essendo riconducibile alla impossibilità della prestazione a mente degli artt. 1463 e 1464 c.c.
In punto di diritto, infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa
13 gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
Nel caso di specie non è stata allegata o provata alcuna situazione di impossibilità oggettiva della prestazione, non potendo all'uopo rilevare la situazione di crisi economica che ha poi condotto al licenziamento della ricorrente, licenziamento, peraltro, annullato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Né ricorre la fattispecie di cui all'articolo 83 CCNL Tessile Industria, citato nel provvedimento di sospensione (e peraltro neppure vantato come tesi difensiva nella memoria di costituzione), in quanto applicabile solo ai dipendenti con qualifica di operai, e neppure rilevante nel caso di specie.
L'articolo 83 infatti, è inserito nel Capitolo III del CCNL Tessili Industria, rubricato
“Disposizioni per gli operai” e così recita: “Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonché nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso”.
La norma, prevista per gli operai, si limita a prevedere la facoltà del lavoratore di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ma nulla prevede circa la natura della sospensione, se cioè sia priva anche della correlata retribuzione.
Nel Capitolo IV “Disposizioni per gli impiegati”, si trova, invece, l'art. 106
“Sospensioni e riduzioni di lavoro” secondo cui “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni”.
Quindi, salva la ricorrenza degli strumenti di integrazione del reddito, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, la retribuzione mensile degli impiegati non subisce riduzioni.
14 In conclusiva sintesi, va certamente accertata la illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato, con conseguente diritto della lavoratrice alle retribuzioni maturate dal
29.12.2021 al 13.3.2022.
Sul quantum debeatur, che viene solo indicato come riferimento economico, la retribuzione mensile media lorda è quella di € 1.980,29 indicata nel ricorso, su cui va detratta la somma di € 101,92 per trattamento int. DL 3/20, per essere poi moltiplicata per il periodo di riferimento, dal 1.1.2022 al 13.3.2022.
L'indennità risarcitoria di 10 mensilità non è, invece, dovuta, in quanto, oltre ad essere legata alla impugnativa di licenziamento (di cui vi è stata rinuncia nel presente giudizio), è comunque infondata nel caso di specie, per non essere qualificabile la sospensione del
29.12.2021 quale provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro.
Mansioni superiori
4. In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1)
15 individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il CCNL – Tessili – Industria ed, in particolare, il capo VII che prevede un'articolazione della scala di classificazione del personale spalmata in 8 livelli in ordine crescente, dove il 1° livello di inquadramento rappresenta, dunque, il livello di inquadramento più basso.
Appartengono al 3 °livello (livello di inquadramento preteso) “i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva nel flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o un medio periodo di pratica lavorativa”.
In via esemplificativa sono indicate le seguenti qualifiche:
1) addetto al servizio amministrazione;
2) addetto al servizio commerciale;
3)
Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera.
Appartengono, invece, al 2° livello (livello formalmente assegnato) “i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza o un corso professionale”.
16 In via esemplificativa sono indicate le seguenti figure professionali ed esattamente: 1)
l'addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici;
2)
l'addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali;
3)
Centralinista/Receptionist.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare evidente come l'elemento di discrimine tra le due posizioni lavorativa sia la maggiore semplicità delle operazioni e dei procedimenti a cui è addetto il lavoratore di 2° livello, per i quali è richiesto un breve periodo di esperienza, a dispetto del lavoratore del 3° livello che, nonostante operi anch'egli in forza di procedimenti predefiniti, tuttavia è tenuto ad espletare fasi che richiedono interventi complessi che richiedono una periodo lavorativo di addestramento più lungo.
Inoltre, a dispetto della centralinista di 2° livello, la centralinista di 3° livello è tenuta a conoscere almeno una lingua straniera, ed in tale maggiore professionalità si ritiene insita la distinzione di inquadramento.
Applicando tali principi al caso di specie, assume particolare rilevanza la prova testimoniale espletata, nel corso della quale i testi escussi hanno confermato lo svolgimento di mansioni superiori come rivendicate dalla ricorrente.
In particolare, all'udienza del 15.3.2023, , responsabile Persona_1 amministrativa da ottobre 2001 a marzo 2022 (e dunque perfettamente a conoscenza dei fatti di causa) ha dichiarato: “la ricorrente è venuta in azienda perché noi avevamo clienti in
Belgio e si avvaleva di un'agenzia per la traduzione. L'agenzia mandava e poi è Pt_1 entrata a far parte dell'organoico aziendale. Inizialmente come centralinista, poi è andata al commerciale per seguire la linea bambino ed in questo si occupava del caricamento degli ordini, spedizioni, contattava i clienti, se c'era qualche difficoltà per l'incasso, lei avvisava i clienti, riportava alla proprietà, rapporti con clienti della linea bambino, come lo faceva non lo so, perché non lavoravamo nello stesso ufficio”
In ordine alle mansioni espletate, la teste ha confermato molte delle attività indicate nel capitolo 3, specificando “d) addetta alle traduzioni e alla corrispondenza in lingue estere: la parla e scrive correntemente in fiammingo/olandese, inglese, francese, tedesco, oltre Pt_1 che in italiano, sicché curava tutta la corrispondenza e le traduzioni che prevedevano
l'utilizzo di tali lingue;
“penso di si, se io avevo bisogno di una traduzione dal tedesco glielo davo, ed anche dall'inglese, e lei me lo faceva, indipendentemente dal fatto che ci fosse la
17 collega La per l'inglese aveva più esperienza, di solito i rapporti con i
CP_2 CP_2 clienti esteri li seguova la la seguiva la linea junior, anche per i clienti
CP_2 Pt_1 stranieri, e sopperiva nel caso di assenza della La linea junior è stata chiusa
CP_2 diverso tempo fa, credo due e tre anni, io stavo in amministrazione e mi occupavo di cose diverse. La linea junior credo che ci sia stata per circa 5 anni. Quando è cessata la linea junior, non so di cosa si occupasse la credo le mansioni di sempre, ovvero aiutava ed Pt_1 era di supporto alla .
CP_2
Ha inoltre confermato che la ricorrente si occupava della parte commerciale, limitatamente alla linea junior.
E' stata escussa anche la teste , superiore gerarchico della Parte_4 ricorrente all'ufficio commerciale, con inquadramento al 5° livello, la quale ha affermato: ha lavorato per la società, inizialmente come centralinista, poi spostata all'ufficio Pt_1 commerciale, continuando a svolgere le funzioni di centralino ed a svolgere alcune funzioni operativa a supporto del mio lavoro. Io ho il 5° livello di inquadramento, la ricorrente credo che avesse il 2 livello”… faceva un lavoro prevalentemente operativo, di supporto. Direi proprio che non eravamo fungibili, la mia figura è una figura che si relazione con il titolare dell'azienda e tutti gli enti esterni, agenti, distributori, clienti, anche attraverso delle visite esterne, anche attraverso visite agli show room e fiere. La mia funzione è prevedere budget di vendita insieme alla società”… 8. Le traduzioni dall'inglese venivano effettuate esclusivamente dalla sig.ra È accaduto che alcune volte la sig.ra – su Parte_4 Pt_1 richiesta della sig.ra – facesse delle traduzioni dall'inglese di semplici mail che, CP_2 comunque, dovevano essere sempre riviste dalla sua responsabile in quanto la ricorrente non aveva buona dimestichezza con i termini tecnici e contrattuali in lingua italiana. “E' vero, se delegavo traduzioni le dovevo comunque rivedere. In lingua tedesca arriva molto poco, preferiamo utilizzare la lingua inglese. Comunque all'epoca la responsabile del mercato tedesco era e quando è andava via lei, 'ho sostituta io e le comunicazioni erano Parte_3 in lingua inglese”
La teste ha, dunque, riconosciuto che fosse richiesto alla ricorrente di effettuare traduzioni, pur affermando che le stesse andavano comunque riviste: “Si è vero, parla tedesco
a livello di accoglienza, ma poi il livello richiesto per specifiche traduzioni non è sufficiente nella traduzione in italiano, dove la traduzione andava sempre rivista… ho detto che bisognava distinguere tra il tipo di traduzione da affidare, se si trattava di una email semplice di richiesta la poteva fare, invece se si trattava di tradurre termini tecnici, o comunque se si trattava di affrontare questioni tecniche che non rientravano nelle sue competenze, non aveva
18 la professionalità per effettuare correttamente la traduzione in italiano, non ne capiva neppure i contenuti, non facendo parte del suo lavoro.”
Valga anche richiamare quanto affermato dalla teste , Testimone_1 collega di lavoro della ricorrente, la quale ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente dal
2004 al 30.11.2016, come impiegata dell'ufficio amministrativo. La ricorrente ha lavorato nel mio stesso ufficio, lavoravamo nell'ufficio commerciale e lei si occupava del commerciale bambino e non solo e coadiuvava la sua collega nella gestione del commerciale CP_2 adulto. La era una collega dell'ufficio, non c'era un responsabile commerciale CP_2 all'interno dell'azienda” b) addetta all'accoglienza dei clienti, dei rappresentanti e dei corrieri;
,: “Si è vero, essendo al centralino, era la prima persona che si incontrava.
All'inizio è stata assunta come centralinista, a conoscenza delle lingue, perché l'azienda sviluppava tutto il suo operto, per il 70% nel mercato estero e quindi era necessaria la conoscenza almeno della lingua inglese. Successivamente, quando è uscito dall'ufficio commerciale, il collega forse nel 2010-2011,è stata spostata Testimone_2 nell'ufficio commerciale per seguire il settore del bambino ed al centralino è stato inserito un centralino automatizzato, a risposta automatica”.
Alla domanda se la ricorrente fosse addetta alle traduzioni in lingua estera, la teste ha dichiarato: “ “Si è vero, non era di sua esclusiva competenza, perché nella gestione del bambino interveniva la ricorrente, mentre per l'adulto la seguiva il mercato CP_2 americano, giapponese ed inglese, mentre veva come esclusiva competenza, Parte_3 il mercato tedesco perché parlava correttamente la lingua tedesca. Il mercato dell'adulto era diviso in zone, mentre il mercato del bambino era seguito prima da e poi dalla Tes_2 ricorrente”.-
Su capitolo f) del ricorso ( se la ricorrente era addetta all'inserimento di dati e ad altre attività relative al servizio commerciale: la curava l'invio dei cataloghi;
seguiva i Pt_1 contratti e le spedizioni relative a comodati d'uso per film e fiction o pubblicità; seguiva la linea junior nell'inserimento degli ordini e nella loro evasione;
coadiuvava il direttore per la preparazione dei budget delle varie zone;
seguiva la preparazione dei campionari da inviare nelle varie zone e da spedire tramite corriere;
coadiuvava il direttore nella prezzatura dei campionari;
inseriva i listini nel programma gestionale;
inseriva gli ordini;
creava cartelle budget per i rappresentanti delle varie zone;
svolgeva una attività di ausilio alla collega
[...] nella preparazione dei carnet ata per le spedizioni;
supportava i colleghi Pt_4 nell'inserimento degli ordini, dei resi e delle sostituzioni;
chiamava i clienti per richiedere i pagamenti) ha dichiarato “: Confermo tutto, ad eccezione dei solleciti, di cui mi occupavo io,
19 quantomeno fino a quando ho lavorato, 30.11.2016, successivamente non lo so. Il resto delle mansioni le confermo, e non solo per il prodotto bambini, ma anche per adulti, ed infatti nel periodo da gennaio ai primi di febbraio per le manifestazioni invernali, giugno e luglio per le manifestazioni estive, i commerciali, ed partecipavano alle ferie attivamente Pt_3 CP_2 ed in ufficio rimaneva la ricorrente che si occupava della merce, dei resi, delle sostituzioni, delle spedizioni. Il lavoro non veniva interrotto ed in particolare se ne occupava la ricorrente, anche perché in quei periodi le sotituzioni sono frequenti, era importante mandare avanti il lavoro”.
Alla medesima udienza, , direttore di produzione dal 2002 Controparte_5 ha dichiarato: “La ricorrente è entrata in sostituzione di una persona che p andata via come centralinista, aveva avuto collaborazioni per traduzioni, successivamente ha assunto un ruolo all'interno dell'ufficio commerciale, come data entry, coadiuvava le persone che doveva prendere decisioni, l'azienda è centrata sulle persone dei titolari, a livello decisionale tutto passa attraverso le persone dei titolari”.
Il teste ha, dunque, confermato che la ricorrente è stata prima assegnata allo svolgimento delle mansioni di centralinista, e poi all'ufficio commerciale come data entry, senza assunzione di alcun ruolo decisionale. Ha anche aggiunto che quando è stata assegnata all'ufficio commerciale, seguiva la linea bambino, ma senza gestirla: “Confermo che all'inizio era addetta al centralino, circa 6-7 anni fa è passata all'ufficio commerciale. Era stata inserita nel mercato bambino, diciamo che seguiva l'ordine, caricamento ordini, gestire è un concetto più ampio, che non possedeva la ricorrente”…. è sempre stata responsabile CP_2 dell'ufficio commerciale, se non ricordo male è stata assunta prima della ricorrente. Ma anche perché la aveva pregresse esperienze. Per fare la responsabile CP_2 commerciale bisogna avere determinate caratteristiche, per fare data entri, smistare le email, parlare con clienti e riferire al responsabile, non è necessario avere quelle caratteristiche, è un livello nettamente più basso. La differenza fondamentate sta nell'avere il rapporto con il cliente o con l'agente di un certo topo, partecipare alle fiere, alle riunioni ed avere capacità decisionali, e queste attività le svolgeva la mentre la tutto questo non era CP_2 Pt_1 fattibile, non partecipava alle fiere, o meglio che ha partecipato raramente, però anche se vi ha partecipato, non come responsabile commerciale. La ricorrente non aveva capacità decisionale nel rapporto con il cliente o con l'agente o con la forza vendite”.
Il suddetto teste ha, dunque, sottolineato che il ruolo di responsabile dell'ufficio commerciale fosse ricoperto dalla e che le mansioni di responsabilità e di gestione CP_2 dell'ufficio, dalla stessa ricoperte, non erano equiparabili a quelle della ricorrente.
20 Tale circostanza, del tutto giustificata anche dal diverso livello di inquadramento (la infatti, era inquadrata al 5° livello) delle due lavoratrici, non assume valenza CP_2 dirimente ai fini della domanda di inquadramento superiore, rilevando, semmai ai fini della domanda di accertamento della illegittimità della sospensione per CIGO.
Ebbene, alla luce di tali emergenze probatorie, si ritiene che le mansioni svolte dalla ricorrente, prima al centralino e poi all'ufficio commerciale, per quanto in parte predefinite ed eterodirette dalla responsabile superiore gerarchico della siano riconducibili al CP_2 Pt_1
3° livello di inquadramento e non al 2° livello di inquadramento a cui è stata assegnata.
Ed infatti, nel periodo in cui la ricorrente era addetta al centralino, era comunque impegnata ad interloquire anche con clientela straniera, e quindi era tenuta a conoscere una lingua estera, elemento di diversità che contraddistingue il lavoratore di 2° livello da quello di
3° livello. E ciò a prescindere dal fatto che alcune traduzioni dovessero essere riviste dalla responsabile, in quanto la ricorrente non pretende un livello di inquadramento che presuppone un potere decisionale o organizzativo, ma invoca il diritto ad un livello superiore di inquadramento, caratterizzato da un elemento di maggiore complessità delle conoscenze, quale appunto quella della lingua estera.
Allo stesso modo, nel periodo in cui la ricorrente è stata assegnata all'ufficio commerciale, è stata chiamata a seguire le pratiche amministrative e commerciali di una linea di produzione, la linea bambino, ed a coadiuvare la responsabile quando la linea CP_2 bambino è stata dismessa, svolgendo mansioni che comunque implicavano la gestione degli ordini ed il contatto con la clientela. In altri termini, la ricorrente ha prestato mansioni di addetta al servizio commerciale, ancorchè sotto le direttive della responsabile CP_2 sussumibili nel 3° livello di inquadramento, e non nel 2° livello di inquadramento.
Il fatto che la ricorrente non fosse responsabile dell'ufficio commerciale, come già sottolineato, non vale ad escludere il diritto ad ottenere il superiore inquadramento preteso, atteso che al 3° livello di inquadramento non appartengono certo i lavoratori con potere decisionale o di responsabilità, ma appartengono i lavoratori che svolgono mansioni operative e compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, quali, come nel caso di specie, la interlocuzione con clientela straniera e la gestione di una linea di produzione (la linea bambino).
Il contratto collettivo riconduce a tale livello di inquadramento i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva nel flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento
21 acquisibile con corsi professionali e/o un medio periodo di pratica lavorativa. La responsabilità collettiva nel flusso produttivo non è, dunque, un elemento caratterizzante il 3° livello di inquadramento, in quanto viene inserito a seguito la locuzione “anche”, sicchè deve essere interpretato come un elemento fattuale che può o non può esservi nella realtà concreta e che non rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per la sua configurabilità.
In definitiva sintesi, si ritiene che la ricorrente abbia svolto mansioni superiori che legittimano l'inquadramento al 3° livello del CCNL di categoria, con conseguente diritto alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, su cui parametrare anche la retribuzione non corrisposta nel periodo di illegittima sospensione.
Non essendo possibile in questa sede emettere una sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive, potrebbe ritenersi assorbita anche la questione afferente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente.
Si ritiene, però, di potersi esprimere al riguardo, essendo necessario anche accertare l'arco temporale di riferimento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento delle mansioni superiori.
Sul punto, come noto, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 15 dicembre 2005, sicchè alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, 18 luglio 2012, risultavano prescritti i crediti maturati nel precedente quinquennio, e dunque quelli maturati fino al 18.7.2007.
Ne consegue che le differenze retributive possono essere riconosciute solo a partire da quelle maturate a far data dal 18.7.2007.
Rotazione e CIGO
5. La ricorrente ha anche chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore, nel periodo gennaio 2021 – dicembre
2021 e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla dipendente, a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato.
A supporto della domanda ha eccepito la illegittimità della condotta del datore di
22 lavoro nel non aver disposto la collocazione del personale in cassa integrazione a zero, secondo criteri di rotazione al fine di assicurare, da un lato, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e, dall'altro, la parità di trattamento ai dipendenti.
La domanda non merita accoglimento.
In punto di diritto, in tema di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione è pacifico in giurisprudenza che la previsione dell'intervento delle oo.ss. ai fini della verifica delle cause legittimanti la richiesta datoriale di intervento della c.i.g. non esclude l'originarietà
e l'unilateralità del potere dell'imprenditore in tema di ricorso alla cassa integrazione e di scelta dei lavoratori da sospendere, configurandosi le eventuali intese raggiunte con i sindacati (i quali non possono disporre delle posizioni individuali dei lavoratori) come autolimitazioni di detto potere. Pertanto, va esclusa l'applicabilità sia dei criteri di scelta in materia di licenziamenti collettivi sia del criterio di rotazione, a meno che non sia previsto dalla legge o da eventuali accordi sindacali, ovvero da manifestazione di volontà datoriale in tal senso, ed il potere dell'imprenditore deve esercitarsi nel rispetto di limiti interni, i quali (comprensivi delle eventuali autolimitazioni suindicate) implicano che i lavoratori da sospendere debbono essere scelti secondo criteri obiettivi, razionali e coerenti con le finalità specifiche della c.i.g., nonché nel rispetto di limiti esterni, quali i divieti di discriminazione previsti dalla legge, oltre che nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 6686 del 09/05/2002 rv. 554282 01, 18296 del 23/12/2002 rv. 559398 - 01).
Pertanto, da un lato l'onere della prova del mancato rispetto di detti limiti esterni grava sul lavoratore interessato, poiché sono in questione obbligazioni di mezzi, la cui particolare struttura comporta che, allorché non si tratti di mancanza della prestazione, sia il creditore a dovere allegare (e provare) il fatto costituente inadempimento, cioè quei profili anomali e di inadeguatezza della prestazione che sostanziano l'inadempimento, fermo restando poi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere del debitore di fornire la prova della non imputabilità dell'inadempimento così individuato. Il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve, perciò, non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (cfr. Cass.
Sez. L. n. 2202 del 25/02/1995 rv. 490723 01, 3558 del 10/04/1999 rv. 525216 01 e 20267 del
04/10/2011 rv. 618956 - 01).
Dall'altro lato, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa la coerenza tra le cause e le finalità dell'intervento della cassa e la scelta di fatto compiuta deve ritenersi
23 soddisfatto anche se gli elementi giustificativi addotti, pur dimostrando l'idoneità della scelta rispetto a tale cause e finalità, non conducano altresì all'univoca identificazione dei lavoratori sospesi nell'ambito di un più ampio numero di dipendenti virtualmente coinvolti dai medesimi criteri (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8998 del 05/06/2003 rv. 563944 01 e 20267/2011 cit.).
Infine, quanto alla rotazione dei lavoratori da sospendere, la fonte dell'obbligo di rotazione è l'eventuale accordo sindacale conclusivo della procedura, che la preveda, o un'eventuale volontà unilaterale del datore di lavoro manifestata in tal senso, non essendovi alcun obbligo di rotazione tra i lavoratori.
In base a tali principi, deve ritenersi che il rispetto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. non possa imporre al datore di lavoro di adottare comunque, anche in caso di ricorso alla c.i.g.o., criteri di rotazione tra lavoratori dotati di professionalità fungibili.
Difatti, l'attuale sistema prevede l'esame congiunto solo in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, ma non per la c.i.g.o. sicchè in ipotesi di mancata previsione di obbligo di rotazione, non può di per sé assumersi la illegittimità della collocazione in c.i.g.o. in mancanza di tale criterio.
Al contrario, in caso di c.i.g.o., enucleare obblighi di rotazione ex art. 1175 e 1375 c.c. anche in caso di mancata espressa previsione di essa, si risolverebbe nella creazione ex novo di un autonomo obbligo in tal senso, in contrasto con la funzione dei principi di correttezza e buona fede, che, nel rapporto di lavoro come in via generale, rilevano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto inerenti a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dalla legge, dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (cfr. Cass. Sez. U. nn. 6031 del 29/05/1993 rv.
482575 01).
Trasponendo tali principi al caso di specie, trattandosi di c.i.g.o., non sussisteva alcun obbligo in capo alla società resistente di garantire la rotazione dei dipendenti da collocare in cassa integrazione, né risulta che la scelta operata dalla società sia stata frutto di trattamento discriminatorio o adottato in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
In particolare, la società resistente ha dedotto e dimostrato di non aver effettuato la rotazione nell'ufficio commerciale tra la ricorrente e la per la dirimente ragione che CP_2 quest'ultima rivestiva il ruolo di responsabile e di superiore gerarchico, con la conseguenza che era in grado di svolgere anche le mansioni disimpegnate dalla ricorrente, circostanza che a contrario non poteva avvenire.
La determinazione datoriale di mantenere al lavoro solo i dipendenti che fossero in
24 grado di svolgere tutte le attività necessarie, non è giudizialmente sindacabile, in quanto funzionale a garantire, pur in condizione di ridotta attività produttiva ed occupazionale, la piena funzionalità dell'azienda. Elemento di valutazione che a maggior ragione rileva nel caso dell'ufficio commerciale, in cui operavano solo la ricorrente e la sua responsabile CP_2 con la conseguenza che la scelta di collocare in cassa integrazione solo la e non anche la Pt_1
è facilmente spiegabile e giustificabile dal diverso ruolo ricoperto dalle due CP_2 dipendenti, confermato anche dal diverso livello di inquadramento.
Ne consegue che sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento.
6. In tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa.
Applicando tali principi al caso di specie, le spese della domanda cautelare devono essere vagliate nell'ambito di una valutazione complessiva nel merito della pretesa, sicchè, ancorchè priva del carattere del periculum in mora, la domanda sulla impugnativa della sospensione senza retribuzione è risultata fondata in sede di cognizione ordinaria.
Il rigetto, invece, di alcune delle domande formulate, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte resistente secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022, come da dispositivo (causa valore indeterminabile, scaglione 26.000/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 972/2022 così provvede:
• accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, ne dispone l'annullamento;
• accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile Industria;
• rigetta la domanda di accertamento della l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente;
25 • previa compensazione di un terzo, condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 6.171,33 per compensi, al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Teramo, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nata in [...] l'[...], (Cod. Fisc. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Via Terracini alla Fraz.ne Villa Rosa, Martinsicuro (TE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTE
Contro
n liquidazione Giudiziale (proc. n. 530/2025 Tribunale di Controparte_1
Milano, P. IVA , in persona del Curatore/legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 dott. avv. Giorgio Zanetti, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Alessandro RAGIONIERI (C.F. ) del foro di Teramo e dall'Avv. CodiceFiscale_5
Francesco Gullì (C.F. del Foro di Ascoli Piceno giusta procura C.F._6 allegata al presente atto e da intendersi stesa in calce allo stesso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Giulianova (TE), viale Orsini n. 11, dichiara di voler ricevere le
1 comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 085/8000602; pec: . Email_4 [...]
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RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, disporne l'annullamento.
2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al
3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile Industria.
3. Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla dipendente, a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato gennaio 2021 – dicembre 2021.
4. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Parte resistente: “Nel merito: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare tutte le domande formulate dalla lavoratrice per i motivi dedotti in memoria, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
- In via subordinata (sulle differenze retributive): nella denegata ipotesi di riconoscimento di mansioni superiori e del conseguente diritto alle relative differenze retributive, compensare queste ultime con il superminimo percepito dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro;
e comunque dichiarare prescritte le pretese della ricorrente fino all'8 giugno 2017.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche della fase cautelare”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale domanda ex articolo 700 c.p.c. depositato in data 31.5.2022 agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, Parte_1 in funzione del giudice del lavoro, al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di discussione della domanda cautelare, disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione della ricorrente
2) In via preliminare, all'esito dell'udienza di discussione della domanda Parte_1 cautelare o comunque all'esito dell'udienza di prima trattazione della domanda di merito, disporre con ordinanza ex art. 423 comma 2 c.p.c. il pagamento a carico della società e a favore della lavoratrice di una somma pari a tutte le retribuzioni maturate dal gennaio 2022
2 e non corrisposta dalla società. 3) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, disporne l'annullamento. 4) Per l'effetto condannare la società a riammettere in servizio la lavoratrice e versare alla stessa tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022. 5) Quantificare le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022, prendendo a parametro la retribuzione mensile di € 2.115,778 (ovvero di € 2.206,02 ove venga accolta la domanda di superiore inquadramento al 3° livello appresso formulata). 6) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile Industria. 7) Per l'effetto condannare la società a versare alla ricorrente la somma di € 7.334,60 a titolo di differenze retributive (relative a tutte le voci stipendiali eccettuate quelle connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro). 8) Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente nel periodo gennaio
2021 – dicembre 2021 e, per l'effetto, condannare la società a corrispondere alla dipendente,
a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato gennaio 2021 – dicembre 2021, pari ad € 7.334,60, da incrementare ad €
21.938,93 in caso di accoglimento della domanda di superiore inquadramento al 3° livello. 9)
In via subordinata, previa qualificazione del provvedimento di sospensione come licenziamento di fatto, accertare e dichiarare il carattere illegittimo del recesso datoriale in ragione sia del vizio formale sia della carenza del giustificato motivo oggettivo sia della violazione dell'obbligo del repechage sia della mancata comparazione della ricorrente con gli altri dipendenti dell'azienda. 10) Per l'effetto, condannare la società al pagamento di una indennità risarcitoria equivalente a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e quindi pari ad € 21.157,78 (€ 2.115,778 x 10) ovvero alla maggiore somma di € 22.060,20 (€
2.206,02 x 10) ove venga accolta la domanda di superiore inquadramento al 3° livello sopra formulata. 11) Accertare e dichiarare, inoltre, il diritto della lavoratrice all'indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di una somma equivalente a due mensilità, pari ad € 4.231,56 (€ 2.115,778 x 2), ovvero ad € 4.412,04 (€
2.206,02 x 2) per l'ipotesi di inquadramento della dipendente nel 3° livello della categoria impiegatizia. 12) Condannare la società al pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di € 29.203,30 ovvero di € 30.255,65 in caso di inquadramento nel 3° livello. 13) Condannare la società al pagamento, in relazione alle ulteriori voci retributive di fine rapporto, della somma di € 29.203,30 ovvero di € 30.255,65 in caso di inquadramento
3 nel 3° livello. 14) Con vittoria di spese e competenze da avvocato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere stata assunta alle dipendenze della con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 15 dicembre 2005, con la qualifica di “impiegata” al 2 livello della declaratoria del
CCNL Tessili Industria. Nella comunicazione al Centro per l'Impiego la società attribuiva alla dipendente il codice identificativo degli “addetti agli affari generali”;
- che la dipendente, durante tutto il periodo di impiego, ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì;
- che la sede di lavoro era ubicata nel Comune di Corropoli alla Zona Industriale S.
Scolastica;
- che nel corso del rapporto lavorativo protrattosi per oltre 15 anni, ha disimpegnato le seguenti mansioni: a) centralinista/receptionist cui si richiede la conoscenza di almeno una lingua estera: la Pass è madrelingua fiammingo/olandese e parla correntemente tedesco, francese, inglese, oltre che italiano;
b) addetta all'accoglienza dei clienti, dei rappresentanti e dei corrieri;
c) addetta alla gestione dell'agenda del direttore: la gestiva l'agenda degli impegni lavorativi del Pt_1 verticeaziendale;
pianificava i viaggi;
curava la prenotazione di hotel, ristoranti, fiere, ecc.; curava l'organizzazione delle cene per i rappresentanti e i clienti;
d) addetta alle traduzioni e alla corrispondenza in lingue estere: la parla e scrive Pt_1 correntemente in fiammingo/olandese, inglese, francese, tedesco, oltre che in italiano, sicché curava tutta la corrispondenza e le traduzioni che prevedevano l'utilizzo di tali lingue;
e) addetta ai compiti di interpretariato: la partecipava Pt_1 alle riunioni con clienti, rappresentanti e fornitori esteri svolgendo il compito di interprete;
f) addetta all'inserimento di dati e ad altre attività relative al servizio commerciale: la curava l'invio dei cataloghi;
seguiva i contratti e le Pt_1 spedizioni relative a comodati d'uso per film e fiction o pubblicità; seguiva la linea junior nell'inserimento degli ordini e nella loro evasione;
coadiuvava il direttore per la preparazione dei budget delle varie zone;
seguiva la preparazione dei campionari da inviare nelle varie zone e da spedire tramite corriere;
coadiuvava il
4 direttore nella prezzatura dei campionari;
inseriva i listini nel programma gestionale;
inseriva gli ordini;
creava cartelle budget per i rappresentanti delle varie zone;
svolgeva una attività di ausilio alla collega nella preparazione CP_2 dei carnet ata per le spedizioni;
supportava i colleghi nell'inserimento degli ordini, dei resi e delle sostituzioni;
chiamava i clienti per richiedere i pagamenti;
partecipava alle riunioni con i rappresentanti e annotava gli ordini;
per alcuni mesi
(durante l'anno 2013) si occupava anche della gestione del punto vendita spaccio aziendale in sostituzione della collega temporaneamente assente;
Parte_2 nell'ultimo periodo lavorato (anno 2020) seguiva anche la vendita al dettaglio, ordinando la merce e gestendo la cassa;
era l'unica persona in azienda a parlare il tedesco sicché curava in via esclusiva i rapporti con tutti i clienti esteri di lingua tedesca;
- che l'azienda, a far tempo dal gennaio 2021, la poneva in cassa integrazione a zero ore fino al mese di dicembre 2021 compreso. Viceversa, gli altri dipendenti venivano mantenuti in servizio senza riduzione dell'orario lavorativo o con periodi di astensione dal lavoro minimo sotto il profilo temporale;
l'impresa, dunque, violava il principio della rotazione. Al contempo, l'azienda non forniva le informative prescritte dalla legge e neppure spiegava alla lavoratrice le ragioni concrete dalla sua messa in cassa integrazione a zero ore;
- che al termine del periodo di cassa integrazione, poi, l'azienda, con nota del 29 dicembre 2021 comunicava alla lavoratrice la sua sospensione dal lavoro sine die, senza retribuzione;
- che nella comunicazione la società dichiarava che la posizione lavorativa della era in esubero (circostanza, peraltro, non vera) ma, anziché procedere al Pt_1 licenziamento della ricorrente, disponeva la sua sospensione dal lavoro senza retribuzione, invitandola a rassegnare le dimissioni;
- che la dipendente, con nota del 30 dicembre 2021 impugnava il provvedimento e metteva a disposizione della società le sue energie lavorative. La contestazione rimaneva priva di riscontro;
- che la lavoratrice, dunque, dal mese di gennaio 2022 non percepiva alcun trattamento stipendiale e, al contempo, non poteva eppure beneficiare delle erogazioni previdenziali poiché risulta ancora assunta dalla società
[...]
CP_1
- che stante la illegittimità della sospensione dal lavoro sine die, alla stessa andava
5 riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni mensili maturate a far tempo dal gennaio 2022, per un valore complessivo calcolato prendendo a parametro la retribuzione mensile media lorda di € 1.980,29 (così determinata: € 1.829,10 per retribuzione ordinaria + € 49,27 per erog. rid. orario lavoro + € 101,92 per trattamento int. DL 3/20) e moltiplicando tale elemento economico per il numero di mesi non retribuiti successivi al gennaio 2022;
- che in ragione della qualificazione della sospensione dal lavoro come licenziamento, alla ricorrente spettava anche una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, pari a due mensilità.
A fronte di tali premesse si rivolgeva al Tribunale di Teramo per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione, ritenendo che lo stesso fosse qualificabile come licenziamento, e la riammissione in servizio, nonché per vedere riconosciute le ulteriori pretese connesse al rapporto lavorativo a titolo di differenze retributive da mansioni superiori ed a titolo di risarcimento del danno da illegittima violazione del criterio di rotazione nell'ammissione della CIG.
Quanto alle mansioni superiori assumeva che le mansioni di “centralinista/receptionist cui fosse richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera”, di “addetta al servizio commerciale” e di “commessa addetta alla vendita di spacci aziendali” erano riconducibili al
3° livello di inquadramento e non al 2° livello di inquadramento formalmente assegnato, con conseguente diritto alle differenze retributive pari ad € 23.231,55.
1.2. Si costituiva in giudizio la resistente, deducendo l'impossibilità di CP_3 equiparare o assimilare un provvedimento di sospensione senza retribuzione ad un licenziamento;
in secondo luogo, riteneva infondato il pagamento dell'indennità risarcitoria a favore della ricorrente, ed infine evidenziava l'avvenuto pagamento delle indennità di fine rapporto. Assumeva, inoltre, il corretto inquadramento della ricorrente con conseguente diniego di qualsiasi pretesa a presunte differenze retributive per mansioni superiori svolte, ritenendo altresì priva di fondamento la pretesa di illegittimità del collocamento in cassa integrazione a zero ore, in ragione del fatto che il criterio di rotazione potesse trovare applicazione solo in presenza di mansioni fungibili, quando, in realtà, le impiegate addette all'ufficio commerciale, a far data dal 31 dicembre 2013 (data delle dimissioni della sig.ra erano esclusivamente la responsabile e la ricorrente Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_1
6 Sul pagamento delle somme, la società contestava la richiesta sia nel profilo dell'illegittimità, sia nella quantificazione ed eccepiva anche la prescrizione di una parte delle pretese retributive, sottolineando, in particolare, che la ricorrente percepiva un superminimo il cui importo era maggiore rispetto alle differenze retributive pretese a titolo di mansioni superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, con la conseguenza che il giudizio proseguiva per la fase di merito.
All'udienza del 15.3.2025 la parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto licenziamento intimato alla lavoratrice nelle more, impugnato giudizialmente in altra controversia, stante la parziale coincidenza delle domande formulate nei due giudizi, chiedeva di essere autorizzata a modificare le conclusioni in senso restrittivo, rinunciando in questa sede a quelle relative alla impugnazione del licenziamento, oggetto di separato giudizio:
"1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, disporne l'annullamento.
2) Per l'effetto condannare la società a versare alla stessa tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del licenziamento avvenuto nell'agosto 2022, con effetti dal 13 agosto 2022.
3) Quantificare le retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal mese di gennaio 2022, prendendo a parametro la retribuzione mensile di € 2.115,778 (ovvero di €
2.206,02 ove venga accolta la domanda di superiore inquadramento al 3° livello appresso formulata).
4) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile
Industria.
5) Per l'effetto condannare la società a versare alla ricorrente la somma di € 7.334,60
a titolo di differenze retributive (relative a tutte le voci stipendiali eccettuate quelle connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro).
6) Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente nel periodo gennaio 2021 - dicembre
2021 e, per l'effetto, condannare la società a corrispondere alla dipendente, a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato gennaio 2021 - dicembre 2021, pari ad € 7.334,60, da incrementare ad € 21.938,93 in caso di accoglimento della domanda di superiore inquadramento al 3° livello.
7 7) Condannare la società al pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di € 29.203,30 ovvero di € 30.255,65 in caso di inquadramento nel 3° livello.
8) Con vittoria di spese e competenze da avvocato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari"
La parte resistente accettava la rinuncia alle domande legate all'assunta equiparazione della sospensione dal lavoro al licenziamento, riservandosi la valutazione delle precisazioni oggi formulate all'esito del giudizio, anche sotto il profilo delle spese di lite.
La causa è stata, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'udienza del 16 ottobre 2024, il Giudice del Lavoro di Teramo dichiarava l'interruzione del presente procedimento, in ragione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, la lavoratrice riassumeva il Parte_1 giudizio nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
nella persona del Curatore.
[...]
All'udienza del 12 marzo 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente e rinviava per la discussione al 2.7.2025, concedendo termine per note sino a 10 giorni prima, sollecitando la parte a chiarire i termini della pretesa alla luce della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente.
In data 10.6.2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
(proc. n. 530/2025 Tribunale di Milano, P. IVA ), in
[...] P.IVA_2 persona del Curatore/legale rappresentante pro-tempore dott. avv. Giorgio Zanetti.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va in primo luogo revocata la dichiarazione di contumacia della parte resistente, alla luce della costituzione da parte della Curatela con memoria difensiva del 10.6.2025.
Sempre in via preliminare è necessario sottolineare che la ricorrente, dando seguito al sollecito del Giudice di precisare le rivendicazioni formulate, alla luce della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente, e dunque, dei limiti
8 nell'adozione di una pronuncia di condanna, ha correttamente limitato l'oggetto del presente giudizio alle domande di accertamento articolate nel ricorso introduttivo e che sono costituite:
1) dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di collocamento in C.I.G.;
2) dal riconoscimento del diritto ad un superiore inquadramento categoriale.
Con conseguente rinuncia alle domande di condanna al pagamento di somme.
Così delimitata la pretesa della parte ricorrente, si ritiene che possa confermarsi la proseguibilità del giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, in quanto le doglianze formulate sono dirette all'accertamento di un diritto di stato o comunque riferito alla condizione lavorativa della dipendente, e come tali possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo, senza alcun pregiudizio per la massa dei creditori.
È costante l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, "deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)", in quanto "per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda" (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066).
L'orientamento di legittimità da ultimo sviluppato ha, però, voluto chiarire i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale o nella L.c.a. quale regolata dal
Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili.
È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2,
n. 3 L.Fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla L.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163)
o inevitabili per struttura dell'ordinamento (crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass.,
SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371Cass. 29 gennaio 1999, n. 789).
9 Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni ed impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso.
Infatti, qualunque azione contro una delle procedure indicate ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori.
Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere.
Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori - difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione.
Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U., 29 gennaio
1966 n. 347; Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819).
Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n.
21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura.
10 In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990).
È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche
Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443).
Si consente altresì, tradizionalmente, l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (Cass. 28 ottobre 2021,
n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità - al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la procedura concorsuale resistente non ha sollevato alcuna eccezione circa la proseguibilità del presente giudizio, essendo stato il
Giudice a sollecitare tale questione nel corso dell'udienza del 12.3.2025, nella parte in cui ha invitato la ricorrente a chiarire i termini delle pretese vantate.
11 A fronte delle precisazioni che la ricorrente ha effettuato in sede di note conclusionali, si ritiene, come già accennato, che sussistano i presupposti per proseguire il presente giudizio al di fuori della verificazione dello stato passivo, considerato che le domande di accertamento articolate sono volte a far dichiarare status o comunque condizioni lavorative, quali la qualifica superiore o la sospensione del lavoro, che in quanto tali non potrebbero essere utilmente rivendicate in sede concorsuale. Fermo restando che alcuna statuizione di condanna può essere adottata in questa sede.
3. Passando, invece, al merito della causa, così come sopra delimitata, stante la pluralità delle domande formulate, le stesse saranno trattate separatamente.
Sospensione dal lavoro
3.1. La ricorrente ha in primo luogo contestato la illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo, rinunciando, all'udienza del 15.3.2023, alle pretese collegate alla qualificazione di tale sospensione in termini di licenziamento.
La prospettazione difensiva della ricorrente non si fonda, dunque, sulla ritenuta equiparabilità del provvedimento di sospensione ad un provvedimento di licenziamento (poi concretamente avvenuto nell'agosto 2022), ma sulla illegittimità della sospensione dal lavoro, in quanto atto adottato unilateralmente dal datore di lavoro avvalendosi del potere direttivo attribuitogli dagli artt. 2086 e 2094, senza fornire spiegazione della decisione presa e senza che la stessa possa rivestire natura disciplinare, non trovando causa giustificativa né nell'attività lavorativa fornita dal prestatore, né in esigenze aziendali collegate all'andamento produttivo, non ricorrendo le ipotesi di impossibilità della prestazione a mente degli artt. 1463
e 1464 c.c..
A fronte della rinuncia della ricorrente alle pretese collegate alla qualificazione del provvedimento di sospensione in termini di licenziamento, tutte le difese articolate sul punto appaiono assorbite e superate, così come anche la richiesta di tutela indennitaria di 10 mensilità, che ad ogni modo si ritiene priva di fondamento, atteso che il provvedimento di sospensione, per quanto illegittimo, non può essere qualificato come licenziamento, tanto è vero che successivamente la ricorrente è stata effettivamente licenziata con efficacia dal
13.8.2022 (licenziamento poi annullato con ordinanza ex articolo comma 47 della legge n. 92 del 2012 del 15.6.2025).
12 Nel merito, la domanda di accertamento della illegittimità della sospensione dal lavoro appare del tutto fondata.
Sotto il profilo fattuale risulta che la ricorrente è stata assunta in data 15.12.2005 con contratto a tempo indeterminato full-time, presso la sede di Corropoli, come impiegata di 2° livello del CCNL Tessili-Industria.
L'azienda, a far tempo dal gennaio 2021, poneva la ricorrente in cassa integrazione a zero ore fino al mese di dicembre 2021 compreso.
Al termine del periodo di cassa integrazione, l'azienda, con nota del 29 dicembre
2021, comunicava alla lavoratrice la sua sospensione dal lavoro sine die, senza retribuzione, in attesa di eventuali riconoscimenti ad accessi a trattamenti di Cassa Integrazione.
La ragione giustificativa indicata a sostegno di tale sospensione lavorativa veniva rivenuta nella riorganizzazione e riduzione aziendale, conseguente al mercato posto Covid-19, che avrebbe reso in esubero alcune posizioni lavorative.
Tale sospensione lavorativa, senza retribuzione, durava fino al 13.3.2022, atteso che dal 14/03/22 al 12/06/2022 la ricorrente è stata posta in cassa integrazione ordinaria (nel periodo dal 14/03/22 al 12/06/2022 – doc. n. 6 autorizzazione CIG;
doc. n. 7 buste paga gen./mag. 2022), per poi essere stata retribuiva nel periodo successivo dal 12.6.2022 fino al licenziamento del 13.8.2022.
Orbene, rispetto a tale domanda, la società resistente, nella memoria di costituzione, si
è limitata a contestare la equiparazione del provvedimento di sospensione a quello di licenziamento, assumendo la infondatezza della pretesa alla indennità risarcitoria e contestando il quantum in euro 2.115,77, ma senza di fatto confutare specificamente il profilo di illegittimità del provvedimento di sospensione, pure dedotto dalla ricorrente.
Ad ogni modo, si ritiene che il provvedimento di sospensione dal lavoro, senza retribuzione, sia del tutto illegittimo, non trovando alcun appiglio normativo e giuridico, né essendo riconducibile alla impossibilità della prestazione a mente degli artt. 1463 e 1464 c.c.
In punto di diritto, infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa
13 gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
Nel caso di specie non è stata allegata o provata alcuna situazione di impossibilità oggettiva della prestazione, non potendo all'uopo rilevare la situazione di crisi economica che ha poi condotto al licenziamento della ricorrente, licenziamento, peraltro, annullato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Né ricorre la fattispecie di cui all'articolo 83 CCNL Tessile Industria, citato nel provvedimento di sospensione (e peraltro neppure vantato come tesi difensiva nella memoria di costituzione), in quanto applicabile solo ai dipendenti con qualifica di operai, e neppure rilevante nel caso di specie.
L'articolo 83 infatti, è inserito nel Capitolo III del CCNL Tessili Industria, rubricato
“Disposizioni per gli operai” e così recita: “Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonché nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso”.
La norma, prevista per gli operai, si limita a prevedere la facoltà del lavoratore di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ma nulla prevede circa la natura della sospensione, se cioè sia priva anche della correlata retribuzione.
Nel Capitolo IV “Disposizioni per gli impiegati”, si trova, invece, l'art. 106
“Sospensioni e riduzioni di lavoro” secondo cui “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni”.
Quindi, salva la ricorrenza degli strumenti di integrazione del reddito, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, la retribuzione mensile degli impiegati non subisce riduzioni.
14 In conclusiva sintesi, va certamente accertata la illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato, con conseguente diritto della lavoratrice alle retribuzioni maturate dal
29.12.2021 al 13.3.2022.
Sul quantum debeatur, che viene solo indicato come riferimento economico, la retribuzione mensile media lorda è quella di € 1.980,29 indicata nel ricorso, su cui va detratta la somma di € 101,92 per trattamento int. DL 3/20, per essere poi moltiplicata per il periodo di riferimento, dal 1.1.2022 al 13.3.2022.
L'indennità risarcitoria di 10 mensilità non è, invece, dovuta, in quanto, oltre ad essere legata alla impugnativa di licenziamento (di cui vi è stata rinuncia nel presente giudizio), è comunque infondata nel caso di specie, per non essere qualificabile la sospensione del
29.12.2021 quale provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro.
Mansioni superiori
4. In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1)
15 individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il CCNL – Tessili – Industria ed, in particolare, il capo VII che prevede un'articolazione della scala di classificazione del personale spalmata in 8 livelli in ordine crescente, dove il 1° livello di inquadramento rappresenta, dunque, il livello di inquadramento più basso.
Appartengono al 3 °livello (livello di inquadramento preteso) “i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva nel flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o un medio periodo di pratica lavorativa”.
In via esemplificativa sono indicate le seguenti qualifiche:
1) addetto al servizio amministrazione;
2) addetto al servizio commerciale;
3)
Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera.
Appartengono, invece, al 2° livello (livello formalmente assegnato) “i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza o un corso professionale”.
16 In via esemplificativa sono indicate le seguenti figure professionali ed esattamente: 1)
l'addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici;
2)
l'addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali;
3)
Centralinista/Receptionist.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare evidente come l'elemento di discrimine tra le due posizioni lavorativa sia la maggiore semplicità delle operazioni e dei procedimenti a cui è addetto il lavoratore di 2° livello, per i quali è richiesto un breve periodo di esperienza, a dispetto del lavoratore del 3° livello che, nonostante operi anch'egli in forza di procedimenti predefiniti, tuttavia è tenuto ad espletare fasi che richiedono interventi complessi che richiedono una periodo lavorativo di addestramento più lungo.
Inoltre, a dispetto della centralinista di 2° livello, la centralinista di 3° livello è tenuta a conoscere almeno una lingua straniera, ed in tale maggiore professionalità si ritiene insita la distinzione di inquadramento.
Applicando tali principi al caso di specie, assume particolare rilevanza la prova testimoniale espletata, nel corso della quale i testi escussi hanno confermato lo svolgimento di mansioni superiori come rivendicate dalla ricorrente.
In particolare, all'udienza del 15.3.2023, , responsabile Persona_1 amministrativa da ottobre 2001 a marzo 2022 (e dunque perfettamente a conoscenza dei fatti di causa) ha dichiarato: “la ricorrente è venuta in azienda perché noi avevamo clienti in
Belgio e si avvaleva di un'agenzia per la traduzione. L'agenzia mandava e poi è Pt_1 entrata a far parte dell'organoico aziendale. Inizialmente come centralinista, poi è andata al commerciale per seguire la linea bambino ed in questo si occupava del caricamento degli ordini, spedizioni, contattava i clienti, se c'era qualche difficoltà per l'incasso, lei avvisava i clienti, riportava alla proprietà, rapporti con clienti della linea bambino, come lo faceva non lo so, perché non lavoravamo nello stesso ufficio”
In ordine alle mansioni espletate, la teste ha confermato molte delle attività indicate nel capitolo 3, specificando “d) addetta alle traduzioni e alla corrispondenza in lingue estere: la parla e scrive correntemente in fiammingo/olandese, inglese, francese, tedesco, oltre Pt_1 che in italiano, sicché curava tutta la corrispondenza e le traduzioni che prevedevano
l'utilizzo di tali lingue;
“penso di si, se io avevo bisogno di una traduzione dal tedesco glielo davo, ed anche dall'inglese, e lei me lo faceva, indipendentemente dal fatto che ci fosse la
17 collega La per l'inglese aveva più esperienza, di solito i rapporti con i
CP_2 CP_2 clienti esteri li seguova la la seguiva la linea junior, anche per i clienti
CP_2 Pt_1 stranieri, e sopperiva nel caso di assenza della La linea junior è stata chiusa
CP_2 diverso tempo fa, credo due e tre anni, io stavo in amministrazione e mi occupavo di cose diverse. La linea junior credo che ci sia stata per circa 5 anni. Quando è cessata la linea junior, non so di cosa si occupasse la credo le mansioni di sempre, ovvero aiutava ed Pt_1 era di supporto alla .
CP_2
Ha inoltre confermato che la ricorrente si occupava della parte commerciale, limitatamente alla linea junior.
E' stata escussa anche la teste , superiore gerarchico della Parte_4 ricorrente all'ufficio commerciale, con inquadramento al 5° livello, la quale ha affermato: ha lavorato per la società, inizialmente come centralinista, poi spostata all'ufficio Pt_1 commerciale, continuando a svolgere le funzioni di centralino ed a svolgere alcune funzioni operativa a supporto del mio lavoro. Io ho il 5° livello di inquadramento, la ricorrente credo che avesse il 2 livello”… faceva un lavoro prevalentemente operativo, di supporto. Direi proprio che non eravamo fungibili, la mia figura è una figura che si relazione con il titolare dell'azienda e tutti gli enti esterni, agenti, distributori, clienti, anche attraverso delle visite esterne, anche attraverso visite agli show room e fiere. La mia funzione è prevedere budget di vendita insieme alla società”… 8. Le traduzioni dall'inglese venivano effettuate esclusivamente dalla sig.ra È accaduto che alcune volte la sig.ra – su Parte_4 Pt_1 richiesta della sig.ra – facesse delle traduzioni dall'inglese di semplici mail che, CP_2 comunque, dovevano essere sempre riviste dalla sua responsabile in quanto la ricorrente non aveva buona dimestichezza con i termini tecnici e contrattuali in lingua italiana. “E' vero, se delegavo traduzioni le dovevo comunque rivedere. In lingua tedesca arriva molto poco, preferiamo utilizzare la lingua inglese. Comunque all'epoca la responsabile del mercato tedesco era e quando è andava via lei, 'ho sostituta io e le comunicazioni erano Parte_3 in lingua inglese”
La teste ha, dunque, riconosciuto che fosse richiesto alla ricorrente di effettuare traduzioni, pur affermando che le stesse andavano comunque riviste: “Si è vero, parla tedesco
a livello di accoglienza, ma poi il livello richiesto per specifiche traduzioni non è sufficiente nella traduzione in italiano, dove la traduzione andava sempre rivista… ho detto che bisognava distinguere tra il tipo di traduzione da affidare, se si trattava di una email semplice di richiesta la poteva fare, invece se si trattava di tradurre termini tecnici, o comunque se si trattava di affrontare questioni tecniche che non rientravano nelle sue competenze, non aveva
18 la professionalità per effettuare correttamente la traduzione in italiano, non ne capiva neppure i contenuti, non facendo parte del suo lavoro.”
Valga anche richiamare quanto affermato dalla teste , Testimone_1 collega di lavoro della ricorrente, la quale ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente dal
2004 al 30.11.2016, come impiegata dell'ufficio amministrativo. La ricorrente ha lavorato nel mio stesso ufficio, lavoravamo nell'ufficio commerciale e lei si occupava del commerciale bambino e non solo e coadiuvava la sua collega nella gestione del commerciale CP_2 adulto. La era una collega dell'ufficio, non c'era un responsabile commerciale CP_2 all'interno dell'azienda” b) addetta all'accoglienza dei clienti, dei rappresentanti e dei corrieri;
,: “Si è vero, essendo al centralino, era la prima persona che si incontrava.
All'inizio è stata assunta come centralinista, a conoscenza delle lingue, perché l'azienda sviluppava tutto il suo operto, per il 70% nel mercato estero e quindi era necessaria la conoscenza almeno della lingua inglese. Successivamente, quando è uscito dall'ufficio commerciale, il collega forse nel 2010-2011,è stata spostata Testimone_2 nell'ufficio commerciale per seguire il settore del bambino ed al centralino è stato inserito un centralino automatizzato, a risposta automatica”.
Alla domanda se la ricorrente fosse addetta alle traduzioni in lingua estera, la teste ha dichiarato: “ “Si è vero, non era di sua esclusiva competenza, perché nella gestione del bambino interveniva la ricorrente, mentre per l'adulto la seguiva il mercato CP_2 americano, giapponese ed inglese, mentre veva come esclusiva competenza, Parte_3 il mercato tedesco perché parlava correttamente la lingua tedesca. Il mercato dell'adulto era diviso in zone, mentre il mercato del bambino era seguito prima da e poi dalla Tes_2 ricorrente”.-
Su capitolo f) del ricorso ( se la ricorrente era addetta all'inserimento di dati e ad altre attività relative al servizio commerciale: la curava l'invio dei cataloghi;
seguiva i Pt_1 contratti e le spedizioni relative a comodati d'uso per film e fiction o pubblicità; seguiva la linea junior nell'inserimento degli ordini e nella loro evasione;
coadiuvava il direttore per la preparazione dei budget delle varie zone;
seguiva la preparazione dei campionari da inviare nelle varie zone e da spedire tramite corriere;
coadiuvava il direttore nella prezzatura dei campionari;
inseriva i listini nel programma gestionale;
inseriva gli ordini;
creava cartelle budget per i rappresentanti delle varie zone;
svolgeva una attività di ausilio alla collega
[...] nella preparazione dei carnet ata per le spedizioni;
supportava i colleghi Pt_4 nell'inserimento degli ordini, dei resi e delle sostituzioni;
chiamava i clienti per richiedere i pagamenti) ha dichiarato “: Confermo tutto, ad eccezione dei solleciti, di cui mi occupavo io,
19 quantomeno fino a quando ho lavorato, 30.11.2016, successivamente non lo so. Il resto delle mansioni le confermo, e non solo per il prodotto bambini, ma anche per adulti, ed infatti nel periodo da gennaio ai primi di febbraio per le manifestazioni invernali, giugno e luglio per le manifestazioni estive, i commerciali, ed partecipavano alle ferie attivamente Pt_3 CP_2 ed in ufficio rimaneva la ricorrente che si occupava della merce, dei resi, delle sostituzioni, delle spedizioni. Il lavoro non veniva interrotto ed in particolare se ne occupava la ricorrente, anche perché in quei periodi le sotituzioni sono frequenti, era importante mandare avanti il lavoro”.
Alla medesima udienza, , direttore di produzione dal 2002 Controparte_5 ha dichiarato: “La ricorrente è entrata in sostituzione di una persona che p andata via come centralinista, aveva avuto collaborazioni per traduzioni, successivamente ha assunto un ruolo all'interno dell'ufficio commerciale, come data entry, coadiuvava le persone che doveva prendere decisioni, l'azienda è centrata sulle persone dei titolari, a livello decisionale tutto passa attraverso le persone dei titolari”.
Il teste ha, dunque, confermato che la ricorrente è stata prima assegnata allo svolgimento delle mansioni di centralinista, e poi all'ufficio commerciale come data entry, senza assunzione di alcun ruolo decisionale. Ha anche aggiunto che quando è stata assegnata all'ufficio commerciale, seguiva la linea bambino, ma senza gestirla: “Confermo che all'inizio era addetta al centralino, circa 6-7 anni fa è passata all'ufficio commerciale. Era stata inserita nel mercato bambino, diciamo che seguiva l'ordine, caricamento ordini, gestire è un concetto più ampio, che non possedeva la ricorrente”…. è sempre stata responsabile CP_2 dell'ufficio commerciale, se non ricordo male è stata assunta prima della ricorrente. Ma anche perché la aveva pregresse esperienze. Per fare la responsabile CP_2 commerciale bisogna avere determinate caratteristiche, per fare data entri, smistare le email, parlare con clienti e riferire al responsabile, non è necessario avere quelle caratteristiche, è un livello nettamente più basso. La differenza fondamentate sta nell'avere il rapporto con il cliente o con l'agente di un certo topo, partecipare alle fiere, alle riunioni ed avere capacità decisionali, e queste attività le svolgeva la mentre la tutto questo non era CP_2 Pt_1 fattibile, non partecipava alle fiere, o meglio che ha partecipato raramente, però anche se vi ha partecipato, non come responsabile commerciale. La ricorrente non aveva capacità decisionale nel rapporto con il cliente o con l'agente o con la forza vendite”.
Il suddetto teste ha, dunque, sottolineato che il ruolo di responsabile dell'ufficio commerciale fosse ricoperto dalla e che le mansioni di responsabilità e di gestione CP_2 dell'ufficio, dalla stessa ricoperte, non erano equiparabili a quelle della ricorrente.
20 Tale circostanza, del tutto giustificata anche dal diverso livello di inquadramento (la infatti, era inquadrata al 5° livello) delle due lavoratrici, non assume valenza CP_2 dirimente ai fini della domanda di inquadramento superiore, rilevando, semmai ai fini della domanda di accertamento della illegittimità della sospensione per CIGO.
Ebbene, alla luce di tali emergenze probatorie, si ritiene che le mansioni svolte dalla ricorrente, prima al centralino e poi all'ufficio commerciale, per quanto in parte predefinite ed eterodirette dalla responsabile superiore gerarchico della siano riconducibili al CP_2 Pt_1
3° livello di inquadramento e non al 2° livello di inquadramento a cui è stata assegnata.
Ed infatti, nel periodo in cui la ricorrente era addetta al centralino, era comunque impegnata ad interloquire anche con clientela straniera, e quindi era tenuta a conoscere una lingua estera, elemento di diversità che contraddistingue il lavoratore di 2° livello da quello di
3° livello. E ciò a prescindere dal fatto che alcune traduzioni dovessero essere riviste dalla responsabile, in quanto la ricorrente non pretende un livello di inquadramento che presuppone un potere decisionale o organizzativo, ma invoca il diritto ad un livello superiore di inquadramento, caratterizzato da un elemento di maggiore complessità delle conoscenze, quale appunto quella della lingua estera.
Allo stesso modo, nel periodo in cui la ricorrente è stata assegnata all'ufficio commerciale, è stata chiamata a seguire le pratiche amministrative e commerciali di una linea di produzione, la linea bambino, ed a coadiuvare la responsabile quando la linea CP_2 bambino è stata dismessa, svolgendo mansioni che comunque implicavano la gestione degli ordini ed il contatto con la clientela. In altri termini, la ricorrente ha prestato mansioni di addetta al servizio commerciale, ancorchè sotto le direttive della responsabile CP_2 sussumibili nel 3° livello di inquadramento, e non nel 2° livello di inquadramento.
Il fatto che la ricorrente non fosse responsabile dell'ufficio commerciale, come già sottolineato, non vale ad escludere il diritto ad ottenere il superiore inquadramento preteso, atteso che al 3° livello di inquadramento non appartengono certo i lavoratori con potere decisionale o di responsabilità, ma appartengono i lavoratori che svolgono mansioni operative e compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, quali, come nel caso di specie, la interlocuzione con clientela straniera e la gestione di una linea di produzione (la linea bambino).
Il contratto collettivo riconduce a tale livello di inquadramento i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva nel flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento
21 acquisibile con corsi professionali e/o un medio periodo di pratica lavorativa. La responsabilità collettiva nel flusso produttivo non è, dunque, un elemento caratterizzante il 3° livello di inquadramento, in quanto viene inserito a seguito la locuzione “anche”, sicchè deve essere interpretato come un elemento fattuale che può o non può esservi nella realtà concreta e che non rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per la sua configurabilità.
In definitiva sintesi, si ritiene che la ricorrente abbia svolto mansioni superiori che legittimano l'inquadramento al 3° livello del CCNL di categoria, con conseguente diritto alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, su cui parametrare anche la retribuzione non corrisposta nel periodo di illegittima sospensione.
Non essendo possibile in questa sede emettere una sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive, potrebbe ritenersi assorbita anche la questione afferente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente.
Si ritiene, però, di potersi esprimere al riguardo, essendo necessario anche accertare l'arco temporale di riferimento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento delle mansioni superiori.
Sul punto, come noto, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 15 dicembre 2005, sicchè alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, 18 luglio 2012, risultavano prescritti i crediti maturati nel precedente quinquennio, e dunque quelli maturati fino al 18.7.2007.
Ne consegue che le differenze retributive possono essere riconosciute solo a partire da quelle maturate a far data dal 18.7.2007.
Rotazione e CIGO
5. La ricorrente ha anche chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore, nel periodo gennaio 2021 – dicembre
2021 e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla dipendente, a titolo di risarcimento del danno, i trattamenti mensili non versati dalla società nel periodo sopra indicato.
A supporto della domanda ha eccepito la illegittimità della condotta del datore di
22 lavoro nel non aver disposto la collocazione del personale in cassa integrazione a zero, secondo criteri di rotazione al fine di assicurare, da un lato, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e, dall'altro, la parità di trattamento ai dipendenti.
La domanda non merita accoglimento.
In punto di diritto, in tema di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione è pacifico in giurisprudenza che la previsione dell'intervento delle oo.ss. ai fini della verifica delle cause legittimanti la richiesta datoriale di intervento della c.i.g. non esclude l'originarietà
e l'unilateralità del potere dell'imprenditore in tema di ricorso alla cassa integrazione e di scelta dei lavoratori da sospendere, configurandosi le eventuali intese raggiunte con i sindacati (i quali non possono disporre delle posizioni individuali dei lavoratori) come autolimitazioni di detto potere. Pertanto, va esclusa l'applicabilità sia dei criteri di scelta in materia di licenziamenti collettivi sia del criterio di rotazione, a meno che non sia previsto dalla legge o da eventuali accordi sindacali, ovvero da manifestazione di volontà datoriale in tal senso, ed il potere dell'imprenditore deve esercitarsi nel rispetto di limiti interni, i quali (comprensivi delle eventuali autolimitazioni suindicate) implicano che i lavoratori da sospendere debbono essere scelti secondo criteri obiettivi, razionali e coerenti con le finalità specifiche della c.i.g., nonché nel rispetto di limiti esterni, quali i divieti di discriminazione previsti dalla legge, oltre che nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 6686 del 09/05/2002 rv. 554282 01, 18296 del 23/12/2002 rv. 559398 - 01).
Pertanto, da un lato l'onere della prova del mancato rispetto di detti limiti esterni grava sul lavoratore interessato, poiché sono in questione obbligazioni di mezzi, la cui particolare struttura comporta che, allorché non si tratti di mancanza della prestazione, sia il creditore a dovere allegare (e provare) il fatto costituente inadempimento, cioè quei profili anomali e di inadeguatezza della prestazione che sostanziano l'inadempimento, fermo restando poi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere del debitore di fornire la prova della non imputabilità dell'inadempimento così individuato. Il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve, perciò, non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (cfr. Cass.
Sez. L. n. 2202 del 25/02/1995 rv. 490723 01, 3558 del 10/04/1999 rv. 525216 01 e 20267 del
04/10/2011 rv. 618956 - 01).
Dall'altro lato, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa la coerenza tra le cause e le finalità dell'intervento della cassa e la scelta di fatto compiuta deve ritenersi
23 soddisfatto anche se gli elementi giustificativi addotti, pur dimostrando l'idoneità della scelta rispetto a tale cause e finalità, non conducano altresì all'univoca identificazione dei lavoratori sospesi nell'ambito di un più ampio numero di dipendenti virtualmente coinvolti dai medesimi criteri (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8998 del 05/06/2003 rv. 563944 01 e 20267/2011 cit.).
Infine, quanto alla rotazione dei lavoratori da sospendere, la fonte dell'obbligo di rotazione è l'eventuale accordo sindacale conclusivo della procedura, che la preveda, o un'eventuale volontà unilaterale del datore di lavoro manifestata in tal senso, non essendovi alcun obbligo di rotazione tra i lavoratori.
In base a tali principi, deve ritenersi che il rispetto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. non possa imporre al datore di lavoro di adottare comunque, anche in caso di ricorso alla c.i.g.o., criteri di rotazione tra lavoratori dotati di professionalità fungibili.
Difatti, l'attuale sistema prevede l'esame congiunto solo in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, ma non per la c.i.g.o. sicchè in ipotesi di mancata previsione di obbligo di rotazione, non può di per sé assumersi la illegittimità della collocazione in c.i.g.o. in mancanza di tale criterio.
Al contrario, in caso di c.i.g.o., enucleare obblighi di rotazione ex art. 1175 e 1375 c.c. anche in caso di mancata espressa previsione di essa, si risolverebbe nella creazione ex novo di un autonomo obbligo in tal senso, in contrasto con la funzione dei principi di correttezza e buona fede, che, nel rapporto di lavoro come in via generale, rilevano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto inerenti a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dalla legge, dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (cfr. Cass. Sez. U. nn. 6031 del 29/05/1993 rv.
482575 01).
Trasponendo tali principi al caso di specie, trattandosi di c.i.g.o., non sussisteva alcun obbligo in capo alla società resistente di garantire la rotazione dei dipendenti da collocare in cassa integrazione, né risulta che la scelta operata dalla società sia stata frutto di trattamento discriminatorio o adottato in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
In particolare, la società resistente ha dedotto e dimostrato di non aver effettuato la rotazione nell'ufficio commerciale tra la ricorrente e la per la dirimente ragione che CP_2 quest'ultima rivestiva il ruolo di responsabile e di superiore gerarchico, con la conseguenza che era in grado di svolgere anche le mansioni disimpegnate dalla ricorrente, circostanza che a contrario non poteva avvenire.
La determinazione datoriale di mantenere al lavoro solo i dipendenti che fossero in
24 grado di svolgere tutte le attività necessarie, non è giudizialmente sindacabile, in quanto funzionale a garantire, pur in condizione di ridotta attività produttiva ed occupazionale, la piena funzionalità dell'azienda. Elemento di valutazione che a maggior ragione rileva nel caso dell'ufficio commerciale, in cui operavano solo la ricorrente e la sua responsabile CP_2 con la conseguenza che la scelta di collocare in cassa integrazione solo la e non anche la Pt_1
è facilmente spiegabile e giustificabile dal diverso ruolo ricoperto dalle due CP_2 dipendenti, confermato anche dal diverso livello di inquadramento.
Ne consegue che sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento.
6. In tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa.
Applicando tali principi al caso di specie, le spese della domanda cautelare devono essere vagliate nell'ambito di una valutazione complessiva nel merito della pretesa, sicchè, ancorchè priva del carattere del periculum in mora, la domanda sulla impugnativa della sospensione senza retribuzione è risultata fondata in sede di cognizione ordinaria.
Il rigetto, invece, di alcune delle domande formulate, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte resistente secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022, come da dispositivo (causa valore indeterminabile, scaglione 26.000/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 972/2022 così provvede:
• accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e di contestuale privazione del trattamento retributivo e, pertanto, ne dispone l'annullamento;
• accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL Tessile Industria;
• rigetta la domanda di accertamento della l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni a zero ore della ricorrente;
25 • previa compensazione di un terzo, condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 6.171,33 per compensi, al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Teramo, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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