Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 7774/2018 R.G. iscritta a ruolo il 14/09/2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Orietta Lettieri;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scorza;
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.09.2018 conveniva in giudizio la dott.ssa Parte_1
per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa e a seguito dell'errata Controparte_1 prestazione medica odontoiatrica eseguita dalla professionista nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Riferiva, al riguardo, l'attrice che negli anni 2011/2012 lamentando problemi all'apparato dentale si era rivolta, per le cure del caso, alla dottoressa che, dopo una serie di controlli, Controparte_1
aveva ritenuto opportuno intervenire mediante devitalizzazione di tre denti, 6° e 7° superiore sinistro e 6° superiore destro, con la conseguente installazione di tre capsule. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, iniziando ad avvertire, l'attrice, importanti dolori ai denti trattati, si rivolgeva
1
l'attrice dicendole che si trattava di una mera infezione che si sarebbe definitivamente risolta con la prescrizione di una terapia antibiotica e antinfiammatoria che poi riproponeva alla paziente anche una seconda volta alla ricomparsa di forti dolori ai tre denti trattati. A distanza di circa due anni, a causa della persistenza del dolore, fu costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria O.O.N.N. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona ove le veniva consigliato di rivolgersi ad un dentista. Sicché, sottopostasi a visita presso lo studio del dott.
l'attrice veniva a sapere che la dottoressa , contrariamente a quanto Persona_1 Controparte_1
asserito, non aveva mai devitalizzato i tre denti (6° e 7° superiore sinistro e 6° superiore destro) o comunque mai a regola d'arte non avendo la convenuta mai provveduto a liberare completamente i canali dentari così causando la persistenza del dolore e dell'infezione all'attrice che, in seguito, subiva l'estirpazione di due dei tre denti interessati necessitando di ulteriori interventi e cure mediche non solo ai denti ma anche al seno mascellare danneggiato dal perdurare dell'infezione.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.11.2018, si costituiva in giudizio la dott.ssa , la quale eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per Controparte_1
violazione del disposto di cui agli artt. 164 e 163 n. 3 e 4 c.p.c. attesa la mancata indicazione del petitum ovverossia del danno di cui l'attrice invocava il risarcimento nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio deduceva, nel merito, la totale infondatezza della domanda spiegata poiché la signora non sarebbe mai stata sua paziente né nel periodo Pt_1
2011/2012 né successivamente, ma nel corso della professione di odontoiatra la convenuta avrebbe avuto in cura solamente la figlia della signora ed altri suoi familiari. La dott.ssa Pt_1 [...]
concludeva, dunque, per il rigetto della domanda poiché infondata previa sospensione del CP_1 giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale nr. 1043/201/21
R.G.N.R. Procura della Repubblica di Salerno azionato dalla denuncia-querela dell'attrice per i medesimi fatti.
Ritenute insussistenti le condizioni per la sospensione ex art. 295 c.p.c., assegnato alle parti il termine di quindici giorni per provvedere alla presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, concesse le memorie ex art. 183 comma
VI cpc, ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e ritenuto inconferente l'espletamento di CTU ai fini del decidere, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del 12.11.2024 celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 163 comma 2 n. 3 e 4 c.p.c.
considerato che
il Giudice nel valutare il grado di incertezza della domanda non può prescindere dal valutare l'intero contesto dell'atto introduttivo dovendo accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Pertanto, se l'oggetto della domanda sia tale da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa (petitum e causa petendi) allora l'atto introduttivo non potrà dichiararsi nullo. (Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077). Nel caso di specie, avuto riguardo alla natura dell'oggetto della domanda e al relativo comportamento tenuto dalla controparte non può non desumersi che la stessa sia stata posta immediatamente nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese non risultando l'atto di citazione affetto da nullità alcuna.
2. Passando all'esame del merito la domanda risulta infondata e, come tale va rigettata.
Costituendo una questione preliminare di merito, occorre, anzitutto, respingere l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni formulata da parte convenuta. Sul punto, va osservato che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica il rapporto professionale intercorrente tra le parti, avente ad oggetto trattamenti odontoiatrici, ha natura contrattuale sicché all'inadempimento dell'obbligazione si ricollega la responsabilità prevista dall'art. 1218 c.c. che consente al creditore di agire per il risarcimento del danno entro il termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c. Orbene, considerato che il presente giudizio incardinato da nell'anno Parte_1
2018 si riferisce ad un fatto asseritamente avvenuto negli anni 2011/2012 e tenuto conto che antecedentemente all'introduzione del giudizio, in data 24.09.2014, l'attrice aveva notificato alla dott.ssa lettera di messa in mora a mezzo racc.ta n. 15132092463 di per sé idonea Controparte_1
ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, va da sé che questo non sia ancora trascorso e che pertanto non sia intervenuta la prescrizione del diritto.
3. Deve ritenersi che la domanda non merita accoglimento non avendo fornito, parte attrice, prova degli elementi posti a sostegno della propria pretesa.
Trattandosi di obbligazione di tipo professionale, lo standard di diligenza richiesto all'odontoiatra non è quello del buon padre di famiglia, bensì quello qualificato di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Nell'esecuzione dell'attività professionale, la limitazione di responsabilità professionale ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. è applicabile soltanto alle ipotesi che presentano problemi tecnici di particolare difficoltà. Attesa la natura contrattuale di tale tipologia di responsabilità, il
3 paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e il nesso causale tra il peggioramento delle proprie condizioni di salute e l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento. Tuttavia, è bene sottolineare, che l'inadempimento del professionista non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile desiderato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Giova evidenziare che l'attrice non ha prodotto alcuna documentazione attinente al rapporto instauratosi tra medico convenuto e paziente attore ma si è limitata ad allegare, al riguardo, una serie di documenti del tutto generici da cui non si può in alcun modo desumere il nesso di causalità materiale tra la condotta del professionista convenuto in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute della sig. Pt_1
Nella specie, l'attrice ha depositato in atti: lettera di messa in mora del 23.09.2014 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni nei confronti della dott.ssa , il certificato del CP_1
Distretto Sanitario “65” di Battipaglia rilasciato il 09.09.2014 unitamente all'esame OPT eseguito nella medesima data sulle arcate dentarie presso il Centro di radiologia e Diagnostica per immagini da cui risultava “lesioni cariose multiple in parte trattate. Ampliamento dello spazio periapicale del
6° superiore di dx e di sx”, il certificato medico del dott. del 23.09.2014 che riportava Persona_1
la ricostruzione della storia odontoiatrica degli elementi dentari oggetto di contenzioso, il certificato di Pronto soccorso dell'OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona dell'01.12.2014 da cui veniva dimessa un'ora dopo l'ingresso con codice verde e prognosi di gg. 3 e il certificato medico del dott. che attestava che nelle date 03.12.2014 e 15.12.2014 la sig.ra Persona_2 Pt_1 aveva subito l'estrazione degli elementi dentali n. 26 e 27 i quali presentavano “una flogosi
[...] periapicale con ascessualizzazione”. Tali documenti, tuttavia, non riportavano alcuna utile indicazione idonea a verificare quanto accaduto nel corso dell'intervento di devitalizzazione dei tre denti cui sarebbero poi conseguiti dolori lancinanti e persistenti alla paziente.
In più deve osservarsi che nessuno dei due testi escussi in sede di assunzione della prova orale articolata dall'attrice nella memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c. è stato in grado di far chiarezza sull'esistenza del rapporto contrattuale tra l'attrice in qualità di paziente ed il medico-professionista convenuto ed ancor più sull'intervento eseguito dalla dottoressa. Difatti, il sig. marito Testimone_1 dell'attrice si limitava a confermare le circostanze di cui ai capi di prova precisando che anche egli era stato paziente della dott.ssa nello stesso periodo in cui era in cura la moglie che egli CP_1
accompagnava quasi sempre a visita specificando che i rapporti tra la moglie e la dottoressa erano frequenti ma limitati ai soli aspetti professionali.
Chiumento , all'udienza del 1° marzo 2022, aveva dichiarato che “sono a conoscenza dei CP_2
4 fatti di causa perché sono cliente della sig.ra , che è parrucchiera, e perché anche Parte_1 io ero paziente della dott.ssa e mi sono trovata, 7 o 8 volte nell'arco di alcuni mesi, Controparte_1
presso lo studio della dott.ssa con la sig.ra Quelle volte che ho incontrato la sig.ra CP_1 Pt_1
presso lo studio dentistico era sola e non accompagnata. La dott.ssa mi ha curato Pt_1 CP_1
un dente cariato e per un altro dente ho solo iniziato la cura. Ho pagato la dott. in contanti. CP_1
Conosco la figlia della sig.ra perché abitiamo nello stesso paese. Capitava molte volte che Pt_1
noi pazienti ci fermavamo a cena presso lo studio della dott.ssa , che di fatto era un CP_1 appartamento. Mi risulta che fossero tutti pazienti della dott. ”. CP_1
Di contro, il teste di parte convenuta escussa all'udienza del 1° marzo 2022 Testimone_2 rispondendo ai capi di prova affermava che “la Signora non era paziente della Parte_1
Dott.ssa aggiungendo che la sig.ra accompagnava sua figlia presso lo Controparte_1 Pt_1
studio medico della dott.ssa , ma non mi risulta che la dott.ssa abbia mai preso in cura CP_1 CP_1
direttamente la sig.ra direttamente. Pt_1
L'altro teste di parte convenuta sulla circostanza se la avesse avuto Testimone_3 Controparte_1 in cura la figlia di e non direttamente quest'ultima riferiva: “Non lo so. Non so Parte_1 rispondere”.
Sicché, nessuno dei testi ascoltati ha confermato che la dott.ssa abbia mai avuto in cura CP_1
l'attrice, né che abbia, in particolare, eseguito gli interventi di devitalizzazione descritti in citazione.
Com'è noto nel caso di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e conseguente lesione del diritto alla salute del paziente questi, ai fini del riparto dell'onere probatorio, deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ma, prima ancora, la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e tale evento dannoso.
In particolare, con riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato. (Cass. civ. sez. III, 05/03/2024 n. 5922; Cass. 20/08/2018 n. 20812).
Nella valutazione della prova del nesso di causa il Giudice deve tener conto, oltre che dell'allegazione dell'attore (salvo che, in contrario, la convenuta avesse offerto la prova del proprio esatto adempimento), degli elementi di prova documentali da esso forniti, diretti, inoltre, ad evidenziare la vicinanza cronologica tra l'intervento eseguito e le sopravvenute problematiche riscontrate nelle successive visite mediche. Nel caso di specie, la unica documentazione medica prodotta dall'attrice risale all'anno 2014, cioè a tre anni dopo i presunti interventi.
5 La conseguenza della descritta genericità dell'impianto probatorio offerto dall'attrice si risolve, soprattutto, nella mancata la prova del nesso causale atteso che non è possibile stabilire se i danni lamentati dalla stessa possano essere imputati all'attività posta in essere dalla convenuta, che non è chiaro in cosa sia consistita e quando sia stata effettuata.
In tale contesto, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è apparsa oltremodo esplorativa e, correttamente, è stata rigettata dall'istruttore dell'epoca.
In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nel giudizio n. R.G. 7774/2018, ogni eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
6