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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/08/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA AG Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.08.1962
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Valeria Maria Anna Rossitto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. per tutti i motivi di cui in premessa previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire ad una declaratoria di scioglimento del matrimonio civile e per l'effetto pronunciare, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 5.08.1996 in Monza (MB) tra
[...] nato a [...] in data [...] ed ivi residente a[...], CF. Parte_1
, ed , nata a [...] in data [...] e residente C.F._1 Parte_2 in Monza (MB), Via Borsa n. 13, C.F. , trascritto nei registri degli Atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Monza n. 123, parte 2 s. C, anno 1996 ordinando agli Ufficiali dello
Stato Civile del Comune di Monza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio con l'assunzione di ogni consequenziale e necessario ulteriore incombente del caso concreto;
2. nelle more della stipula dell'atto di cui al punto 7) del presente ricorso, assegnare alla signora la casa coniugale sita in Monza (MB), Via Borsa n. 13, unitamente ai mobili, arredi Parte_2
e pertinenze;
3. preso atto della maggiore età dei figli e , nulla disporre in merito Persona_1 Per_2 all'affidamento e collocamento degli stessi;
4. preso atto della raggiunta autosufficienza economico – patrimoniale di , Persona_1 confermare la già avvenuta cessazione dell'onere di mantenimento a carico del signor nei Pt_1 confronti di quest'ultimo;
5. porre a carico del signor l'onere di provvedere al mantenimento di Pt_1 Per_2 mediante il versamento della somma mensile di 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre il 50% delle spese straordinarie per corsi universitari (iscrizione o contributi obbligatori) da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
6. i signori e dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e, Pt_1 Pt_2 pertanto, rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno divorzile, ex art. 5 della Legge 898 del 1970 e/o di qualsivoglia altra natura o genere, nonché di aver già regolato tra di loro ogni altra e residua questione patrimoniale e, pertanto, di non aver più nulla a che pretender l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione, passata e/o presente, discendente e/o conseguente dal rapporto di coniugo e dalla successiva separazione;
7. entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, in funzione ed in via indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a Pt_1 trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai figli e che accettano, in quote uguali tra di loro e senza Persona_3 Persona_4 corrispettivo e con riconoscimento del diritto di abitazione a favore della signora la piena Pt_2 proprietà dell'immobile sito nel comune di Monza (MB), Via Borsa n. 13 costituito da:
a) appartamento al secondo piano fuori terra, di tre locali e servizi con annessa cantina al piano seminterrato, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza al foglio 60, mappale 128, sub. 37, Via Emilio Borsa n. 13, P.
1-S1, cat. A/3, cl. 6, vani 6,5, rendita euro 1007,09
b) box al piano seminterrato, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza al foglio 60, mappale 128, sub. 53, Via Privata Nicolò Copernico n. 2, P. S1, cat. C/6, cl. 5, mq. 14, rendita euro
106,29.
Confini dell'appartamento: vano scala, appartamento di terzi, Via Copernico e cortile comune.
Confini della cantina: corridoio comune, cantina di terzi, passaggio pedonale, altra cantina di terzi.
Confini del box: area di manovra, box di terzi, proprietà di terzi e altro box di terzi.
Sempre in funzione ed in via indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il signor Pt_1 si farà carico di ogni eventuale spesa ed onere conseguente e discendente dall' atto che verrà redatto in esecuzione del presente accordo e/o più in generale dall'eventuale anche diverso atto notarile che dovesse rendersi necessario;
8. con riferimento al mutuo ipotecario, accesso sulla casa coniugale, concesso dalla
[...]
con atto a rogito del Notaio di Lodi in data 2.02.2004, rep. Controparte_1 Persona_5 231682/8091, registrato a Lodi il 24.02.2004 al n. 877, garantito sa ipoteca iscritta a Milano 2 il
25.02.2004 ai nn. 24428/5772, il signor si impegna a provvedere all'estinzione dello stesso Pt_1 in data antecedente o comunque contestualmente all'atto di trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 7) del presente atto;
9. le spese legali della presente procedura saranno a carico esclusivo del signor Pt_1
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 18 aprile 2013 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Monza in data 05.08.1996 (atto n. 123, Parte II, Serie C del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara le spese del giudizio interamente a carico di Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.07.2025.
Il Presidente est
LA AG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA AG Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.08.1962
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Valeria Maria Anna Rossitto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. per tutti i motivi di cui in premessa previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire ad una declaratoria di scioglimento del matrimonio civile e per l'effetto pronunciare, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 5.08.1996 in Monza (MB) tra
[...] nato a [...] in data [...] ed ivi residente a[...], CF. Parte_1
, ed , nata a [...] in data [...] e residente C.F._1 Parte_2 in Monza (MB), Via Borsa n. 13, C.F. , trascritto nei registri degli Atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Monza n. 123, parte 2 s. C, anno 1996 ordinando agli Ufficiali dello
Stato Civile del Comune di Monza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio con l'assunzione di ogni consequenziale e necessario ulteriore incombente del caso concreto;
2. nelle more della stipula dell'atto di cui al punto 7) del presente ricorso, assegnare alla signora la casa coniugale sita in Monza (MB), Via Borsa n. 13, unitamente ai mobili, arredi Parte_2
e pertinenze;
3. preso atto della maggiore età dei figli e , nulla disporre in merito Persona_1 Per_2 all'affidamento e collocamento degli stessi;
4. preso atto della raggiunta autosufficienza economico – patrimoniale di , Persona_1 confermare la già avvenuta cessazione dell'onere di mantenimento a carico del signor nei Pt_1 confronti di quest'ultimo;
5. porre a carico del signor l'onere di provvedere al mantenimento di Pt_1 Per_2 mediante il versamento della somma mensile di 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre il 50% delle spese straordinarie per corsi universitari (iscrizione o contributi obbligatori) da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
6. i signori e dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e, Pt_1 Pt_2 pertanto, rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno divorzile, ex art. 5 della Legge 898 del 1970 e/o di qualsivoglia altra natura o genere, nonché di aver già regolato tra di loro ogni altra e residua questione patrimoniale e, pertanto, di non aver più nulla a che pretender l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione, passata e/o presente, discendente e/o conseguente dal rapporto di coniugo e dalla successiva separazione;
7. entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, in funzione ed in via indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a Pt_1 trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai figli e che accettano, in quote uguali tra di loro e senza Persona_3 Persona_4 corrispettivo e con riconoscimento del diritto di abitazione a favore della signora la piena Pt_2 proprietà dell'immobile sito nel comune di Monza (MB), Via Borsa n. 13 costituito da:
a) appartamento al secondo piano fuori terra, di tre locali e servizi con annessa cantina al piano seminterrato, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza al foglio 60, mappale 128, sub. 37, Via Emilio Borsa n. 13, P.
1-S1, cat. A/3, cl. 6, vani 6,5, rendita euro 1007,09
b) box al piano seminterrato, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza al foglio 60, mappale 128, sub. 53, Via Privata Nicolò Copernico n. 2, P. S1, cat. C/6, cl. 5, mq. 14, rendita euro
106,29.
Confini dell'appartamento: vano scala, appartamento di terzi, Via Copernico e cortile comune.
Confini della cantina: corridoio comune, cantina di terzi, passaggio pedonale, altra cantina di terzi.
Confini del box: area di manovra, box di terzi, proprietà di terzi e altro box di terzi.
Sempre in funzione ed in via indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il signor Pt_1 si farà carico di ogni eventuale spesa ed onere conseguente e discendente dall' atto che verrà redatto in esecuzione del presente accordo e/o più in generale dall'eventuale anche diverso atto notarile che dovesse rendersi necessario;
8. con riferimento al mutuo ipotecario, accesso sulla casa coniugale, concesso dalla
[...]
con atto a rogito del Notaio di Lodi in data 2.02.2004, rep. Controparte_1 Persona_5 231682/8091, registrato a Lodi il 24.02.2004 al n. 877, garantito sa ipoteca iscritta a Milano 2 il
25.02.2004 ai nn. 24428/5772, il signor si impegna a provvedere all'estinzione dello stesso Pt_1 in data antecedente o comunque contestualmente all'atto di trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 7) del presente atto;
9. le spese legali della presente procedura saranno a carico esclusivo del signor Pt_1
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 18 aprile 2013 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Monza in data 05.08.1996 (atto n. 123, Parte II, Serie C del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara le spese del giudizio interamente a carico di Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.07.2025.
Il Presidente est
LA AG