Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4475 2024 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili ”, promossa da
(già , con il prof. avv. Ubaldo Perfetti e Parte_1 CP_1 CP_2
l'avv. Claudia Caporaletti;
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. AVENTAGGIATO VALENTINO;
CP_3
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 880/24 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 18.339,57 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per la fornitura di merce.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, o comunque privarlo di ogni effetto giuridico respingendo la domanda monitoria svolta dall'opposta in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e di lite.”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare in toto l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in ogni caso, accertata l'infondatezza delle eccezioni e difese di parte opponente, condannare la in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore della di Euro 18.339,57 o CP_3 della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi da transazione commerciale.
4) Con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio monitorio e di quello di opposizione.”.
L'eccezione preliminare sull'incompetenza territoriale è infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Il Tribunale adito è competente a conoscere e decidere sui fatti di causa ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
I contratti di fornitura oggetto di causa si sono perfezionati in Otranto presso il Villaggio
Le Cale d'Otranto resort e la relativa prestazione di pagamento doveva essere eseguita nel circondario del Tribunale adito per quanto appresso si dirà nel merito della vicenda.
Parte opposta ha prodotto in atti le fatture accompagnatorie. Il teste ha Testimone_1 riferito che “all'epoca dei fatti era dipendente della con la qualifica di CP_2
“economo” cioè responsabile degli acquisti per conto della società e che si CP_2 occupava degli ordini che comunicava “direttamente all'agente rappresentante delle sig. ”. Il teste ha riferito che “dopo aver visionato tutte le
CP_3 Persona_1 fatture accompagnatorie/DDT allegate al fascicolo della posso dire che si
CP_3 tratta di merce che effettivamente la ha ordinato e che ha ricevuto CP_2 regolarmente da parte della Sono stato io a fare l'ordine e a ricevere la
CP_3 merce di cui ai predetti documenti. Ogni fattura accompagnatoria/DDT che mi viene esibita reca la mia firma come ricevuta di conferma della merce.” Il teste riferisce, altresì, che “la merce veniva consegnata presso la struttura ricettiva Le Cale d'Otranto Torre Santo Stefano, dai dipendenti della e che “la dicitura “sospeso” che
CP_3 apponevo sulle fatture vuol dire che la merce era stata consegnata e che il pagamento era sospeso nel senso che la merce, come da accordi, non era pagata alla consegna ma successivamente.”
Il teste sig. , dipendente della incaricato di ricevere gli Persona_1 CP_3 ordini, ha confermato di aver ricevuto dalla tutti gli ordini portati dalle fatture CP_2 in atti.
Il teste , dipendente della ha confermato di aver Testimone_2 CP_3 consegnato presso il Villaggio turistico di Otranto, la merce di cui alle fatture n. 11053 del 01.09.2023; n. 11187 del 05.09.2023; n. 11286 del 06.09.2023; n. 11389 del
07.09.2023; n. 11675 del 13.09.2023; n. 11641 del 13.09.2023; n. 11618 del
12.09.2023; n. 11551 dell'11.09.2023; n. 11519 dell'11.09.2023.
Il teste , dipendente della ha riferito che alla Testimone_3 CP_3 CP_2
[... la merce di cui alle fatture n. 11832 del 15.09.2023; n. 11890 del 18.09.2023; n.
11698 del 14.09.2023; n. 11495 del 09.09.2023.
Dalla prova testimoniale emerge che la merce di cui alle fatture oggetto di causa sia stata ordinata dall'economo della e che sia stata consegnata presso il CP_2
Villaggio Le Cale d'Otranto resort, luogo dove doveva essere eseguito il pagamento, motivo per cui, come sopra detto, compente a decidere è il Tribunale adito ex art. 20 cpc. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
L'opposto ha quindi raggiunto la prova in tale senso sia in considerazione delle risultanze della prova testimoniale sia in considerazione della mancata esibizione delle scritture contabili da parte dell'opponente.
In ogni caso, l'opponente non ha dato prova di non aver proceduto alla contabilizzazione delle fatture di cui l'opposto chiede il pagamento ed, in virtù del principio enunciato dalla Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 3581/24, costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui è causa. La questione eccepita dall'opponente e relativa alla dicitura “sospeso” sulle fatture è infondata e non può trovare accoglimento. La suddetta dicitura può essere riferita o alla sospensione della fornitura della merce o al suo pagamento in caso di consegna ma nel caso di specie, essendo stato provato che la fornitura è avvenuta, non può che non riferirsi al pagamento della merce di cui l'opponente non ha dato prova.
Le spese seguono la soccombenza in capo all'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opposta;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 09/06/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore