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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/09/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 4861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 22.05.2025 in trattazione scritta
TRA
Attori
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1958 e ivi residente in [...]; CP_1
( ), nata a [...] il [...] e residente a C.F._2
ER(LT) in Via Lungolinea Pio VI n. 137; Parte_2
( nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Parisani, ( nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
6.12.1952 e residente in [...], CP_3
( ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] dei vescovi snc, ( ) , nato a [...] CP_4 C.F._6 il 23.02.1957 ed ivi residente in [...] , tutti in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Di Spirito Persona_1
e dall' avv. Pamela Pede, giusta delega in atti;
E
Convenuta
, rappresentata e difesa dall'Avv Giuseppe Merola , giusta delega in CP_5 atti;
rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Sirico, Controparte_6 giusta delega in atti;
Terza Chiamata
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_7 C.F._7 ivi residente in [...]
23-01-1976, C.F.: , ivi residente in [...] CP_9 nata a [...] il [...], C.F.: , ivi
[...] C.F._9 residente in [...],800; nato a [...] CP_10
(LT) il 24-04-1982, C.F.: , ivi residente in [...], C.F._10
(FIGLI), in proprio e nella qualità di EREDI di nato a [...] Persona_2 il 27-02-1946 e deceduto il 09-06-2021 in ER, fratello della danneggiata
[...]
nonché: nata a [...] il [...], Persona_1 Controparte_11
C.F.: ed ivi residente in [...], in proprio e C.F._11 nella qualità di tutore di nato a [...] il 10- 01-1968, CP_12
c.f.: , ivi residente in [...]; C.F._12 [...] nata a [...] il [...], C.F. , ivi CP_13 C.F._13 residente in [...]-07-1963, CP_14
C.F.: , ed ivi residente in [...]; **** C.F._14 [...] nata a [...] il [...] C.F.: , ed ivi CP_15 C.F._15 residente in [...], (MOGLIE di nato il [...] Persona_3
e deceduto il 31-08-2013); nata a [...] il 26-05- Controparte_16
1997, C.F.: , residente in [...]
n. 0; nato a [...] il [...] C.F.: 17
, ivi residente in [...], entrambi figli C.F._17 di coniugi nato a [...] il 20- 09-1961, e deceduto il Persona_3
20-09-1961, (figlio di e e nipoti di Persona_4 CP_15 Persona_4 tutti in proprio e quali EREDI di nata a [...] il 06-06- Persona_4
1940 e deceduta il 13-03- 2024 a ER, sorella della danneggiata PE
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 13-08-2017;
[...]
Terzi intervenuti in corso di causa;
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità sanitaria;
Conclusioni: all'udienza del 22.05.2025 le parti concludevano come da note di trattazione;
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria proposta dagli attori in epigrafe in proprio e nella qualità di eredi di , in quanto Persona_1 fratelli della medesima, in relazione al decesso della loro congiunta avvenuto in data
13/08/2017 alle ore 2.53 presso l' Ospedale A. Fiorini di ER (LT), ove era stata ricoverata in data 9.08.2017, a causa di “Shock cardiogeno in attività elettrica senza polso. BPCO. Sepsi polmonare. Asma bronchiale anamnestica”.
Secondo le prospettazioni attoree il decesso era ascrivibile alla responsabilità della convenuta ed in particolare alla responsabilità del personale medico che CP_18 aveva avuto in cura la paziente durante il ricovero ed in occasione di un primo accesso al Pronto Soccorso dell' 8.08.2017 all' esito del quale non venne disposto il ricovero.
Gli attori evidenziano una ritardata diagnosi della grave patologia cardio-respiratoria da cui era affetti la , confusa in occasione del primo accesso al PS Persona_1 con una cistite febrile, circostanza che aveva comportato erronea scelta del trattamento farmacologico ed il conseguenziale aggravamento della patologia;
rappresentavano inoltre che, anche in occasione del secondo ricovero ( 9.08.2017) , vi fu un erroneo trattamento del caso, poiché malgrado vi fosse un evidente stato di insufficienza cardio-respiratoria, continuarono a somministrare farmaco Pt_3 appartenente alla categoria dei betabloccanti, controindicato nelle fasi di scompenso cardiaco ed in presenza di insufficienza respiratoria con componenti bronco-ostruttive in quanto provoca come fenomeno secondario, l'indebolimento della forza contrattile del miocardio e peggiora la sindrome bronco-spastica. Inoltre, secondo le prospettazioni attoree, non vennero somministrati farmaci cardiocinetici per fronteggiare l'impegno cardiaco provocato dalla flogosi polmonare denunciata dall'esame RX e dai rilievi ematologici e furono invece impiegati diuretici a forti dosi: Lasix + Luvion, anche essi risultati altamente nocivi sulla salute della paziente, compromettendone severamente la funzionalità cardiaca.
Va rappresentato che gli odierni ricorrenti agivavano preventivamente mediante ricorso ex art 696 bis cpc (R.G. 2674/2018) affinchè fosse accertatata la responsabilità del personale sanitario della struttura convenuta;
nel corso del predetto giudizio veniva disposta CTU medico-legale a firma del dott. il quale Persona_5 affermava che in occasione del primo accesso accesso al PS dell' 8.08.2017 la diagnosi di cistite febrile non appariva giusticata e sarebbe stato necessario un approfondimento diagnostico;
tuttavia, afferma il CTU che la terapia prescritta alla dimissione sia stata corretta e che non vi erano motivi per disporre un ricovero;
in occasione del secondo accesso e seguente ricovero del 9.08.2017 il CTU non ravvisa profili di censurabilità della condotta dei sanitari, evidenziando che l' impegno cardiaco era di carattere “secondario” ovvero conseguenza di un quadro settico in corso e che il decesso fosse riconducibile a “morte improvvisa di tipo elettrico il quale, per definizione, non appare riconducibile ad azioni od omissioni a carico dei sanitari dell'ospedale di ER, ma sembrerebbe essersi verificato all'esito di una condizione (attività elettrica cardiaca) del tutto imprevista e non prevenibile”. Il CTU ritiene che la terapia eseguita sia stata corretta e che non si ravvedono comportamenti censurabili a carico dei sanitari che ebbero in cura la durante il ricovero dal PE
9 al 13 agosto.
All' esito del deposito dell' elaborato peritale, nonostante gli esiti non confortassero la dedotta resposanbilità sanitaria, gli odierni attori, contestando le risultanze della
CTU in atti, agivano nei confronti della ex art 702 bis cpc in proprio CP_5
e quali eredi di , concludendo affinchè fosse accertato che il decesso Persona_1 della loro congiunta fosse riconducibile alla condotta della struttura e dei medici che l' avevano avuta in cura dall' 8.08.2017 fino al decesso del 13.08.201 e, per l'effetto, con condanna dell' al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_5 subiti dalla , anche in termini di perdita di chance di salvezza, nonchè Persona_1 al risarcimento dei danni subiti iure proprio sia nella componente non patrimoniale ( danno da rottura del rapporto parentale) sia nella componente patrimoniale. Si costituiva la Società resistente chiedendo rigettarsi la domanda ritenendo del tutto condisibili le conclusion cui era pervenuto il CTU nella fase ex art 696 bis ante causam
Si costituiva la Compagnia terza chiamata la quale non sollevava eccezioni relative alla copertura assicurativa e si associava sostanzialmente alle difese dell' CP_5 insistendo nel rigetto della domanda principale.
La causa, a seguito di conversione del rito da sommario ad ordinario, è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentale ( Fascicolo ATP RG G.
2674/2018 relative allegazioni e CTU redatta), rinnovazione della CTU espeltata nella fase ante causam, alla luce della omessa formazione di un collegio peritale in violazione dell' art 15 della L. n. 24 del 2017 art 15, norma inderogabile ( Cass. Civ.
1253/2021), e prove per testi articolate dall' attore.
In corso di causa decedevano gli attori e , fratelli della Persona_2 Persona_4 de cuius e pertanto proponevano intervento ai sensi dell' art 110 cpc, i loro successori quali proponevano anche autonome domande risarcitorie per rottura del rapporto parentale loro riconducibile in ragione del rapporto di parentela con la de cuius.
All' udienza del 22.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Preliminarmente, , va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017) , applicabile ratione temporsi al caso in esame, prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno,
l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art
2236c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Ciò premesso ai fini dell' inqudramento giuridico della fattispecie, venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che, alla luce della rinnovazione della CTU, espletata in questo giudizio da un collegio peritale, composto da un medico-legale e da uno specialista in cardiologia- in conformità all' attuale indirizzo giurisprudenziale della Cassazione Civile secondo cui la disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, comma 1, non può essere derogate, sicchè la mancata disposizione della nomina dei collegio peritale determina “nullità” della consulenza/perizia ( Cass. Civ. Ord n1253/2021)- sono emersi profili di censurabilità della condotta medica dei sanitari che hanno avuto in cura la in Persona_1 occasione dell' accesso al pronto soccorso dell' 8.08.2017 e ricovero del 9.08.2017, che hanno determinato un danno in termini di perdita di chance di salvezza della paziente.
Invero, il giudicante condivide e fa proprie le risultanze della CTU per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In particolare, il Collegio medico in risposta al punto 5) del quesito articolato, ha riconosciuto una omessa presa in carico della paziente in data 08.08.17 ed un successivo mancato approfondimento diagnostico dal giorno 09.08.17 in poi.
In particolare, appare inappropriata la terapia prescritta in data 08.08.17 antispastica, antivomito e gastroprotettiva (Alginor + Plasil + Ranidil) in aggiunta a quella che la paziente già effettuava a domicilio (Ciproxin + Tachipirina + Enterogermina), senza tener conto del quadro di polmonite bilaterale.
Il ricovero della paziente nella struttura ospedaliera, in data 09.08.2017, appare corretto.
In attualità di ricovero presso la Medicina Generale la paziente è stata sottoposta correttamente a terapia farmacologica sia per lo scompenso cardiaco (diuretici + ossigenoterapia mediante C1PAP, iniziata già in sede di Pronto Soccorso) e per la patologia infettiva a livello polmonare (Ceftriaxone + Ciprofloxacina). La discesa della PCR e la normalizzazione della Temperatura Corporea possono essere compatibili con una risposta, seppure parziale, alla terapia antibiotica empirica instaurata.
Evidenziano gli ausiliari del giudice, tuttavia, profili di censurabilità della condotta dei medici, in relazione all' omesso ricovero il giorno 8.08 ( primo accesso al PS), nonché all' omessa esecuzione di alcuni approfondimenti diagnostici a seguito del ricovero del 9.08, che avrebbero dato alla paziente qualche chance di salvezza (25%), atteso che tali condotte omissive andavano ad incidere su un quadro patologico preesistente di grado severo e dunque non è acclarato in base ad un giudizio controfattuale che la loro esecuzione avrebbe avuto una valenza salvifica. E' stato evidenziato in particolare che la paziente non è stata studiata con esecuzione del dosaggio della Procalcitonina (proteina prodotta da molti tipi di con esami ematici dedicati (procalcitonina), con esame colturale su espettorato, bronco- aspirato, sangue (emocoltura) per antibioticoterapia mirata , con TAC del torace, ecocardiogramma Doppler, diagramma dell'emocromo (o di uno striscio periferico)
e di una consulenza ematologica in presenza di monocitosi marcata associata a piastrinopenia (ed eventuale esame striscio periferico con immuno-fenotipo). Sul versante terapeutico non è stata corretta l'ipo-potassiemia.
Tali condotte, consistenti in omessi approfondimenti diagnistici che avrebbero consentito delle cure più mirate, nel loro insieme, hanno comportato una perdita di chance di sopravvivenza del 25% circa, avendo la paziente perso la possibilità seria e concreta di un risultato migliore nell'ambito della causalità incerta di tale tipologia di danno.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va osservato che sul versante “ non patrimoniale” gli attori hanno richiesto iure proprio, con la domanda introduttiva il cd danno da “perdita del rapporto parentale” nonché iure successionis il danno subito dalla vittima primaria, sotto il profilo del danno da perdita di chance di sopravvivenza, il danno tanatologico ed il biologico terminale;
sotto il versante patrimoniale hanno domandato “iure proprio” la liquidazione delle spese funerarie ed il danno da lucro cessante per perdita del contributo patrimoniale loro offerto dalla de cuius in vita mediante i proventi della propria pensione, essendo soggetto nubile.
Sul punto, va osservato che in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, come nella fattispecie, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto ( Cass. Civ.n 26851/2023).
Con riferimento specifico poi al danno da perdita di chance, va osservato che tale danno, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19) e va determinato tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza) ( Cass. Civ. n.
2861/2025).
Nella fattispecie, la de cuius aveva l' età di anni 69 al momento del decesso, presentava un quadro patologico preesistente importante “Anamnesi Patologica
Remota: paziente affetta da insufficienza respiratoria cronica da BPCO ed asma bronchiale e da scompenso cardiaco congestizio. Affetta da ipotiroidismo”, dunque è ipotizzabile un' aspettativa di vita media di 11 anni;
tenuto conto altresì del grado di probabilità di sopravvivenza in caso di correttezza delle condotte sanitarie omesse, percentuale calcolata dai CCTTUU nella misura del 25%, valutato altresì un valore medio per ogni anno di aspettativa di vita venuto a mancare nella misura di €
36.500,00 ( circa 100 € giornaliere come da ITT di cui alla Tabella Lesioni
Macropermanenti Tribunale di Milano, parametro di riferimento ai fini meramente analogici) il danno è quantificato equitativamente ex art 1226 c.c., nella somma di €
400.000,00 ( € 36.500,00 x 11) che va ridotto percentualmente in ragione delle chances di salvezza quantificate dai CCTTUU nella misura del 25%, dunque è pari ad € 100.000,00
Tale importo va suddiviso pro quota tra gli attori (8) tutti fratelli della de cuius ed unici eredi ed ammonta complessivamente alla somma di € 12.500,00 ciascuno. Non potrà trovare ristoro il danno biologico terminale ed il danno catastrofale in quanto entrambi presuppongono, secondo i comuni criteri di regolarità causale ( più probabile che non) la dimostrazione della perdita anticipate della vita a causa della
Condotta medica;
nella fattispecie tale dimostrazione non è stata fornita avendo i
CCTTUU accertato unicamente la perdita di chances di salvezza in misura inferiore al 50%, tale rilievo ha carattere assorbente ( arg Cass civ. . 26851/2023)
In ogni caso, con riferimento al biologico terminale il lasso temporale tra il primo ricovero ed il decesso è stato di soli 5/6 giorni 8-9/08/2017 e 13.08.2017 sicchè non ricorre un apprezzabile lasso di tempo idoneo alla maturazione del suddetto danno, con riferimento al danno “catastrofale” invece, non è stato dimostrato che la de cuius abbia avuto, ed a decorrere da quale momento, la consapevolezza dell' approssimarsi del proprio decesso.
Passando ad affrontare i profili del danno non patrimoniale subiti dagli attori iure proprio, va osservato che è stato chiesto il danno da rottura del rapporto parentale subito, quantificabile, nella fattispecie, in termini di perdita di chance di continuazione del rapporto affettivo con la congiunta, legato alle aspettative di vita della de cuius, e che può essere quantificato avendo come parametri di riferimento le voci tabellari per il danno da rottura del rapporto parentale con decurtazione percentuale legate all' entità di chance di salvezza riconosciute.
Sul punto va osservo come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ( Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 ( per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l' età della vittima primaria, l' età della vittima secondaria, l' eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle allegazioni fornite dagli attori in merito alle circostanze di fatto sopra indicate, rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno e specificamente : 1) età della vittima primaria ( anni 69) ed età dei fratelli sopravvisuti ( Persona_2
27.02.1946 anni 71, 12.09 1951 anni 65, Parte_2 Controparte_2
6.12.1952 anni 64, 16.01.1954 anni 62, 23.02.1957 CP_3 CP_4 anni 60 , 6.06.1940 anni 77, 18.07.1958 anni 59, Persona_4 Parte_1
16.11.1943 anni 73); 2) convivenza al momento del decesso di CP_1 [...]
con e come da certificato anagrafico Persona_1 Parte_1 CP_1 allegato alle II memorie, atto sostitutivo di notorietà allegato e prove testi ( Tes_1
escussa il 23.05.2024); 3) composizione del nucleo familiare;
4) intensità
[...] affettiva in concreto delle relazioni, qualificata di carattere medio, tenuto conto delle risultanze della prova orale che hanno evidenziato la sussistenza di una frequentazione stabile e di un legame solido tra i fratelli.
Alla luce dei suddetti parametri si perviene alla liquidazione del danno nella misura di € 60.000,00 in favore di , e Parte_2 CP_3 Controparte_2 [...]
, € 57.000,00 in favore di ed € 58.000,00 in favore di CP_4 Persona_4 [...]
; con riferimento alla posizione di e , Persona_2 CP_1 Parte_1 entrambi conviventi, deve essere riconosciuto l' importo rispettivamente di €
111.000,00 e di € 118.000,00 ciascuno.
Ora deve osservarsi che i suddetti importi vanno a loro volta ridotti nella misura del
75% in ragione dell' entità delle chance di salvezza quantificate
Dunque, alla luce di quanto sopra devono essere riconosciti agli attori i seguenti importi: e € Parte_2 CP_3 Controparte_2 CP_4 15.000,00, € 14.250,00, € 14.500,00, Persona_4 Persona_2 CP_1
€ 27.750,00 e € 29.500,00. Parte_1
Non possono essere riconosciute le spese funerarie atteso anche in tal caso la necessità di dimostrare che il decesso fosse dipeso da malpratice sanitaria prova nella fattispecie non fornita rientrando la fattispecie nel campo della perdita di chance.
Analoghe considerazioni valgono per il danno patrimoniale da perdita di contributo economico fornito dalla de cuius in favore dei fratelli, peraltro pregiudizio di cui manca qualsiasi allegazione e dimostrazione sia in merito all' entità degli importi percepiti sia in merito alla loro eventuale parziale destinazione a soddisfare esigenza dei componenti della famiglia.
Dunque, quanto dovuto complessivamente agli attori sono i seguenti importi: Parte_2
e € 27.500,00 ,
[...] CP_3 Controparte_2 CP_4 Per_4
€ 26.750,00, € 27.000,00 , € 40.000,00 e
[...] Persona_2 CP_1 [...]
€ 42.000,00 . Parte_1
Ora deve osservarsi che in corso di causa sono deceduti e Persona_2 Per_4
e sono intervenuti in corso di causa i loro eredi come in epigrafe i quali
[...] subentreranno po quota ereditaria nei rispettivi diritti risarcitori dei loro danti causa ex art 110 cpc.
In relazione ai danni di carattere non patrimoniale dedotti in via autonoma dai suddetti intervenuti in ragione di un' asserita rottura del rapporto parentale con la vittima primaria, va osservato che l' intervento è avvenuto quando erano maturate tutte le preclusioni probatorie sicchè la domanda è risultata sfornita di prova.
Sul punto va osservato che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare ( Cass.
Civ. N. 31939/2019)
Nella fattispecie, il mero rapporto parentale intercorrente tra la de cuius ed i terzi intervenuti (il più stretto è quello di nipote/zia ) , in assenza di allegazioni sulla sussistenza di un concreto ed intenso legame affettivo al di là della convivenza (Cass.
8218/2021), non consente nella fattispecie il risarcimento del danno da rottura del rapporto parentale, non operando alcuna presunzione a riguardo trattandosi di legami parentale non particolarmente stretti
Le preclusioni probatorie maturate, legate alla fase processuale di intervento in causa, non avrebbero comunque consentito agli intervenienti la prova del suddetto danno.
Nulla a titolo di ulteriori voci di danno maturate iure proprio in capo al de cuius in quanto dedotte in modo assertivo, non provate e prive di concreti riscontri nella documentazione medica allegata e nella CTU espletata.
Alla luce di quanto sopra, acclarata in capo a la perdita del 25% di Persona_1 chance di salvezza per effetto dei profili di censurabilità della condotta dei sanitari che l' hanno avuta in cura presso l' Ospedale Fiorini di ER come evidenziato Cont dal Collegio medico, l' convenuta sarà condannata al pagamento in favore degli attori delle somme sopra quantificate a titolo risarcitorio per i danni subiti iure proprio e iure hereditario. Cont Con riferimento all' azione di manleva della nei confronti dell'
[...]
a osservato come la domanda sia fondata e meriti accoglimento, CP_6 in assenza di eccezioni relative alla copertura assicurativa . Cont Dunque la Compagnia sarà tenuta a manlevare l' da quanto dovuto agli attori per effetto della presente sentenza.
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno ( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento nella fattispecie indice ISTAT prezzi al consumo;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese di causa tra attori e la comprensive della fase di ATP, liquidate CP_5 con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, , in ragione dell' accoglimento parziale della domanda seguiranno la soccombenza e sono a carico della convenuta nella misura di ½ , tenuto conto dei parametri di Controparte_19 cui al DM 55/2014 in base al “ decisum” ed in particolare, ai sensi dell' art 4. Tenuto conto del numero di parti rappresentate e difese Cont Le spese tra la e la eritano integrale compensazione atteso che la CP_6
Compagnia non ha sollevato eccezioni relative alla copertura assicurativa ed ha Cont formulato una difesa sovrapponibile a quella dell' in relazione alla domanda principale.
Le spese di CTU relative all' ATP ed alla fase di merito graveranno definitivamente sulla essendo in entrambe le consulenze, emersi profili di censurabilità CP_5 della condotta medica del personale della Struttura convenuta.
Analogamente meritano ristoro le spese di CTP quantificate in € 1754.00 da corrispondersi agli attori in solido, come da preavviso di parcella atteso che, atteso rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, (Cass. Civ.
n. 10173 del 18.05.2015).
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata la perdita di chance di salvezza nella misura del 25% in relazione al decesso di per effetto della condotta dei sanitari della Struttura Persona_1 convenuta, condanna l' al risarcimento del danno per le voci di cui alla CP_5 parte motiva in favore degli attori nei seguenti termini: , Parte_2 CP_3
e € 27.500,00 , € 26.750,00,
[...] Controparte_2 CP_4 Persona_4
€ 27.000,00 , € 40.000,00 e € Persona_2 CP_1 Parte_1
42.000,00 oltre lucro cessante come da parte motiva ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Condanna l' al rimborso delle spese di CTP in favore degli attori in CP_5 solido, pari ad € 1754,00 oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Accerta ex art 110 cpc il subentro pro quota dei terzi intervenuti in epigrafe in qualità di eredi di e nei diritti di cui al capo che precede Persona_2 Persona_4 riconosciuti ai loro danti causa;
4) Condanna l' a manlevare la convenuta da quanto dovuto agli attori per CP_20 effetto della presente sentenza;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Condanna l' al pagamento di ½ delle spese di causa comprensive della CP_5 fase di ATP, quota liquidata per competenze in favore di parte attrice in € 18.500,00
( 4500,00 fase di ATP, 14.000,00 fase di merito) ed € 400,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
7) Compensa per il resto le spese di causa;
8) Pone le spese di CTU, sia della fase di ATP che di merito , definitivamente a carico delle convenuta CP_5
Così deciso, in Latina 16.09.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 4861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 22.05.2025 in trattazione scritta
TRA
Attori
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1958 e ivi residente in [...]; CP_1
( ), nata a [...] il [...] e residente a C.F._2
ER(LT) in Via Lungolinea Pio VI n. 137; Parte_2
( nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Parisani, ( nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
6.12.1952 e residente in [...], CP_3
( ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] dei vescovi snc, ( ) , nato a [...] CP_4 C.F._6 il 23.02.1957 ed ivi residente in [...] , tutti in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Di Spirito Persona_1
e dall' avv. Pamela Pede, giusta delega in atti;
E
Convenuta
, rappresentata e difesa dall'Avv Giuseppe Merola , giusta delega in CP_5 atti;
rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Sirico, Controparte_6 giusta delega in atti;
Terza Chiamata
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_7 C.F._7 ivi residente in [...]
23-01-1976, C.F.: , ivi residente in [...] CP_9 nata a [...] il [...], C.F.: , ivi
[...] C.F._9 residente in [...],800; nato a [...] CP_10
(LT) il 24-04-1982, C.F.: , ivi residente in [...], C.F._10
(FIGLI), in proprio e nella qualità di EREDI di nato a [...] Persona_2 il 27-02-1946 e deceduto il 09-06-2021 in ER, fratello della danneggiata
[...]
nonché: nata a [...] il [...], Persona_1 Controparte_11
C.F.: ed ivi residente in [...], in proprio e C.F._11 nella qualità di tutore di nato a [...] il 10- 01-1968, CP_12
c.f.: , ivi residente in [...]; C.F._12 [...] nata a [...] il [...], C.F. , ivi CP_13 C.F._13 residente in [...]-07-1963, CP_14
C.F.: , ed ivi residente in [...]; **** C.F._14 [...] nata a [...] il [...] C.F.: , ed ivi CP_15 C.F._15 residente in [...], (MOGLIE di nato il [...] Persona_3
e deceduto il 31-08-2013); nata a [...] il 26-05- Controparte_16
1997, C.F.: , residente in [...]
n. 0; nato a [...] il [...] C.F.: 17
, ivi residente in [...], entrambi figli C.F._17 di coniugi nato a [...] il 20- 09-1961, e deceduto il Persona_3
20-09-1961, (figlio di e e nipoti di Persona_4 CP_15 Persona_4 tutti in proprio e quali EREDI di nata a [...] il 06-06- Persona_4
1940 e deceduta il 13-03- 2024 a ER, sorella della danneggiata PE
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 13-08-2017;
[...]
Terzi intervenuti in corso di causa;
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità sanitaria;
Conclusioni: all'udienza del 22.05.2025 le parti concludevano come da note di trattazione;
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria proposta dagli attori in epigrafe in proprio e nella qualità di eredi di , in quanto Persona_1 fratelli della medesima, in relazione al decesso della loro congiunta avvenuto in data
13/08/2017 alle ore 2.53 presso l' Ospedale A. Fiorini di ER (LT), ove era stata ricoverata in data 9.08.2017, a causa di “Shock cardiogeno in attività elettrica senza polso. BPCO. Sepsi polmonare. Asma bronchiale anamnestica”.
Secondo le prospettazioni attoree il decesso era ascrivibile alla responsabilità della convenuta ed in particolare alla responsabilità del personale medico che CP_18 aveva avuto in cura la paziente durante il ricovero ed in occasione di un primo accesso al Pronto Soccorso dell' 8.08.2017 all' esito del quale non venne disposto il ricovero.
Gli attori evidenziano una ritardata diagnosi della grave patologia cardio-respiratoria da cui era affetti la , confusa in occasione del primo accesso al PS Persona_1 con una cistite febrile, circostanza che aveva comportato erronea scelta del trattamento farmacologico ed il conseguenziale aggravamento della patologia;
rappresentavano inoltre che, anche in occasione del secondo ricovero ( 9.08.2017) , vi fu un erroneo trattamento del caso, poiché malgrado vi fosse un evidente stato di insufficienza cardio-respiratoria, continuarono a somministrare farmaco Pt_3 appartenente alla categoria dei betabloccanti, controindicato nelle fasi di scompenso cardiaco ed in presenza di insufficienza respiratoria con componenti bronco-ostruttive in quanto provoca come fenomeno secondario, l'indebolimento della forza contrattile del miocardio e peggiora la sindrome bronco-spastica. Inoltre, secondo le prospettazioni attoree, non vennero somministrati farmaci cardiocinetici per fronteggiare l'impegno cardiaco provocato dalla flogosi polmonare denunciata dall'esame RX e dai rilievi ematologici e furono invece impiegati diuretici a forti dosi: Lasix + Luvion, anche essi risultati altamente nocivi sulla salute della paziente, compromettendone severamente la funzionalità cardiaca.
Va rappresentato che gli odierni ricorrenti agivavano preventivamente mediante ricorso ex art 696 bis cpc (R.G. 2674/2018) affinchè fosse accertatata la responsabilità del personale sanitario della struttura convenuta;
nel corso del predetto giudizio veniva disposta CTU medico-legale a firma del dott. il quale Persona_5 affermava che in occasione del primo accesso accesso al PS dell' 8.08.2017 la diagnosi di cistite febrile non appariva giusticata e sarebbe stato necessario un approfondimento diagnostico;
tuttavia, afferma il CTU che la terapia prescritta alla dimissione sia stata corretta e che non vi erano motivi per disporre un ricovero;
in occasione del secondo accesso e seguente ricovero del 9.08.2017 il CTU non ravvisa profili di censurabilità della condotta dei sanitari, evidenziando che l' impegno cardiaco era di carattere “secondario” ovvero conseguenza di un quadro settico in corso e che il decesso fosse riconducibile a “morte improvvisa di tipo elettrico il quale, per definizione, non appare riconducibile ad azioni od omissioni a carico dei sanitari dell'ospedale di ER, ma sembrerebbe essersi verificato all'esito di una condizione (attività elettrica cardiaca) del tutto imprevista e non prevenibile”. Il CTU ritiene che la terapia eseguita sia stata corretta e che non si ravvedono comportamenti censurabili a carico dei sanitari che ebbero in cura la durante il ricovero dal PE
9 al 13 agosto.
All' esito del deposito dell' elaborato peritale, nonostante gli esiti non confortassero la dedotta resposanbilità sanitaria, gli odierni attori, contestando le risultanze della
CTU in atti, agivano nei confronti della ex art 702 bis cpc in proprio CP_5
e quali eredi di , concludendo affinchè fosse accertato che il decesso Persona_1 della loro congiunta fosse riconducibile alla condotta della struttura e dei medici che l' avevano avuta in cura dall' 8.08.2017 fino al decesso del 13.08.201 e, per l'effetto, con condanna dell' al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_5 subiti dalla , anche in termini di perdita di chance di salvezza, nonchè Persona_1 al risarcimento dei danni subiti iure proprio sia nella componente non patrimoniale ( danno da rottura del rapporto parentale) sia nella componente patrimoniale. Si costituiva la Società resistente chiedendo rigettarsi la domanda ritenendo del tutto condisibili le conclusion cui era pervenuto il CTU nella fase ex art 696 bis ante causam
Si costituiva la Compagnia terza chiamata la quale non sollevava eccezioni relative alla copertura assicurativa e si associava sostanzialmente alle difese dell' CP_5 insistendo nel rigetto della domanda principale.
La causa, a seguito di conversione del rito da sommario ad ordinario, è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentale ( Fascicolo ATP RG G.
2674/2018 relative allegazioni e CTU redatta), rinnovazione della CTU espeltata nella fase ante causam, alla luce della omessa formazione di un collegio peritale in violazione dell' art 15 della L. n. 24 del 2017 art 15, norma inderogabile ( Cass. Civ.
1253/2021), e prove per testi articolate dall' attore.
In corso di causa decedevano gli attori e , fratelli della Persona_2 Persona_4 de cuius e pertanto proponevano intervento ai sensi dell' art 110 cpc, i loro successori quali proponevano anche autonome domande risarcitorie per rottura del rapporto parentale loro riconducibile in ragione del rapporto di parentela con la de cuius.
All' udienza del 22.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Preliminarmente, , va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017) , applicabile ratione temporsi al caso in esame, prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno,
l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art
2236c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Ciò premesso ai fini dell' inqudramento giuridico della fattispecie, venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che, alla luce della rinnovazione della CTU, espletata in questo giudizio da un collegio peritale, composto da un medico-legale e da uno specialista in cardiologia- in conformità all' attuale indirizzo giurisprudenziale della Cassazione Civile secondo cui la disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, comma 1, non può essere derogate, sicchè la mancata disposizione della nomina dei collegio peritale determina “nullità” della consulenza/perizia ( Cass. Civ. Ord n1253/2021)- sono emersi profili di censurabilità della condotta medica dei sanitari che hanno avuto in cura la in Persona_1 occasione dell' accesso al pronto soccorso dell' 8.08.2017 e ricovero del 9.08.2017, che hanno determinato un danno in termini di perdita di chance di salvezza della paziente.
Invero, il giudicante condivide e fa proprie le risultanze della CTU per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In particolare, il Collegio medico in risposta al punto 5) del quesito articolato, ha riconosciuto una omessa presa in carico della paziente in data 08.08.17 ed un successivo mancato approfondimento diagnostico dal giorno 09.08.17 in poi.
In particolare, appare inappropriata la terapia prescritta in data 08.08.17 antispastica, antivomito e gastroprotettiva (Alginor + Plasil + Ranidil) in aggiunta a quella che la paziente già effettuava a domicilio (Ciproxin + Tachipirina + Enterogermina), senza tener conto del quadro di polmonite bilaterale.
Il ricovero della paziente nella struttura ospedaliera, in data 09.08.2017, appare corretto.
In attualità di ricovero presso la Medicina Generale la paziente è stata sottoposta correttamente a terapia farmacologica sia per lo scompenso cardiaco (diuretici + ossigenoterapia mediante C1PAP, iniziata già in sede di Pronto Soccorso) e per la patologia infettiva a livello polmonare (Ceftriaxone + Ciprofloxacina). La discesa della PCR e la normalizzazione della Temperatura Corporea possono essere compatibili con una risposta, seppure parziale, alla terapia antibiotica empirica instaurata.
Evidenziano gli ausiliari del giudice, tuttavia, profili di censurabilità della condotta dei medici, in relazione all' omesso ricovero il giorno 8.08 ( primo accesso al PS), nonché all' omessa esecuzione di alcuni approfondimenti diagnostici a seguito del ricovero del 9.08, che avrebbero dato alla paziente qualche chance di salvezza (25%), atteso che tali condotte omissive andavano ad incidere su un quadro patologico preesistente di grado severo e dunque non è acclarato in base ad un giudizio controfattuale che la loro esecuzione avrebbe avuto una valenza salvifica. E' stato evidenziato in particolare che la paziente non è stata studiata con esecuzione del dosaggio della Procalcitonina (proteina prodotta da molti tipi di con esami ematici dedicati (procalcitonina), con esame colturale su espettorato, bronco- aspirato, sangue (emocoltura) per antibioticoterapia mirata , con TAC del torace, ecocardiogramma Doppler, diagramma dell'emocromo (o di uno striscio periferico)
e di una consulenza ematologica in presenza di monocitosi marcata associata a piastrinopenia (ed eventuale esame striscio periferico con immuno-fenotipo). Sul versante terapeutico non è stata corretta l'ipo-potassiemia.
Tali condotte, consistenti in omessi approfondimenti diagnistici che avrebbero consentito delle cure più mirate, nel loro insieme, hanno comportato una perdita di chance di sopravvivenza del 25% circa, avendo la paziente perso la possibilità seria e concreta di un risultato migliore nell'ambito della causalità incerta di tale tipologia di danno.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va osservato che sul versante “ non patrimoniale” gli attori hanno richiesto iure proprio, con la domanda introduttiva il cd danno da “perdita del rapporto parentale” nonché iure successionis il danno subito dalla vittima primaria, sotto il profilo del danno da perdita di chance di sopravvivenza, il danno tanatologico ed il biologico terminale;
sotto il versante patrimoniale hanno domandato “iure proprio” la liquidazione delle spese funerarie ed il danno da lucro cessante per perdita del contributo patrimoniale loro offerto dalla de cuius in vita mediante i proventi della propria pensione, essendo soggetto nubile.
Sul punto, va osservato che in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, come nella fattispecie, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto ( Cass. Civ.n 26851/2023).
Con riferimento specifico poi al danno da perdita di chance, va osservato che tale danno, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19) e va determinato tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza) ( Cass. Civ. n.
2861/2025).
Nella fattispecie, la de cuius aveva l' età di anni 69 al momento del decesso, presentava un quadro patologico preesistente importante “Anamnesi Patologica
Remota: paziente affetta da insufficienza respiratoria cronica da BPCO ed asma bronchiale e da scompenso cardiaco congestizio. Affetta da ipotiroidismo”, dunque è ipotizzabile un' aspettativa di vita media di 11 anni;
tenuto conto altresì del grado di probabilità di sopravvivenza in caso di correttezza delle condotte sanitarie omesse, percentuale calcolata dai CCTTUU nella misura del 25%, valutato altresì un valore medio per ogni anno di aspettativa di vita venuto a mancare nella misura di €
36.500,00 ( circa 100 € giornaliere come da ITT di cui alla Tabella Lesioni
Macropermanenti Tribunale di Milano, parametro di riferimento ai fini meramente analogici) il danno è quantificato equitativamente ex art 1226 c.c., nella somma di €
400.000,00 ( € 36.500,00 x 11) che va ridotto percentualmente in ragione delle chances di salvezza quantificate dai CCTTUU nella misura del 25%, dunque è pari ad € 100.000,00
Tale importo va suddiviso pro quota tra gli attori (8) tutti fratelli della de cuius ed unici eredi ed ammonta complessivamente alla somma di € 12.500,00 ciascuno. Non potrà trovare ristoro il danno biologico terminale ed il danno catastrofale in quanto entrambi presuppongono, secondo i comuni criteri di regolarità causale ( più probabile che non) la dimostrazione della perdita anticipate della vita a causa della
Condotta medica;
nella fattispecie tale dimostrazione non è stata fornita avendo i
CCTTUU accertato unicamente la perdita di chances di salvezza in misura inferiore al 50%, tale rilievo ha carattere assorbente ( arg Cass civ. . 26851/2023)
In ogni caso, con riferimento al biologico terminale il lasso temporale tra il primo ricovero ed il decesso è stato di soli 5/6 giorni 8-9/08/2017 e 13.08.2017 sicchè non ricorre un apprezzabile lasso di tempo idoneo alla maturazione del suddetto danno, con riferimento al danno “catastrofale” invece, non è stato dimostrato che la de cuius abbia avuto, ed a decorrere da quale momento, la consapevolezza dell' approssimarsi del proprio decesso.
Passando ad affrontare i profili del danno non patrimoniale subiti dagli attori iure proprio, va osservato che è stato chiesto il danno da rottura del rapporto parentale subito, quantificabile, nella fattispecie, in termini di perdita di chance di continuazione del rapporto affettivo con la congiunta, legato alle aspettative di vita della de cuius, e che può essere quantificato avendo come parametri di riferimento le voci tabellari per il danno da rottura del rapporto parentale con decurtazione percentuale legate all' entità di chance di salvezza riconosciute.
Sul punto va osservo come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ( Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 ( per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l' età della vittima primaria, l' età della vittima secondaria, l' eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle allegazioni fornite dagli attori in merito alle circostanze di fatto sopra indicate, rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno e specificamente : 1) età della vittima primaria ( anni 69) ed età dei fratelli sopravvisuti ( Persona_2
27.02.1946 anni 71, 12.09 1951 anni 65, Parte_2 Controparte_2
6.12.1952 anni 64, 16.01.1954 anni 62, 23.02.1957 CP_3 CP_4 anni 60 , 6.06.1940 anni 77, 18.07.1958 anni 59, Persona_4 Parte_1
16.11.1943 anni 73); 2) convivenza al momento del decesso di CP_1 [...]
con e come da certificato anagrafico Persona_1 Parte_1 CP_1 allegato alle II memorie, atto sostitutivo di notorietà allegato e prove testi ( Tes_1
escussa il 23.05.2024); 3) composizione del nucleo familiare;
4) intensità
[...] affettiva in concreto delle relazioni, qualificata di carattere medio, tenuto conto delle risultanze della prova orale che hanno evidenziato la sussistenza di una frequentazione stabile e di un legame solido tra i fratelli.
Alla luce dei suddetti parametri si perviene alla liquidazione del danno nella misura di € 60.000,00 in favore di , e Parte_2 CP_3 Controparte_2 [...]
, € 57.000,00 in favore di ed € 58.000,00 in favore di CP_4 Persona_4 [...]
; con riferimento alla posizione di e , Persona_2 CP_1 Parte_1 entrambi conviventi, deve essere riconosciuto l' importo rispettivamente di €
111.000,00 e di € 118.000,00 ciascuno.
Ora deve osservarsi che i suddetti importi vanno a loro volta ridotti nella misura del
75% in ragione dell' entità delle chance di salvezza quantificate
Dunque, alla luce di quanto sopra devono essere riconosciti agli attori i seguenti importi: e € Parte_2 CP_3 Controparte_2 CP_4 15.000,00, € 14.250,00, € 14.500,00, Persona_4 Persona_2 CP_1
€ 27.750,00 e € 29.500,00. Parte_1
Non possono essere riconosciute le spese funerarie atteso anche in tal caso la necessità di dimostrare che il decesso fosse dipeso da malpratice sanitaria prova nella fattispecie non fornita rientrando la fattispecie nel campo della perdita di chance.
Analoghe considerazioni valgono per il danno patrimoniale da perdita di contributo economico fornito dalla de cuius in favore dei fratelli, peraltro pregiudizio di cui manca qualsiasi allegazione e dimostrazione sia in merito all' entità degli importi percepiti sia in merito alla loro eventuale parziale destinazione a soddisfare esigenza dei componenti della famiglia.
Dunque, quanto dovuto complessivamente agli attori sono i seguenti importi: Parte_2
e € 27.500,00 ,
[...] CP_3 Controparte_2 CP_4 Per_4
€ 26.750,00, € 27.000,00 , € 40.000,00 e
[...] Persona_2 CP_1 [...]
€ 42.000,00 . Parte_1
Ora deve osservarsi che in corso di causa sono deceduti e Persona_2 Per_4
e sono intervenuti in corso di causa i loro eredi come in epigrafe i quali
[...] subentreranno po quota ereditaria nei rispettivi diritti risarcitori dei loro danti causa ex art 110 cpc.
In relazione ai danni di carattere non patrimoniale dedotti in via autonoma dai suddetti intervenuti in ragione di un' asserita rottura del rapporto parentale con la vittima primaria, va osservato che l' intervento è avvenuto quando erano maturate tutte le preclusioni probatorie sicchè la domanda è risultata sfornita di prova.
Sul punto va osservato che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare ( Cass.
Civ. N. 31939/2019)
Nella fattispecie, il mero rapporto parentale intercorrente tra la de cuius ed i terzi intervenuti (il più stretto è quello di nipote/zia ) , in assenza di allegazioni sulla sussistenza di un concreto ed intenso legame affettivo al di là della convivenza (Cass.
8218/2021), non consente nella fattispecie il risarcimento del danno da rottura del rapporto parentale, non operando alcuna presunzione a riguardo trattandosi di legami parentale non particolarmente stretti
Le preclusioni probatorie maturate, legate alla fase processuale di intervento in causa, non avrebbero comunque consentito agli intervenienti la prova del suddetto danno.
Nulla a titolo di ulteriori voci di danno maturate iure proprio in capo al de cuius in quanto dedotte in modo assertivo, non provate e prive di concreti riscontri nella documentazione medica allegata e nella CTU espletata.
Alla luce di quanto sopra, acclarata in capo a la perdita del 25% di Persona_1 chance di salvezza per effetto dei profili di censurabilità della condotta dei sanitari che l' hanno avuta in cura presso l' Ospedale Fiorini di ER come evidenziato Cont dal Collegio medico, l' convenuta sarà condannata al pagamento in favore degli attori delle somme sopra quantificate a titolo risarcitorio per i danni subiti iure proprio e iure hereditario. Cont Con riferimento all' azione di manleva della nei confronti dell'
[...]
a osservato come la domanda sia fondata e meriti accoglimento, CP_6 in assenza di eccezioni relative alla copertura assicurativa . Cont Dunque la Compagnia sarà tenuta a manlevare l' da quanto dovuto agli attori per effetto della presente sentenza.
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno ( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento nella fattispecie indice ISTAT prezzi al consumo;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese di causa tra attori e la comprensive della fase di ATP, liquidate CP_5 con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, , in ragione dell' accoglimento parziale della domanda seguiranno la soccombenza e sono a carico della convenuta nella misura di ½ , tenuto conto dei parametri di Controparte_19 cui al DM 55/2014 in base al “ decisum” ed in particolare, ai sensi dell' art 4. Tenuto conto del numero di parti rappresentate e difese Cont Le spese tra la e la eritano integrale compensazione atteso che la CP_6
Compagnia non ha sollevato eccezioni relative alla copertura assicurativa ed ha Cont formulato una difesa sovrapponibile a quella dell' in relazione alla domanda principale.
Le spese di CTU relative all' ATP ed alla fase di merito graveranno definitivamente sulla essendo in entrambe le consulenze, emersi profili di censurabilità CP_5 della condotta medica del personale della Struttura convenuta.
Analogamente meritano ristoro le spese di CTP quantificate in € 1754.00 da corrispondersi agli attori in solido, come da preavviso di parcella atteso che, atteso rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, (Cass. Civ.
n. 10173 del 18.05.2015).
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata la perdita di chance di salvezza nella misura del 25% in relazione al decesso di per effetto della condotta dei sanitari della Struttura Persona_1 convenuta, condanna l' al risarcimento del danno per le voci di cui alla CP_5 parte motiva in favore degli attori nei seguenti termini: , Parte_2 CP_3
e € 27.500,00 , € 26.750,00,
[...] Controparte_2 CP_4 Persona_4
€ 27.000,00 , € 40.000,00 e € Persona_2 CP_1 Parte_1
42.000,00 oltre lucro cessante come da parte motiva ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Condanna l' al rimborso delle spese di CTP in favore degli attori in CP_5 solido, pari ad € 1754,00 oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Accerta ex art 110 cpc il subentro pro quota dei terzi intervenuti in epigrafe in qualità di eredi di e nei diritti di cui al capo che precede Persona_2 Persona_4 riconosciuti ai loro danti causa;
4) Condanna l' a manlevare la convenuta da quanto dovuto agli attori per CP_20 effetto della presente sentenza;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Condanna l' al pagamento di ½ delle spese di causa comprensive della CP_5 fase di ATP, quota liquidata per competenze in favore di parte attrice in € 18.500,00
( 4500,00 fase di ATP, 14.000,00 fase di merito) ed € 400,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
7) Compensa per il resto le spese di causa;
8) Pone le spese di CTU, sia della fase di ATP che di merito , definitivamente a carico delle convenuta CP_5
Così deciso, in Latina 16.09.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI