Versione
18 dicembre 1942
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17 agosto 1945
17 agosto 1945
Art. 99.
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633 , limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633 , limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."
Commentari • 4
- 1. La tutela offerta dal copyright all’ingegneriaValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 1
L'art. 99, titolo II, capo VII della Legge sul diritto d'autore (L.d.A. o anche legge sul copyright) n. 633 del 22 aprile 1941, prevede per l'autore di progetti di lavori di ingegneria, “o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, [..] oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso” [1]. Dalla lettera dell'articolo succitato, pertanto, emerge chiaramente che, nonostante l'alto livello di tecnicismo che lo caratterizza, anche il “mondo” dell'ingegneria riceve la sua parte di tutela dal …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2019, n. 22381Provvedimento: 1.1. Lamentano gli istanti che la Corte d'appello abbia ritenuto non applicabili le disposizioni succitate, dalle quali si desume il diritto dell'esecutore di lavori di ingegneria - oltre al diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera, ai sensi dell'art. 2577 cod. civ. - il diritto ad un indennizzo o equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico senza il consenso dell'autore, come previsto dall'art. 2578 cod. civ. e dall'art. 99 della legge n. 633 del 1941. E non potrebbe revocarsi in dubbio, ad avviso degli istanti, che «le soluzioni tecniche progettate dall'ing. ER erano originali, ai sensi dell'art. 2578 cod. civ.».Leggi di più...
- art. 2577 cod. civ.·
- danno in re ipsa·
- art. 2578 cod. civ.·
- tutela opere scientifiche·
- diritto d'autore·
- diritto morale d'autore·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- modifica progetto senza consenso·
- art. 99 legge n. 633/1941·
- giurisdizione Cassazione