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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/07/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 390/2023
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ragusa Parte_1 C.F._1
Antonio, con domicilio eletto in Licata, via Don Carmelo Da Bartolo, n. 1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «-in via principale, accertare CP_1
1 l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente
pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n. 07020210003376863000;
-in subordine, ridurre la sanzione comminata secondo quanto sopra esposto».
Nel prospettare, per tutti i motivi analiticamente indicati in ricorso, l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07020210003376863, notificata in data 15.2.2023, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
All'esito dell'udienza del 28.2.2024, giusto provvedimento del 5.3.2024, veniva dichiarata la contumacia di CP_3
Previo approfondimento istruttorio, all'esito dell'udienza del 26.3.2024, riscontrata la nullità
della notifica compiuta nei confronti dell'altra resistente, il G.L. intimava il rinnovo della notifica a favore di quest'ultima.
All'esito dell'udienza del 27.7.2024, giusto provvedimento del 29.7.2024, veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L.
ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree, caducatorie della cartella di pagamento n. 07020210003376863, emesso dalla
[...]
, avente ad oggetto la richiesta di pagamento Controparte_4
dell'importo complessivo di euro 446,24 a titolo di sanzione per irregolare dichiarazione, ex art. 9, L. 141/1992.
Deve ritenersi fondata l'iniziativa attorea.
Con condivisibile iter motivazionale, la S.C. ha fissato il seguente condivisibile principio di diritto: «È invalida la cartella esattoriale con cui ingiunge ai legali iscritti il CP_1
pagamento delle sanzioni - nel caso di specie per tardiva comunicazione della dichiarazione
2 reddituale - se non è stata preceduta dalla contestazione dell'addebito. Lo ha stabilito la
Cassazione confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che, nel motivare il rigetto
del gravame proposto dalla , aveva ritenuto di dover dare applicazione all'articolo 35 CP_1
della legge 689/1981, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla
preventiva contestazione dell'addebito. Per la Suprema corte, anche a seguito della
privatizzazione disposta dal Dlgs 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve necessariamente essere preceduta dalla contestazione dell'addebito» Controparte_4
(Cass., 22.3.2022, n. 9310).
Spostando le considerazioni al caso di specie, non vi è prova in atti né dell'avvenuta adozione e nemmeno dell'avvenuta spedizione da parte di dell'atto di CP_1
contestazione dell'addebito, prodromico all'odierna impugnata cartella di pagamento.
Assenza di un imprescindibile presupposto costitutivo della pretesa economica indicata nella richiamata cartella che, alla luce delle richiamate indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, comporta l'accertamento della sua illegittimità.
Con assorbimento di ogni ulteriore doglianza attorea, esposta in ricorso poiché finalizzata a conseguire la medesima utilità giuridica di natura caducatoria, già riconosciuta per quanto sin qui esposto.
Le spese di lite, da porsi in solido in capo alle resistenti ex art. 97 c.p.c. per la sostanziale unitaria posizione che le accomuna, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, annulla la cartella di pagamento opposta;
3 2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, quantificate nella somma complessiva di € 400,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 9.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 390/2023
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ragusa Parte_1 C.F._1
Antonio, con domicilio eletto in Licata, via Don Carmelo Da Bartolo, n. 1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «-in via principale, accertare CP_1
1 l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente
pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n. 07020210003376863000;
-in subordine, ridurre la sanzione comminata secondo quanto sopra esposto».
Nel prospettare, per tutti i motivi analiticamente indicati in ricorso, l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07020210003376863, notificata in data 15.2.2023, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
All'esito dell'udienza del 28.2.2024, giusto provvedimento del 5.3.2024, veniva dichiarata la contumacia di CP_3
Previo approfondimento istruttorio, all'esito dell'udienza del 26.3.2024, riscontrata la nullità
della notifica compiuta nei confronti dell'altra resistente, il G.L. intimava il rinnovo della notifica a favore di quest'ultima.
All'esito dell'udienza del 27.7.2024, giusto provvedimento del 29.7.2024, veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L.
ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree, caducatorie della cartella di pagamento n. 07020210003376863, emesso dalla
[...]
, avente ad oggetto la richiesta di pagamento Controparte_4
dell'importo complessivo di euro 446,24 a titolo di sanzione per irregolare dichiarazione, ex art. 9, L. 141/1992.
Deve ritenersi fondata l'iniziativa attorea.
Con condivisibile iter motivazionale, la S.C. ha fissato il seguente condivisibile principio di diritto: «È invalida la cartella esattoriale con cui ingiunge ai legali iscritti il CP_1
pagamento delle sanzioni - nel caso di specie per tardiva comunicazione della dichiarazione
2 reddituale - se non è stata preceduta dalla contestazione dell'addebito. Lo ha stabilito la
Cassazione confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che, nel motivare il rigetto
del gravame proposto dalla , aveva ritenuto di dover dare applicazione all'articolo 35 CP_1
della legge 689/1981, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla
preventiva contestazione dell'addebito. Per la Suprema corte, anche a seguito della
privatizzazione disposta dal Dlgs 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve necessariamente essere preceduta dalla contestazione dell'addebito» Controparte_4
(Cass., 22.3.2022, n. 9310).
Spostando le considerazioni al caso di specie, non vi è prova in atti né dell'avvenuta adozione e nemmeno dell'avvenuta spedizione da parte di dell'atto di CP_1
contestazione dell'addebito, prodromico all'odierna impugnata cartella di pagamento.
Assenza di un imprescindibile presupposto costitutivo della pretesa economica indicata nella richiamata cartella che, alla luce delle richiamate indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, comporta l'accertamento della sua illegittimità.
Con assorbimento di ogni ulteriore doglianza attorea, esposta in ricorso poiché finalizzata a conseguire la medesima utilità giuridica di natura caducatoria, già riconosciuta per quanto sin qui esposto.
Le spese di lite, da porsi in solido in capo alle resistenti ex art. 97 c.p.c. per la sostanziale unitaria posizione che le accomuna, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, annulla la cartella di pagamento opposta;
3 2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, quantificate nella somma complessiva di € 400,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 9.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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