Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado causa iscritta al numero r.g. 3923/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 10253/2024 del Tribunale di LE , riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, ex art. 281 sexies c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Diana Rondoni;
Parte_1
-appellante
E in persona del direttore generale dott. , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Riccardo Szemere;
-appellata
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10253/2024, il tribunale di Roma ha così statuito, in fatto e diritto:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale Civile di Roma al fine di sentire, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. dell Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, in
[...] merito all'infortunio occorsole in data 20.09.2017 e, per l'effetto, accogliere la domanda attorea;
nel merito, condannare l' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore della medesima il risarcimento dei danni alla stessa cagionati
Pagina 1
A sostegno della domanda, l'attrice ha affermato che in data 20.09.2017, alle ore 17.00 circa, mentre si trovava all'Ospedale per far visita ad un Controparte_3 parente ivi ricoverato, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'insidiosa guida di scorrimento del cancello automatico posta all'ingresso del nosocomio stesso, non adeguatamente segnalata e poco visibile. Essa attrice veniva subito soccorsa dagli operatori sanitari in servizio, i quali, stante la gravità della situazione, decidevano di trasportarla d'urgenza al Pronto Soccorso, ove le veniva diagnosticata: “la frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero a sinistra”, successivamente trattata con intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna” in data 22.09.2017.
… Nel complesso, come da relazione medico legale del dott. il pregiudizio alla Pt_2 salute derivato dal sinistro poteva indicarsi come segue: inabilità temporanea per un totale di 293 giorni di cui: 80 giorni da considerare come inabilità temporanea assoluta (comprendendo il primo ed il secondo intervento chirurgico), 40 giorni come inabilità temporanea parziale al 75%, 60 giorni come inabilità temporanea parziale al 50%, ed i restanti 113 giorni come inabilità temporanea parziale al 25%, con postumi permanenti valutati nella misura del 11%.
… L'azienda ospedaliera era responsabile del fatto ex art. 2051 c.c., in quanto la guida del cancello scorrevole non era adeguatamente segnalata e violava la normativa vigente in tema di sicurezza, rappresentando una vera e propria insidia per l'utenza. In particolare, la UNI EN ISO 7010 del 2012 ex d.lgs. 81/08, concernente la guida all'istallazione di cancelli motorizzati, faceva riferimento all'obbligo di verificare che eventuali soglie superiori a 5 mm, come nel caso di specie, fossero visibili ed opportunamente modellate ed evidenziate e non presentassero una superficie scivolosa.
----------- Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea proposta, con vittoria di spese ed onorari. Ha argomentato la struttura convenuta che non vi era prova del fatto che l'attrice fosse inciampata nella guida;
inoltre quest'ultima era stata realizzata in modo conforme alle norme vigenti. Infatti la guida aveva un'altezza di cm. 2,2, come risultava dalla certificazione rilasciata il 25.10.2020 dall'Ing. che, in Persona_1 qualità di direttore dei lavori, aveva seguito i lavori di ammodernamento della struttura e di rifacimento degli ingressi. La guida aveva quindi un'altezza inferiore a quella di cm. 2,5 prevista dal D.M. 236/89 ed un profilo stondato, risultando pertanto conforme alla normativa vigente. Ancora, la stessa era segnalata con una
Pagina 2 evidenza cromatica del pavimento giallo e nero attorno alla guida, essendo grigio il resto della pavimentazione. La caduta in buona sostanza era dipesa da una distrazione dell'attrice che aveva anche riferito al medico di turno di essere caduta accidentalmente in prossimità del cancello di ingresso della struttura per non avere visto la guida del cancello. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.
--------------- La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, con l'escussione del teste di parte attrice, Sig. , Testimone_1 nipote di , e del teste di parte convenuta, Persona_2 Testimone_2
------------ La domanda proposta da deve essere disattesa, in quanto Persona_2 infondata per le ragioni di seguito indicate.
…
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Invero, in linea generale deve osservarsi che, come statuito da Cass. n. 5031/98 e ribadito, da ultimo, da Cass. SS.UU. Ord. n. 20943/2022, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi anziché su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Ancora, il fortuito può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso. Per quanto, poi, attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo nonché
Pagina 3 l'esistenza del rapporto di custodia, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di essere caduta in data 20.09.2017 intorno alle ore 17.00 mentre stava entrando al per andare a fare visita Controparte_3 ad un parente, a causa dell'insidiosa guida di scorrimento del cancello automatico posta proprio all'ingresso del nosocomio stesso, non adeguatamente segnalata e poco visibile, anche in considerazione del “cospicuo flusso di gente” (cfr. atto di citazione, fol. 1). L'allegazione attorea in merito al fatto che la caduta è avvenuta in occasione dell'ingresso della sig.ra all'interno della struttura ospedaliera è stata Per_2 confermata dal teste , nipote e accompagnatore dell'attrice, Testimone_1 il quale ha così precisato: “mi trovavo circa 30 cm più avanti rispetto a mia zia, stavamo entrando insieme in ospedale per andare a trovare mio padre, che era lì ricoverato;
io ero leggermente più avanti e parlavamo, d'un tratto mia zia ha inciampato sulla guida credo del cancello scorrevole ed è caduta in avanti, verso un lato, non ricordo esattamente quale;
tra l'altro con la spalla ha anche urtato contro un “blocchetto” di cemento, non so descriverlo meglio;
al momento del fatto eravamo noi due da soli, dopo la caduta si sono avvicinati degli infermieri o comunque del personale della struttura e subito hanno accompagnato mia zia al pronto soccorso”. Orbene, osserva in primo luogo il Tribunale che la deposizione in parola non appare sufficientemente dettagliata quanto alla precisa ricostruzione della dinamica della caduta, atteso che il teste – come dal medesimo affermato – precedeva la zia e quindi ha solo potuto constatare la caduta già avvenuta, presumendo che la donna avesse inciampato sulla guida del cancello. Ulteriore imprecisione della deposizione va segnalata anche con riferimento al successivo urto della spalla della signora contro un “blocchetto di cemento” non meglio identificato. Per_2
Ad ogni modo, quand'anche si volesse ritenere raggiunta la prova che la caduta della si sia verificata a seguito dell'inciampo contro la guida del cancello, la Per_2 domanda andrebbe ugualmente disattesa. Infatti, sia dal materiale fotografico prodotto da parte attrice che da quello di parte convenuta emerge chiaramente come la guida del cancello fosse ben visibile, in quanto alta circa 2,2 cm. (si veda la foto del bordo misurato col centimetro;
la circostanza è stata anche confermata dal teste e adeguatamente segnalata all'utenza con colore giallo e nero. Tes_2
Inoltre, il teste ha affermato che al momento del fatto lui e la zia erano soli, Per_2
Pagina 4 diversamente da quanto sostenuto in citazione (nella quale si lamentava l'impossibilità di avvistare la guida a causa del cospicuo flusso di gente). Giova a questo punto rammentare che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015; n. 23919/2013). Si è anche precisato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di esser della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obbiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n. 2660/2013). Ebbene, il comportamento della integra per l'appunto gli estremi del caso Per_2 fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, in quanto appare evidente – in considerazione della agevole visibilità della guida del cancello, resa manifesta sia dall'altezza della stessa guida che dal cromatismo giallo/ nero – che la caduta è avvenuta a causa della scarsa avvedutezza o della distrazione dell'attrice, la quale non ha prestato la dovuta attenzione nell'incedere. D'altra parte, dalla stessa cartella clinica risulta che la signora ha riferito al Per_2 medico di turno del P.S. di essere caduta accidentalmente per non aver visto la guida scorrevole. Appare opportuno soggiungere che la mera violazione di una norma tecnica UNI, non sarebbe sufficiente a ravvisare in capo alla struttura una responsabilità per custodia, non potendo ravvisarsi alcun automatismo in tal senso e dovendo quindi comunque fornirsi la dimostrazione che il danno è conseguito alla cosa in custodia. In ogni caso nel caso di specie non sembrano ravvisabili profili di violazione di tale normativa. La domanda non è accoglibile nemmeno se qualificata come proposta ex art. 2043
c.c. difettando nel caso di specie i requisiti di pericolosità occulta tipici dell'insidia o trabocchetto, così come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero
“la oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09). Difatti, la caduta è avvenuta di giorno, intorno alle ore 17.00 del 20 settembre, in condizioni di buona visibilità sia per la presenza di luce diurna che per l'ampiezza degli spazi percorsi e la guida, per quanto già detto, era ampiamente visibile sia per le proprie caratteristiche di altezza che per cromatismo. In conclusione, la domanda va respinta”.
Pagina 5 Avverso detta sentenza ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendone la erroneità per l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del disposto degli artt. 2051 e 2043 c.c., non sussistendo il caso fortuito, sotto il primo profilo, e sussistendo nella specie anche i presupposti dell'insidia, sotto il secondo profilo. La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, già fissata ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato. Rileva preliminarmente la Corte che presupposto imprescindibile per l'applicazione delle norme richiamate è la prova del nesso causale tra lo stato della cosa in custodia e il sinistro dedotto (cfr. tra le varie Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” , idem Cass. n. 33129/2024). Nel caso di specie, l'unico teste che ha riferito sulle modalità del sinistro si trovava davanti alla persona infortunata, quindi non ha potuto vedere la causa effettiva della caduta, né la circostanza che il sinistro si sia verificato vicino alla guida della porta scorrevole costituisce per ciò stesso prova del fatto che l'infortunata sia caduta “a causa” dello stesso (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”). La mancanza di prova inequivoca sulla sussistenza del nesso causale assorbe ogni altra valutazione circa i presupposti ulteriori dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c.. Rileva tuttavia la Corte che, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta dalla parte appellante, il binario della porta scorrevole appare ben visibile, e pertanto il “pericolo” eventualmente connesso allo stato della cosa era ampiamente superabile dall'utente con la diligenza media esigibile nella specie. Sotto questo profilo, va infatti rilevato che la norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia
Pagina 6 di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”: Cass.
Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011 tra le varie), mentre nel caso in esame la visibilità dello stati dei luoghi impedisce di ritenere che l'infortunio costituisca “una conseguenza normale della condizione della cosa”. L'assunto del Tribunale deve ritenersi inoltre pienamente in linea con l'orientamento di legittimità seguito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024), e ancora “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024). In conclusione, l'appello deve respingersi e confermarsi l'impugnata sentenza, mancando la prova del nesso causale, sia sotto il profilo fattuale della ascrivibilità del sinistro alla “cosa in custodia”, sia sotto il profilo giuridico, in quanto la visibilità dello stato dei luoghi e l'evidenza (ampia visibilità) del pericolo dedotto dalla parte appellante consentono di ascrivere – alla luce dei principi richiamati – l'evento alla sola condotta della parte lesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata tenendo conto dei parametri previsti per le controversie aventi analogo valore - complessità bassa -con espunzione delle spese della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta l'appello,
Pagina 7 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 aprile 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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