CA
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa AF GE Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 23.1.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 948/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Marraffino, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'Avv. Marco Controparte_1
Mariano,
APPELLATO
Oggetto: licenziamento disciplinare – pubblico impiego – assenze ingiustificate dal lavoro – omessa ripresa del servizio – termine decadenziale per la contestazione dell'illecito disciplinare – termine decadenziale per la conclusione del procedimento disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2022 ha proposto appello avverso l' Parte_1 CP_1
ed ha impugnato la sentenza n. 706/2023 con la quale il Tribunale di Avellino ha respinto la
[...]
domanda di annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso comminata al ricorrente con provvedimento del 24.12.2019.
Il licenziamento è stato irrogato perché il è stato assente dal lavoro, senza alcuna Pt_1
giustificazione, nelle seguenti date: 19.2.2019, dal 18.3.2019 al 31.3.2019, dal 1.4.2019 al 15.4.2019, dal 20.4.2019 al 30.4.2019 e dall'1.5.2019 al 26.8.2019. Non avrebbe, inoltre, ripreso il servizio nemmeno in seguito al sollecito del 2.8.2019.
La sentenza, in particolare, ha rigettato l'eccezione di violazione dei termini procedimentali e di incompetenza per l'assenza di allegazioni in merito al pregiudizio al diritto di difesa e per la natura formale delle illegittimità denunciate.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di decadenza per violazione del termine per la contestazione (comunicata in data 29.8.2019) valorizzando la circostanza che l' stato notiziato CP_2
dei fatti nello stesso mese di agosto.
Nel merito il Tribunale di Avellino, nel sottolineare che i fatti non sono contestati dal lavoratore, ha negato rilievo alle giustificazioni addotte. Il , infatti, aveva argomentato circa la propria Pt_1
complessa situazione familiare, la necessità di assistere i genitori e la perdita della madre: tali fatti avrebbero giustificato l'omissione della trasmissione della certificazione medica. Il giudice di prime cure, però, ha ritenuto che tale difesa non fosse idonea a scriminare il comportamento tenuto in quanto per i periodi successivi al 19.4.2019, che sono i più lunghi, non è stata prodotta certificazione medica nemmeno in giudizio, né sono stati provati elementi eccezionali che abbiano giustificato la sua condotta o provato l'impossibilità di sottoporsi a visita medica.
Avverso tale decisione è insorto l'appellante il quale ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
- la sentenza di prime cure non avrebbe correttamente valutato le eccezioni di decadenza;
la contestazione sarebbe stata, infatti, comunicata oltre il termine di 30 giorni nonostante l'ufficio avesse avuto contezza dei fatti da subito delle assenze ingiustificate;
allo stesso modo sarebbe elasso il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento;
Cont
- sarebbe stato erroneamente utilizzato il Regolamento sui procedimenti disciplinari adottato con delibera 309 del 2019 in luogo di quello ratione temporis applicabile di cui alla delibera 468 del 2015
(la cui acquisizione l'appellante ha richiesto in primo grado e in grado di appello), con conseguente incompetenza dell'organo procedente;
- nel merito i fatti addebitati sarebbero giustificati alla luce dei certificati medici prodotti e della grave situazione familiare allegata;
la sanzione espulsiva sarebbe, quantomeno, sproporzionata;
- sarebbe erronea, infine, la regolamentazione delle spese di lite stante l'illegittimità del licenziamento e l'asimmetria di posizione del dipendente nei confronti della pubblica amministrazione. Ha resistito al gravame l chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando impugnazione Controparte_1
incidentale.
Ha sostenuto che il ricorso in opposizione di primo grado sarebbe stato inammissibile sia perché non sarebbe stato applicabile il rito c.d. Fornero introdotto dal , sia perché il lavoratore non avrebbe Pt_1
impugnato il licenziamento dei termini di legge.
Ha contestato l'eccezione di decadenza articolata dall'appellante e nel merito ha sostenuto la legittimità della sanzione applicata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Non sono fondate, innanzitutto, le eccezioni di decadenza.
Ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, del d.lgs. 165 del 2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito.
Cont Il primo termine di trasmissione della notizia di infrazione all' non è previsto a pena di decadenza. Il comma 9-ter dell'articolo citato, infatti, prevede che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.
La stessa norma, al contrario, prevede che “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Orbene, ai fini del decidere occorre valutare quando l'Ufficio per i procedimenti disciplinari sia venuto a conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Non coglie nel seno la censura dell'appellante secondo il quale le assenze che hanno costituito il fondamento del provvedimento disciplinare erano già conosciute dall'Ufficio disciplinare.
Rileva, infatti, come visto la data in cui l'infrazione è stata comunicata all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, deve considerarsi che il periodo più lungo di assenza ingiustificata sia è concluso il 26 agosto 2019; uno degli elementi sui quali è stata fondata la decisione espulsiva, poi, è quello della omessa ripresa dal servizio a seguito del formale invito del 2 agosto 2019; per cui, almeno rispetto a tali elementi la contestazione del 29 agosto 2019 è rispettosa del termine decadenziale.
Né è stato violato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento. Il provvedimento espulsivo, infatti, è stato inoltrato per la notifica in data 24 dicembre 2019 nel rispetto del termine.
La data di inoltro, del resto, è quella cui fare riferimento, a prescindere dalla data di ricezione alla luce del principio della scissione degli effetti della notifica.
Non coglie nel segno, poi, l'eccezione per cui sarebbe stato erroneamente utilizzato il Regolamento Cont sui procedimenti disciplinari adottato con delibera 309 del 2019 in luogo di quello ratione temporis applicabile di cui alla delibera 468 del 2015. Le assenze non giustificate e l'omessa ripresa del servizio, infatti, sono riferibili al periodo successivo all'adozione del nuovo Regolamento.
Nemmeno sono fondate le argomentazioni di merito. Il lavoratore ha lamentato che i fatti addebitati sarebbero giustificati alla luce dei certificati medici prodotti e della grave situazione familiare allegata;
la sanzione espulsiva sarebbe, quantomeno, sproporzionata.
Orbene, le giustifiche prodotte, come correttamente rilevate dal giudice di prime cure sono riferibili solo alle assenze fino al 19 aprile 2019 e non coprono quelle, di durata maggiore, successive a tale data. Le circostanze familiari allegate, poi, avrebbero potuto scriminare le assenze del periodo di marzo e aprile ma non certo quelle prolungatesi fino al 26 agosto e l'omessa presentazione al servizio a seguito della formale comunicazione del 2 agosto.
Nemmeno può ritenersi la denunciata sproporzione. L'art. 55 quater, co., 1, lett. b), del d.lgs. 165 del
2001, infatti, prevede esplicitamente la sanzione espulsiva per le condotte accertate: “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”, né, come premesso, sono state provate circostanze eccezionali di carattere esimente.
Il ricorso può, invece, essere accolto limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado. Sussistono, infatti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. In particolare, quanto alla tempestività del provvedimento conclusivo (inoltrato per la notifica il 24 dicembre 2019, entro il termine decadenziale, e ricevuta, a termine scaduto, il 29 gennaio 2020), la stessa risulta accertata alla luce del principio della scissione degli effetti della notifica consolidato solo a seguito della nota sentenza delle Sezioni unite n. 40543 del 2021 intervenuta dopo l'introduzione del giudizio. Né rileva l'allegata ricevuta di consegna a mezzo Pec non prodotta in formato eml.
Le spese del grado vanno compensate atteso l'accoglimento solo parziale dell'appello.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di lite;
b) rigetta, per il resto, l'impugnazione;
c) compensa le spese del grado di appello.
Napoli 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa AF GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa AF GE Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 23.1.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 948/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Marraffino, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'Avv. Marco Controparte_1
Mariano,
APPELLATO
Oggetto: licenziamento disciplinare – pubblico impiego – assenze ingiustificate dal lavoro – omessa ripresa del servizio – termine decadenziale per la contestazione dell'illecito disciplinare – termine decadenziale per la conclusione del procedimento disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2022 ha proposto appello avverso l' Parte_1 CP_1
ed ha impugnato la sentenza n. 706/2023 con la quale il Tribunale di Avellino ha respinto la
[...]
domanda di annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso comminata al ricorrente con provvedimento del 24.12.2019.
Il licenziamento è stato irrogato perché il è stato assente dal lavoro, senza alcuna Pt_1
giustificazione, nelle seguenti date: 19.2.2019, dal 18.3.2019 al 31.3.2019, dal 1.4.2019 al 15.4.2019, dal 20.4.2019 al 30.4.2019 e dall'1.5.2019 al 26.8.2019. Non avrebbe, inoltre, ripreso il servizio nemmeno in seguito al sollecito del 2.8.2019.
La sentenza, in particolare, ha rigettato l'eccezione di violazione dei termini procedimentali e di incompetenza per l'assenza di allegazioni in merito al pregiudizio al diritto di difesa e per la natura formale delle illegittimità denunciate.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di decadenza per violazione del termine per la contestazione (comunicata in data 29.8.2019) valorizzando la circostanza che l' stato notiziato CP_2
dei fatti nello stesso mese di agosto.
Nel merito il Tribunale di Avellino, nel sottolineare che i fatti non sono contestati dal lavoratore, ha negato rilievo alle giustificazioni addotte. Il , infatti, aveva argomentato circa la propria Pt_1
complessa situazione familiare, la necessità di assistere i genitori e la perdita della madre: tali fatti avrebbero giustificato l'omissione della trasmissione della certificazione medica. Il giudice di prime cure, però, ha ritenuto che tale difesa non fosse idonea a scriminare il comportamento tenuto in quanto per i periodi successivi al 19.4.2019, che sono i più lunghi, non è stata prodotta certificazione medica nemmeno in giudizio, né sono stati provati elementi eccezionali che abbiano giustificato la sua condotta o provato l'impossibilità di sottoporsi a visita medica.
Avverso tale decisione è insorto l'appellante il quale ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
- la sentenza di prime cure non avrebbe correttamente valutato le eccezioni di decadenza;
la contestazione sarebbe stata, infatti, comunicata oltre il termine di 30 giorni nonostante l'ufficio avesse avuto contezza dei fatti da subito delle assenze ingiustificate;
allo stesso modo sarebbe elasso il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento;
Cont
- sarebbe stato erroneamente utilizzato il Regolamento sui procedimenti disciplinari adottato con delibera 309 del 2019 in luogo di quello ratione temporis applicabile di cui alla delibera 468 del 2015
(la cui acquisizione l'appellante ha richiesto in primo grado e in grado di appello), con conseguente incompetenza dell'organo procedente;
- nel merito i fatti addebitati sarebbero giustificati alla luce dei certificati medici prodotti e della grave situazione familiare allegata;
la sanzione espulsiva sarebbe, quantomeno, sproporzionata;
- sarebbe erronea, infine, la regolamentazione delle spese di lite stante l'illegittimità del licenziamento e l'asimmetria di posizione del dipendente nei confronti della pubblica amministrazione. Ha resistito al gravame l chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando impugnazione Controparte_1
incidentale.
Ha sostenuto che il ricorso in opposizione di primo grado sarebbe stato inammissibile sia perché non sarebbe stato applicabile il rito c.d. Fornero introdotto dal , sia perché il lavoratore non avrebbe Pt_1
impugnato il licenziamento dei termini di legge.
Ha contestato l'eccezione di decadenza articolata dall'appellante e nel merito ha sostenuto la legittimità della sanzione applicata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Non sono fondate, innanzitutto, le eccezioni di decadenza.
Ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, del d.lgs. 165 del 2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito.
Cont Il primo termine di trasmissione della notizia di infrazione all' non è previsto a pena di decadenza. Il comma 9-ter dell'articolo citato, infatti, prevede che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.
La stessa norma, al contrario, prevede che “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Orbene, ai fini del decidere occorre valutare quando l'Ufficio per i procedimenti disciplinari sia venuto a conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Non coglie nel seno la censura dell'appellante secondo il quale le assenze che hanno costituito il fondamento del provvedimento disciplinare erano già conosciute dall'Ufficio disciplinare.
Rileva, infatti, come visto la data in cui l'infrazione è stata comunicata all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, deve considerarsi che il periodo più lungo di assenza ingiustificata sia è concluso il 26 agosto 2019; uno degli elementi sui quali è stata fondata la decisione espulsiva, poi, è quello della omessa ripresa dal servizio a seguito del formale invito del 2 agosto 2019; per cui, almeno rispetto a tali elementi la contestazione del 29 agosto 2019 è rispettosa del termine decadenziale.
Né è stato violato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento. Il provvedimento espulsivo, infatti, è stato inoltrato per la notifica in data 24 dicembre 2019 nel rispetto del termine.
La data di inoltro, del resto, è quella cui fare riferimento, a prescindere dalla data di ricezione alla luce del principio della scissione degli effetti della notifica.
Non coglie nel segno, poi, l'eccezione per cui sarebbe stato erroneamente utilizzato il Regolamento Cont sui procedimenti disciplinari adottato con delibera 309 del 2019 in luogo di quello ratione temporis applicabile di cui alla delibera 468 del 2015. Le assenze non giustificate e l'omessa ripresa del servizio, infatti, sono riferibili al periodo successivo all'adozione del nuovo Regolamento.
Nemmeno sono fondate le argomentazioni di merito. Il lavoratore ha lamentato che i fatti addebitati sarebbero giustificati alla luce dei certificati medici prodotti e della grave situazione familiare allegata;
la sanzione espulsiva sarebbe, quantomeno, sproporzionata.
Orbene, le giustifiche prodotte, come correttamente rilevate dal giudice di prime cure sono riferibili solo alle assenze fino al 19 aprile 2019 e non coprono quelle, di durata maggiore, successive a tale data. Le circostanze familiari allegate, poi, avrebbero potuto scriminare le assenze del periodo di marzo e aprile ma non certo quelle prolungatesi fino al 26 agosto e l'omessa presentazione al servizio a seguito della formale comunicazione del 2 agosto.
Nemmeno può ritenersi la denunciata sproporzione. L'art. 55 quater, co., 1, lett. b), del d.lgs. 165 del
2001, infatti, prevede esplicitamente la sanzione espulsiva per le condotte accertate: “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”, né, come premesso, sono state provate circostanze eccezionali di carattere esimente.
Il ricorso può, invece, essere accolto limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado. Sussistono, infatti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. In particolare, quanto alla tempestività del provvedimento conclusivo (inoltrato per la notifica il 24 dicembre 2019, entro il termine decadenziale, e ricevuta, a termine scaduto, il 29 gennaio 2020), la stessa risulta accertata alla luce del principio della scissione degli effetti della notifica consolidato solo a seguito della nota sentenza delle Sezioni unite n. 40543 del 2021 intervenuta dopo l'introduzione del giudizio. Né rileva l'allegata ricevuta di consegna a mezzo Pec non prodotta in formato eml.
Le spese del grado vanno compensate atteso l'accoglimento solo parziale dell'appello.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di lite;
b) rigetta, per il resto, l'impugnazione;
c) compensa le spese del grado di appello.
Napoli 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa AF GE