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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14068/2023
avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.) promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA 30, Parte_1 C.F._1
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. LAURIA YLENIA
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CERNAIA Controparte_1 C.F._2
27, TORINO rappresentata e difesa dall'avv. BONANNI FEDERICA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 14.01.2025: “chiedono dichiararsi che il sig. è padre Controparte_2
biologico della ricorrente, sig.ra ”. Pt_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio sponendo di essere nata dalla relazione fra la propria madre, Controparte_1
ed il fratello della convenuta, sig. con il quale la madre ebbe una Parte_2 Controparte_2
breve relazione sentimentale.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla convenuta, la quale si costituiva opponendosi al riconoscimento.
Previo esperimento della CTU immunogenetica e acquisitane l'elaborato, alla successiva udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione solo in punto dichiarazione di paternità.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 269 c.c. stabilisce che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo e che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordine ai mezzi di prova esperibili.
Stante l'accordo delle parti sul punto e tenuto conto degli esiti della C.T.U., deve ritenersi pienamente fondata la domanda di parte attrice e pertanto il Tribunale dichiara che Parte_3
figlia naturale di
[...] Controparte_2
Si procede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo la prosecuzione del giudizio, sulle questioni ancora da dirimere.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis,
Visto l'art. 269 c.c.,
Dichiara che nato il [...] in [...] e deceduto il 17.01.2021 a Controparte_2
Savigliano (CN), è padre di , nata a [...] il [...] (atto di nascita n. 612 Parte_1
Parte I Serie A anno 1986 Comune di TORINO);
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alle annotazioni di legge in margine all'atto di nascita;
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
pagina 2 di 3 Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14068/2023
avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.) promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA 30, Parte_1 C.F._1
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. LAURIA YLENIA
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CERNAIA Controparte_1 C.F._2
27, TORINO rappresentata e difesa dall'avv. BONANNI FEDERICA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 14.01.2025: “chiedono dichiararsi che il sig. è padre Controparte_2
biologico della ricorrente, sig.ra ”. Pt_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio sponendo di essere nata dalla relazione fra la propria madre, Controparte_1
ed il fratello della convenuta, sig. con il quale la madre ebbe una Parte_2 Controparte_2
breve relazione sentimentale.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla convenuta, la quale si costituiva opponendosi al riconoscimento.
Previo esperimento della CTU immunogenetica e acquisitane l'elaborato, alla successiva udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione solo in punto dichiarazione di paternità.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 269 c.c. stabilisce che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo e che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordine ai mezzi di prova esperibili.
Stante l'accordo delle parti sul punto e tenuto conto degli esiti della C.T.U., deve ritenersi pienamente fondata la domanda di parte attrice e pertanto il Tribunale dichiara che Parte_3
figlia naturale di
[...] Controparte_2
Si procede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo la prosecuzione del giudizio, sulle questioni ancora da dirimere.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis,
Visto l'art. 269 c.c.,
Dichiara che nato il [...] in [...] e deceduto il 17.01.2021 a Controparte_2
Savigliano (CN), è padre di , nata a [...] il [...] (atto di nascita n. 612 Parte_1
Parte I Serie A anno 1986 Comune di TORINO);
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alle annotazioni di legge in margine all'atto di nascita;
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
pagina 2 di 3 Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3