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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il giudice delegato, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 566/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, proposto da:
, rappresentato e difeso da sè medesimo ex art. 86 cpc, ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Catanzaro, Via G. Poerio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Luigi Combariati;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
visto il ricorso tempestivamente presentato in data 30 aprile 2025, con il quale il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto l'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per la durata irragionevole della causa civile di primo grado dal medesimo introdotta nei confronti di dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Vibo Valentia;
richiamato il decreto interlocutorio del 16 maggio 2025; vista la documentazione prodotta dal ricorrente;
premesso che il giudizio presupposto di primo grado è stato introdotto con ricorso ex artt. 178 e 630 c.p.c., depositato in data 24 febbraio 2021, per ottenere l'annullamento del dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva Rg n.
15/2019; che il giudizio è stato definito con ordinanza del 20.3.2025, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo;
che il giudizio presupposto ha avuto così complessivamente una durata di anni 4 e giorni 25; che, ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”; che, detratti i termini di cui sopra dalla durata complessiva del processo presupposto, va riconosciuto nella fattispecie un ritardo di anni 1 (non potendo indennizzarsi frazioni di anno non superiori a sei mesi) ex art 2-bis, co. 1 della Legge n. 89/2001 s.m.i.;
1 che non erano esperibili i rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter l. 89/2001 in quanto il procedimento presupposto, instaurato mediante reclamo ai sensi degli artt. 630 e 178 c.p.c., non prevede lo svolgimento di un'udienza di discussione e non è soggetto al rito ordinario;
che, invero, ai sensi dell'art. 178 c.p.c. “…il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi”; che, pertanto, non è possibile proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281 sexies c.p.c.; ritenuto che in relazione alla misura dell'indennizzo deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. l'art 2 bis, comma 1, L 89/2001, a mente del quale il giudice liquida di regola una somma di denaro non inferiore a euro 400,00 e non superiore a euro 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata e che, in ogni caso, l'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato;
che, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, Legge n. 89/2001 “L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo
2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”, che ai sensi dell'art 2-bis, comma 1-ter “La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; che, nel caso in esame, tenuto conto degli interessi coinvolti, che il ricorso nel giudizio presupposto è stato dichiarato inammissibile, appare equo ex art. 2056 C.C. riconoscere al ricorrente la somma di €
300,00 annui, già ridotta ex art. 2 bis comma 1 ter, L 24/3/2001 n.89, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
che le spese legali - liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 147/2022 per i procedimenti monitori secondo lo scaglione di valore in cui rientra l'ammontare di indennizzo riconosciuto - vanno poste a carico del;
CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede:
2 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore del ricorrente della somma di € 300,00, oltre interessi legali dalla data del presente decreto al soddisfo;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed € 473,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catanzaro, 4 giugno 2025
Il Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo
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