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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6191/2023 promossa da:
corrente in ER (Svizzera), Route des Parte_1
Parties nr. 35, rappresentata e difesa dall'avv. DI PIETTO GIANPAOLO del Foro di
Milano e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via
Tortona nr. 33
ATTRICE
contro
(c.f. ), non costituita in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 9
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, con ogni declaratoria necessaria e consequenziale, così
giudicare:
in via principale:
• accertare e dichiarare che il macchinario da pasticceria 00 con CP_2
traslazione e testata a pompa, n. di serie BS26102020 è stato consegnato dall'attrice alla convenuta nel mese di maggio 2021 per l'esecuzione da parte della venditrice degli interventi di riparazione in garanzia in virtù del contratto di compravendita stipulato inter partes il 23.10.2020 e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1
restituire alla il predetto bene mobile con consegna del Parte_1
medesimo presso la sede dell'attrice, con spese di trasporto e imposte doganali a carico esclusivo della convenuta;
in via subordinata:
• dato che nel corso del processo è emerso che la restituzione del bene mobile non sia possibile per causa imputabile in via esclusiva alla convenuta,
accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione sulla Controparte_1
medesima gravante ex art. 1476, n. 1) c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale cagionato all'attrice, pari al corrispettivo versato per l'acquisto della macchina da pasticceria 600 con traslazione e testata a CP_2
pompa, n. di serie BS26102020, quantificato in € 21.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
pagina 2 di 9 in ogni caso:
• con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio,
compresa la rifusione del contributo unificato;
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie ritualmente dedotte con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.:
Ispezione giudiziale
Si richiede al Giudice Istruttore di disporre un'ispezione giudiziale ex art. 118 c.p.c.
presso lo stabilimento della situato in Schio (VI), Via Lago di Controparte_1
Bolsena n. 23, volto ad accertare la presenza del macchinario da pasticceria CP_3
con traslazione e testata a pompa, n. di serie BS26102020 di proprietà
[...]
dell'attrice, stabilendone il tempo e le modalità ai sensi dell'art. 258 c.p.c.
Consulenza Tecnica di Ufficio
Qualora l'ispezione giudiziale dia esito positivo e sia rinvenuto presso lo stabilimento della convenuta la macchina colatrice di proprietà dell'attrice, si chiede al Giudice
Istruttore di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio, esperto in macchinari dell'industria alimentare, affinché sottoponga al medesimo il seguente quesito:
• descriva il CTU la macchina da pasticceria GALAXI 600 con traslazione e testata a pompa, n. di serie BS26102020, verificandone le condizioni di conservazione;
• accerti il CTU, a seguito di esame diagnostico, obiettivo e messa in funzione della macchina colatrice:
pagina 3 di 9 • il funzionamento della medesima e se la stessa sia in grado di svolgere tutte le lavorazioni promesse in base al contratto e alle specifiche riportate nella scheda tecnica del macchinario,
• la conformità dell'impianto elettrico della macchina alle specifiche tecniche e alle norme di sicurezza vigenti in Svizzera, nonché la sua utilizzabilità nel predetto Paese.
All'udienza del 03.06.25 parte attrice ha rinunciato alla domanda principale e insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
Pa (d'ora in avanti ”), società corrente in Svizzera, conveniva avanti
[...]
l'intestato Tribunale la (d'ora in avanti ) esponendo Controparte_1 CP_1
quanto segue:
- di essere una società elvetica avente quale oggetto sociale la gestione di panifici, pasticcerie e la produzione di prodotti dolciari, mentre si CP_1
occupa della costruzione di macchinari, componenti e attrezzature per l'industria alimentare;
- che, in data 23.10.2020, le parti stipulavano un contratto di compravendita avente ad oggetto il macchinario di pasticceria 00, n. CP_2
di serie BS26102020, fabbricato dalla convenuta, per un corrispettivo di €
21.000, integralmente pagato dall'attrice, come risulta dalle fatture prodotte in giudizio;
pagina 4 di 9 Pa
- che il macchinario era consegnato a nel dicembre 2020,
manifestando, fin da subito, gravi problemi di funzionamento, a causa di parti mancanti o difettose, prontamente denunciati alla venditrice;
- che il più grave di tali vizi riguardava l'impianto elettrico del macchinario che non era compatibile con le norme di sicurezza svizzere e ne rendeva, quindi, impossibile l'utilizzo;
- che, dopo una serie di interventi in teleassistenza, richiedeva a CP_1
Pa
di rispedire la macchina presso il proprio stabilimento per eseguire le lavorazioni necessarie a porre rimedio ai vizi evidenziati e, pertanto, il macchinario era consegnato presso la sede di nel maggio del 2021; CP_1
- che, da tale data, la convenuta non aveva più dato alcun aggiornamento all'attrice sull'avanzamento dei tempi di riparazione, nonostante i solleciti,
anche a mezzo legale e aveva indebitamente trattenuto il macchinario di
Pa proprietà di;
- a fronte del mancato riscontro da parte di l'attrice aveva CP_1
proceduto anche a depositare denuncia querela presso la Procura della
Repubblica di Vicenza per il reato di appropriazione indebita in suo danno.
Ciò premesso in fatto chiedeva, quindi, che in via principale, CP_1
venisse condanna a restituirle il macchinario di cui trattasi con spese di trasporto e doganali a esclusivo carico della convenuta o, in subordine, ove la restituzione non fosse più possibile, a risarcirle il danno patrimoniale subito pari al costo di acquisto del macchinario, € 21.000, o la diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 5 di 9 II. Dichiarata la contumacia della convenuta, subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era istruita mediante prove per testi, come da ordinanza del 21.11.24. Esperite le prove ammesse, la causa era ritenuta matura per la decisione, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.. All'udienza del 03.06.25 parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies
c.p.c..
III. La domanda attorea, svolta in via subordinata, è fondata e quindi meritevole di accoglimento
III.
1. Dalla documentazione versata in atti dall'attrice risulta pacifica la
Pa circostanza dell'intervenuto acquisto da parte di del macchinario CP_3
e il suo intervenuto pagamento, confermato sia dalle fatture emesse da
[...]
per l'intero corrispettivo pattuito (€ 21.000), sia dalla successiva CP_1
corrispondenza mail tra le parti (doc. 6) in cui la convenuta dà atto di aver ricevuto il pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto. Risultano documentali
Pa anche le successive circostanze dedotte da , ovvero la denuncia dei vizi,
l'offerta di di una loro riparazione, l'invio del macchinario in Italia e la CP_1
successiva mancanza di riscontri rispetto alla riparazione del medesimo e alla
Pa sua riconsegna alla proprietaria .
Le superiori circostanze sono state poi confermate dai due testi escussi in istruttoria del e Tes_1 Controparte_4 Testimone_2
(v. verbale udienza del 17.01.25).
pagina 6 di 9 Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di restituzione del macchinario, dato anche il rilevante tempo trascorso dalla consegna del medesimo a appare sicuramente fondata la domanda risarcitoria svolta CP_1
in via subordinata dall'attrice. sta infatti trattenendo indebitamente un CP_1
bene, di proprietà dell'attrice, che le era stato consegnato perché provvedesse agli interventi di riparazione del medesimo così da renderlo utilizzabile per l'uso convenuto (utilizzo che non aveva mai potuto avere da quando era stato acquistato, come dichiarato dai testi escussi in istruttoria).
L'attrice aveva formulato inizialmente una azione di restituzione del macchinario di cui trattasi (“l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene. Ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno - per invalidità, inefficacia,
decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà' di recesso - del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi pagina 7 di 9 confronti” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.12.2004, n. 23086), poi rinunciando alla stessa, di cui comunque erano evidenti i presupposti per l'accoglimento, avendo dimostrato la sopravvenuta insussistenza del titolo di detenzione del bene da parte di a causa del tempo passato dalla CP_1
consegna e chiedendo l'accoglimento della sola domanda risarcitoria.
Orbene, tale domanda deve essere accolta considerato che il tempo trascorso dalla consegna, la totale assenza di riscontri da parte di anche CP_1
a fronte della denuncia querela presentata dall'attrice e la contumacia anche nel presente giudizio fanno ritenere, ragionevolmente, che il bene sia perito o,
comunque, non sia più nella detenzione di e pertanto non sia CP_1
restituibile in forma specifica all'attrice. Quanto all'importo dovuto a titolo risarcitorio, tenuto conto che trattavasi di un macchinario che non è stato praticamente mai utilizzato dall'attrice, non avendo mai funzionato, si ritiene congruo fissarlo nell'importo pagato a suo tempo per l'acquisto del medesimo,
pari ad € 21.000, oltre interessi, come richiesti, ovvero al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
IV. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2024 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro compreso tra minimo e medio, stante la contumacia della convenuta e la conseguente la ridotta attività difensiva svolta,
nonché la semplicità delle questioni oggetto di causa.
pagina 8 di 9 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda subordinata attorea, condanna CP_1
a corrispondere all'attrice l'importo di €
[...] Parte_1
21.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi, € 4.000 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 16/06/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 9 di 9