Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
Allorché il giudice per le indagini preliminari accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in relazione a una determinata ipotesi di reato e contestualmente ordini la formulazione dell'imputazione per soggetto diverso da quello cui si riferivano le indagini e per titolo di reato in riferimento al quale sia mancata qualsivoglia richiesta del P.M., il provvedimento, per questa seconda parte, va inteso solo come "notitia criminis", rispetto alla quale il P.M. non è vincolato a formulare alcuna imputazione, ma è libero di esercitare i poteri-doveri attribuitigli dalla legge. Ne consegue che manca qualsiasi interesse del P.M. all'impugnativa di siffatto provvedimento, risultando integralmente accolta la sua richiesta da parte del g.i.p.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite, nuovamente, il problema dei poteri del giudiceGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Da lungo tempo, e nonostante un intervento già attuato delle Sezioni unite, si registrano gravi incertezze, nella giurisprudenza di legittimità, a proposito dei poteri che spettano al giudice dell'archiviazione riguardo ad ipotesi di reato che emergano dagli atti trasmessi dal pubblico ministero, e che quest'ultimo non abbia posto ad oggetto della propria richiesta. Le incertezze derivano, com'è ovvio, dalla potenziale collisione tra garanzie e principi. Se al pubblico ministero fosse riconosciuto il potere di circoscrivere l'oggetto del controllo giudiziale, scegliendo liberamente le notizie da iscrivere e per le quali chiedere l'eventuale archiviazione, l'intero meccanismo di …
Leggi di più… - 2. Il caso fortuito esclude la responsabilità del custodeArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2017
Danni da precipitazioni atmosferiche I cambiamenti climatici che caratterizzano i nostri giorni e che notoriamente sono responsabili di quelle intense precipitazioni, alle quali sempre più spesso assistiamo in una condizione di impotenza e, nello stesso tempo, di coscienza della loro acquisita normalità, possono avere una decisiva incidenza nell'escludere il caso fortuito o la forza maggiore, nel contesto di quell'accertamento volto a riconoscere o meno la responsabilità del custode ex art.2051cc. Come è noto, il caso fortuito va inteso come mancanza di colpa del custode, pur sussistendo il nesso causale, laddove la forza maggiore va intesa come impedimento che derivi da cause esterne e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/1998, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N.5031
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.13546/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica di SALUZZO
nei confronti di:
RI NA RO
avverso ordinanza del 25.02.1998 G.I.P. PRETURA di SALUZZO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione.
LA CORTE OSSERVA.
LO IN LO e AI IA LU, residenti in Saluzzo, presentavano una denuncia/querela assumendo di ricevere, da sconosciuti, delle telefonate moleste. Il P.M. svolgeva indagini dirette ad individuare l'autore delle telefonate, ipotizzando il reato di cui all'art. 660 c.p. Successivamente il P.M chiedeva al GIP della Pretura di Saluzzo l'archiviazione degli atti per essere ignoti gli autori del reato. Il GIP, con ordinanza 25.02.1998, disponeva l'archiviazione degli atti con riferimento al reato di cui ail'art.660 c.p. per essere ignoti gli autori del reato, ma, nel contempo, ordinava che il P.M. entro 10 giorni formulasse l'imputazione nei confronti di certa RI NA RO per il delitto di favoreggiamento. Il GIP, nell'ordinare la formulazione della imputazione, espressamente richiamava l'art. 409 c.p.p... Secondo quel Giudice era rimasto ignoto l'autore delle telefonate moleste ma erano emersi, dall'istruttoria, elementi sufficienti per ritenere che la RI avesse commesso il reato di favoreggiamento personale in quanto aveva dichiarato di ignorare, pur sapendolo, chi avesse fatto alcune delle telefonate dalla sua utenza telefonica. Contro l'ordinanza del GIP ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Saluzzo, deducendo l'abnormità e, quindi, l'impugnabilità, del provvedimento in questione. Secondo il ricorrente il GIP, in sede di decisione sulla istanza del P.M. di archiviazione, non avrebbe alcun potere di ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di un soggetto cui mai si erano riferiti gli atti istruttori, e per un reato diverso da quello fino a quel momento prospettato.
Il P.G. presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di interesse, per i motivi che verranno ora indicati.
Va detto innanzi tutto che ci si trova di fronte ad un caso di accoglimento della richiesta formulata dal P.M., di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato ipotizzato. Occorre allora riferirsi all'art. 415 c.p.p. che espressamente prevede questa ipotesi.
In forza di tale articolo, il GIP "quando accoglie la richiesta di archiviazione (per essere ignoti gli autori del reato), pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se poi ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato".
Il riferimento all'art. 409 c.p.p. è, pertanto, nel caso di specie, improprio. In ogni caso anche il comma 5 di tale articolo prevede che il GIP possa disporre che venga formulata l'imputazione soltanto quando NON accoglie la richiesta di archiviazione.
Pertanto il provvedimento impugnato, nella parte in cui accoglie la richiesta del P.M. ,e dispone l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato ipotizzato, (art. 660 c.p.) è perfettamente rituale.
Lo stesso provvedimento contiene, poi, una proposizione non decisoria, ma meramente processuale, strumentale alla prosecuzione del procedimento, in cui si ordina che, a sensi dell'art. 409 c.p.p., il P.M. entro dieci giorni formuli l'imputazione nei confronti di una specifica persona e per un reato diverso da quello per il quale l'istruttoria era stata svolta. Per questa parte il provvedimento è illegittimo perché, sia in base al disposto dell'art. 415, sia in base ai disposto dell'art. 409 commi 4 e 5 c.p.p., il GIP, avendo accolto la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., non aveva alcun potere di ordinare la formulazione dell'imputazione. L'ordine impartito dal GIP non poteva dunque, e non può, ritenersi in alcun modo vincolante per il P.M., il quale non è tenuto a darvi esecuzione. Conseguentemente questa Corte non deve "rimuovere" il provvedimento stesso, alla cui impugnazione il P.M., per quanto si è detto, non ha interesse.
Di fatto l'ordine in questione deve essere interpretato come semplice "notitia criminis", rispetto alla quale il P.M. è libero di esercitare i poteri/doveri attribuitigli dalla legge (art. 178 lett. b c.p.p.).
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1998