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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/07/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 165/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 48/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 165/2024 R.G. Lav. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso unitamente e Pt_1 disgiuntamente dall'Avv. Lucio Vigilanti e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Carlo Izzi, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con sentenza del 25.04.2024, il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dalla (d'ora Controparte_2 in avanti, anche solo ) avverso l'avviso di addebito n. 35320190000212075000, CP_1 notificato il 13.06.2019, fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione degli ispettori del Lavoro del 02.08.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento di € 54.705,93, a titolo di contributi evasi per il periodo 11/2013- 05/2018.
1.1. L'opponente lamentava, in particolare, la parziale non contestabilità dell'illecito per essere già avvenuto un accertamento effettivo con esito negativo per gli anni 2013 e 2015, eccependo, altresì, il decorso del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Nel merito evidenziava l'insussistenza degli addebiti, essendo la Cooperativa una piccola società, la quale aveva sempre correttamente inquadrato i lavoratori e, peraltro, vissuto un momento di crisi superato solo grazie ai sacrifici e alle rinunce dei soci lavoratori a parte delle loro spettanze, ciò che aveva fatto venire meno il presupposto contributivo.
1.2. L' si costituiva tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e Pt_1 pretestuoso, stante la correttezza dell'operato degli ispettori.
1.3. Il Tribunale, istruita la causa con l'escussione dei soli testimoni di parte ricorrente, riteneva fondata l'opposizione. Escludeva che l' avesse fornito la prova della propria pretesa e, Pt_1 richiamata la giurisprudenza in tema di efficacia probatoria dei verbali redatti dagli ispettori, rilevava che le dichiarazioni rese in sede di ispezione dai lavoratori erano risultate smentite dalle deposizioni dei testi, , consulente del lavoro, e socia Testimone_1 Testimone_2 lavoratrice. Questa, in particolare, aveva dichiarato di non essere stata addestrata perché non servivano competenze particolari per l'attività svolta, precisando, quanto alla registrazione di assenze ingiustificate, che c'era un'estrema flessibilità nell'organizzazione del lavoro e che i lavoratori si aiutavano tra di loro. Ella, in particolare, aveva rinunciato a parte della sua retribuzione per ripianare i debiti, così come probabilmente avevano fatto anche gli altri soci lavoratori, nella speranza che l'esperienza societaria continuasse. Aggiungeva che era capitato che ci si sostituisse a vicenda nei turni, ammettendo di essersi assentata dal lavoro, recuperando dette assenze con delle ore in più.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello l' , chiedendone la riforma. Pt_1
2 Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per omessa, insufficiente o apparente motivazione. Il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione senza dare conto in maniera esaustiva della sua decisione, sulla base di una “sbrigativa oltre che travisata valutazione delle reali risultanze istruttorie”. Ne conseguirebbe, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, la nullità della sentenza per essere la motivazione meramente apparente.
Denuncia, quindi, con il secondo motivo, il vizio di falsa e/o erronea valutazione delle testimonianze e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l' , in quanto costituitosi Pt_1 tardivamente, decaduto dalla prova, affermando, quindi, che lo stesso non avesse adempiuto all'onere di provare la propria pretesa. Deduce, quindi, che l' avrebbe prodotto atti e CP_3 avanzato le proprie richieste istruttorie, contestando, nel contempo, le avverse allegazioni e produzioni. Aggiunge che il carattere inquisitorio dell'istruzione probatoria nel rito lavoristico – previdenziale imporrebbe al giudice, al fine di ricercare la verità materiale, di esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., senza che a tanto sia di ostacolo l'eventuale verificarsi di preclusioni o decadenze. Il Tribunale, pertanto, quand'anche avesse rilevato una reale insufficiente allegazione da parte dell' , delle fonti di prova da cui trarre il proprio convincimento, avrebbe Pt_1 dovuto ordinare allo stesso di integrare o specificare il materiale probatorio. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta dall' e disporre la prova orale diretta e contraria CP_3 con i testi allora indicati dall' . Pt_1
Si aggiunge che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la espletata prova orale, venendo confermata, all'esito della istruttoria, la ricostruzione dei fatti così come operata nel verbale ispettivo. Il teste infatti, si sarebbe limitato a confermare ciò che non poteva che Tes_3 confermare, attesa l'attività svolta per la cooperativa e non sarebbe un caso il fatto che a tale testimonianza la sentenza impugnata non farebbe alcun cenno. Quanto alla testimonianza della essa non avrebbe smentito la fondatezza della verifica ispettiva. La lavoratrice, in Tes_2 particolare, nulla avrebbe riferito in merito alle infedeli registrazioni delle ore di lavoro svolte, alla mancata o avvenuta corresponsione di mensilità supplementari, alle assenze ingiustificate.
Con il terzo motivo si ribadisce che il giudice avrebbe erroneamente valutato “una pregevole opera di accertamento ispettivo”, finendo così per precludere all'applicazione della normativa di cui al
D.L. 338/1989, convertito nella legge 389/1989, che impone il versamento della contribuzione in favore della competente gestione previdenziale dell' . Pt_1
3 Si eccepisce, con il quarto motivo, il contrasto della sentenza impugnata con quella coeva, emessa nell'ambito del procedimento n. 520/2019 R.G. tra le medesime parti, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla avverso diverso V.U.A.N. scaturito dalla medesima CP_1 verifica ispettiva, ma relativo a violazioni afferenti al rapporto di lavoro con diversa lavoratrice.
Ciò a dimostrazione della fondatezza dell'appello.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della opposizione della con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria chiede l'esame CP_1 dei testi indicati nella memoria difensiva di primo grado.
2.1. Costituitasi in giudizio, la richiamate le difese del primo grado, eccepisce, in CP_1 primis, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza. Nel merito chiede che lo stesso sia rigettato, avendo il Tribunale di Isernia correttamente dichiarato decaduto l' dalla prova, in conseguenza della tardiva costituzione, ritenendo, dunque, che lo stesso non Pt_1 avesse dato prova della sua pretesa. La prova orale chiesta dall'allora resistente sarebbe stata, peraltro, del tutto irrilevante, non potendo nulla apportare all'impianto probatorio. L , Pt_1 oltretutto, avrebbe prestato acquiescenza alla ordinanza istruttoria, dolendosi per la prima volta nel presente giudizio di appello della mancata ammissione della propria prova per testi. Correttamente, quindi, il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione, non incorrendo in alcuna violazione di legge e, tantomeno, dell'art. 2697 c.c.
L'appellante deduce, inoltre, che la sentenza citata dall' ed emessa nell'ambito di diverso Pt_1 procedimento, riguarderebbe soggetti differenti, un diverso periodo, essendo diversi anche le modalità di accertamento e le contestazioni elevate alla CP_1
L'appellata chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.2. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le stesse si riportavano alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, veniva emessa sentenza, mediante redazione di dispositivo.
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3. L'appello dell' è parzialmente fondato. Pt_1
3.1. Va evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, risultano adeguatamente provate le violazioni, accertate per tabulas, relative all'inquadramento dei lavoratori svolgenti mansioni di “barista” e “camerieri”, effettuato erroneamente dalla società al 6° livello, anziché al 5°, come previsto dal CCNL di riferimento (“Dipendenti di aziende alberghiere;
4 pubblici esercizi;
stabilimenti balneari;
alberghi diurni;
imprese di viaggio e turismo;
campeggi e villaggi turistici”).
3.2. Per ciò che attiene alla contestazione delle assenze ingiustificate, non convincono le argomentazioni offerte da parte appellata che sostiene che i lavoratori godevano di ampi margini di autonomia nella gestione dei turni di lavoro, così da poter far fronte alle diverse esigenze sia personali che famigliari, aggiungendo che poteva, quindi, succedere che un socio si assentasse all'ultimo momento, senza comunicare alcunché, venendo sostituito da altro socio.
Va al riguardo ribadito, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo,
Cass., sez. L, sentenza n. 4676 del 22.2.2021, per una articolata disamina delle decisioni del
Supremo collegio), “che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, di. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e - com'è stato recentemente chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del 1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta
e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero
5 ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da
Cass. n. 24109 del 2018)”.
Il principio è stato affermato anche per l'ipotesi specifica, che qui ricorrerebbe, delle assenze concordate (Cass, sez. L, sentenza n. 15120 del 03.06.2019: “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato
a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”).
A tanto si aggiunga che la stessa teste ha smentito la tesi della Pur Testimone_2 CP_1 ammettendo, infatti, che i diversi soci lavoratori si aiutavano nella gestione dei turni, la lavoratrice ha, però, precisato che essi si sostituivano a vicenda, aggiungendo che ella si assentava talora dal lavoro, recuperando, poi, le ore di assenza svolgendo delle ore di lavoro in più, precisando che si trattava di una prassi comune anche agli altri lavoratori (sulla circostanza relativa alle assenze dal lavoro, la teste ha così risposto: “È capitato che mi assentassi dal lavoro e per recuperare facevo delle ore in più; ci organizzavamo così”).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla 13^ e 14^ mensilità. Al di là della validità di eventuali rinunce a detti emolumenti da parte dei lavoratori, vi è che le stesse nessun effetto possono esplicare sulla obbligazione contributiva del datore di lavoro nei confronti dell' . Pt_1
3.3. Come si è accennato, le violazioni di cui ai punti che precedono (3.1. e 3.2.) risultano documentalmente provate, dovendosi rilevare che il verbale di accertamento è stato acquisito dal
Tribunale di Isernia e ritenuto utilizzabile per la decisione (punto 2.2. della sentenza impugnata).
Detto verbale, nella parte in cui fa riferimento alle verifiche documentali eseguite dagli ispettori, sia in punto di inquadramento dei lavoratori, come desumibile dall'esame dei singoli contratti di lavoro e delle comunicazioni , che di registrazione delle ore di assenze ingiustificate sul Pt_2
6 LUL, fa fede fino a querela di falso. E' noto, infatti (Cass., sez. L, ordinanza n. 23252 del
28.08.2024), che:” I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza,
o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3.4. Sull'utilizzabilità del verbale di accertamento nel caso di specie, acquisito dal Tribunale di
Isernia nonostante la tardività della costituzione dell' , basterà ricordare che “Le norme Pt_1 relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo;
tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta
l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, in tal modo, di avere avuto conoscenza dei documenti” (Cass. sez. 3, sentenza n. 9545 del 22.04.2010).
4. Risulta infondata l'eccezione dell'allora opponente in merito alla asserita violazione dell'art. 14
l. n. 689/1981.
È noto, infatti, che per le verifiche tese al recupero di contributi previdenziali non trova applicazione il termine di cui all'art. 14, co.2, l. n. 689/1981, la cui operatività è limitata agli atti integranti contestazioni di violazioni cui segue l'applicazione di sanzioni amministrative.
Così si è detto che “Il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento, con particolare riguardo al dovere di preventiva audizione dell'interessato, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 2132 del 29.01.2018).
E si è precisato (Cass., sez. L, sentenza n. 9863 del 22.05.2004) che “Il particolare procedimento
7 previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi
e gli accessori”.
4.1. Infondata è anche l'ulteriore doglianza mossa al verbale di accertamento presupposto dell'avviso di addebito opposto, asseritamente privo di motivazione. Diversamente da quanto prospettato nel ricorso di primo grado, infatti, il verbale in questione risulta compiutamente motivato, essendo esplicitate le ragioni per cui gli ispettori hanno ritenuto non corretto l'inquadramento dei lavoratori assunti come camerieri e baristi, facendo esplicito riferimento al
CCNL di riferimento (pag. 4 del verbale). Analoga puntuale motivazione si riscontra quanto alla violazione relativa alle ingiustificate assenze delle lavoratrici e alla omessa corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità.
4.2. Quanto alla violazione del principio di cui all'art. 24, co.4, D.L.vo., va rilevato che l'avviso di addebito opposto è stato emesso il 08-06-2019 e, dunque, successivamente alla decisione n. 1047 del 28-05-2019, di rigetto del ricorso amministrativo, emessa dall'organo collegiale (all. 18 al ricorso di primo grado).
4.3. In merito alla rilevanza dei due accessi ispettivi precedenti a quello del 02.08.2018, che qui rileva, uno dell'Ispettorato territoriale del lavoro di del 20.03.2014 (all. n. 2) Controparte_4
e l'altro della G.d.F. del 20.01.2015 (all. n. 3), va rilevato che il primo, come si evince dal relativo verbale (foglio 1), era “mirato esclusivamente alla verifica della regolare assunzione dei lavoratori”, il secondo, della G.d.F., afferiva esplicitamente ai compiti istituzionale specificatamente demandati ai militari del Corpo, “come da vigenti disposizioni in materia fiscale
e/o di contrasto al lavoro nero o irregolare “ (come, peraltro, reso esplicito dal rinvio al D.L.vo
276/2003 e alla l. n. 248/2006, oltre che al D.P.R. 600/1973, art. 134 R.D. n. 1422/1924, DPR
1124/1965 e al DPR 350/1994).
8 Ne consegue che, non essendo emerso che le precedenti verifiche abbiano riguardato i profili coinvolti dalla ispezione iniziata del 02.08.2018, non vi è luogo per l'operatività della disposizione di cui all'art. 3, comma 20, L. 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. Cass. sez. L., sentenza n. 18034 del
19.08.2014).
4.4. Ritiene, invece, il collegio che l' non abbia fornito prova dell'espletamento da parte delle Pt_1 lavoratrici e di ore di lavoro ulteriore rispetto a quello registrato Testimone_2 Parte_3 dalla Cooperativa e per le quali non sarebbe stati adempiuti i correlati oneri contributivi.
L' , infatti, non ha indicato, neppure nel presente grado di giudizio, quali sarebbero gli Pt_1 elementi da cui sarebbero emerse le ore lavorate in più dalle predette lavoratrici, di cui neppure aveva chiesto l'esame, essendosi limitato ad indicare come testimoni gli ispettori, le cui dichiarazioni sarebbero comunque del tutto irrilevanti ai fini della decisione sul punto.
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione, dovendosi riformare la sentenza nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di addebito opposto, essendo risultata infondata la sola contestazione di cui al precedente punto 4.4.
Quanto alle spese, in ragione del parziale accoglimento delle doglianze dell'originario opponente e dell'appello dell' , nonché dell'esito complessivo del giudizio, si reputa congruo disporre la Pt_1 compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi la restante frazione a carico dell' , per il giudizio dinanzi al Tribunale, e della quanto al Pt_1 CP_1 giudizio di appello, liquidandosi la restante frazione come da dispositivo, con distrazione quanto alle spese da rifondere alla (complessivi € 1.800,00 per il primo grado, € 2.100,00 per CP_1 il grado di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 25.04.2024 dal Tribunale di Isernia -
Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 25.10.2024 da in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., nei confronti di in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, annulla l'avviso di addebito opposto limitatamente al credito
9 contributivo vantato dall' per le ore di lavoro delle lavoratrici e Pt_1 Testimone_2 Pt_3
prestate in numero maggiore rispetto a quelle contrattualmente previste.
[...]
Compensa per un terzo le spese del primo grado di giudizio e liquida la restante frazione, al cui pagamento in favore di è tenuto l' , in € Controparte_5 Pt_1
1.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario;
compensa in egual misura le spese del presente grado di giudizio e liquida la restante frazione, al cui pagamento è tenuta nei confronti dell' , in Controparte_5 Pt_1
€ 1.400,00, oltre oneri di legge.
Campobasso, 14.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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