Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca , all'udienza del 24.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
11643/2023 tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Flavia Lenhardy, ed elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 alla Via Cuma n. 6, giusta procura in atti;
opponente e
, con sede legale in Controparte_1 Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti, ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta procura in atti;
opposto nonchè
– CP_2 Controparte_3 opposto contumace
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione depositato in data 29.06.2023 e ritualmente notificato, l'istante proponeva opposizione avverso avviso di addebito . n. 371 2022 00077909 07 000 notificato in data 24.11.2022 avente ad oggetto lo omesso versamento dei contributi I.V.S. – Gestione Commercianti - riferibili all'anno 2020-01 Rata n. 1 (periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020) –
Rata n. 2 (periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020) – Rata n. 3 (periodo dal 01/07/2020 al
30/09/2020) – Rata n. 4 (periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Regime sanzionatorio L. n.
388/2000, art. 116, comma 8, lett. a) per l'importo complessivo di Euro 4.258,17, comprensivo di sanzioni morosità e spese di notifica. Asseriva che pertanto non è tenuta al versamento dei contributi I.V.S. a decorrere dal 31/10/2019 e, quindi l' avviso di addebito n. 371 2022 00077909 07 000, oggetto CP_1 della odierna impugnativa, del tutto illegittimo ed infondato, dovrà essere integralmente annullato . Nel merito i deduceva che aveva esercitato l'attività di commercio al dettaglio in Salerno, alla Via dei Mercanti n. 1 con la ditta individuale “La Boutique tecnologica di Sara Serluca” ed è stata iscritta all' a far data dal 01.05.2010, versando i relativi contributi obbligatori. CP_1
Come noto, il requisito soggettivo necessario per il versamento dei contributi è la titolarità di impresa commerciale, laddove la sig.ra , tuttavia, ha cessato l'attività commerciale Pt_1 il 31.10.2019, come da visura estratta dal Registro delle Imprese che si produce (doc. n. 2) e da certificato di cessazione dell'attività ai fini IVA (doc. n. 3). Deduceva che pertanto, , alla luce di quanto esposto, e la sig.ra non è tenuta, né è Pt_1 assoggettabile alla contribuzione IVS Commercianti, in quanto non Controparte_4 riveste più la qualifica di commerciante dal 31.10.2019.
Ne consegue la illegittimità della iscrizione di ufficio della sig.ra disposta Parte_1 dall' per il periodo 2020, oltre che di qualsiasi altro atto presupposto o successivo di CP_1
1
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, a questo giudice:
In via preliminare disporsi la sospensione della efficacia esecutiva dello impugnato avviso di addebito n. 371 2022 00077909 07 000 notificato in data 24.11.2022;
CP_1 nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti della sig.ra con decorrenza dal 31 ottobre 2019 e, per lo
CP_1 Parte_1 effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dello avviso di addebito oggetto di impugnazione, nonché di ogni ulteriore atto e/o
CP_1 provvedimento presupposto o successivo, anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente, disponendone lo annullamento;
per lo effetto, accertare e dichiarare non dovuto il contributo di cui allo impugnato avviso preteso dall' per l'anno 2020 (periodo dal 01/2020 al 12/2020), con contestuale
CP_1 cancellazione della illegittima iscrizione d'ufficio della sig.ra alla Gestione Pt_1 Commercianti disposta dall' con decorrenza 31.10.2019;
CP_1
condannare i resistenti, nella persona dei loro legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva della CP_1
in ragione del riferimento temporale della contribuzione per cui è causa. Nel merito, CP_2 chiedeva di rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto e dichiarare corretto l'operato dell' con conferma della debenza degli importi CP_1 dedotti nel titolo esecutivo impugnato. Il tutto con vittoria di spese.
La , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio, ne deve CP_2 essere pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio la rappresentava che con altro giudizio Rg 10984/2023 Pt_1 definito con sentenza n.3860/2024 della dott. era stato annullato l' avviso di Parte_2 addebito n. impugnato per i medesimi motivi La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante per l' udienza del 24/4/2025in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. e, poi, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato.
Questo giudice ritiene di condividere le conclusioni di cui alla sentenza n.3860/2024 della dott.ssa Clara Ruggero, resa nel giudizio RG 10986/2023 , vertendo i giudizi sui medesimi profili ed avendo ad oggetto diversi avvisi di addebito per le successive rate relative a contributi gestione commercianti La giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia iscrizione" ha ripetutamente affermato che, al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che, ai sensi dell'art.1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. In legge n. 122 del 2010, non opera la fictio imis dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di
2 lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012); che, ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità
e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa ; che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.
5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni ( Cass. n. 11685 del2012).
Pertanto, la Suprema Corte ha enucleato la seguente massima: In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte. ( c.f.r. Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017 (Rv. 643947 - 01). Nel caso all' attenzione del Tribunale non è emersa prova convincente che la Pt_1 svolgesse attività operativa prevalente e continuativa per l'impresa “La Boutique tecnologica di Sara Serluca” di cui era titolare né, a decorrere dal 22.11.2019, della ”Proud to be S.r.l.s” della quale era socia unica ed amministratrice .
Invero, emergono elementi di segno contrario. In data 31.10.2019 risulta cessata l'attività della ditta individuale “ La Boutique tecnologica di Sara Serluca” con dichiarazione presentata dalla ricorrente il 20.11.2019 all' Agenzia delle Entrate. La data di cessazione emerge altresì dalle risultanze della visura camerale prodotta ( doc. nn. 2 e 3 parte ricorrente) sebbene l' aggiornamento sia stato reso pubblico ai terzi in data posteriore;
nel periodo oggetto dell' avviso di addebito impugnato la risulta inoltre Pt_1 essere stata assunta quale dipendente di altre attività ( c.f.r. estratto conto previdenziale doc. n. 5 di parte attrice). La ”Proud to be S.r.l.s” ,della quale era socia unica ed amministratrice dal 22.11.2019, infine, contava alle proprie dipendenze altri soggetti addetti all' attività come emerge chiaramente dalla attestazione della denuncia contributiva prodotta in atti ( doc. n.6 di parte ricorrente). CP_ L' d' altro canto non ha offerto elementi probatori convincenti di segno contrario idonei a scalfire la tesi avversaria.
Pertanto, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, sussistono gli estremi per l'annullamento dell'iscrizione d' ufficio alla gestione commercianti disposta dall' CP_ e dell' avviso di addebito n. 371 2022 00077909 07 000 notificato in data CP_1
24.11.2022 in questa sede impugnato.
3 Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vengono poste a carico dell' CP_1 convenuto
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'iscrizione d' ufficio alla gestione commercianti CP_ disposta dall' ed i conseguenti avvisi di addebito. n. 371 2022 00077909 07 000 notificato in data 24.11.2022; CP_
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00, comprese spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 24.4.2025. IL GDL
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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