TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg17425 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17425 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. RICCI ROSA presso il quale elettivamente domicilia in
Giugliano in Campania alla Via Spazzilli 134/40,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. MALANDRINO LILIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Milano 57,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024 e Parte_1
premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Melito di Napoli il 04/10/1996 e che dalla loro unione nasceva un figlio, l'08.08.2003 oggi maggiorenne non Per_1
1 economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Nessun accordo o provvedimento da assumersi in merito all'assegnazione della casa coniugale che è stata oggetto di nuovo contratto di locazione tra la sig.ra ed il Pt_2
proprietario
3. Tutti gli arredi contenuti nell'appartamento che era adibito a residenza familiare resteranno assegnati alla sig.ra CP_1
4. Il sig. che ancora non ha trasferito la propria residenza vi provvederà Pt_1
quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dall'omologa dei presenti accordi di separazione. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre. Per_1
5. Nessun accordo o provvedimento da assumersi in merito all'affidamento o alla frequentazione tra padre e figlio essendo maggiorenne e perfettamente capace Per_1
di autoregolare i propri rapporti con il padre.
6. Il padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà direttamente al figlio maggiorenne non ancora autosufficiente entro giorno 5 di ogni mese la somma di €
200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a mezzo versamento sulla carta posta -pay Evolution [...].
7. Il padre inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie come ripartite dal
Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli in merito alla
2 regolamentazione delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio, di cui è stata data lettura e hanno preso visione.
8. Il sig. autorizza la sig.ra a percepire integralmente l'Assegno Pt_1 CP_1
Unico per i figli.
9. Nessun mantenimento a disporsi a carico di un coniuge a favore dell'altro versando entrambi in condizioni economiche disagiate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.70, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 1996);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17425 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. RICCI ROSA presso il quale elettivamente domicilia in
Giugliano in Campania alla Via Spazzilli 134/40,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. MALANDRINO LILIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Milano 57,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024 e Parte_1
premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Melito di Napoli il 04/10/1996 e che dalla loro unione nasceva un figlio, l'08.08.2003 oggi maggiorenne non Per_1
1 economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Nessun accordo o provvedimento da assumersi in merito all'assegnazione della casa coniugale che è stata oggetto di nuovo contratto di locazione tra la sig.ra ed il Pt_2
proprietario
3. Tutti gli arredi contenuti nell'appartamento che era adibito a residenza familiare resteranno assegnati alla sig.ra CP_1
4. Il sig. che ancora non ha trasferito la propria residenza vi provvederà Pt_1
quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dall'omologa dei presenti accordi di separazione. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre. Per_1
5. Nessun accordo o provvedimento da assumersi in merito all'affidamento o alla frequentazione tra padre e figlio essendo maggiorenne e perfettamente capace Per_1
di autoregolare i propri rapporti con il padre.
6. Il padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà direttamente al figlio maggiorenne non ancora autosufficiente entro giorno 5 di ogni mese la somma di €
200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a mezzo versamento sulla carta posta -pay Evolution [...].
7. Il padre inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie come ripartite dal
Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli in merito alla
2 regolamentazione delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio, di cui è stata data lettura e hanno preso visione.
8. Il sig. autorizza la sig.ra a percepire integralmente l'Assegno Pt_1 CP_1
Unico per i figli.
9. Nessun mantenimento a disporsi a carico di un coniuge a favore dell'altro versando entrambi in condizioni economiche disagiate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.70, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 1996);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4