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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 296 R.G. dell'anno 2022, proposta da
nata a [...] il giorno 2 giugno 2001, residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, i quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023, a firma del notaio rep. n. 37590, racc. 7131, appartenente all'avvocatura interna, Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, via Delitala 2
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte “condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di € 3.954,00, oltre spese generali ed accessori di legge, o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei procuratori, antistatari”.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte “rigettare l'appello ovvero accoglierlo nei limiti di cui in parte motiva;
con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.12.2021 davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, ha Parte_1 CP_ convenuto in giudizio l' per rappresentare di avere proposto domanda amministrativa all in data 12 CP_2 giugno 2019 per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento in quanto affetta da gravi infermità e di essere stata, invece, riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa, come da verbale in atti, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Avverso tale valutazione aveva, quindi, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con decreto di omologa depositato in data 13 luglio 2021, aveva riconosciuto che necessitava di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa. CP_ Il decreto era stato da lei notificato all in data 26 luglio 2021, cui aveva fatto seguito l'invio, in data 2 agosto 2021, del necessario modello AP 70 punto
L' pur a fronte della sua richiesta di erogazione della provvidenza, essendo presenti anche tutti gli altri CP_2 requisiti, dal mese di ottobre 2021 le aveva corrisposto solo la mensilità corrente dell'indennità di accompagnamento, e non gli arretrati, mai liquidati, benché fossero trascorsi ben oltre 120 giorni anche dall'invio tempestivo del modello AP70.
Ha, pertanto, domandato la condanna dell'istituto a pagarle i ratei maturati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al 30 settembre 2021, con gli accessori di legge e con rifusione delle spese del giudizio.
L' si è costituito in giudizio il 2 marzo 2022 per comunicare l'intervenuta liquidazione degli arretrati, CP_2 precisando che gli stessi sarebbero stati in pagamento con il rateo di marzo 2022, precisando che era quindi cessata la materia del contendere e concludendo per la regolazione delle spese secondo giustizia.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 721 del 29.09.2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere e CP_ ha, quindi, condannato l al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi 1.00,00 €, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Più precisamente il primo giudice ha ritenuto accertato, alla luce del contenuto della memoria difensiva CP_ dell'istituto convenuto, che l successivamente all'introduzione del giudizio (ricorso del 17.12.2021), solo nel mese di marzo 2022, avesse provveduto al riconoscimento degli arretrati spettanti alla ricorrente e al pagamento delle somme a tale titolo dovute, dichiarando perciò cessata la materia del contendere e condannando l'ente, siccome virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1
[...]
Ha, peraltro, quantificato le stesse in un importo complessivo, specificando soltanto che, in ragione della speciale semplicità della questione, potevano essere fissate al di sotto dei minimi tariffari.
Contro la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1 CP_2
*
Con un unico motivo di appello ha censurato la statuizione sulle spese perché disposta dal Parte_1
Tribunale con “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 94 del cod. proc. civ. e del Regolamento del Ministero della
Giustizia approvato con decreto n. 55 del 2014 che determina i parametri per la liquidazione dei compensi”, disattendendo cioè “i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali”.
Il primo giudice, ha proseguito l'appellante, nello specifico aveva liquidato le spese in misura pari a 1.000,00
€, con la motivazione della “speciale semplicità della questione”, che giustificava una liquidazione “al di sotto dei minimi tariffari”, “senza tenere conto dei compensi previsti per la fase istruttoria, ma neppure della nota spese presentata dalla ricorrente”, della quale non aveva fatto alcuna menzione in sentenza, benché nella stessa fosse stato specificato lo scaglione di riferimento ed il relativo compenso previsto per ogni fase del giudizio, nonché la applicabilità al caso di specie dell'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, del DM 55/2014.
Era, quindi, evidente a questo riguardo che il riconoscimento della fondatezza della richiesta attorea da parte CP_ dell avrebbe dovuto giustificare l'applicazione non solo di quanto previsto dal DM 55/2014, all'art. 4, comma 8 citato, ma anche che il Tribunale aveva proceduto con modus operandi censurabile, in quanto lesivo comunque dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore, giacché in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può immotivatamente procedere ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quella esposta, avendo al contrario l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione operata delle voci indicate nella nota spese, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l'accertamento della conformità a legge della liquidazione.
Da ciò l'illegittimità della statuizione sulle spese, che dovevano essere ricalcolate tenendo conto sia del valore della causa, ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (5.200,01-26.000,00 €), sia del fatto che la complessità della disputa non era l'unico criterio dettato dall'art. 4 del DM 55 del 2014.
Nel caso in esame la disputa riguardava la sospensione di una prestazione assistenziale, di vitale importanza per soggetti non autosufficienti e privi di altre fonti di sostentamento, con la conseguenza che le condizioni soggettive della ricorrente, l'urgenza ed i risultati conseguiti giustificavano ampiamente l'utilizzo dei compensi perlomeno minimi previsti dal DM 55 del 2014.
L'appellante ha, quindi, concluso rilevando che i compensi minimi previsti dallo scaglione sopra indicato erano complessivamente pari a 3.594,00 €, considerando le quattro fasi del giudizio e l'aumento di cui all'art. 4, c. 8, del D.M. 55 del 2014, cui dovevano essere aggiunti il 15% per spese generali e gli accessori di legge.
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L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Va, infatti, condivisa la censura che attiene all'avvenuta violazione dei minimi tariffari, mentre non possono essere condivise le censure riferite alla omessa liquidazione “dei compensi previsti per la fase istruttoria” (così in ricorso a pag. 2, alle righe 15 e 16) e alla mancata applicazione della previsione dell'art. 4, comma ottavo, del
D.M 55/2014 (così in ricorso nell'ultimo capoverso). CP_ Né può ritenersi pertinente il rilievo, formulato dall'appellante all'esito delle difese dell quando ha rassegnato le proprie conclusioni (note di trattazione scritta in data 10.02.2025), che per ottenere l'esclusione della fase istruttoria l'istituto avrebbe dovuto proporre appello incidentale su questo specifico punto sulla considerazione che oggetto di appello principale fosse esclusivamente la liquidazione di compensi inferiori a quelli minimi previsti, con la conseguenza che, avuto conto del fatto che il primo giudice non aveva escluso dalla liquidazione alcuna delle quattro fasi previste dal DM 55 del 2014, in assenza di appello incidentale CP_ dell' di tale fase non era più possibile discutere.
In realtà, con riferimento a tale ultimo rilievo, non può farsi a meno di osservare che il tema della fase istruttoria è stato specificamente introdotto, quale autonomo motivo di censura, con il ricorso in appello da che ha lamentato che la somma liquidata in sentenza a titolo di spese non aveva tenuto conto dei Parte_1 compensi previsti per la fase istruttoria. E comunque il primo giudice, che ha liquidato le spese di lite in un importo complessivo, senza ulteriori specificazioni, non ha dato affatto atto del computo nelle stesse della fase istruttoria, e tantomeno ha espressamente escluso una specifica fase, come per esempio quella decisionale, tanto da far ritenere implicitamente inclusa nella liquidazione la fase istruttoria, ipotesi nella quale effettivamente si sarebbe reso CP_ necessario l'appello incidentale dell' qualora l'appello principale avesse realmente avuto ad oggetto solo la questione dei minimi tariffari – e così non è in questo caso in cui la censura di attiene anche alla Parte_1 omessa liquidazione della fase istruttoria - ma si è limitato a precisare di avere liquidato le spese sotto i minimi, nell'importo complessivo di 1.000,00 euro.
E tale importo è del tutto congruente con il mancato riconoscimento della fase istruttoria, che è poi quanto ha compreso la stessa parte appellante che ne ha, infatti, lamentato l'omessa liquidazione.
La sentenza è stata pubblicata il 29 settembre 2022, epoca in cui non era ancora entrato in vigore il decreto del
13 agosto 2022, n. 147 (con il quale sono state introdotte modifiche al decreto 10 Marzo 2014, n. 55), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 ottobre 2022, n. 236.
Trovavano perciò applicazione le tariffe previste dalla precedente versione del DM 55 del 2014, ovvero per le cause di previdenza di valore compreso tra 5.200,01 € e 26.000,00 €, gli importi di 885,00 € per la fase di studio della controversia, di 740,00 € per la fase introduttiva del giudizio e di 1.925,00 € per la fase decisionale, nonché di 1.585,00 € per la fase di trattazione/istruttoria.
Tali compensi, se calcolati al minimo senza la fase istruttoria, avrebbero comportato la liquidazione dell'importo complessivo di 1.775, 00 €, mentre con la fase istruttoria (per la quale era prevista una riduzione del 70% per giungere ai valori minimi) il compenso minimo sarebbe stato di 2.250,5 €.
E', quindi, evidente che per quanto il primo giudice possa essere andato al di sotto dei minimi tariffari, la liquidazione del complessivo importo di 1.000 €, senza specificazione alcuna ulteriore in merito ai parametri utilizzati, non includeva la fase istruttoria, trattandosi di importo congruente con una riduzione sotto i minimi dell'importo di 1.775,00 euro, ma non di quello di 2.250,5 €, al quale avrebbe apportato una rilevante decurtazione, di ben oltre la metà dei minimi tariffari previsti.
E ciò appare tanto più evidente se si considera che i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, nel caso di specie, non spettavano neppure in limiti estremamente ridotti, perché la stessa non si è effettivamente svolta, come reso evidente dall'esame delle attività che hanno caratterizzato la controversia.
Va al proposito evidenziato che, dopo il deposito del ricorso da parte di con decreto del 20 Parte_1 dicembre 2021, era stata fissata dal giudice assegnatario, per la discussione, la prima udienza del 17 marzo
2022.
L'udienza era stata, peraltro, rinviata d'ufficio al 22 settembre 2022, con provvedimento del 31 gennaio 2022, in ragione del mutamento del giudice assegnatario e, prima di tale data, con decreto del 5 settembre 2022, era stata ancora rinviata al 29 settembre 2022, per impedimento del nuovo giudice, che il 29 settembre 2022, nell'unica udienza effettivamente tenutasi, aveva tenuto la causa a decisione.
E in tale unica udienza, come si evince dal verbale redatto dal primo giudice, le parti erano comparse per insistere nelle proprie difese, la parte ricorrente in particolare per insistere per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna delle spese, depositando la nota spese. La controversia è stata, quindi, sostanzialmente definita nella prima e unica udienza, che si è svolta in presenza, nella quale la ricorrente ha solo precisato le proprie conclusioni, senza sostanzialmente compiere alcuna attività tra quelle ricomprese dal DM 55 del 2014 nella fase di trattazione e/o istruttoria ed in esito alla quale il giudice ha pronunciato la sentenza appellata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività che il DM 55/14 ricomprende nella fase in discussione, neppure in termini di trattazione (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello), è stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, che si è limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell' (attività ricompresa dall'art. 4, c. 5, lett. b) del DM citato CP_2 nella fase introduttiva), per confermarne i contenuti e a svolgere le restanti attività sopra indicate, cioè precisazione delle conclusioni e deposito della nota spese, entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del DM
55/14 nella fase decisionale.
La sentenza si è, quindi, posta nel rispetto dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c, ultimo capoverso del DM 55/2014 vigente, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione,
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del 6.07.2022).
E se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche
l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa,
è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
E tanto ciò è vero che, per esempio, nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità con l'ordinanza n.
8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero “nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso di . CP_3 Deve, pertanto, ritenersi che il primo giudice, se si considerano tali principi, seppure in quelle fattispecie declinati con riferimento al giudizio di appello, abbia liquidato i compensi evidentemente escludendo che fosse dovuto nel caso di specie il compenso per la fase di trattazione, ovvero per la fase istruttoria, come ben compreso dall'appellante cui, in ogni caso il compenso per tale fase comunque non spetta, non potendosi affatto ravvisare, a parere del Collegio, nelle attività in concreto svolte alcuna giustificazione per la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
Quanto, invece, alla liquidazione al di sotto dei minimi, operata dal primo giudice per le restanti fasi, di studio, introduttiva e decisionale, precisa il Collegio che la stessa non è più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, e applicabile nel caso di specie al momento della decisione (29.09.2022), che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023).
Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022.., che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della
Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass.
10438/2023 sopra citata).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, a parziale accoglimento dell'appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del DM 55/2014, nella versione vigente ratione temporis, considerando i valori minimi previsti nella tabella per le controversie previdenziali di valore da 5.200,01 € al
26.000,00 €, per la fase di studio della controversia (885,00 euro), per la fase introduttiva del giudizio (740,00 euro) e per la fase decisionale (1.925,00 euro), senza fase di trattazione/istruttoria, i quali, liquidati secondo le tabelle allegate al Dm 55 del 2014 vigente al 22 settembre 2022, risultano quindi pari complessivamente a
1.775,00 €, ottenuti riducendo del 50% i predetti importi previsti per le controversie di questo valore nella tabella delle cause di previdenza dal Dm 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non ricorrono, invece, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM
55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”, richiesto dall'appellante, dal momento che il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone da un lato che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l' nel caso di specie dato che, costituendosi nel primo grado del giudizio, CP_2 ha riconosciuto il ritardo accumulato nella liquidazione degli arretrati richiesti, dando atto che il pagamento sarebbe intervenuto nel mese di marzo 2022 e dall'altro, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ) e cioè nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far CP_4 emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore di CP_ si è limitato a dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione richiesta, ammesso dall' fin dal Pt_1 principio.
Spettano ad le spese del giudizio di appello, in merito alle quali va però considerata la sua parziale Parte_1 soccombenza, dato che le ragioni poste a fondamento del ricorso in appello sono state solo in parte riconosciute, come sopra evidenziato, con la conseguenza che appare, perciò, ragionevole disporne la compensazione per metà tra le parti.
La parte residua, liquidata come dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (1.775,00 euro) e quella di 1.000,00 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore fino a 1.100,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017), ed è pari a 123,5 euro, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale (142+142+210, ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per metà tra le parti), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sora evidenziati dato che la causa è stata tenuta a decisione in prima udienza ovvero nell'udienza destinata alla discussione della causa, deponendo in tal senso anche le uniche note di trattazione scritta depositate dall'appellante, unitamente alla nota spese, evidentemente attinenti, nei loro contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 29.09.2022, n. 721 e, in riforma della stessa, liquida in euro CP_ 1.775,00 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l' alla rifusione della restante parte in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 123,5, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi per entrambi i gradi del giudizio in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 20 febbraio 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa