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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA
Composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere rel.
Dott.ssa Ester MORONI Consigliere onorario
Dott. Alberto GALLIZIO Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2024 Reg. V.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 12.3.2024 (dep. il 5.4.2024), che ha dichiarato l'adottabilità della minore
[...]
, nata a [...] il [...] Persona_1
promosso da:
(padre della minore), nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Stefania Carnovali, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
APPELLANTE
Nei confronti di:
(madre della minore), nata a [...] il Parte_2
15.3.1980, elettivamente domiciliata in Torino, via Cibrario n. 30 bis, presso lo studio dell'avv. Antonella Poli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato);
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE, avv. Ilaria BASSO, con studio in Torino, via Goffredo Casalis n. 13;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
TUTORE PROVVISORIO della minore, in persona del Direttore del CSP di Novi Ligure.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa dell'appellante, signor “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita, contrariis rejectis, ed in totale riforma della sentenza n. 154/2024 resa dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 12/3/2024, pubblicata in data 5/4/2024 e notificata a mezzo pec in data 10/4/2024 così giudicare: previa acquisizione del fascicolo di primo grado,
-annullare la sentenza n. 154/2024 del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore e conseguentemente Persona_1
- dichiarare non luogo a procedere sulla procedura di adottabilità della minore Persona_1
e/o rigettare il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, reintegran
[...] responsabilità genitoriale e revocando la nomina del Tutore;
- disporre la prosecuzione, da parte del servizio sociale, del servizio di e di tutti gli CP_1 enti coinvolti, della presa in carico del nucleo familiare, al fine di prose l tempo che i professionisti reputeranno ancora necessario, nei percorsi di sostegno psicologico, educativo e alla genitorialità disposti dal Tribunale;
-confermare l'attuale collocazione della minore presso la famiglia affidataria per il periodo minino previsto dalla leggo o per un periodo inferiore, qualora risulteranno sussistenti le condizioni per un rientro definitivo di presso il padre;
PE
- disporre che gli incontri in luogo neutro tra il padre e vengano intensificati e portati da PE quindicinali a settimanali, e che vengano gradualmente liberalizzati fino giungere anche a futuri pernottamenti presso l'abitazione paterna, nel rispetto dei tempi a tutela di . PE
Difesa della madre, “insta… affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello PE Parte_2 adita Voglia:
-riformare la sentenza n. 154/2024, emessa in data 12/03/2024, dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
[...]
, revocandolo e reintegrando il padre nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale;
PE
-disporre la prosecuzione delle prese in carico già attive e a beneficio dell'intero nucleo, confermando l'attuale collocamento della minore, prevedendo che gli incontri in luogo neutro fra e il padre PE avvengano a cadenza settimanale, con successiva graduale liberalizzazione d i, la cui valutazione sia rimessa al Servizio Sociale competente, previo confronto con la NPI, sino a che l'evoluzione dei percorsi già attivi consenta il rientro definitivo della minore presso il padre”.
Curatrice speciale della minore, avv. Ilaria Basso:
Conclusioni rese all'udienza del 7.10.2025: “…chiede la conferma della sentenza con possibilità di mantenere gli incontri padre-figlia anche se più diradati rispetto ad ora, assegnando ai Servizi maggiore discrezionalità nell'individuare i tempi, secondo i bisogni di . PE
Conclusioni di cui alla comparsa di costituzione in appello “Voglia l'Ill.ma Corte adita… Nel merito: 2) Confermare lo stato di abbandono della minore nata a [...]_1
Ligure (AL), in data 3 novembre 2015 e di consegu bilità ai sensi dell'art 8 legge 184/1983; 3) Confermare l'inserimento della minore in una famiglia avente i requisiti per la sua futura adozione;
4) Confermare le prese in carico di servizio sociale e NPI territorialmente competenti già in atto;
Nel merito ed in via incidentale:
5) In parziale riforma al provvedimento impugnato attribuire la facoltà agli operatori competenti di valutare l'opportunità per di incontrare il padre, in luogo neutro ed alla presenza di un PE operatore, secondo modalità e tempistiche ritenute maggiormente tutelanti per la minore;
Con riserva di modificare e/o integrare le proprie conclusioni, di produrre e di argomentare a seguito dell'istruttoria”.
Tutore della minore: “…si associa alle conclusioni del curatore e chiede la conferma della sentenza di primo grado”.
Procuratore Generale, dott.ssa Nicoletta Quaglino: “…chiede la conferma della sentenza di primo grado”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12.3.2024 – oggetto dell'odierno giudizio di appello - il Tribunale per i Minorenni di Torino, provvedendo in via provvisoriamente esecutiva, dichiarava lo stato di adottabilità della minore , disponendo, al contempo, l'inserimento Persona_1 della stessa in una famiglia in possesso dei requisiti per accedere alla sua futura adozione, l'interruzione dei rapporti con la sua famiglia di origine, la conferma della nomina del Tutore provvisorio e la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte dei servizi Sociale e di dell'età evolutiva. CP_1
Nella sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dava atto di quanto segue.
La situazione della minore era già stata sottoposta all'attenzione di questo Tribunale a seguito dell'apertura, in data 8.7.2021, di un procedimento de potestate (n. 1199/2021 Reg. V.G.) finalizzato alla conferma del provvedimento di messa in protezione della minore adottato in via d'urgenza dalla Pubblica Autorità ai sensi dell'art. 403 c.c., alla presa in carico del nucleo da parte dei servizi specializzati (in particolare, C.S.M. per la madre) e alla sospensione di madre e padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
A fondamento del ricorso, il P.M.M. evidenziava che in data 5.7.2021, operatori del Servizio Sociale avevano provveduto in via d'urgenza a porre in sicurezza la minore mediante inserimento in idonea comunità, a seguito dell'esecuzione di un T.S.O. sulla madre da parte dei sanitari e delle Forze dell'ordine, intervenuti su richiesta dell'assistente sociale di riferimento del nucleo e del medico curante della signora.
Dagli atti allegati al ricorso, risultava che: il nucleo era noto al Servizio Sociale sin dalla nascita della minore, avvenuta pretermine, e a seguito delle richieste di aiuti economici da parte della madre;
la signora era giunta in Italia dal Marocco nel 2004, per
PE ricongiungersi al marito, dal quale aveva poi divorziato nel 2008; successivamente, aveva avviato una relazione sentimentale con il signor , dalla quale era nata, nel 2015,
PE la figlia Il signor si trovava in Italia, irregolarmente, dal 2006 e, a dire
PE PE della signora non era mai stato presente nella vita della figlia. In favore della diade
PE madre-figlia erano stati attivati numerosi interventi di sostegno, compreso un affido diurno, resosi necessario a seguito degli approfondimenti sulla minori da parte della che CP_2 avevano condotto ad una diagnosi di “Disturbo dello Spettro dell'Autismo con compromissione linguistica e profilo cognitivo nella media”, al conseguente riconoscimento dell'invalidità civile e all'attribuzione di un'indennità di frequenza in favore della minore.
Il 5.7.2021, l'assistente sociale incaricata dalla situazione del nucleo si era recata presso l'abitazione familiare per appurare le condizioni di salute della minore, dal momento che, nel corso degli ultimi colloqui telefonici con la signora le esternazioni della donna
PE avevano fatto sorgere alcune preoccupazioni rispetto alle sue condizioni psichiche (la madre aveva dichiarato che non era sua figlia in quanto ella era “sterile” e che, di recente,
PE qualcuno si era introdotto nella sua abitazione per rubare il primo dentino da latte della minore). Risultava, inoltre, che nel luglio 2021 la signora avesse avviato un
PE procedimento per il disconoscimento della paternità del signor , assumendo che
PE lo stesso non fosse il padre biologico della minore.
Giunta presso l'abitazione del nucleo, la signora aveva manifestato atteggiamenti PE fortemente alterati e oppositivi, tali da mettere a repentaglio la stessa incolumità della minore, la quale era stata, peraltro, trovata in uno stato di grave incuria generalizzata, rendendo così inevitabile l'intervento di messa in sicurezza della bambina e il trattamento sanitario a protezione della madre.
Stante il serio pregiudizio per la minore derivante dall'assenza del padre e dalle gravi condotte poste in essere dalla madre, sintomatiche di una condizione di disagio psichico ed emotivo, con decreto del 12.7.2021, il Tribunale per i Minorenni confermava il collocamento in protezione della minore adottato nell'urgenza, disponeva l'inserimento della bambina in idonea famiglia affidataria/casa famiglia, con previsione di incontri in luogo neutro con la madre e sospensione di quelli con il padre, disponeva la presa in carico sociale e psicologica del nucleo, oltre alla presa in carico della madre da parte del C.S.M., e autorizzava, a limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre, il Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente, o un suo delegato, ad adottare tutte le decisioni di carattere sanitario e/o scolastico nell'interesse della minore.
L'istruttoria successivamente svolta confermava una situazione familiare gravemente pregiudizievole per la minore, in parte correlata al progressivo peggioramento del quadro clinico della madre (la signora risultava in carico al C.S.M. sin dal 2011, con una diagnosi di
“Psicosi NAS” per la quale aveva subito ricoveri in SPDC nel 2009; a seguito del T.S.O. del 5.7.2021, la signora era stata ricoverata in SPDC fino al 14.7.2021, quando si era allontanata dal reparto contro il parere dei sanitari;
in data 24.9.2021, i Carabinieri erano intervenuti nuovamente presso l'abitazione della signora che era stata trovata completamente a PE soqquadro e in uno stato di scarsa igiene: le Forze dell'Ordine avevano, dunque, provveduto ad accompagnare la donna in ospedale, da cui tuttavia la stessa si era allontanata poco dopo;
la madre, regolarmente convocata, non si era presentata all'udienza fissata per la sua audizione avanti al T.M. in data 18.10.2021).
Con riferimento al padre della minore, i Servizi Sociali riportavano che l'uomo aveva mantenuto contatti telefonici settimanali con l'assistente sociale per informarsi sulle condizioni di salute della figlia, ma non aveva mai chiesto di incontrarla;
lo stesso continuava ad essere irregolare sul territorio nazionale e il procedimento per il disconoscimento della paternità presso il Tribunale si trovava in una situazione di stallo, a causa dell'impossibilità di accertare la vera identità del signor per mancanza di PE validi documenti. Quanto alla minore, se inizialmente l'osservazione compiuta nei primi giorni di inserimento comunitario aveva evidenziato una condizione di profonda trascuratezza della bambina, il successivo spostamento in una risorsa affidataria (avvenuto il 9.8.2021) aveva consentito di apprezzare importanti miglioramenti.
Nel corso della procedura, preso atto del quadro clinico gravemente preoccupante della madre e della sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia, nel novembre 2021, il P.M.M. esercitava l'iniziativa per l'apertura di una procedura volta a verificare l'eventuale sussistenza di uno stato di abbandono della minore, nell'ambito della quale, con decreto del 30.11.2021, Tribunale per i Minorenni disponeva l'inserimento di in una famiglia PE
“a rischio giuridico” - con conferma della collocazione in atto sino al reperimento di idonea risorsa adottiva -, autorizzava lo svolgimento di incontri in luogo neutro tra la bambina e la madre - secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti, previo accertamento delle condizioni psico-fisiche della madre e previo avvio, da parte della stessa, di un serio percorso presso il C.S.M.. -, sospendeva gli incontri padre-figlia, incaricava il Servizio Sociale, la tà evolutiva e il C.S.M., ciascuno per i rispettivi Controparte_3 ambiti di competenza, di procedere ad approfonditi accertamenti in ordine alla condizione psicofisica e psico-evolutiva del minore, alla situazione personale e familiare dei genitori, ai profili di personalità della madre, nonché all'esistenza di eventuali parenti entro il quarto grado disponibili all'affidamento della minore, e disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre, con conseguente nomina di un Tutore provvisorio e di un curatore speciale in favore della minore.
L'istruttoria svolta nell'ambito della procedura di adottabilità metteva in luce le seguenti circostanze:
- In seguito a due episodi di perdita temporanea di coscienza da parte della minore nei primi mesi del 2022, veniva formulata nei suoi confronti una diagnosi di epilessia, con prescrizione di terapia farmacologica;
- La madre, nuovamente convocata regolarmente avanti al T.M., non compariva all'udienza fissata per la sua audizione;
inoltre, resa edotta della necessità di una sua previa presa in carico da parte del l fine di poter avviare gli incontri con la figlia, Pt_3 si rendeva irreperibile a decorrere dal febbraio 2022;
- Il padre, pur continuando a collaborare e a mantenere regolari contatti con i servizi per avere informazioni sulla figlia e sul suo stato di salute, dichiarava in udienza di essere ancora irregolare sul territorio, di mantenersi attraverso lavori precari, di avere intenzione di sposarsi con la nuova compagna, di nazionalità italiana, e di avere il progetto di riavere la figlia con sé, progetto che – a suo dire – era stato condiviso anche dalla compagna, resasi disponibile a compiere un percorso e a collaborare con i servizi;
- Vista l'istanza formulata dal padre in sede di memoria di costituzione e reiterata all'esito della sua audizione nella procedura, il Tribunale, con decreto 22.3.2022, autorizzava l'avvio di incontri in luogo neutro tra padre e figlia, richiedendo, al contempo, ai servizi di inviare periodiche relazioni di aggiornamento;
- Le prime osservazioni degli incontri padre-minore evidenziavano, da un lato, la sostanziale adeguatezza del signor nello svolgimento di attività ludiche con PE la figlia ma, dall'altro, la tendenza dell'uomo a rivendicare in modo rigido il proprio ruolo paterno e familiare nei confronti della bambina e la propria fede islamica, dimostrando forte disappunto rispetto alle pratiche religione cattoliche seguite dall'affidataria della figlia, con inevitabili ripercussioni sulla serenità di tuttavia, PE a seguito di colloqui educativi con gli operatori, il signor si mostrava più PE accogliente nei confronti della minore, che a sua volta appariva maggiormente a suo agio nel trascorrere il tempo con la figura paterna;
- Il procedimento di disconoscimento della paternità del signor dinnanzi al PE
Tribunale di Alessandria si concludeva con il rigetto della domanda attorea, a fronte dell'impossibilità di procedere all'identificazione anagrafica del padre all'atto del prelievo del campione da sottoporre ad analisi, essendo l'uomo privo di un valido documento d'identità;
- Con riferimento alla madre, le relazioni sociali e psicologiche confermavano la condizione di profonda fragilità della donna, la quale, fino all'agosto 2022 si era resa irreperibile con il C.S.M., rifiutando altresì l'assunzione della terapia farmacologica prescrittale e mantenendo unicamente contatti con il Solo dal settembre 2022, la CP_4 signora riprendeva colloqui con i servizi, nel corso dei quali rappresentava una PE situazione di precarietà economica-abitativa e l'imminente sfratto dalla propria abitazione, focalizzando la propria attenzione essenzialmente su richieste di aiuto economico, senza avanzare alcun particolare interesse o richiesta nei confronti della figlia. In data 5.10.2022, la signora si presentava in udienza avanti al T.M., nel corso della quale appariva poco consapevole dei problemi di salute della figlia, affermando di non riuscire a gestire i “capricci” della bambina, e ammetteva di aver ripreso a fare utilizzo di CP_ cannabinoidi, pur sostenendo di voler continuare a collaborare con il e il C.S.M.;
- Nel frattempo, pervenivano relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sanitari. Il Ser.D riportava la costanza della madre nel presentarsi ai vari appuntamenti ma, al contempo, rilevava nella signora un disturbo da uso di cannabinoidi e cocaina di gravità intermedia, in considerazione del quale le era stato proposto un inserimento in comunità terapeutica, che ella, tuttavia, aveva rifiutato. A gennaio 2023, il C.S.M. comunicava che la signora nonostante la dichiarata disponibilità a riprendere la presa in carico, da PE due mesi si era resa nuovamente irreperibile;
- In data 18.11.2022, si procedeva all'audizione dell'affidataria della minore, la quale riportava che all'inizio dell'affido presentava molteplici carenze e lacune, ma PE che, nel corso dei mesi, aveva avuto notevoli miglioramenti sotto il profilo cognitivo, relazionale e comportamentale;
in tale sede, l'affidataria manifestava la propria disponibilità a prendersi cura di a qualunque titolo;
PE
- Pervenivano ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei servizi, che davano atto dell'andamento discontinuo dei percorsi della madre, la quale si era resa irreperibile, anche per diversi mesi, con il C.S.M. e il proseguendo, nel frattempo, ad utilizzare CP_4 sostanze stupefacenti;
- Quanto al padre, i servizi sociali e psicologici incaricati riportavano un mutamento del comportamento del signor , il quale sembrava aver abbandonato gli PE atteggiamenti rivendicativi e autocentrati sui propri bisogni, manifestati in precedenza, mostrandosi maggiormente aperto all'ascolto e alla riflessione e focalizzato sulle esigenze della figlia e sul suo benessere, arrivando anche ad esprimere sentimenti di riconoscenza nei confronti dell'affidataria; tale cambiamenti avevano avuto effetti sulla qualità dalla relazione padre-figlia, che appariva più serena e gioiosa;
peraltro, interpellato rispetto alla sua progettualità futura, il padre affermava di avere intrapreso una convivenza con la compagna, signora con la quale intendeva sposarsi al fine di creare un contesto Pt_4 familiare pronto ad accogliere anche PE - Si rendeva, dunque, necessario un approfondimento istruttorio rispetto alla concreta possibilità di futuro rientro della minore presso il nucleo familiare del padre e, per tale motivo, il Tribunale procedeva a convocare la compagna del signor e ad PE incaricare il Servizio Sociale di svolgere un approfondimento in merito al contesto sociale, abitativo e lavorativo della signora e alla disponibilità della stessa ad assumere Pt_4 un ruolo vicariale nei confronti di PE
- Tuttavia, le audizioni dei signori e e la relazione sociale Pt_4 PE successivamente acquisita, mettevano in luce l'impraticabilità del progetto familiare delineato dal padre, tenuto conto del sostanziale disinteresse dimostrato dalla compagna nei confronti di e dell'inconsapevolezza dimostrata dal signor PE PE rispetto all'evidente inadeguatezza della donna a svolgere una funzione vicariale rispetto alla figura materna. Invero, in udienza il padre, nonostante le plurime contestazioni da parte del giudice delegato in ordine alla palese contraddittorietà delle sue convinzioni rispetto alle dichiarazioni rese in udienza dalla compagna, perseverava strenuamente nel ritenere la stessa in grado di occuparsi della figlia, minimizzando l'evidente disinteresse della donna e la sua mancata conoscenza del quadro clinico e dei bisogni di e PE individuando come soluzione salvifica l'avvio di un effettivo rapporto di quotidianità tra la minore e la signora Pt_4
- Nella medesima udienza, veniva sentito anche il Tutore della minore, il quale riportava alcuni recenti avvenimenti che avevano messo in discussione la relazione di fiducia con l'affidataria di la signora, infatti, aveva accolto in affidamento presso di sé altri PE due bambini, senza una previa condivisione di tale progetto con gli operatori;
a ciò si era aggiunta la comunicazione da parte della stessa, in sede di rinnovo del patto di affido di della sua intenzione di revocare la disponibilità all'accoglienza della minore, PE tenuto conto dei limiti che l'affidamento le stava imponendo rispetto ai propri progetti lavorativi all'estero; i servizi era stati, dunque, costretti ad avviare la ricerca di una nuova risorsa affidataria per all'esito della quale, tuttavia, l'affidataria aveva fatto PE
“marcia indietro”, rinnovando la propria disponibilità a proseguire con il progetto di affidamento della minore;
- Quanto al rapporto padre-figlia, gli incontri proseguivano serenamente, evidenziando buone capacità relazionali da parte del signor;
parallelamente, gli operatori PE rilevavano una mancata attivazione da parte dello stesso al fine di aumentare gli spazi e i tempi di condivisione con la figlia;
- Ad agosto 2023, si svolgeva un incontro tra la madre e gli operatori dei servizi sociali e di psicologia, nel corso del quale la signora si presentava poco reattiva, con atteggiamenti di ripiegamento, rassegnazione e tristezza;
ella dava atto di avere ripreso la presa in carico presso il C.S.M. e il ma, al tempo stesso, ammetteva il persistente utilizzo di CP_4 cocaina.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale per i Minorenni, con sentenza del 12.3.2024 – oggetto dell'odierna impugnazione – concludeva ritenendo sussistente una condizione di abbandono morale e materiale della minore. In particolare, il giudice a quo riteneva provata l'assoluta inadeguatezza genitoriale sia della madre, sia del padre, rivelatisi entrambi, seppur sotto profili diversi, gravemente fragili e non in grado di elaborare e mettere in atto un progetto di vita credibile per la figlia, né di mettersi in discussione e di crescere sotto il profilo genitoriale – e ciò, nonostante gli innumerevoli supporti offerti loro -, rinunciando ad acquisire competenze genitoriali minimamente adeguate a fronteggiare le speciali esigenze psico-evolutive di cui era portatrice, specie in considerazione del suo PE complesso quadro sanitario.
Con specifico riferimento alla madre, il Tribunale evidenziava che la donna, non solo presentava profonde problematiche personali e genitoriali che avevano già determinato l'allontanamento della figlia, ma non era stata in grado di usufruire dei plurimi sostegni che le erano stati offerti, compreso l'inserimento in una comunità terapeutica al fine di intraprendere un percorso di cura strutturato e intensivo, perseverando, piuttosto, nell'abuso di stupefacenti e in modalità discontinue di collaborazione con i servizi, pur nella consapevolezza che tali condotte le avrebbero impedito la ripresa degli incontri con la figlia.
Quanto al padre, il Tribunale osservava che, benché adeguato in occasione degli incontri in luogo neutro con la figlia non era apparso consapevole delle reali esigenze della PE figlia, come dimostrato dal fatto che lo stesso, per diverso tempo, aveva strenuamente ricercato la realizzazione di un progetto familiare con la signora nonostante Pt_4
l'evidente inadeguatezza della donna, invece di focalizzarsi sull'acquisizione di una propria stabilità personale, abitativa e lavorativa, necessaria al fine di poter ipotizzare un serio percorso di riavvicinamento alla figlia. Evidenziava, inoltre, il giudice a quo che la decisione del signor di interrompere la relazione con la compagna era apparsa ardiva e, PE soprattutto, che non vi era alcuna certezza della sua effettiva tenuta nel tempo, posto che, ancora ad ottobre 2023, l'uomo aveva ribadito l'idoneità vicariale della signora e la Pt_4 volontà di contrarre matrimonio con la stessa, nonostante i plurimi elementi di inadeguatezza della donna già emersi ed evidenziati dai servizi e dallo stesso giudice delegato, in sede di udienza.
In ultimo, il Tribunale osservava che le suddette considerazioni rispetto alla figura paterna non risultavano smentite neppure alla luce dell'osservazione della relazione padre-figlia: infatti, pur non potendo sottacere il positivo andamento degli incontri padre-figlia e l'esistenza di un rapporto affettivo tra loro, riteneva il giudice a quo che detto rapporto non fosse sufficienti ad integrare quel livello di assistenza materiale e morale tale da poter escludere lo stato di abbandono della minore, soprattutto in considerazione degli specifici bisogni di affetta da sindrome dello spettro autistico e da epilessia e bisognosa, PE pertanto, di massime attenzioni e di figure di riferimento altamente consapevoli delle sue peculiari esigenze.
In conclusione, il Tribunale riteneva sussistenti gli estremi dello stato di abbandono morale e materiale di e, conseguentemente, ne dichiarava lo stato di adottabilità, con PE interruzione dei rapporti con la sua famiglia d'origine e collocamento della stessa in una famiglia in possesso dei requisiti per accedere alla sua futura eventuale adozione, valutando, inoltre, nell'interesse della minore il mantenimento dei rapporti con l'affidataria.
***
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il padre, lamentando, innanzitutto, che il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto del percorso dal medesimo compiuto al fine di migliorare le proprie capacità genitoriali, come era in realtà emerso dall'istruttoria espletata in primo grado. A tale proposito, l'appellante precisava che non corrispondeva al vero quanto affermato in sentenza circa la sua mancata attivazione per l'ampliamento degli incontri con la figlia, avendo lo stesso, già nel mese di luglio 2022, richiesto di poterne incrementare la frequenza, passando da incontri a cadenza quindicinale ad incontri settimanali, come riportato dai servizi nella relazione 15.7.2022; in seguito, a fronte del mancato accoglimento di tale richiesta, egli l'aveva ribadita nel corso dell'udienza del 18.11.2022, tramite il proprio difensore. Ciò nonostante, il Tribunale non si era mai pronunciato su tali istanze e i servizi avevano ritenuto di mantenere le modalità di incontro a cadenza quindicinale già in essere;
lo stesso, aveva, tuttavia, continuato ad insistere sulle proprie richieste, ribadite, in ultimo, con la memoria conclusiva del 21.3.2023, con cui aveva nuovamente chiesto l'intensificazione e graduale liberalizzazione degli incontri con la figlia;
infine, il padre sottolineava che analoga richiesta era stata avanzata anche dalla curatrice speciale della minore, nella memoria del 20.3.2023, e dal PM, con il parere del 13.4.2023.
Ciò chiarito, il padre evidenziava come la sentenza impugnata non avesse dato il giusto rilievo ai cambiamenti positivi da lui messi in atto nella relazione con la figlia e nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale. Secondo l'appellante, infatti, l'istruttoria svolta aveva confermato, diversamente da quanto ritenuto dal T.M., che lo stesso era stato in grado di modificare gli atteggiamenti passati, mettendo sempre più al centro i bisogni della figlia: aveva accolto, interiorizzato e messo in pratica tutti i rimandi degli operatori, aveva compreso la bontà dell'intervento dell'affidataria sul benessere di aveva interrotto PE la relazione sentimentale con la signora inoltre, pur non avendo un'occupazione Pt_4
“in regola”, aveva sempre continuato a svolgere l'attività lavorativa di piastrellista, aveva reperito una sistemazione abitativa stabile, aveva presentato ricorso ex art. 31 d.lgs. 286/98 al fine di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia – ricorso che era stato, peraltro accolto dal on decreto del 15.1.2024 - e si era attivato con la Questura di Alessandria CP_5 per lo svolgimento degli adempimenti necessari, con l'obiettivo, una volta regolarizzata la propria posizione sul territorio italiano, di stabilizzarsi anche dal punto di vista lavorativo. Concludeva sul punto sottolineando che, pur non essendo ancora in grado di richiedere il rientro della figlia presso di sé, aveva dimostrato il suo progressivo e costante impegno dal punto di vista lavorativo e abitativo e, soprattutto, nella relazione affettiva con la figlia
PE
Con il secondo motivo di gravame, il padre lamentava la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del danno evolutivo che la rescissione del legame padre-figlia avrebbe arrecato allo sviluppo psico-fisico della minore. A tale proposito, l'appellante evidenziava che le copiose relazioni psico-sociali in atti e le dichiarazioni dell'affidataria della minore alle specialiste della N.P.I. avevano dimostrato chiaramente la qualità della relazione padre- figlia, caratterizzata da un legame affettivo riconosciuto da autentico e profondo e, PE per tali motivi, riteneva detto legame non rescindibile, se non a costo di una grave compromissione per lo sviluppo psico-fisico della figlia.
In ultimo, il signor formulava istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva PE della sentenza impugnata, al fine di ottenere la tempestiva riattivazione degli incontri con la figlia.
***
Si costituiva in giudizio la madre della minore aderendo, nella sostanza, alle domande formulate dall'appellante e concludendo con la richiesta alla Corte di disporre, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca dello stato lo stato di adottabilità della minore e la reintegra del padre nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale, con prosecuzione delle prese in carico già attive, conferma dell'attuale collocamento della minore e previsione di incontri tra padre e figlia a cadenza settimanale, con possibilità di successiva graduale liberalizzazione degli stessi previa valutazione da parte del Servizio Sociale e della CP_2 in vista del definitivo rientro della minore presso il padre. A sostegno delle proprie domande la signora osservava che i servizi non avevano mai PE segnalato lacune gravi nelle competenze genitoriali paterne e che gli incontri padre-figlia in luogo neutro avevano avuto un andamento sempre positivo;
sottolineava, inoltre, che l'adesione del padre ai percorsi avviati con i servizi non era stata solo formale, ma del tutto genuina, come dimostrato dal fatto che l'uomo aveva sempre mostrato interesse per la figlia e, fin dal luglio 2022, aveva più volte, inutilmente, chiesto l'ampliamento degli incontri in luogo neutro con lei, a cui aveva, del resto, sempre partecipato in modo attivo, imparando ad accogliere i rimandi degli operatori e focalizzandosi sempre di più sui bisogni della figlia;
evidenziava, inoltre, come il padre avesse, nel corso della procedura di primo grado, reperito un'occupazione e una soluzione abitativa stabile e regolarizzato la propria posizione sul territorio italiano e come lo stesso, pur riconoscendo di aver ancora bisogno del supporto degli operatori, si fosse sempre dichiarato disponibile a proseguire il percorso di crescita intrapreso, al fine di poter riaccogliere la figlia a casa con sé.
La signora contestava, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto PE
l'interruzione dei rapporti della minore con la famiglia d'origine “stante la rescindibilità della relazione”, evidenziando come il giudice di prime cure non avesse valutato correttamente il legame esistente tra padre e figlia e tenuto in debito conto le eventuali conseguenze negative per la figlia derivanti dall'interruzione dei rapporti con il padre, sino ad allora proseguiti positivamente, con importante coinvolgimento emotivo da parte della stessa PE mostratasi sempre desiderosa di rivedere il padre.
***
Nella sua comparsa di costituzione, la curatrice speciale della minore osservava, innanzitutto, come la complessa situazione di salute della madre della minore e la precarietà della condizione personale dell'appellante rappresentassero, ancora all'attualità, elementi tali da far ritenere infausta la prognosi circa il recupero delle capacità genitoriali di entrambi in tempi compatibili con le esigenze evolutive di e con il suo complesso quadro PE sanitario. Peraltro, pur riconoscendo l'impegno del signor nel reperire i PE documenti necessari per la sua regolarizzazione sul territorio nazionale, evidenziava come tale attivazione dovesse ritenersi quantomeno tardiva (risalendo solamente alla fine del 2023), pur essendo allo stesso nota da tempo la pendenza di una procedura di adottabilità nell'interesse della figlia. Precisava, tra l'altro, che le ultime relazioni di servizi avevano ribadito, ancora una volta, lo scarso spirito di iniziativa paterno nell'interfacciarsi con i vari operatori che si occupavano della bambina e che, dai documenti prodotti dall'appellante, non era dato comprendere se, allo stato, il medesimo avesse un'occupazione regolare e un contratto di locazione a lui intestato.
Ciò premesso, la curatrice speciale riteneva l'insussistenza di elementi sufficienti a giustificare una modifica della sentenza impugnata in punto dichiarazione dello stato di abbandono della minore.
D'altro canto, la curatrice riconosceva l'esistenza di un legame padre-figlia meritevole di essere portato all'attenzione della Corte, come del resto dalla medesima già segnalato nella memoria conclusiva depositata nel primo grado del giudizio.
Con specifico riferimento all'andamento del progetto di affidamento in atto, evidenziava come l'attuale risorsa affidataria, di sua iniziativa e senza avvertire preventivamente il Servizio Sociale, avesse accolto nel nucleo altre due minori in tenera età, destabilizzando la piccola e avesse altresì cambiato abitazione, senza fornire e condividere alcuna PE informazione in merito con gli operatori. Chiedeva, pertanto, che il Tutore, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, fornisse alla Corte maggiori dettagli sulla nuova collocazione della bambina, sulle motivazioni alla base di tale trasferimento e sul nuovo assetto familiare nel quale si trovava attualmente collocata la minore.
Conclusivamente, la curatrice speciale chiedeva, nell'interesse di la conferma della PE pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità, con richiesta alla Corte di valutare la possibilità di mantenimento dei legami affettivi che la minore era stata in grado di creare nel corso della procedura, verificando, nello specifico, la rescindibilità del legame padre- figlia, specie tenuto conto della patologia da cui era affetta la minore.
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In data 9.7.2024, all'esito dell'udienza sull'istanza del signor di sospensione della PE provvisoria esecutività della sentenza impugnata, questa Corte pronunciava ordinanza con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta, disponeva il ripristino degli incontri padre-figlia, con le modalità precedentemente in atto. Si riportano, per chiarezza e comodità espositiva, le motivazioni dell'ordinanza 9.7.2024, testé richiamata:
“…preliminarmente deve ritenersi che, quantomeno nella presente fase cautelare, riservata ogni ulteriore e più approfondita valutazione alla fase di merito, non sussistano i presupposti nè del fumus boni iuris né del periculum in mora in relazione alla richiesta di sospensione dell'inserimento della minore in famiglia affidataria a rischio giuridico, attesa l'istruttoria già espletata in primo grado, che ha evidenziato le significative carenze genitoriali sia del padre sia della madre e la loro non recuperabilità in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore;
si ritiene invece che la richiesta di ripresa degli incontri della bambina con il padre (che ha proposto ricorso per la sospensiva su tale specifico punto, motivato con l'asserito grave pregiudizio che tale già attuata interruzione avrebbe arrecato al rapporto figlia/padre, atteso il consolidato rapporto affettivo sincero e profondo che si era creato tra il padre e la minore, in seguito ai notevoli miglioramenti compiuti dal sig. e documentati dalle relazioni acquisite nel corso PE dell'istruttoria svolta in primo grado) debba essere accolta, alla luce delle risultanze positive in atti circa il rapporto padre/minore, che è stato riavviato proprio durante la fase di primo grado, testimoniate dal fatto che si è effettivamente creato un legame affettivo tra la minore ed il padre e che occorre altresì mantenere la continuità di tale routine di relazione, proprio nell'interesse della bambina, anche tenuto conto del disturbo dello spettro autistico di cui è affetta e che, conseguentemente, ogni modifica delle abitudini (ivi compresi gli incontri con il padre) potrebbe essere dannosa per il suo equilibrio psichico. Alla luce di quanto sopra evidenziato, quindi, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in punto inserimento della minore in famiglia affidataria e interruzione degli incontri minore/padre deve essere accolta solo in parte, cioè solo in relazione al ripristino degli incontri padre/figlia, con le modalità già precedentemente in atto (ossia in luogo neutro, alla presenza di un operatore, ogni 15 giorni per la durata di un'ora)”.
In data 19.11.2024, veniva sentito il padre della minore. La Corte rinviava la causa all'udienza del 15.4.2025 per l'audizione dell'affidataria temporanea di PE richiedendo, contestualmente, l'invio, da parte della di un'approfondita relazione in CP_2 merito all'andamento degli incontri padre-minore e alle eventuali ripercussioni psicologiche sulla minore derivanti dalla riapertura di tali rapporti e, da parte del Servizio Sociale, di una relazione aggiornata in merito alla situazione personale del signor PE
e alla descrizione diaria degli incontri in luogo neutro con la figlia.
In data 3.6.2025 e 6.10.2025 pervenivano relazioni psico-sociali di aggiornamento in merito all'andamento degli incontri padre-figlia e al percorso di supporto psicologico avviato in favore di PE All'udienza del 7.10.2025 – fissata a seguito della mancata comparizione dell'affidataria alla precedente udienza dell'8.7.2025 – si procedeva all'audizione dell'affidataria di PE all'esito della quale le parti rassegnavano le loro conclusioni, come in epigrafe.
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L'appello è infondato, ad eccezione di quanto si dirà di seguito con riferimento agli incontri padre-figlia.
§ 1. Sul primo motivo di appello – la dedotta insussistenza dello stato di abbandono.
Dall'esame complessivo dell'istruttoria di primo grado e degli ulteriori elementi acquisiti in appello – comprese le audizioni del padre (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024) e dell'affidataria (verbale di udienza del 7.10.2025) e le relazioni aggiornate dei servizi sociali e del N.P.I./psicologia dell'età evolutiva, acquisite sino all'ottobre 2025 – emerge la permanenza di una condizione di abbandono morale e materiale della minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. della legge n. 184/1983, non superabile in tempi compatibili con i suoi bisogni evolutivi e clinici.
§ 1.1. Con riferimento alla posizione materna.
Permane, senza soluzione di continuità rispetto a quanto accertato in primo grado, una condizione di grave e cronica inadeguatezza genitoriale della madre, segnata da disturbo psichiatrico strutturato, uso di sostanze stupefacenti e assenza di presa in carico terapeutica stabile.
Le relazioni dei servizi territoriali (in particolare, quelle del 22.10.2024, del 13.11.2024 e del 3.6.2025) descrivono una collaborazione discontinua, con frequenti periodi di irreperibilità, rifiuto di aderire ai programmi del del e atteggiamenti alterati e oppositivi Pt_3 CP_4 nei confronti degli operatori. La relazione del 6.10.2025 ribadisce che la signora PE continua a mostrare atteggiamenti fortemente oppositivi e aggressivi verso gli operatori, apparendo spesso in stato confusionale e non mostrando alcuna consapevolezza delle esigenze della figlia, né alcun interesse concreto alla ripresa dei contatti con lei (cfr. relazione sociale 6.10.2025 cit., ove si legge: “Per quanto attiene la madre di si riporta che si è PE presentata al CSP diverse volte chiedendo dell'assistente sociale, che in quel momento non era presente, la signora era visibilmente alterata, presentava una modalità aggressiva, usava improperi e insulti nei confronti del servizio”). A fronte dei reiterati tentativi di sostegno terapeutico e genitoriale, la signora ha rifiutato ogni percorso strutturato, non ha accettato l'inserimento in comunità terapeutica e ha interrotto più volte le prese in carico, mostrando una persistente incapacità di garantire stabilità, protezione e continuità affettiva alla figlia.
Tale condotta, protrattasi per tutta la durata del procedimento, configura una completa abdicazione al ruolo genitoriale, espressiva di una condizione di abbandono morale e materiale ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983.
Del resto, la stessa madre, costituitasi in appello, non ha formulato domande nell'interesse proprio, limitandosi ad aderire all'impugnazione del padre, senza neppure chiedere la revoca della pronuncia di decadenza emessa nei suoi confronti o prospettare percorsi di recupero per sé. Tale atteggiamento processuale, unito alla sua condizione clinica e comportamentale, conferma l'irreversibilità della sua condizione di inidoneità genitoriale.
§ 1.2. Con riferimento alla posizione paterna. La Corte prende atto che, a seguito dell'ordinanza del 9 luglio 2024, con cui è stata disposta la riattivazione degli incontri precedentemente sospesi, la relazione padre–figlia è proseguita in modo regolare e sereno, con cadenza quindicinale, sotto la supervisione dei servizi.
Le relazioni psico-sociali del 3.6.2025 e del 6.10.2025 descrivono un rapporto affettivo nel complesso positivo, con incontri vissuti dalla bambina con piacere e senza reazioni disfunzionali: la minore appare tranquilla, collaborante, felice di ricevere piccoli doni e di trascorrere del tempo con il padre.
Al contempo, dalla predette relazioni emerge chiaramente che la bambina non percepisce il padre come una figura genitoriale normativa, ma come un piacevole compagno di giochi, privo di una concreta funzione educativa o regolativa.
Il signor , pur presente e puntuale in occasione dei luoghi neutri con la figlia – ad PE eccezione di un incontro, a cui lo stesso non si è presentato senza avvertire il servizio, così costringendo ad attendere inutilmente il suo arrivo – non è apparso, tuttavia, in PE grado di ingaggiarsi e coinvolgersi maggiormente nell'interesse della figlia. Nella relazione sociale di aggiornamento del 21.10.2024 si legge che, anche successivamente al ripristino degli incontri con la figlia, l'uomo “non ha avanzato la richiesta di avere un confronto con i professionisti (psicologa, pediatra e scuola) al fine di avere informazioni sulla situazione clinica e scolastica della piccola. Infatti è il servizio sociale che ha contattato il sig. per fissare colloqui CP_6 al fine di renderlo partecipe dello sviluppo del progetto di vita della bambina”.
A tale riguardo, va osservato che il padre, con l'atto di gravame, ha censurato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto che egli avesse chiesto di incrementare la frequentazione con la figlia. In effetti, dagli atti del giudizio di primo grado – in particolare dalla memoria conclusiva e dalle dichiarazioni rese all'udienza avanti al Tribunale per i minorenni – risulta che tale richiesta era stata formalmente formulata. Tuttavia, detta istanza non può essere considerata indicativa di un reale percorso di crescita o di assunzione di responsabilità genitoriale. Come già anticipato, è emerso chiaramente che, anche dopo la ripresa degli incontri, l'uomo non ha mai preso l'iniziativa di chiedere colloqui con i professionisti coinvolti per conoscere l'andamento clinico e scolastico della figlia, ed è stato necessario l'intervento dei servizi per aggiornarlo sull'evoluzione del progetto di vita della bambina.
Ne consegue che l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di tale richiesta formale non incide sulla valutazione complessiva della sua capacità genitoriale, poiché l'ampliamento della frequentazione – quand'anche domandato – non sarebbe stato nell'interesse della minore, non essendo sostenuto da un effettivo coinvolgimento del padre né da una concreta partecipazione al percorso educativo e terapeutico della figlia.
Inoltre, le più recenti osservazioni dei servizi, riportate nella relazione del 6 ottobre 2025, hanno evidenziato criticità nella capacità del padre di sintonizzarsi con i bisogni emotivi e relazionali della figlia, anche nel limitato contesto del luogo neutro. In più occasioni, egli avrebbe manifestato disaccordo rispetto a racconti o scelte della minore (come la passione per la piscina o i capi di vestiario indossati), esprimendo giudizi negativi o commenti poco adeguati, che in alcuni casi hanno determinato momenti di agitazione o confusione nella bambina. Nell'ultimo incontro osservato, ad esempio, il padre, dopo aver chiesto a PE di cambiare gioco ed averle ripetuto più volte che la vedeva “diversa dal solito”, non è riuscito a spiegare il senso della sua affermazione, provocando nella figlia disorientamento e tensione. Tali episodi, pur non pregiudicando la qualità complessiva del legame, confermano la persistente difficoltà del padre a leggere e comprendere i vissuti della bambina e a modulare in modo adeguato le proprie reazioni emotive, con inevitabili ripercussioni sulla serenità e il delicato equilibrio di PE
Il signor , pur avendo raggiunto una certa stabilità abitativa e lavorativa – PE sebbene il contratto di locazione risulti ancora intestato all'ex compagna – non ha maturato un'effettiva comprensione del quadro sanitario e terapeutico della bambina e della complessità del suo disturbo. Nel corso dell'audizione del novembre 2024, lo stesso non ha saputo riferire circa la natura della patologia epilettica e delle cure seguite da PE limitandosi ad affermare che la figlia “assume una terapia, ma non so per cosa”, e che delle sue condizioni “si informa tramite l'assistente sociale”.
Tale superficialità denota una carenza di consapevolezza genitoriale profonda, particolarmente grave in presenza di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico ed epilessia, che richiede figure di riferimento altamente competenti, costanti e capaci di coordinarsi con i professionisti sanitari e scolastici.
In altri termini, a fronte di un quadro clinico che impone competenze genitoriali elevate, il padre non ha dimostrato di possedere strumenti adeguati per comprendere e gestire i bisogni evolutivi, terapeutici e relazionali della bambina, né si è attivato in alcun modo per acquisire siffatte necessarie competenze.
Del resto, anche la dichiarata interruzione del rapporto con la compagna – avvenuta solo all'esito dell'udienza di primo grado – è apparsa più reattiva alle sollecitazioni del Tribunale che espressione di un'autonoma presa di coscienza;
la permanenza dell'intestazione dell'immobile alla donna ne conferma la non piena indipendenza materiale e decisionale.
Il signor solo oggi sta raggiungendo, con fatica e sacrifici, un certo livello di PE integrazione, ma è un uomo solo, senza una rete familiare di supporto, senza strumenti per cogliere la complessità del quadro sanitario ed emotivo della figlia, senza un concreto progetto di vita che contempli anche la figlia. dal canto suo, necessita di cure e PE attenzioni elettive, costanti e intense, di competenze genitoriali al di sopra della norma, di avere intorno a sé persone che possano dedicare a lei il tempo e le energie necessarie, tutte condizioni che il padre non è in grado di garantirle.
Conclusivamente, pur riconoscendo la positività del legame e la serenità delle relazioni padre-figlia, questa Corte ritiene che il signor non sia in grado di offrire a PE tutte le cure, l'impegno e la dedizione necessari ad accompagnare il suo complesso PE percorso di crescita e che tale condizione – che si protrae ormai da diversi anni, senza significative evoluzioni - non sia emendabile in tempi compatibili con i complessi ed impellenti bisogni evolutivi e sanitari della minore.
§ 2. Sul secondo motivo di appello – il dedotto danno evolutivo da rescissione del legame padre–figlia.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
La Corte riconosce che il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato la rilevanza affettiva e identitaria del legame padre–figlia, che, del resto, risulta essersi meglio evidenziata solo alla luce delle più recenti relazioni di aggiornamento dei servizi. La relazione psico-sociale del 3.6.2025 e quella del 6.10.2025, in particolare, riferiscono che la bambina vive gli incontri con il padre con serenità e piacere, come occasione di gioco e di conferma affettiva e che il padre rappresenta per lei “il collegamento con le sue radici”.
Alla luce del quadro neuropsichiatrico della minore – affetta da disturbo dello spettro autistico e bisognosa di routine relazionali stabili – la brusca recisione di un legame significativo costituirebbe un rischio di destabilizzazione certamente rilevante.
Fatte queste doverose premesse, e richiamato quanto già esposto nel precedente paragrafo, ritiene questa Corte che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità della minore debba essere confermata, ma che l'adozione debba avvenire nelle forme della c.d. “adozione aperta”, con mantenimento di rapporti significativi con il padre, da modulare e vigilare a cura dei servizi sociali e di psicologia dell'età evolutiva e in accordo con il Tutore.
La sentenza n. 183 del 5 luglio 2023 della Corte Costituzionale ha, infatti, chiarito che la cosiddetta “adozione aperta” rappresenta la possibilità di coniugare l'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono, con la necessità di preservare – ove ciò corrisponda al preminente interesse del minore – alcune relazioni socio-affettive significative con componenti della famiglia d'origine.
La Consulta ha precisato che l'art. 27, comma 3, della legge n. 184/1983, nel prevedere la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, deve essere interpretato nel senso che la recisione riguarda solo i legami giuridici, mentre, con riferimento ai rapporti di fatto, opera una presunzione relativa di interruzione, superabile qualora emerga che la continuità di taluni legami risponde al superiore interesse del minore.
Non sussiste, dunque, un automatismo tra stato di abbandono e cessazione totale dei rapporti affettivi, spettando al giudice una valutazione in concreto sulla valenza relazionale e identitaria dei legami esistenti.
Nel caso di specie, le relazioni più recenti del Servizio Sociale e della N.P.I. (del giugno e ottobre 2025) evidenziano che la bambina vive gli incontri con il padre con serenità e piacere, traendone rassicurazione e beneficio sul piano affettivo e identitario.
Pur permanendo, come segnalato nella relazione del 6.10.2025, alcune criticità nella capacità paterna di cogliere e rispettare pienamente i bisogni emotivi della figlia, il rapporto mantiene tratti di positività e riconoscimento reciproco e costituisce, secondo gli stessi operatori, un punto di riferimento affettivo stabile e prevedibile per la minore.
Tali elementi depongono per la persistenza di un legame significativo che, se opportunamente contenuto e supervisionato, potrà contribuire a sostenere l'equilibrio emotivo della bambina e la costruzione della propria identità.
La stessa rete dei servizi ha evidenziato che, nel caso di il mantenimento di incontri PE periodici con il padre risponde al bisogno di preservare un aggancio con le proprie origini, utile anche ai fini di una futura ricostruzione della storia familiare e di una narrazione autobiografica coerente.
Va altresì considerato che, allo stato, la minore risulta ancora collocata presso l'attuale affidataria, la quale ha manifestato disponibilità alla sua adozione. Pur spettando al Tribunale per i minorenni ogni valutazione in ordine al progetto definitivo di vita di e alla verifica dell'idoneità alla sua adozione da parte dell'affidataria, non può non PE rilevarsi che il percorso relazionale maturato negli anni, con la presenza costante dell'affidataria e la prosecuzione degli incontri con il padre, ha delineato per la bambina un contesto di riferimenti affettivi ormai condiviso e riconoscibile. In tale quadro, la prospettiva di un'adozione aperta, che consenta di mantenere per la minore un aggancio protetto con le proprie origini, appare in linea con la storia relazionale sin qui costruita e con l'esigenza di continuità che connota la sua esperienza di crescita.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene che sussistano concrete indicazioni per superare la presunzione iuris tantum individuata dalla Corte Costituzionale quale limite alla configurabilità di un'adozione aperta.
La recisione totale del rapporto paterno non risponderebbe, infatti, all'interesse superiore della minore, rischiando di compromettere i progressi evolutivi raggiunti e di generare vissuti di perdita e discontinuità.
Appare, pertanto, confacente all'interesse della bambina che l'adozione avvenga nelle forme dell'adozione aperta, con mantenimento di incontri protetti in luogo neutro, che dovranno proseguire secondo tempi più diradati rispetto a quelli attuali, da individuarsi e modularsi nel tempo, nell'esclusivo interesse della minore e in modo funzionale e coerente con il progetto che verrà individuato per il futuro di (va da sé che, qualora venisse PE disposto l'inserimento della minore in una famiglia adottiva, diversa dall'attuale risorsa affidataria, la frequentazione padre-figlia dovrà essere rimodulata tenendo conto della necessità della bambina di integrarsi nella nuova risorsa familiare e di creare e strutturare nuovi legami di attaccamento, sicuri e stabili).
Resta, invece, escluso ogni contatto con la madre, la cui persistente condizione psichiatrica e la totale inidoneità genitoriale rendono non ipotizzabile il mantenimento di contatti con la figlia, da ritenersi certamente destabilizzante e pregiudizievoli per il benessere psico-fisico di PE
§3. Sul collocamento della minore e sul ruolo dell'attuale affidataria.
La minore risulta collocata presso l'attuale affidataria dal 3 agosto 2021, quindi da oltre quattro anni.
Le relazioni più recenti dei servizi socio-sanitari confermano che la bambina ha raggiunto un buon equilibrio personale e scolastico, appare serena, inserita nel nuovo contesto di vita e mantiene con l'affidataria e con i suoi figli un legame affettivo intenso, stabile e significativo.
Il rapporto con l'affidataria costituisce, allo stato, per la minore un riferimento affettivo sicuro, che ha favorito i suoi progressi relazionali e cognitivi. L'ultima relazione di aggiornamento della N.P.I. evidenzia che la bambina esprime il desiderio di poter restare stabilmente con l'affidataria e che un eventuale allontanamento repentino rappresenterebbe per lei un evento fortemente destabilizzante e potenzialmente traumatico, considerata la sua condizione di disturbo dello spettro autistico e la necessità di mantenere una struttura di vita prevedibile e rassicurante (cfr. relazione N.P.I. del 6.10.2025).
Tuttavia, le medesime relazioni e la recente audizione dell'affidataria avanti a questa Corte hanno fatto emergere alcuni profili di criticità nella gestione del progetto di affido.
La signora ha infatti assunto, nel tempo, decisioni personali di rilievo – quali l'accoglienza di altri due minori in affido e due cambi di abitazione nel corso del 2025 – senza preventiva condivisione con i servizi, determinando momenti di instabilità per la bambina, come la stessa affidataria ha riconosciuto nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2025. Già alla fine del 2023, inoltre, l'affidataria aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi a Dubai per motivi di lavoro, prospettando la revoca della disponibilità all'affidamento di solo dopo che i servizi le avevano comunicato di aver reperito un'altra famiglia PE disponibile ad accogliere la minore, aveva mutato la propria posizione, rinnovando la disponibilità a proseguire con il progetto di affido.
Ancora in sede di audizione avanti a questa Corte, la stessa affidataria ha dichiarato che, qualora venisse accolta la sua domanda di adozione della minore, il suo progetto di vita prevederebbe un trasferimento all'estero, negli Emirati Arabi, dove potrebbe PE frequentare la scuola, pur mantenendo un'abitazione in Italia per eventuali rientri.
Nella medesima occasione, interrogata sul disturbo dello spettro autistico della bambina, l'affidataria ha descritto le manifestazioni comportamentali in termini di crisi legate ai cambiamenti e alle situazioni nuove, riferendo, tra l'altro, che in tali momenti può PE rovesciare il bagnoschiuma o spalmare le proprie feci, precisando tuttavia che “…per me è gestibile, non so per gli altri… lo affronto da mamma… con amore”.
Tali dichiarazioni, pur espressive di una sincera dedizione affettiva, mostrano al contempo una limitata consapevolezza dell'impatto che i cambiamenti ambientali e relazionali possono avere sulla bambina, la quale, proprio in ragione della sua condizione clinica, fatica ad affrontare le novità e reagisce con crisi comportamentali.
La signora tende, in altri termini, a confidare nelle proprie capacità di cura e di contenimento emotivo, senza mostrare di saper sempre cogliere quanto le proprie scelte di vita – quali nuovi affidi, traslochi o l'eventuale trasferimento all'estero – possano rappresentare per fonte di destabilizzazione, incidendo anche sulla continuità del rapporto con il PE padre, che le relazioni più recenti descrivono come positiva e rassicurante per la minore.
Questo quadro, pur non pregiudicando il valore e la solidità del legame affettivo costruito, denota una certa difficoltà dell'affidataria a mantenere nel tempo un equilibrio costante tra le proprie esigenze personali e i bisogni di stabilità della bambina.
Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che la permanenza della minore presso l'attuale affidataria possa proseguire, in quanto conforme – allo stato – al suo interesse e alla sua stabilità emotiva, in attesa dell'individuazione, da parte del Tribunale per i minorenni, del progetto di vita definitivo più idoneo per la bambina, anche alla luce dei seguenti necessari approfondimenti:
• una valutazione sull'effettiva serietà e affidabilità della disponibilità manifestata dall'affidataria ad adottare la minore;
• ulteriori verifiche in merito alle possibili risorse adottive che l'Ufficio Adozioni presso il Tribunale per i minorenni ritenga opportuno esplorare.
In questa fase, appare comunque opportuno che la prosecuzione del collocamento avvenga nel rispetto di alcune cautele volte a salvaguardare la stabilità e la continuità del percorso di sostegno e crescita avviato dalla minore. In particolare, si raccomanda che:
• la minore mantenga la propria residenza in Italia, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Tutore e del Giudice Tutelare;
• qualunque decisione idonea ad incidere sulla quotidianità, sul percorso scolastico o terapeutico della bambina venga condivisa preventivamente con il Servizio Sociale e con il servizio di NPI/psicologia dell'età evolutiva e trovi il concorde assenso del Tutore;
• venga assicurata la prosecuzione della relazione padre–figlia secondo le modalità concordate con i servizi, nel rispetto dei bisogni clinici e psicologici della minore;
• sia garantita una collaborazione costante con i servizi al fine di consentire un monitoraggio diretto e ravvicinato della situazione, con invio di relazioni periodiche al Tutore e al T.M. (nella sua qualità di Giudice Tutelare), volte a documentare l'andamento complessivo del progetto.
§ 4. Conclusioni.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte ritiene che:
• permanga la condizione di abbandono morale e materiale della minore, ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983;
• la dichiarazione di adottabilità debba essere confermata, con parziale riforma della sentenza impugnata nel senso che l'adozione dovrà avvenire nelle forme dell'adozione aperta, con mantenimento dei rapporti con il padre sotto la vigilanza dei servizi e del Tutore;
• il collocamento presso l'attuale affidataria debba essere confermato, ma condizionato al rigoroso rispetto dei bisogni di stabilità e continuità della minore, nelle more delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni in ordine al progetto definitivo di vita e all'eventuale percorso adottivo della minore.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, accoglie solo parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, ferma la conferma della sentenza n. 154/24 emessa in data 12.3.2024 (dep. il 5.4.2024) dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento alla minore
, nata a [...] il [...] Persona_1 che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità;
DISPONE incontri tra la minore e il padre in luogo neutro, alla PE Parte_1 presenza di personale educativo, da svolgersi secondo tempi e modalità che verranno individuati dai servizi sociali e di dell'età evolutiva che hanno in carico la Controparte_1 minore, tenuto conto esclusivamente del suo interesse e dei suoi bisogni psico-evolutivi e sanitari;
CONFERMA, allo stato, il collocamento della minore presso l'attuale affidataria, in attesa dell'individuazione di idonea risorsa adottiva;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale, della N.P.I. e del servizio di Psicologia dell'età evolutiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Valentina CARATTO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA
Composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere rel.
Dott.ssa Ester MORONI Consigliere onorario
Dott. Alberto GALLIZIO Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2024 Reg. V.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 12.3.2024 (dep. il 5.4.2024), che ha dichiarato l'adottabilità della minore
[...]
, nata a [...] il [...] Persona_1
promosso da:
(padre della minore), nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Stefania Carnovali, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
APPELLANTE
Nei confronti di:
(madre della minore), nata a [...] il Parte_2
15.3.1980, elettivamente domiciliata in Torino, via Cibrario n. 30 bis, presso lo studio dell'avv. Antonella Poli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato);
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE, avv. Ilaria BASSO, con studio in Torino, via Goffredo Casalis n. 13;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
TUTORE PROVVISORIO della minore, in persona del Direttore del CSP di Novi Ligure.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa dell'appellante, signor “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita, contrariis rejectis, ed in totale riforma della sentenza n. 154/2024 resa dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 12/3/2024, pubblicata in data 5/4/2024 e notificata a mezzo pec in data 10/4/2024 così giudicare: previa acquisizione del fascicolo di primo grado,
-annullare la sentenza n. 154/2024 del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore e conseguentemente Persona_1
- dichiarare non luogo a procedere sulla procedura di adottabilità della minore Persona_1
e/o rigettare il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, reintegran
[...] responsabilità genitoriale e revocando la nomina del Tutore;
- disporre la prosecuzione, da parte del servizio sociale, del servizio di e di tutti gli CP_1 enti coinvolti, della presa in carico del nucleo familiare, al fine di prose l tempo che i professionisti reputeranno ancora necessario, nei percorsi di sostegno psicologico, educativo e alla genitorialità disposti dal Tribunale;
-confermare l'attuale collocazione della minore presso la famiglia affidataria per il periodo minino previsto dalla leggo o per un periodo inferiore, qualora risulteranno sussistenti le condizioni per un rientro definitivo di presso il padre;
PE
- disporre che gli incontri in luogo neutro tra il padre e vengano intensificati e portati da PE quindicinali a settimanali, e che vengano gradualmente liberalizzati fino giungere anche a futuri pernottamenti presso l'abitazione paterna, nel rispetto dei tempi a tutela di . PE
Difesa della madre, “insta… affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello PE Parte_2 adita Voglia:
-riformare la sentenza n. 154/2024, emessa in data 12/03/2024, dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
[...]
, revocandolo e reintegrando il padre nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale;
PE
-disporre la prosecuzione delle prese in carico già attive e a beneficio dell'intero nucleo, confermando l'attuale collocamento della minore, prevedendo che gli incontri in luogo neutro fra e il padre PE avvengano a cadenza settimanale, con successiva graduale liberalizzazione d i, la cui valutazione sia rimessa al Servizio Sociale competente, previo confronto con la NPI, sino a che l'evoluzione dei percorsi già attivi consenta il rientro definitivo della minore presso il padre”.
Curatrice speciale della minore, avv. Ilaria Basso:
Conclusioni rese all'udienza del 7.10.2025: “…chiede la conferma della sentenza con possibilità di mantenere gli incontri padre-figlia anche se più diradati rispetto ad ora, assegnando ai Servizi maggiore discrezionalità nell'individuare i tempi, secondo i bisogni di . PE
Conclusioni di cui alla comparsa di costituzione in appello “Voglia l'Ill.ma Corte adita… Nel merito: 2) Confermare lo stato di abbandono della minore nata a [...]_1
Ligure (AL), in data 3 novembre 2015 e di consegu bilità ai sensi dell'art 8 legge 184/1983; 3) Confermare l'inserimento della minore in una famiglia avente i requisiti per la sua futura adozione;
4) Confermare le prese in carico di servizio sociale e NPI territorialmente competenti già in atto;
Nel merito ed in via incidentale:
5) In parziale riforma al provvedimento impugnato attribuire la facoltà agli operatori competenti di valutare l'opportunità per di incontrare il padre, in luogo neutro ed alla presenza di un PE operatore, secondo modalità e tempistiche ritenute maggiormente tutelanti per la minore;
Con riserva di modificare e/o integrare le proprie conclusioni, di produrre e di argomentare a seguito dell'istruttoria”.
Tutore della minore: “…si associa alle conclusioni del curatore e chiede la conferma della sentenza di primo grado”.
Procuratore Generale, dott.ssa Nicoletta Quaglino: “…chiede la conferma della sentenza di primo grado”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12.3.2024 – oggetto dell'odierno giudizio di appello - il Tribunale per i Minorenni di Torino, provvedendo in via provvisoriamente esecutiva, dichiarava lo stato di adottabilità della minore , disponendo, al contempo, l'inserimento Persona_1 della stessa in una famiglia in possesso dei requisiti per accedere alla sua futura adozione, l'interruzione dei rapporti con la sua famiglia di origine, la conferma della nomina del Tutore provvisorio e la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte dei servizi Sociale e di dell'età evolutiva. CP_1
Nella sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dava atto di quanto segue.
La situazione della minore era già stata sottoposta all'attenzione di questo Tribunale a seguito dell'apertura, in data 8.7.2021, di un procedimento de potestate (n. 1199/2021 Reg. V.G.) finalizzato alla conferma del provvedimento di messa in protezione della minore adottato in via d'urgenza dalla Pubblica Autorità ai sensi dell'art. 403 c.c., alla presa in carico del nucleo da parte dei servizi specializzati (in particolare, C.S.M. per la madre) e alla sospensione di madre e padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
A fondamento del ricorso, il P.M.M. evidenziava che in data 5.7.2021, operatori del Servizio Sociale avevano provveduto in via d'urgenza a porre in sicurezza la minore mediante inserimento in idonea comunità, a seguito dell'esecuzione di un T.S.O. sulla madre da parte dei sanitari e delle Forze dell'ordine, intervenuti su richiesta dell'assistente sociale di riferimento del nucleo e del medico curante della signora.
Dagli atti allegati al ricorso, risultava che: il nucleo era noto al Servizio Sociale sin dalla nascita della minore, avvenuta pretermine, e a seguito delle richieste di aiuti economici da parte della madre;
la signora era giunta in Italia dal Marocco nel 2004, per
PE ricongiungersi al marito, dal quale aveva poi divorziato nel 2008; successivamente, aveva avviato una relazione sentimentale con il signor , dalla quale era nata, nel 2015,
PE la figlia Il signor si trovava in Italia, irregolarmente, dal 2006 e, a dire
PE PE della signora non era mai stato presente nella vita della figlia. In favore della diade
PE madre-figlia erano stati attivati numerosi interventi di sostegno, compreso un affido diurno, resosi necessario a seguito degli approfondimenti sulla minori da parte della che CP_2 avevano condotto ad una diagnosi di “Disturbo dello Spettro dell'Autismo con compromissione linguistica e profilo cognitivo nella media”, al conseguente riconoscimento dell'invalidità civile e all'attribuzione di un'indennità di frequenza in favore della minore.
Il 5.7.2021, l'assistente sociale incaricata dalla situazione del nucleo si era recata presso l'abitazione familiare per appurare le condizioni di salute della minore, dal momento che, nel corso degli ultimi colloqui telefonici con la signora le esternazioni della donna
PE avevano fatto sorgere alcune preoccupazioni rispetto alle sue condizioni psichiche (la madre aveva dichiarato che non era sua figlia in quanto ella era “sterile” e che, di recente,
PE qualcuno si era introdotto nella sua abitazione per rubare il primo dentino da latte della minore). Risultava, inoltre, che nel luglio 2021 la signora avesse avviato un
PE procedimento per il disconoscimento della paternità del signor , assumendo che
PE lo stesso non fosse il padre biologico della minore.
Giunta presso l'abitazione del nucleo, la signora aveva manifestato atteggiamenti PE fortemente alterati e oppositivi, tali da mettere a repentaglio la stessa incolumità della minore, la quale era stata, peraltro, trovata in uno stato di grave incuria generalizzata, rendendo così inevitabile l'intervento di messa in sicurezza della bambina e il trattamento sanitario a protezione della madre.
Stante il serio pregiudizio per la minore derivante dall'assenza del padre e dalle gravi condotte poste in essere dalla madre, sintomatiche di una condizione di disagio psichico ed emotivo, con decreto del 12.7.2021, il Tribunale per i Minorenni confermava il collocamento in protezione della minore adottato nell'urgenza, disponeva l'inserimento della bambina in idonea famiglia affidataria/casa famiglia, con previsione di incontri in luogo neutro con la madre e sospensione di quelli con il padre, disponeva la presa in carico sociale e psicologica del nucleo, oltre alla presa in carico della madre da parte del C.S.M., e autorizzava, a limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre, il Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente, o un suo delegato, ad adottare tutte le decisioni di carattere sanitario e/o scolastico nell'interesse della minore.
L'istruttoria successivamente svolta confermava una situazione familiare gravemente pregiudizievole per la minore, in parte correlata al progressivo peggioramento del quadro clinico della madre (la signora risultava in carico al C.S.M. sin dal 2011, con una diagnosi di
“Psicosi NAS” per la quale aveva subito ricoveri in SPDC nel 2009; a seguito del T.S.O. del 5.7.2021, la signora era stata ricoverata in SPDC fino al 14.7.2021, quando si era allontanata dal reparto contro il parere dei sanitari;
in data 24.9.2021, i Carabinieri erano intervenuti nuovamente presso l'abitazione della signora che era stata trovata completamente a PE soqquadro e in uno stato di scarsa igiene: le Forze dell'Ordine avevano, dunque, provveduto ad accompagnare la donna in ospedale, da cui tuttavia la stessa si era allontanata poco dopo;
la madre, regolarmente convocata, non si era presentata all'udienza fissata per la sua audizione avanti al T.M. in data 18.10.2021).
Con riferimento al padre della minore, i Servizi Sociali riportavano che l'uomo aveva mantenuto contatti telefonici settimanali con l'assistente sociale per informarsi sulle condizioni di salute della figlia, ma non aveva mai chiesto di incontrarla;
lo stesso continuava ad essere irregolare sul territorio nazionale e il procedimento per il disconoscimento della paternità presso il Tribunale si trovava in una situazione di stallo, a causa dell'impossibilità di accertare la vera identità del signor per mancanza di PE validi documenti. Quanto alla minore, se inizialmente l'osservazione compiuta nei primi giorni di inserimento comunitario aveva evidenziato una condizione di profonda trascuratezza della bambina, il successivo spostamento in una risorsa affidataria (avvenuto il 9.8.2021) aveva consentito di apprezzare importanti miglioramenti.
Nel corso della procedura, preso atto del quadro clinico gravemente preoccupante della madre e della sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia, nel novembre 2021, il P.M.M. esercitava l'iniziativa per l'apertura di una procedura volta a verificare l'eventuale sussistenza di uno stato di abbandono della minore, nell'ambito della quale, con decreto del 30.11.2021, Tribunale per i Minorenni disponeva l'inserimento di in una famiglia PE
“a rischio giuridico” - con conferma della collocazione in atto sino al reperimento di idonea risorsa adottiva -, autorizzava lo svolgimento di incontri in luogo neutro tra la bambina e la madre - secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti, previo accertamento delle condizioni psico-fisiche della madre e previo avvio, da parte della stessa, di un serio percorso presso il C.S.M.. -, sospendeva gli incontri padre-figlia, incaricava il Servizio Sociale, la tà evolutiva e il C.S.M., ciascuno per i rispettivi Controparte_3 ambiti di competenza, di procedere ad approfonditi accertamenti in ordine alla condizione psicofisica e psico-evolutiva del minore, alla situazione personale e familiare dei genitori, ai profili di personalità della madre, nonché all'esistenza di eventuali parenti entro il quarto grado disponibili all'affidamento della minore, e disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre, con conseguente nomina di un Tutore provvisorio e di un curatore speciale in favore della minore.
L'istruttoria svolta nell'ambito della procedura di adottabilità metteva in luce le seguenti circostanze:
- In seguito a due episodi di perdita temporanea di coscienza da parte della minore nei primi mesi del 2022, veniva formulata nei suoi confronti una diagnosi di epilessia, con prescrizione di terapia farmacologica;
- La madre, nuovamente convocata regolarmente avanti al T.M., non compariva all'udienza fissata per la sua audizione;
inoltre, resa edotta della necessità di una sua previa presa in carico da parte del l fine di poter avviare gli incontri con la figlia, Pt_3 si rendeva irreperibile a decorrere dal febbraio 2022;
- Il padre, pur continuando a collaborare e a mantenere regolari contatti con i servizi per avere informazioni sulla figlia e sul suo stato di salute, dichiarava in udienza di essere ancora irregolare sul territorio, di mantenersi attraverso lavori precari, di avere intenzione di sposarsi con la nuova compagna, di nazionalità italiana, e di avere il progetto di riavere la figlia con sé, progetto che – a suo dire – era stato condiviso anche dalla compagna, resasi disponibile a compiere un percorso e a collaborare con i servizi;
- Vista l'istanza formulata dal padre in sede di memoria di costituzione e reiterata all'esito della sua audizione nella procedura, il Tribunale, con decreto 22.3.2022, autorizzava l'avvio di incontri in luogo neutro tra padre e figlia, richiedendo, al contempo, ai servizi di inviare periodiche relazioni di aggiornamento;
- Le prime osservazioni degli incontri padre-minore evidenziavano, da un lato, la sostanziale adeguatezza del signor nello svolgimento di attività ludiche con PE la figlia ma, dall'altro, la tendenza dell'uomo a rivendicare in modo rigido il proprio ruolo paterno e familiare nei confronti della bambina e la propria fede islamica, dimostrando forte disappunto rispetto alle pratiche religione cattoliche seguite dall'affidataria della figlia, con inevitabili ripercussioni sulla serenità di tuttavia, PE a seguito di colloqui educativi con gli operatori, il signor si mostrava più PE accogliente nei confronti della minore, che a sua volta appariva maggiormente a suo agio nel trascorrere il tempo con la figura paterna;
- Il procedimento di disconoscimento della paternità del signor dinnanzi al PE
Tribunale di Alessandria si concludeva con il rigetto della domanda attorea, a fronte dell'impossibilità di procedere all'identificazione anagrafica del padre all'atto del prelievo del campione da sottoporre ad analisi, essendo l'uomo privo di un valido documento d'identità;
- Con riferimento alla madre, le relazioni sociali e psicologiche confermavano la condizione di profonda fragilità della donna, la quale, fino all'agosto 2022 si era resa irreperibile con il C.S.M., rifiutando altresì l'assunzione della terapia farmacologica prescrittale e mantenendo unicamente contatti con il Solo dal settembre 2022, la CP_4 signora riprendeva colloqui con i servizi, nel corso dei quali rappresentava una PE situazione di precarietà economica-abitativa e l'imminente sfratto dalla propria abitazione, focalizzando la propria attenzione essenzialmente su richieste di aiuto economico, senza avanzare alcun particolare interesse o richiesta nei confronti della figlia. In data 5.10.2022, la signora si presentava in udienza avanti al T.M., nel corso della quale appariva poco consapevole dei problemi di salute della figlia, affermando di non riuscire a gestire i “capricci” della bambina, e ammetteva di aver ripreso a fare utilizzo di CP_ cannabinoidi, pur sostenendo di voler continuare a collaborare con il e il C.S.M.;
- Nel frattempo, pervenivano relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sanitari. Il Ser.D riportava la costanza della madre nel presentarsi ai vari appuntamenti ma, al contempo, rilevava nella signora un disturbo da uso di cannabinoidi e cocaina di gravità intermedia, in considerazione del quale le era stato proposto un inserimento in comunità terapeutica, che ella, tuttavia, aveva rifiutato. A gennaio 2023, il C.S.M. comunicava che la signora nonostante la dichiarata disponibilità a riprendere la presa in carico, da PE due mesi si era resa nuovamente irreperibile;
- In data 18.11.2022, si procedeva all'audizione dell'affidataria della minore, la quale riportava che all'inizio dell'affido presentava molteplici carenze e lacune, ma PE che, nel corso dei mesi, aveva avuto notevoli miglioramenti sotto il profilo cognitivo, relazionale e comportamentale;
in tale sede, l'affidataria manifestava la propria disponibilità a prendersi cura di a qualunque titolo;
PE
- Pervenivano ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei servizi, che davano atto dell'andamento discontinuo dei percorsi della madre, la quale si era resa irreperibile, anche per diversi mesi, con il C.S.M. e il proseguendo, nel frattempo, ad utilizzare CP_4 sostanze stupefacenti;
- Quanto al padre, i servizi sociali e psicologici incaricati riportavano un mutamento del comportamento del signor , il quale sembrava aver abbandonato gli PE atteggiamenti rivendicativi e autocentrati sui propri bisogni, manifestati in precedenza, mostrandosi maggiormente aperto all'ascolto e alla riflessione e focalizzato sulle esigenze della figlia e sul suo benessere, arrivando anche ad esprimere sentimenti di riconoscenza nei confronti dell'affidataria; tale cambiamenti avevano avuto effetti sulla qualità dalla relazione padre-figlia, che appariva più serena e gioiosa;
peraltro, interpellato rispetto alla sua progettualità futura, il padre affermava di avere intrapreso una convivenza con la compagna, signora con la quale intendeva sposarsi al fine di creare un contesto Pt_4 familiare pronto ad accogliere anche PE - Si rendeva, dunque, necessario un approfondimento istruttorio rispetto alla concreta possibilità di futuro rientro della minore presso il nucleo familiare del padre e, per tale motivo, il Tribunale procedeva a convocare la compagna del signor e ad PE incaricare il Servizio Sociale di svolgere un approfondimento in merito al contesto sociale, abitativo e lavorativo della signora e alla disponibilità della stessa ad assumere Pt_4 un ruolo vicariale nei confronti di PE
- Tuttavia, le audizioni dei signori e e la relazione sociale Pt_4 PE successivamente acquisita, mettevano in luce l'impraticabilità del progetto familiare delineato dal padre, tenuto conto del sostanziale disinteresse dimostrato dalla compagna nei confronti di e dell'inconsapevolezza dimostrata dal signor PE PE rispetto all'evidente inadeguatezza della donna a svolgere una funzione vicariale rispetto alla figura materna. Invero, in udienza il padre, nonostante le plurime contestazioni da parte del giudice delegato in ordine alla palese contraddittorietà delle sue convinzioni rispetto alle dichiarazioni rese in udienza dalla compagna, perseverava strenuamente nel ritenere la stessa in grado di occuparsi della figlia, minimizzando l'evidente disinteresse della donna e la sua mancata conoscenza del quadro clinico e dei bisogni di e PE individuando come soluzione salvifica l'avvio di un effettivo rapporto di quotidianità tra la minore e la signora Pt_4
- Nella medesima udienza, veniva sentito anche il Tutore della minore, il quale riportava alcuni recenti avvenimenti che avevano messo in discussione la relazione di fiducia con l'affidataria di la signora, infatti, aveva accolto in affidamento presso di sé altri PE due bambini, senza una previa condivisione di tale progetto con gli operatori;
a ciò si era aggiunta la comunicazione da parte della stessa, in sede di rinnovo del patto di affido di della sua intenzione di revocare la disponibilità all'accoglienza della minore, PE tenuto conto dei limiti che l'affidamento le stava imponendo rispetto ai propri progetti lavorativi all'estero; i servizi era stati, dunque, costretti ad avviare la ricerca di una nuova risorsa affidataria per all'esito della quale, tuttavia, l'affidataria aveva fatto PE
“marcia indietro”, rinnovando la propria disponibilità a proseguire con il progetto di affidamento della minore;
- Quanto al rapporto padre-figlia, gli incontri proseguivano serenamente, evidenziando buone capacità relazionali da parte del signor;
parallelamente, gli operatori PE rilevavano una mancata attivazione da parte dello stesso al fine di aumentare gli spazi e i tempi di condivisione con la figlia;
- Ad agosto 2023, si svolgeva un incontro tra la madre e gli operatori dei servizi sociali e di psicologia, nel corso del quale la signora si presentava poco reattiva, con atteggiamenti di ripiegamento, rassegnazione e tristezza;
ella dava atto di avere ripreso la presa in carico presso il C.S.M. e il ma, al tempo stesso, ammetteva il persistente utilizzo di CP_4 cocaina.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale per i Minorenni, con sentenza del 12.3.2024 – oggetto dell'odierna impugnazione – concludeva ritenendo sussistente una condizione di abbandono morale e materiale della minore. In particolare, il giudice a quo riteneva provata l'assoluta inadeguatezza genitoriale sia della madre, sia del padre, rivelatisi entrambi, seppur sotto profili diversi, gravemente fragili e non in grado di elaborare e mettere in atto un progetto di vita credibile per la figlia, né di mettersi in discussione e di crescere sotto il profilo genitoriale – e ciò, nonostante gli innumerevoli supporti offerti loro -, rinunciando ad acquisire competenze genitoriali minimamente adeguate a fronteggiare le speciali esigenze psico-evolutive di cui era portatrice, specie in considerazione del suo PE complesso quadro sanitario.
Con specifico riferimento alla madre, il Tribunale evidenziava che la donna, non solo presentava profonde problematiche personali e genitoriali che avevano già determinato l'allontanamento della figlia, ma non era stata in grado di usufruire dei plurimi sostegni che le erano stati offerti, compreso l'inserimento in una comunità terapeutica al fine di intraprendere un percorso di cura strutturato e intensivo, perseverando, piuttosto, nell'abuso di stupefacenti e in modalità discontinue di collaborazione con i servizi, pur nella consapevolezza che tali condotte le avrebbero impedito la ripresa degli incontri con la figlia.
Quanto al padre, il Tribunale osservava che, benché adeguato in occasione degli incontri in luogo neutro con la figlia non era apparso consapevole delle reali esigenze della PE figlia, come dimostrato dal fatto che lo stesso, per diverso tempo, aveva strenuamente ricercato la realizzazione di un progetto familiare con la signora nonostante Pt_4
l'evidente inadeguatezza della donna, invece di focalizzarsi sull'acquisizione di una propria stabilità personale, abitativa e lavorativa, necessaria al fine di poter ipotizzare un serio percorso di riavvicinamento alla figlia. Evidenziava, inoltre, il giudice a quo che la decisione del signor di interrompere la relazione con la compagna era apparsa ardiva e, PE soprattutto, che non vi era alcuna certezza della sua effettiva tenuta nel tempo, posto che, ancora ad ottobre 2023, l'uomo aveva ribadito l'idoneità vicariale della signora e la Pt_4 volontà di contrarre matrimonio con la stessa, nonostante i plurimi elementi di inadeguatezza della donna già emersi ed evidenziati dai servizi e dallo stesso giudice delegato, in sede di udienza.
In ultimo, il Tribunale osservava che le suddette considerazioni rispetto alla figura paterna non risultavano smentite neppure alla luce dell'osservazione della relazione padre-figlia: infatti, pur non potendo sottacere il positivo andamento degli incontri padre-figlia e l'esistenza di un rapporto affettivo tra loro, riteneva il giudice a quo che detto rapporto non fosse sufficienti ad integrare quel livello di assistenza materiale e morale tale da poter escludere lo stato di abbandono della minore, soprattutto in considerazione degli specifici bisogni di affetta da sindrome dello spettro autistico e da epilessia e bisognosa, PE pertanto, di massime attenzioni e di figure di riferimento altamente consapevoli delle sue peculiari esigenze.
In conclusione, il Tribunale riteneva sussistenti gli estremi dello stato di abbandono morale e materiale di e, conseguentemente, ne dichiarava lo stato di adottabilità, con PE interruzione dei rapporti con la sua famiglia d'origine e collocamento della stessa in una famiglia in possesso dei requisiti per accedere alla sua futura eventuale adozione, valutando, inoltre, nell'interesse della minore il mantenimento dei rapporti con l'affidataria.
***
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il padre, lamentando, innanzitutto, che il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto del percorso dal medesimo compiuto al fine di migliorare le proprie capacità genitoriali, come era in realtà emerso dall'istruttoria espletata in primo grado. A tale proposito, l'appellante precisava che non corrispondeva al vero quanto affermato in sentenza circa la sua mancata attivazione per l'ampliamento degli incontri con la figlia, avendo lo stesso, già nel mese di luglio 2022, richiesto di poterne incrementare la frequenza, passando da incontri a cadenza quindicinale ad incontri settimanali, come riportato dai servizi nella relazione 15.7.2022; in seguito, a fronte del mancato accoglimento di tale richiesta, egli l'aveva ribadita nel corso dell'udienza del 18.11.2022, tramite il proprio difensore. Ciò nonostante, il Tribunale non si era mai pronunciato su tali istanze e i servizi avevano ritenuto di mantenere le modalità di incontro a cadenza quindicinale già in essere;
lo stesso, aveva, tuttavia, continuato ad insistere sulle proprie richieste, ribadite, in ultimo, con la memoria conclusiva del 21.3.2023, con cui aveva nuovamente chiesto l'intensificazione e graduale liberalizzazione degli incontri con la figlia;
infine, il padre sottolineava che analoga richiesta era stata avanzata anche dalla curatrice speciale della minore, nella memoria del 20.3.2023, e dal PM, con il parere del 13.4.2023.
Ciò chiarito, il padre evidenziava come la sentenza impugnata non avesse dato il giusto rilievo ai cambiamenti positivi da lui messi in atto nella relazione con la figlia e nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale. Secondo l'appellante, infatti, l'istruttoria svolta aveva confermato, diversamente da quanto ritenuto dal T.M., che lo stesso era stato in grado di modificare gli atteggiamenti passati, mettendo sempre più al centro i bisogni della figlia: aveva accolto, interiorizzato e messo in pratica tutti i rimandi degli operatori, aveva compreso la bontà dell'intervento dell'affidataria sul benessere di aveva interrotto PE la relazione sentimentale con la signora inoltre, pur non avendo un'occupazione Pt_4
“in regola”, aveva sempre continuato a svolgere l'attività lavorativa di piastrellista, aveva reperito una sistemazione abitativa stabile, aveva presentato ricorso ex art. 31 d.lgs. 286/98 al fine di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia – ricorso che era stato, peraltro accolto dal on decreto del 15.1.2024 - e si era attivato con la Questura di Alessandria CP_5 per lo svolgimento degli adempimenti necessari, con l'obiettivo, una volta regolarizzata la propria posizione sul territorio italiano, di stabilizzarsi anche dal punto di vista lavorativo. Concludeva sul punto sottolineando che, pur non essendo ancora in grado di richiedere il rientro della figlia presso di sé, aveva dimostrato il suo progressivo e costante impegno dal punto di vista lavorativo e abitativo e, soprattutto, nella relazione affettiva con la figlia
PE
Con il secondo motivo di gravame, il padre lamentava la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del danno evolutivo che la rescissione del legame padre-figlia avrebbe arrecato allo sviluppo psico-fisico della minore. A tale proposito, l'appellante evidenziava che le copiose relazioni psico-sociali in atti e le dichiarazioni dell'affidataria della minore alle specialiste della N.P.I. avevano dimostrato chiaramente la qualità della relazione padre- figlia, caratterizzata da un legame affettivo riconosciuto da autentico e profondo e, PE per tali motivi, riteneva detto legame non rescindibile, se non a costo di una grave compromissione per lo sviluppo psico-fisico della figlia.
In ultimo, il signor formulava istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva PE della sentenza impugnata, al fine di ottenere la tempestiva riattivazione degli incontri con la figlia.
***
Si costituiva in giudizio la madre della minore aderendo, nella sostanza, alle domande formulate dall'appellante e concludendo con la richiesta alla Corte di disporre, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca dello stato lo stato di adottabilità della minore e la reintegra del padre nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale, con prosecuzione delle prese in carico già attive, conferma dell'attuale collocamento della minore e previsione di incontri tra padre e figlia a cadenza settimanale, con possibilità di successiva graduale liberalizzazione degli stessi previa valutazione da parte del Servizio Sociale e della CP_2 in vista del definitivo rientro della minore presso il padre. A sostegno delle proprie domande la signora osservava che i servizi non avevano mai PE segnalato lacune gravi nelle competenze genitoriali paterne e che gli incontri padre-figlia in luogo neutro avevano avuto un andamento sempre positivo;
sottolineava, inoltre, che l'adesione del padre ai percorsi avviati con i servizi non era stata solo formale, ma del tutto genuina, come dimostrato dal fatto che l'uomo aveva sempre mostrato interesse per la figlia e, fin dal luglio 2022, aveva più volte, inutilmente, chiesto l'ampliamento degli incontri in luogo neutro con lei, a cui aveva, del resto, sempre partecipato in modo attivo, imparando ad accogliere i rimandi degli operatori e focalizzandosi sempre di più sui bisogni della figlia;
evidenziava, inoltre, come il padre avesse, nel corso della procedura di primo grado, reperito un'occupazione e una soluzione abitativa stabile e regolarizzato la propria posizione sul territorio italiano e come lo stesso, pur riconoscendo di aver ancora bisogno del supporto degli operatori, si fosse sempre dichiarato disponibile a proseguire il percorso di crescita intrapreso, al fine di poter riaccogliere la figlia a casa con sé.
La signora contestava, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto PE
l'interruzione dei rapporti della minore con la famiglia d'origine “stante la rescindibilità della relazione”, evidenziando come il giudice di prime cure non avesse valutato correttamente il legame esistente tra padre e figlia e tenuto in debito conto le eventuali conseguenze negative per la figlia derivanti dall'interruzione dei rapporti con il padre, sino ad allora proseguiti positivamente, con importante coinvolgimento emotivo da parte della stessa PE mostratasi sempre desiderosa di rivedere il padre.
***
Nella sua comparsa di costituzione, la curatrice speciale della minore osservava, innanzitutto, come la complessa situazione di salute della madre della minore e la precarietà della condizione personale dell'appellante rappresentassero, ancora all'attualità, elementi tali da far ritenere infausta la prognosi circa il recupero delle capacità genitoriali di entrambi in tempi compatibili con le esigenze evolutive di e con il suo complesso quadro PE sanitario. Peraltro, pur riconoscendo l'impegno del signor nel reperire i PE documenti necessari per la sua regolarizzazione sul territorio nazionale, evidenziava come tale attivazione dovesse ritenersi quantomeno tardiva (risalendo solamente alla fine del 2023), pur essendo allo stesso nota da tempo la pendenza di una procedura di adottabilità nell'interesse della figlia. Precisava, tra l'altro, che le ultime relazioni di servizi avevano ribadito, ancora una volta, lo scarso spirito di iniziativa paterno nell'interfacciarsi con i vari operatori che si occupavano della bambina e che, dai documenti prodotti dall'appellante, non era dato comprendere se, allo stato, il medesimo avesse un'occupazione regolare e un contratto di locazione a lui intestato.
Ciò premesso, la curatrice speciale riteneva l'insussistenza di elementi sufficienti a giustificare una modifica della sentenza impugnata in punto dichiarazione dello stato di abbandono della minore.
D'altro canto, la curatrice riconosceva l'esistenza di un legame padre-figlia meritevole di essere portato all'attenzione della Corte, come del resto dalla medesima già segnalato nella memoria conclusiva depositata nel primo grado del giudizio.
Con specifico riferimento all'andamento del progetto di affidamento in atto, evidenziava come l'attuale risorsa affidataria, di sua iniziativa e senza avvertire preventivamente il Servizio Sociale, avesse accolto nel nucleo altre due minori in tenera età, destabilizzando la piccola e avesse altresì cambiato abitazione, senza fornire e condividere alcuna PE informazione in merito con gli operatori. Chiedeva, pertanto, che il Tutore, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, fornisse alla Corte maggiori dettagli sulla nuova collocazione della bambina, sulle motivazioni alla base di tale trasferimento e sul nuovo assetto familiare nel quale si trovava attualmente collocata la minore.
Conclusivamente, la curatrice speciale chiedeva, nell'interesse di la conferma della PE pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità, con richiesta alla Corte di valutare la possibilità di mantenimento dei legami affettivi che la minore era stata in grado di creare nel corso della procedura, verificando, nello specifico, la rescindibilità del legame padre- figlia, specie tenuto conto della patologia da cui era affetta la minore.
***
In data 9.7.2024, all'esito dell'udienza sull'istanza del signor di sospensione della PE provvisoria esecutività della sentenza impugnata, questa Corte pronunciava ordinanza con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta, disponeva il ripristino degli incontri padre-figlia, con le modalità precedentemente in atto. Si riportano, per chiarezza e comodità espositiva, le motivazioni dell'ordinanza 9.7.2024, testé richiamata:
“…preliminarmente deve ritenersi che, quantomeno nella presente fase cautelare, riservata ogni ulteriore e più approfondita valutazione alla fase di merito, non sussistano i presupposti nè del fumus boni iuris né del periculum in mora in relazione alla richiesta di sospensione dell'inserimento della minore in famiglia affidataria a rischio giuridico, attesa l'istruttoria già espletata in primo grado, che ha evidenziato le significative carenze genitoriali sia del padre sia della madre e la loro non recuperabilità in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore;
si ritiene invece che la richiesta di ripresa degli incontri della bambina con il padre (che ha proposto ricorso per la sospensiva su tale specifico punto, motivato con l'asserito grave pregiudizio che tale già attuata interruzione avrebbe arrecato al rapporto figlia/padre, atteso il consolidato rapporto affettivo sincero e profondo che si era creato tra il padre e la minore, in seguito ai notevoli miglioramenti compiuti dal sig. e documentati dalle relazioni acquisite nel corso PE dell'istruttoria svolta in primo grado) debba essere accolta, alla luce delle risultanze positive in atti circa il rapporto padre/minore, che è stato riavviato proprio durante la fase di primo grado, testimoniate dal fatto che si è effettivamente creato un legame affettivo tra la minore ed il padre e che occorre altresì mantenere la continuità di tale routine di relazione, proprio nell'interesse della bambina, anche tenuto conto del disturbo dello spettro autistico di cui è affetta e che, conseguentemente, ogni modifica delle abitudini (ivi compresi gli incontri con il padre) potrebbe essere dannosa per il suo equilibrio psichico. Alla luce di quanto sopra evidenziato, quindi, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in punto inserimento della minore in famiglia affidataria e interruzione degli incontri minore/padre deve essere accolta solo in parte, cioè solo in relazione al ripristino degli incontri padre/figlia, con le modalità già precedentemente in atto (ossia in luogo neutro, alla presenza di un operatore, ogni 15 giorni per la durata di un'ora)”.
In data 19.11.2024, veniva sentito il padre della minore. La Corte rinviava la causa all'udienza del 15.4.2025 per l'audizione dell'affidataria temporanea di PE richiedendo, contestualmente, l'invio, da parte della di un'approfondita relazione in CP_2 merito all'andamento degli incontri padre-minore e alle eventuali ripercussioni psicologiche sulla minore derivanti dalla riapertura di tali rapporti e, da parte del Servizio Sociale, di una relazione aggiornata in merito alla situazione personale del signor PE
e alla descrizione diaria degli incontri in luogo neutro con la figlia.
In data 3.6.2025 e 6.10.2025 pervenivano relazioni psico-sociali di aggiornamento in merito all'andamento degli incontri padre-figlia e al percorso di supporto psicologico avviato in favore di PE All'udienza del 7.10.2025 – fissata a seguito della mancata comparizione dell'affidataria alla precedente udienza dell'8.7.2025 – si procedeva all'audizione dell'affidataria di PE all'esito della quale le parti rassegnavano le loro conclusioni, come in epigrafe.
***
L'appello è infondato, ad eccezione di quanto si dirà di seguito con riferimento agli incontri padre-figlia.
§ 1. Sul primo motivo di appello – la dedotta insussistenza dello stato di abbandono.
Dall'esame complessivo dell'istruttoria di primo grado e degli ulteriori elementi acquisiti in appello – comprese le audizioni del padre (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024) e dell'affidataria (verbale di udienza del 7.10.2025) e le relazioni aggiornate dei servizi sociali e del N.P.I./psicologia dell'età evolutiva, acquisite sino all'ottobre 2025 – emerge la permanenza di una condizione di abbandono morale e materiale della minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. della legge n. 184/1983, non superabile in tempi compatibili con i suoi bisogni evolutivi e clinici.
§ 1.1. Con riferimento alla posizione materna.
Permane, senza soluzione di continuità rispetto a quanto accertato in primo grado, una condizione di grave e cronica inadeguatezza genitoriale della madre, segnata da disturbo psichiatrico strutturato, uso di sostanze stupefacenti e assenza di presa in carico terapeutica stabile.
Le relazioni dei servizi territoriali (in particolare, quelle del 22.10.2024, del 13.11.2024 e del 3.6.2025) descrivono una collaborazione discontinua, con frequenti periodi di irreperibilità, rifiuto di aderire ai programmi del del e atteggiamenti alterati e oppositivi Pt_3 CP_4 nei confronti degli operatori. La relazione del 6.10.2025 ribadisce che la signora PE continua a mostrare atteggiamenti fortemente oppositivi e aggressivi verso gli operatori, apparendo spesso in stato confusionale e non mostrando alcuna consapevolezza delle esigenze della figlia, né alcun interesse concreto alla ripresa dei contatti con lei (cfr. relazione sociale 6.10.2025 cit., ove si legge: “Per quanto attiene la madre di si riporta che si è PE presentata al CSP diverse volte chiedendo dell'assistente sociale, che in quel momento non era presente, la signora era visibilmente alterata, presentava una modalità aggressiva, usava improperi e insulti nei confronti del servizio”). A fronte dei reiterati tentativi di sostegno terapeutico e genitoriale, la signora ha rifiutato ogni percorso strutturato, non ha accettato l'inserimento in comunità terapeutica e ha interrotto più volte le prese in carico, mostrando una persistente incapacità di garantire stabilità, protezione e continuità affettiva alla figlia.
Tale condotta, protrattasi per tutta la durata del procedimento, configura una completa abdicazione al ruolo genitoriale, espressiva di una condizione di abbandono morale e materiale ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983.
Del resto, la stessa madre, costituitasi in appello, non ha formulato domande nell'interesse proprio, limitandosi ad aderire all'impugnazione del padre, senza neppure chiedere la revoca della pronuncia di decadenza emessa nei suoi confronti o prospettare percorsi di recupero per sé. Tale atteggiamento processuale, unito alla sua condizione clinica e comportamentale, conferma l'irreversibilità della sua condizione di inidoneità genitoriale.
§ 1.2. Con riferimento alla posizione paterna. La Corte prende atto che, a seguito dell'ordinanza del 9 luglio 2024, con cui è stata disposta la riattivazione degli incontri precedentemente sospesi, la relazione padre–figlia è proseguita in modo regolare e sereno, con cadenza quindicinale, sotto la supervisione dei servizi.
Le relazioni psico-sociali del 3.6.2025 e del 6.10.2025 descrivono un rapporto affettivo nel complesso positivo, con incontri vissuti dalla bambina con piacere e senza reazioni disfunzionali: la minore appare tranquilla, collaborante, felice di ricevere piccoli doni e di trascorrere del tempo con il padre.
Al contempo, dalla predette relazioni emerge chiaramente che la bambina non percepisce il padre come una figura genitoriale normativa, ma come un piacevole compagno di giochi, privo di una concreta funzione educativa o regolativa.
Il signor , pur presente e puntuale in occasione dei luoghi neutri con la figlia – ad PE eccezione di un incontro, a cui lo stesso non si è presentato senza avvertire il servizio, così costringendo ad attendere inutilmente il suo arrivo – non è apparso, tuttavia, in PE grado di ingaggiarsi e coinvolgersi maggiormente nell'interesse della figlia. Nella relazione sociale di aggiornamento del 21.10.2024 si legge che, anche successivamente al ripristino degli incontri con la figlia, l'uomo “non ha avanzato la richiesta di avere un confronto con i professionisti (psicologa, pediatra e scuola) al fine di avere informazioni sulla situazione clinica e scolastica della piccola. Infatti è il servizio sociale che ha contattato il sig. per fissare colloqui CP_6 al fine di renderlo partecipe dello sviluppo del progetto di vita della bambina”.
A tale riguardo, va osservato che il padre, con l'atto di gravame, ha censurato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto che egli avesse chiesto di incrementare la frequentazione con la figlia. In effetti, dagli atti del giudizio di primo grado – in particolare dalla memoria conclusiva e dalle dichiarazioni rese all'udienza avanti al Tribunale per i minorenni – risulta che tale richiesta era stata formalmente formulata. Tuttavia, detta istanza non può essere considerata indicativa di un reale percorso di crescita o di assunzione di responsabilità genitoriale. Come già anticipato, è emerso chiaramente che, anche dopo la ripresa degli incontri, l'uomo non ha mai preso l'iniziativa di chiedere colloqui con i professionisti coinvolti per conoscere l'andamento clinico e scolastico della figlia, ed è stato necessario l'intervento dei servizi per aggiornarlo sull'evoluzione del progetto di vita della bambina.
Ne consegue che l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di tale richiesta formale non incide sulla valutazione complessiva della sua capacità genitoriale, poiché l'ampliamento della frequentazione – quand'anche domandato – non sarebbe stato nell'interesse della minore, non essendo sostenuto da un effettivo coinvolgimento del padre né da una concreta partecipazione al percorso educativo e terapeutico della figlia.
Inoltre, le più recenti osservazioni dei servizi, riportate nella relazione del 6 ottobre 2025, hanno evidenziato criticità nella capacità del padre di sintonizzarsi con i bisogni emotivi e relazionali della figlia, anche nel limitato contesto del luogo neutro. In più occasioni, egli avrebbe manifestato disaccordo rispetto a racconti o scelte della minore (come la passione per la piscina o i capi di vestiario indossati), esprimendo giudizi negativi o commenti poco adeguati, che in alcuni casi hanno determinato momenti di agitazione o confusione nella bambina. Nell'ultimo incontro osservato, ad esempio, il padre, dopo aver chiesto a PE di cambiare gioco ed averle ripetuto più volte che la vedeva “diversa dal solito”, non è riuscito a spiegare il senso della sua affermazione, provocando nella figlia disorientamento e tensione. Tali episodi, pur non pregiudicando la qualità complessiva del legame, confermano la persistente difficoltà del padre a leggere e comprendere i vissuti della bambina e a modulare in modo adeguato le proprie reazioni emotive, con inevitabili ripercussioni sulla serenità e il delicato equilibrio di PE
Il signor , pur avendo raggiunto una certa stabilità abitativa e lavorativa – PE sebbene il contratto di locazione risulti ancora intestato all'ex compagna – non ha maturato un'effettiva comprensione del quadro sanitario e terapeutico della bambina e della complessità del suo disturbo. Nel corso dell'audizione del novembre 2024, lo stesso non ha saputo riferire circa la natura della patologia epilettica e delle cure seguite da PE limitandosi ad affermare che la figlia “assume una terapia, ma non so per cosa”, e che delle sue condizioni “si informa tramite l'assistente sociale”.
Tale superficialità denota una carenza di consapevolezza genitoriale profonda, particolarmente grave in presenza di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico ed epilessia, che richiede figure di riferimento altamente competenti, costanti e capaci di coordinarsi con i professionisti sanitari e scolastici.
In altri termini, a fronte di un quadro clinico che impone competenze genitoriali elevate, il padre non ha dimostrato di possedere strumenti adeguati per comprendere e gestire i bisogni evolutivi, terapeutici e relazionali della bambina, né si è attivato in alcun modo per acquisire siffatte necessarie competenze.
Del resto, anche la dichiarata interruzione del rapporto con la compagna – avvenuta solo all'esito dell'udienza di primo grado – è apparsa più reattiva alle sollecitazioni del Tribunale che espressione di un'autonoma presa di coscienza;
la permanenza dell'intestazione dell'immobile alla donna ne conferma la non piena indipendenza materiale e decisionale.
Il signor solo oggi sta raggiungendo, con fatica e sacrifici, un certo livello di PE integrazione, ma è un uomo solo, senza una rete familiare di supporto, senza strumenti per cogliere la complessità del quadro sanitario ed emotivo della figlia, senza un concreto progetto di vita che contempli anche la figlia. dal canto suo, necessita di cure e PE attenzioni elettive, costanti e intense, di competenze genitoriali al di sopra della norma, di avere intorno a sé persone che possano dedicare a lei il tempo e le energie necessarie, tutte condizioni che il padre non è in grado di garantirle.
Conclusivamente, pur riconoscendo la positività del legame e la serenità delle relazioni padre-figlia, questa Corte ritiene che il signor non sia in grado di offrire a PE tutte le cure, l'impegno e la dedizione necessari ad accompagnare il suo complesso PE percorso di crescita e che tale condizione – che si protrae ormai da diversi anni, senza significative evoluzioni - non sia emendabile in tempi compatibili con i complessi ed impellenti bisogni evolutivi e sanitari della minore.
§ 2. Sul secondo motivo di appello – il dedotto danno evolutivo da rescissione del legame padre–figlia.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
La Corte riconosce che il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato la rilevanza affettiva e identitaria del legame padre–figlia, che, del resto, risulta essersi meglio evidenziata solo alla luce delle più recenti relazioni di aggiornamento dei servizi. La relazione psico-sociale del 3.6.2025 e quella del 6.10.2025, in particolare, riferiscono che la bambina vive gli incontri con il padre con serenità e piacere, come occasione di gioco e di conferma affettiva e che il padre rappresenta per lei “il collegamento con le sue radici”.
Alla luce del quadro neuropsichiatrico della minore – affetta da disturbo dello spettro autistico e bisognosa di routine relazionali stabili – la brusca recisione di un legame significativo costituirebbe un rischio di destabilizzazione certamente rilevante.
Fatte queste doverose premesse, e richiamato quanto già esposto nel precedente paragrafo, ritiene questa Corte che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità della minore debba essere confermata, ma che l'adozione debba avvenire nelle forme della c.d. “adozione aperta”, con mantenimento di rapporti significativi con il padre, da modulare e vigilare a cura dei servizi sociali e di psicologia dell'età evolutiva e in accordo con il Tutore.
La sentenza n. 183 del 5 luglio 2023 della Corte Costituzionale ha, infatti, chiarito che la cosiddetta “adozione aperta” rappresenta la possibilità di coniugare l'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono, con la necessità di preservare – ove ciò corrisponda al preminente interesse del minore – alcune relazioni socio-affettive significative con componenti della famiglia d'origine.
La Consulta ha precisato che l'art. 27, comma 3, della legge n. 184/1983, nel prevedere la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, deve essere interpretato nel senso che la recisione riguarda solo i legami giuridici, mentre, con riferimento ai rapporti di fatto, opera una presunzione relativa di interruzione, superabile qualora emerga che la continuità di taluni legami risponde al superiore interesse del minore.
Non sussiste, dunque, un automatismo tra stato di abbandono e cessazione totale dei rapporti affettivi, spettando al giudice una valutazione in concreto sulla valenza relazionale e identitaria dei legami esistenti.
Nel caso di specie, le relazioni più recenti del Servizio Sociale e della N.P.I. (del giugno e ottobre 2025) evidenziano che la bambina vive gli incontri con il padre con serenità e piacere, traendone rassicurazione e beneficio sul piano affettivo e identitario.
Pur permanendo, come segnalato nella relazione del 6.10.2025, alcune criticità nella capacità paterna di cogliere e rispettare pienamente i bisogni emotivi della figlia, il rapporto mantiene tratti di positività e riconoscimento reciproco e costituisce, secondo gli stessi operatori, un punto di riferimento affettivo stabile e prevedibile per la minore.
Tali elementi depongono per la persistenza di un legame significativo che, se opportunamente contenuto e supervisionato, potrà contribuire a sostenere l'equilibrio emotivo della bambina e la costruzione della propria identità.
La stessa rete dei servizi ha evidenziato che, nel caso di il mantenimento di incontri PE periodici con il padre risponde al bisogno di preservare un aggancio con le proprie origini, utile anche ai fini di una futura ricostruzione della storia familiare e di una narrazione autobiografica coerente.
Va altresì considerato che, allo stato, la minore risulta ancora collocata presso l'attuale affidataria, la quale ha manifestato disponibilità alla sua adozione. Pur spettando al Tribunale per i minorenni ogni valutazione in ordine al progetto definitivo di vita di e alla verifica dell'idoneità alla sua adozione da parte dell'affidataria, non può non PE rilevarsi che il percorso relazionale maturato negli anni, con la presenza costante dell'affidataria e la prosecuzione degli incontri con il padre, ha delineato per la bambina un contesto di riferimenti affettivi ormai condiviso e riconoscibile. In tale quadro, la prospettiva di un'adozione aperta, che consenta di mantenere per la minore un aggancio protetto con le proprie origini, appare in linea con la storia relazionale sin qui costruita e con l'esigenza di continuità che connota la sua esperienza di crescita.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene che sussistano concrete indicazioni per superare la presunzione iuris tantum individuata dalla Corte Costituzionale quale limite alla configurabilità di un'adozione aperta.
La recisione totale del rapporto paterno non risponderebbe, infatti, all'interesse superiore della minore, rischiando di compromettere i progressi evolutivi raggiunti e di generare vissuti di perdita e discontinuità.
Appare, pertanto, confacente all'interesse della bambina che l'adozione avvenga nelle forme dell'adozione aperta, con mantenimento di incontri protetti in luogo neutro, che dovranno proseguire secondo tempi più diradati rispetto a quelli attuali, da individuarsi e modularsi nel tempo, nell'esclusivo interesse della minore e in modo funzionale e coerente con il progetto che verrà individuato per il futuro di (va da sé che, qualora venisse PE disposto l'inserimento della minore in una famiglia adottiva, diversa dall'attuale risorsa affidataria, la frequentazione padre-figlia dovrà essere rimodulata tenendo conto della necessità della bambina di integrarsi nella nuova risorsa familiare e di creare e strutturare nuovi legami di attaccamento, sicuri e stabili).
Resta, invece, escluso ogni contatto con la madre, la cui persistente condizione psichiatrica e la totale inidoneità genitoriale rendono non ipotizzabile il mantenimento di contatti con la figlia, da ritenersi certamente destabilizzante e pregiudizievoli per il benessere psico-fisico di PE
§3. Sul collocamento della minore e sul ruolo dell'attuale affidataria.
La minore risulta collocata presso l'attuale affidataria dal 3 agosto 2021, quindi da oltre quattro anni.
Le relazioni più recenti dei servizi socio-sanitari confermano che la bambina ha raggiunto un buon equilibrio personale e scolastico, appare serena, inserita nel nuovo contesto di vita e mantiene con l'affidataria e con i suoi figli un legame affettivo intenso, stabile e significativo.
Il rapporto con l'affidataria costituisce, allo stato, per la minore un riferimento affettivo sicuro, che ha favorito i suoi progressi relazionali e cognitivi. L'ultima relazione di aggiornamento della N.P.I. evidenzia che la bambina esprime il desiderio di poter restare stabilmente con l'affidataria e che un eventuale allontanamento repentino rappresenterebbe per lei un evento fortemente destabilizzante e potenzialmente traumatico, considerata la sua condizione di disturbo dello spettro autistico e la necessità di mantenere una struttura di vita prevedibile e rassicurante (cfr. relazione N.P.I. del 6.10.2025).
Tuttavia, le medesime relazioni e la recente audizione dell'affidataria avanti a questa Corte hanno fatto emergere alcuni profili di criticità nella gestione del progetto di affido.
La signora ha infatti assunto, nel tempo, decisioni personali di rilievo – quali l'accoglienza di altri due minori in affido e due cambi di abitazione nel corso del 2025 – senza preventiva condivisione con i servizi, determinando momenti di instabilità per la bambina, come la stessa affidataria ha riconosciuto nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2025. Già alla fine del 2023, inoltre, l'affidataria aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi a Dubai per motivi di lavoro, prospettando la revoca della disponibilità all'affidamento di solo dopo che i servizi le avevano comunicato di aver reperito un'altra famiglia PE disponibile ad accogliere la minore, aveva mutato la propria posizione, rinnovando la disponibilità a proseguire con il progetto di affido.
Ancora in sede di audizione avanti a questa Corte, la stessa affidataria ha dichiarato che, qualora venisse accolta la sua domanda di adozione della minore, il suo progetto di vita prevederebbe un trasferimento all'estero, negli Emirati Arabi, dove potrebbe PE frequentare la scuola, pur mantenendo un'abitazione in Italia per eventuali rientri.
Nella medesima occasione, interrogata sul disturbo dello spettro autistico della bambina, l'affidataria ha descritto le manifestazioni comportamentali in termini di crisi legate ai cambiamenti e alle situazioni nuove, riferendo, tra l'altro, che in tali momenti può PE rovesciare il bagnoschiuma o spalmare le proprie feci, precisando tuttavia che “…per me è gestibile, non so per gli altri… lo affronto da mamma… con amore”.
Tali dichiarazioni, pur espressive di una sincera dedizione affettiva, mostrano al contempo una limitata consapevolezza dell'impatto che i cambiamenti ambientali e relazionali possono avere sulla bambina, la quale, proprio in ragione della sua condizione clinica, fatica ad affrontare le novità e reagisce con crisi comportamentali.
La signora tende, in altri termini, a confidare nelle proprie capacità di cura e di contenimento emotivo, senza mostrare di saper sempre cogliere quanto le proprie scelte di vita – quali nuovi affidi, traslochi o l'eventuale trasferimento all'estero – possano rappresentare per fonte di destabilizzazione, incidendo anche sulla continuità del rapporto con il PE padre, che le relazioni più recenti descrivono come positiva e rassicurante per la minore.
Questo quadro, pur non pregiudicando il valore e la solidità del legame affettivo costruito, denota una certa difficoltà dell'affidataria a mantenere nel tempo un equilibrio costante tra le proprie esigenze personali e i bisogni di stabilità della bambina.
Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che la permanenza della minore presso l'attuale affidataria possa proseguire, in quanto conforme – allo stato – al suo interesse e alla sua stabilità emotiva, in attesa dell'individuazione, da parte del Tribunale per i minorenni, del progetto di vita definitivo più idoneo per la bambina, anche alla luce dei seguenti necessari approfondimenti:
• una valutazione sull'effettiva serietà e affidabilità della disponibilità manifestata dall'affidataria ad adottare la minore;
• ulteriori verifiche in merito alle possibili risorse adottive che l'Ufficio Adozioni presso il Tribunale per i minorenni ritenga opportuno esplorare.
In questa fase, appare comunque opportuno che la prosecuzione del collocamento avvenga nel rispetto di alcune cautele volte a salvaguardare la stabilità e la continuità del percorso di sostegno e crescita avviato dalla minore. In particolare, si raccomanda che:
• la minore mantenga la propria residenza in Italia, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Tutore e del Giudice Tutelare;
• qualunque decisione idonea ad incidere sulla quotidianità, sul percorso scolastico o terapeutico della bambina venga condivisa preventivamente con il Servizio Sociale e con il servizio di NPI/psicologia dell'età evolutiva e trovi il concorde assenso del Tutore;
• venga assicurata la prosecuzione della relazione padre–figlia secondo le modalità concordate con i servizi, nel rispetto dei bisogni clinici e psicologici della minore;
• sia garantita una collaborazione costante con i servizi al fine di consentire un monitoraggio diretto e ravvicinato della situazione, con invio di relazioni periodiche al Tutore e al T.M. (nella sua qualità di Giudice Tutelare), volte a documentare l'andamento complessivo del progetto.
§ 4. Conclusioni.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte ritiene che:
• permanga la condizione di abbandono morale e materiale della minore, ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983;
• la dichiarazione di adottabilità debba essere confermata, con parziale riforma della sentenza impugnata nel senso che l'adozione dovrà avvenire nelle forme dell'adozione aperta, con mantenimento dei rapporti con il padre sotto la vigilanza dei servizi e del Tutore;
• il collocamento presso l'attuale affidataria debba essere confermato, ma condizionato al rigoroso rispetto dei bisogni di stabilità e continuità della minore, nelle more delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni in ordine al progetto definitivo di vita e all'eventuale percorso adottivo della minore.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, accoglie solo parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, ferma la conferma della sentenza n. 154/24 emessa in data 12.3.2024 (dep. il 5.4.2024) dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento alla minore
, nata a [...] il [...] Persona_1 che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità;
DISPONE incontri tra la minore e il padre in luogo neutro, alla PE Parte_1 presenza di personale educativo, da svolgersi secondo tempi e modalità che verranno individuati dai servizi sociali e di dell'età evolutiva che hanno in carico la Controparte_1 minore, tenuto conto esclusivamente del suo interesse e dei suoi bisogni psico-evolutivi e sanitari;
CONFERMA, allo stato, il collocamento della minore presso l'attuale affidataria, in attesa dell'individuazione di idonea risorsa adottiva;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale, della N.P.I. e del servizio di Psicologia dell'età evolutiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Valentina CARATTO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO