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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3459 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Puccinelli, presso il cui studio in Pontedera (PI), via I Maggio n. 5, elettivamente domicilia;
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Sonia Ticciati, presso il cui studio in Pontedera (PI), via F. Lotti n. 12, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per ent rambi i ricorrenti dichiararsi la cessazione degli effett i civili del matrimonio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 26.11.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunci ata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio concordatario celebrato in Vicopisano (PI) in data 30.09.1984 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 29, Parte II, serie A – anno 1984.
Pagina 1 di 3 Nell'udienza del 17 aprile 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da ricorso congiunto per la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciat a dal Tribunale di Pisa in data 15.09.2020 con sentenza n. 810/2020 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottament e da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nati i figli in data 23.07.1987 e Persona_1 in data 16.09.1997, entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti, hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. a partire dalla mensilità successiva rispetto a quella in cui andrà Parte_1 in pensione (secondo la normativa vigente nel 2027) corrisponderà alla sig.ra Parte_2 la somma di € 100 mensili a titolo di assegno divorzile oltre ISTAT.
2) Le partii si danno reciprocamente atto di avere precedentemente definito ogni tipo di rapporto economico e patrimoniale tra loro e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o celebrato in Vicopisano (PI) in data 30.09.1984 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 29, Parte II, serie A – anno 1984;
Tra:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1961;
e
Pagina 2 di 3 (CF: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3459 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Puccinelli, presso il cui studio in Pontedera (PI), via I Maggio n. 5, elettivamente domicilia;
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Sonia Ticciati, presso il cui studio in Pontedera (PI), via F. Lotti n. 12, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per ent rambi i ricorrenti dichiararsi la cessazione degli effett i civili del matrimonio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 26.11.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunci ata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio concordatario celebrato in Vicopisano (PI) in data 30.09.1984 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 29, Parte II, serie A – anno 1984.
Pagina 1 di 3 Nell'udienza del 17 aprile 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da ricorso congiunto per la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciat a dal Tribunale di Pisa in data 15.09.2020 con sentenza n. 810/2020 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottament e da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nati i figli in data 23.07.1987 e Persona_1 in data 16.09.1997, entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti, hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. a partire dalla mensilità successiva rispetto a quella in cui andrà Parte_1 in pensione (secondo la normativa vigente nel 2027) corrisponderà alla sig.ra Parte_2 la somma di € 100 mensili a titolo di assegno divorzile oltre ISTAT.
2) Le partii si danno reciprocamente atto di avere precedentemente definito ogni tipo di rapporto economico e patrimoniale tra loro e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o celebrato in Vicopisano (PI) in data 30.09.1984 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 29, Parte II, serie A – anno 1984;
Tra:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1961;
e
Pagina 2 di 3 (CF: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3