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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso iscritto al n. 4513/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Caleffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Contrada della Rosa, 18
RICORRENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Raimondo Sanna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Trani, Via Andrea Ciardi, 8
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Le parti alla udienza del 28.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono trascritte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. citava in giudizio Parte_1
per ivi sentire accertare e confermare la quantificazione dei CP_1 danni determinati nella perizia tecnica relativa all'ATP, acquisito agli atti, recante R.G. n. 3431/2023 e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 12.900.00, oltre IVA o alla maggiore/minor somma risultante in corso di causa, oltre rifusione delle spese sostenute nel procedimento di ATP.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi le CP_1
domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c. avanzata dal ricorrente.
La presente causa veniva preceduta da ATP, che risulta adeguatamente approfondito, motivato e completo, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità di integrazione e/o rinnovo, in quanto ineccepibile da un punto di vista logico e tecnico (doc. n. 14 ricorso).
E' documentale che in data 21 luglio 2021 il acquistava da Pt_1
la porzione di fabbricato ad uso civile abitazione da terra a CP_1
tetto con annessa area cortiliva in proprietà esclusiva, definita nel capitolato di vendita “Villa in corpo di fabbrica bifamiliare in classe energetica A”, posta in Finale Emilia (Mo), via Gian Battista Magni,
24/1, a (doc. n. 2 ricorso).
Il ricorrente asseriva che dopo qualche mese la consegna dell'immobile, a partire dal mese di febbraio 2022, rilevava gravi vizi e difettosità, tuttora presenti, che condizionano il sereno godimento del bene, nello specifico frantumazione delle fughe di raccordo delle piastrelle di gres porcellanato del pavimento dei locali, ripetute infiltrazioni d'acqua dal tetto percolanti peraltro sul balcone dell'alloggio, che nel periodo invernale formano insidiose lastre di ghiaccio, macchie di umidità intorno ai fori di areazione, mancata completa chiusura delle tapparelle.
Vizi e difetti che venivano prontamente denunciati dal ricorrente già dal 23 febbraio 2022 (doc. n. 5 ricorso), per quanto sul punto giovi richiamare l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il termine per la denuncia decorre dalla piena conoscenza dei difetti, ovvero da una conoscenza sufficientemente completa di essi
Pag. 2 di 4 acquisita dagli effettuati accertamenti tecnici (Cass. Civ. Ordinanza n.
12829/2018), che nel caso di specie coincide con l'accertamento tecnico preventivo espletato.
Anzitutto, sulla eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 c.c. sollevata dalla convenuta, assume rilevanza la mail inviata dalla stessa in data 15.03.2022 (doc. n. 6) che può essere considerata un riconoscimento implicito dei vizi e difetti lamentati, stante l'impegno assunto di risolvere le problematiche denunciate, in particolare, tra le altre, le infiltrazioni provenienti dal tetto e le problematiche della pavimentazione.
Al riguardo, l'impegno di intervenire per eliminare i vizi e difetti, o la semplice assunzione dell'impegno, costituiscono comportamenti che possono essere interpretati, essendo incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore, come un riconoscimento implicito, con tutto ciò che consegue in termini di interruzione della prescrizione dell'azione.
Ad ogni buon conto se il veditore dell'immobile è anche il costruttore, nulla osta al giudice di procedere ad una valutazione integrata degli artt. 1495 c.c. e 1667 c.c. se si accerta che i difetti sono dovuti alla costruzione, come emerge nel caso de quo.
In effetti la CTU espletata ha evidenziato la sussistenza di difetti dell'opera, che tra l'altro possono limitare il pieno godimento ovvero la normale utilità del bene, anche se si tratta di vizi eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorchè ordinaria.
Nel caso in esame la CTU, che qui si intende trascritta, ha potuto verificare la presenza di difetti imputabili alla società costruttrice/venditrice come la posa in opera della CP_1
pavimentazione eseguita non a regola d'arte, al pari della guaina sul tetto che provoca le infiltrazioni;
ed ancora ha potuto riscontrare il cedimento del terreno in prossimità della vasca biologica, che poteva evitarsi se avesse eseguito le opere di supporto tenendo in CP_1
Pag. 3 di 4 considerazione la specificità del terreno;
inoltre la CTU ha potuto accertare una verniciatura non a regola d'arte della barra superiore sia del cancello che della recinzione, avendo utilizzato prodotti inidonei per l'esterno.
Ne consegue che la domanda del ricorrente trova accoglimento, trattandosi appunto di difetti imputabili alla convenuta, la quale è tenuta a corrispondergli la somma di € 12.900,00= oltre IVA, come ritenuta occorrente dal CTU per risanare i vizi/difetti riscontrati.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese per ATP documentate per €
6.338,28= (docc. nn. 17, 18 e 19), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4513/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 12.900,00=,. Parte_1
oltre Iva, ed oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di €
3.397,00=, oltre accessori, e di € 6.338,28= per spese di ATP.
Modena, 28 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso iscritto al n. 4513/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Caleffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Contrada della Rosa, 18
RICORRENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Raimondo Sanna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Trani, Via Andrea Ciardi, 8
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Le parti alla udienza del 28.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono trascritte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. citava in giudizio Parte_1
per ivi sentire accertare e confermare la quantificazione dei CP_1 danni determinati nella perizia tecnica relativa all'ATP, acquisito agli atti, recante R.G. n. 3431/2023 e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 12.900.00, oltre IVA o alla maggiore/minor somma risultante in corso di causa, oltre rifusione delle spese sostenute nel procedimento di ATP.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi le CP_1
domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c. avanzata dal ricorrente.
La presente causa veniva preceduta da ATP, che risulta adeguatamente approfondito, motivato e completo, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità di integrazione e/o rinnovo, in quanto ineccepibile da un punto di vista logico e tecnico (doc. n. 14 ricorso).
E' documentale che in data 21 luglio 2021 il acquistava da Pt_1
la porzione di fabbricato ad uso civile abitazione da terra a CP_1
tetto con annessa area cortiliva in proprietà esclusiva, definita nel capitolato di vendita “Villa in corpo di fabbrica bifamiliare in classe energetica A”, posta in Finale Emilia (Mo), via Gian Battista Magni,
24/1, a (doc. n. 2 ricorso).
Il ricorrente asseriva che dopo qualche mese la consegna dell'immobile, a partire dal mese di febbraio 2022, rilevava gravi vizi e difettosità, tuttora presenti, che condizionano il sereno godimento del bene, nello specifico frantumazione delle fughe di raccordo delle piastrelle di gres porcellanato del pavimento dei locali, ripetute infiltrazioni d'acqua dal tetto percolanti peraltro sul balcone dell'alloggio, che nel periodo invernale formano insidiose lastre di ghiaccio, macchie di umidità intorno ai fori di areazione, mancata completa chiusura delle tapparelle.
Vizi e difetti che venivano prontamente denunciati dal ricorrente già dal 23 febbraio 2022 (doc. n. 5 ricorso), per quanto sul punto giovi richiamare l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il termine per la denuncia decorre dalla piena conoscenza dei difetti, ovvero da una conoscenza sufficientemente completa di essi
Pag. 2 di 4 acquisita dagli effettuati accertamenti tecnici (Cass. Civ. Ordinanza n.
12829/2018), che nel caso di specie coincide con l'accertamento tecnico preventivo espletato.
Anzitutto, sulla eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 c.c. sollevata dalla convenuta, assume rilevanza la mail inviata dalla stessa in data 15.03.2022 (doc. n. 6) che può essere considerata un riconoscimento implicito dei vizi e difetti lamentati, stante l'impegno assunto di risolvere le problematiche denunciate, in particolare, tra le altre, le infiltrazioni provenienti dal tetto e le problematiche della pavimentazione.
Al riguardo, l'impegno di intervenire per eliminare i vizi e difetti, o la semplice assunzione dell'impegno, costituiscono comportamenti che possono essere interpretati, essendo incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore, come un riconoscimento implicito, con tutto ciò che consegue in termini di interruzione della prescrizione dell'azione.
Ad ogni buon conto se il veditore dell'immobile è anche il costruttore, nulla osta al giudice di procedere ad una valutazione integrata degli artt. 1495 c.c. e 1667 c.c. se si accerta che i difetti sono dovuti alla costruzione, come emerge nel caso de quo.
In effetti la CTU espletata ha evidenziato la sussistenza di difetti dell'opera, che tra l'altro possono limitare il pieno godimento ovvero la normale utilità del bene, anche se si tratta di vizi eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorchè ordinaria.
Nel caso in esame la CTU, che qui si intende trascritta, ha potuto verificare la presenza di difetti imputabili alla società costruttrice/venditrice come la posa in opera della CP_1
pavimentazione eseguita non a regola d'arte, al pari della guaina sul tetto che provoca le infiltrazioni;
ed ancora ha potuto riscontrare il cedimento del terreno in prossimità della vasca biologica, che poteva evitarsi se avesse eseguito le opere di supporto tenendo in CP_1
Pag. 3 di 4 considerazione la specificità del terreno;
inoltre la CTU ha potuto accertare una verniciatura non a regola d'arte della barra superiore sia del cancello che della recinzione, avendo utilizzato prodotti inidonei per l'esterno.
Ne consegue che la domanda del ricorrente trova accoglimento, trattandosi appunto di difetti imputabili alla convenuta, la quale è tenuta a corrispondergli la somma di € 12.900,00= oltre IVA, come ritenuta occorrente dal CTU per risanare i vizi/difetti riscontrati.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese per ATP documentate per €
6.338,28= (docc. nn. 17, 18 e 19), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4513/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 12.900,00=,. Parte_1
oltre Iva, ed oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di €
3.397,00=, oltre accessori, e di € 6.338,28= per spese di ATP.
Modena, 28 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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