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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 4356/2019 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Nola del 16.04.2019 n. 872) vertente tra
, c.f. nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
stello di Cisterna, Via Madonna Stella, trav. Raffaello 20, con domicilio eletto in Pomigliano
d'Arco, Via Felice Terracciano 165, nella sede della Parte_2
[...
rappresentato e difeso dalle avv.te Pasqualina Spignese, c.f. e Paola C.F._2
Giglio, c.f. , appellante C.F._3
e
, c.f. p.iva in persona del procuratore spe- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
ciale con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, conferita- Controparte_2
ria con effetto dal 1.07.2013 del portafoglio assicurativo della Controparte_3 [...]
, giusta atto per notaio in Milano del 28.06.2013, Controparte_4 Persona_1
rep. 18.568\5.996, con domicilio eletto in San Giuseppe Vesuviano, Via Cotoni 9, nello studio dell'avv. Tilia Titta Casillo, c.f. , che la rappresenta e difende giusta pro- C.F._4
cura in atti, appellata nonché
e , appellati contumaci Controparte_5 CP_6
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.09.2024.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola e Parte_1 Controparte_5
, nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratore per la RCA dell'auto- Controparte_1
vettura AN LY targata CE548NH, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro verificatosi il 6.08.2011 verso le ore 10.45 in Castello di
Cisterna, Via Madonna Stella, all'altezza del civico 20. In tali circostanze di tempo e di luogo l'attore sarebbe stato “investito” dalla menzionata autovettura che eseguiva una manovra di retromarcia. L'attore “rovinava a terra” e “veniva soccorso e trasportato presso il più vicino presidio ospedaliero”.
2. Si costituì , contestando la domanda attrice sotto vari profili: 1) nullità Controparte_1
dell'atto introduttivo “per l'estrema genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi”, soprattutto sotto il profilo della mancata o imprecisa o insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
2) omessa prova delle condizioni di ammissibili- tà e procedibilità dell'azione (in particolare, dell'atto di costituzione in mora); 3) l'omessa prova della legittimazione attiva e passiva delle parti;
4) l'omessa prova dell'effettivo verifi- carsi del sinistro, delle modalità indicate, delle lesioni subite, del nesso eziologico tra inci- dente e lesioni;
5) la colpa esclusiva o concorrente dell'attore rispetto alle modalità del sini- stro;
6) l'eccessiva misura della pretesa risarcitoria, avendo riportato, a tutto con- Parte_1
cedere, postumi valutati dal suo medico di fiducia (dr. nella misura dell'8%, qualifica- Per_2
bili come “micro permanenti” alla stregua della normativa vigente e dei relativi criteri di li- quidazione;
7) la circostanza che i protagonisti del sinistro hanno collezionato negli ultimi 7/8 anni complessivamente 58 sinistri così ripartiti: 27 ; 24 Parte_1 CP_6
(contraente/assicurato); 3 (utilizzatore / conducente esclusivo dell'autovet- Controparte_7
tura); 4 (proprietario); 8) il rifiuto di di sottoporsi (pur Controparte_5 Parte_1
ritualmente convocato) alla visita medico-legale sulla sua persona da parte del fiduciario del- la compagnia assicuratrice, dr. . Controparte_8
concluse dunque per il rigetto della domanda. Inoltre chiese e ottenne Controparte_1
di poter chiamare in giudizio , titolare della polizza assicurativa RCA n. CP_6
2 fino a concorrenza di € 5.000,00 per violazione della clausola contrattuale che prevede quale conducente esclusivo e identificato dell'autovettura , laddove in occasione del Controparte_7
sinistro il conducente era altra persona.
, ritualmente evocato in giudizio, restò contumace. CP_6
3. Con sentenza 16.04.2019 n. 872, il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda (e ha con- dannato alle spese di lite) ai sensi dell'art. 164/4° comma c.p.c. “per l'incertezza Parte_1
assoluta dei fatti costitutivi (…), perché alcune informazioni vi sono, ma sono insufficienti alla prova del fatto: l'evento è infatti specificato nella sua componente spazio temporale, sono chiariti il luogo e l'ora dell'evento, la caduta al suolo, la tipologia del veicolo investitore e la relativa targa;
mancano invece le necessarie informazioni relative alla dinamica dell'evento stesso, ai punti d'impatto, alle circostanze in cui versava il soggetto investito, ai punti di ca- duta e di impatto al suolo” (sentenza, pagg. 4-5). L'estensore della sentenza aveva già spie- gato (pag. 3) che “non è chiaro se il sig. stesse camminando a piedi o se fosse a sua Parte_1
volta su altro veicolo;
non è specificato che tipo di manovra di retromarcia il veicolo investito- re avesse intrapreso, se per uscire da un viale, parcheggio o quant'altro o se invece fosse in- trapresa dopo una brusca interruzione della marcia;
non vengono specificati i punti di impat- to tra il veicolo e il sig. (o il veicolo su cui era a bordo???) o di caduta”. Parte_1
4. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) (…); 2) Parte_1
Nel merito, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata statuizione, accertare e dichiarare, quale responsabile della produzione dell'evento dannoso il sig. quale proprietario del veicolo (…); 3) condannare conseguentemente la Controparte_5
(…) quale compagnia garante per la RCA il veicolo (…) e in caso di chiama- Controparte_1
ta in causa di eventuali terzi condannare anche i predetti ex art. 1917, 2° comma c.c., al ri- sarcimento di tutti i danni subiti dall'istante (…); 4) condannare per l'effetto la Controparte_1
(…) al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel
[...]
mancato godimento della somma che sarà liquidata eventualmente anche in via equitativa ex art. 2056 comma I c.c., a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sa- rebbe stata presumibilmente investita ex art. 2727 c.c. (…); con rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato loro pagamento in una misura pari al ragionevole ricavato finanziario di una gestione patrimoniale oculata fatta attraverso gestori professionisti;
5) condannare, per l'effetto, la (…) al risarcimento in favore dell'istante di tutti gli altri Controparte_1
danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati, a qua-
3 lunque titolo, materiale e non, nulla escluso od eccettuato anche se non direttamente richie- sto che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove dovesse rinvenire nuove, ulteriori o di- verse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
7) per l'effetto, condannare
(…) al risarcimento di tutti i danni (…); 8) il tutto, in ogni caso, oltre inte- Controparte_1
ressi come per legge e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verificato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, più il danno da ritar- do, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi (…); 9) condannare altresì
[...]
(…) al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del I Controparte_9
grado, oltre IVA e CPA (…), con attribuzione al sottoscritto procuratore, avv. Raffaele La Gat- ta (…); 10) condannare al pagamento delle spese e dei compensi della fase giudiziale del I grado, oltre IVA e CPA (…), con attribuzione al sottoscritto procuratore, avv. Raffaele La Gat- ta (…); 11) condannare (…) al pagamento delle spese e dei compensi della Controparte_1
fase stragiudiziale del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA (…), con attribuzione al sot- toscritto procuratore, avv. (…); 12) condannare (…) al Parte_2 Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi del II grado di giudizio, oltre IVA e CPA (…), con attri- buzione al sottoscritto procuratore, avv. (…)”. Parte_2
5. si è costituita in giudizio ed ha così concluso: “in via preliminare, di- Controparte_1
chiarare inammissibile il gravame (…) ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. (…); nel merito, rigettare in toto il gravame (…). Condannare in ogni caso il sig. alla refu- Parte_1
sione delle spese (…). In via subordinata (…), accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o im- procedibilità della domanda attorea, anche ex artt. 143, 145, 148 del D.Lgs. 209/05; in via di stretto subordine, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è ascrivibile a esclusiva responsabilità dell'attore, qui appellante, e per l'effetto rigetta- re la domanda attorea;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è ascrivibile a responsabilità prevalente o, quantomeno, concorrente dell'attore, qui appellante, anche ex art. 1227 comma I c.c., e condannare il sig. (…) al ri- CP_6
sarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore, qui appellante, fino alla concorrenza
(…) di € 5.000,00 e/o comunque (…) tenuto alla ripetizione, in via di rivalsa, in favore della
, di tutte quelle somme che, per qualsiasi titolo e/o causale, per i fatti de- Controparte_1
dotti dall'attore (…), quest'ultima dovesse essere condannata a versare in favore di parte at- trice, fino alla concorrenza (…) di € 5.000,00; in via di ulteriore subordine, riconosciuta la re-
4 sponsabilità prevalente o, quantomeno, concorrente ex artt. 2054 e 1227 comma I c.c., acco- gliere la domanda nei relativi limiti percentuali, determinando il danno, e nel suo insieme, nel rispetto rigoroso di quanto sancito dalla normativa specifica, e ciò anche alla luce delle preci- se contestazioni sollevate da questa difesa, anche in ordine alle ulteriori voci di danno, e, in ogni caso, ridurre e contenere la domanda stessa entro i limiti di una giusta ed equa reinte- grazione patrimoniale del danneggiato, detraendo le somme eventualmente corrisposte e percepite dagli enti previdenziali, e per l'effetto, condannare il sig. (…) al risar- CP_6
cimento dei danni asseritamente patiti dall'attore, qui appellante, fino alla concorrenza (…) di
€ 5.000,00 e/o comunque (…) tenuto alla ripetizione, in via di rivalsa, in favore della
[...]
, di tutte quelle somme che, per qualsiasi titolo e/o causale, per i fatti dedotti CP_1
dall'attore (…), quest'ultima dovesse essere condannata a versare in favore di parte attrice, fino alla concorrenza (…) di € 5.000,00; con vittoria (…) delle spese”.
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai re- quisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla normativa vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste;
sono indicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge;
è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla por- tata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26.07.2021 n. 21401]. Inoltre
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostan- ziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò de- termini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28.10.2020 n. 23781].
7. È infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 348 bis
c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gra- vame, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, ed è ora destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.
8. La sentenza impugnata merita di essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
5 L'atto introduttivo del primo grado di giudizio ha i requisiti minimi richiesti dall'art. 163 n. 4
c.p.c., diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale. L'uso di espressioni come “investito” e
“rovinava a terra” non lasciano dubbi sulla circostanza che intendesse allegare di Parte_1
essere stato urtato dall'autovettura in qualità di pedone e non di soggetto a bordo di altra autovettura, del resto non menzionata. L'atto contiene inoltre l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del sinistro, oltre che la precisa identificazione del veicolo investitore. Le ulteriori circostanze che il Tribunale ritiene omesse costituiscono particolari di dettaglio, la cui mancanza non inficia l'ammissibilità della domanda ex art. 163 c.p.c. come formulata nell'atto introduttivo, tanto più ove si consideri che la presunzione di integrale responsabilità dell'automobilista ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c. implica che spetti al proprieta- rio del veicolo e all'assicuratore l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi, modificativi, estintivi (o riduttivi in percentuale) della loro responsabilità.
La domanda è tuttavia inammissibile, per improponibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private, come tempestivamente e specificamente eccepito da
. Controparte_1
Non è dirimente la circostanza – non contestata da e del resto ampiamente do- Parte_1
cumentata – che l'attore, in meno di cinque anni, dal 2.01.2007 all'11.11.2011 (data in cui, stando alla sua prospettazione, era ancora inabile al 50% per il sinistro oggetto di causa), sia rimasto coinvolto in 27 incidenti stradali (17 volte come danneggiato e 10 volte come re- sponsabile); né che (titolare della polizza di assicurazione sulla AN LY) a CP_6
sua volta sia rimasto coinvolto in 24 incidenti (16 come responsabile, 8 come danneggiato); e il figlio (conducente esclusivo a termini di polizza) in 4 sinistri;
e infine CP_7 CP_5
(proprietario della LY) in tre sinistri (in uno dei quali come testimone).
[...]
Tali circostanze, pur suggestive, non sono dirimenti perché allegate da “per Controparte_1
mera completezza difensiva” (comparsa di costituzione in appello, pag. 23), a corredo della contestazione della veridicità del sinistro, ma senza che sia stata attivata al riguardo la pro- cedura di cui al comma 2 bis dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private.
È invece dirimente – e implica l'improponibilità dell'azione – l'ulteriore circostanza, altret- tanto pacifica, che, pur convocato dal fiduciario medico-legale di , Controparte_1 Parte_1
non si sia presentato, così sottraendosi alla verifica delle lesioni subite e dei danni tempora- nei e permanenti riportati, verifica necessaria perché procedesse a “congrua e mo- CP_1
tivata offerta per il risarcimento” (così l'art. 148/1° comma cit.). La relativa procedura stra-
6 giudiziale è estesa dal 2° comma ai sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
E – ai sensi del 3° comma – “il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 (…), non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione (…) del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”. Ne consegue che il danneggiato, finché i termini per la definizione della procedura stragiudiziale restino sospesi, non può proporre l'azione giudiziale.
Del resto, di tanto si trae conferma della giurisprudenza di merito e di legittimità. Ex pluri- mis, Cass. 25.01.2018 n. 1829: in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del
2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei prin- cipi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offer- ta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private (massima ufficiale).
9. L'appello va perciò respinto. Resta assorbita ogni altra questione. ivi comprese le istanze istruttorie dell'appellante.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate in base al DM 55\2014 e succes- sive modifiche, scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, importi medi.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
in contraddittorio con , avverso la sentenza del Tribunale di Nola 16.04.2019 CP_6
n. 872, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) nulla sulle spese nei confronti dei contumaci;
7 d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.05.2002
n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 24 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
098583768 relativa alla AN LY coinvolta nel sinistro, per essere da questi manlevato
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 4356/2019 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Nola del 16.04.2019 n. 872) vertente tra
, c.f. nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
stello di Cisterna, Via Madonna Stella, trav. Raffaello 20, con domicilio eletto in Pomigliano
d'Arco, Via Felice Terracciano 165, nella sede della Parte_2
[...
rappresentato e difeso dalle avv.te Pasqualina Spignese, c.f. e Paola C.F._2
Giglio, c.f. , appellante C.F._3
e
, c.f. p.iva in persona del procuratore spe- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
ciale con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, conferita- Controparte_2
ria con effetto dal 1.07.2013 del portafoglio assicurativo della Controparte_3 [...]
, giusta atto per notaio in Milano del 28.06.2013, Controparte_4 Persona_1
rep. 18.568\5.996, con domicilio eletto in San Giuseppe Vesuviano, Via Cotoni 9, nello studio dell'avv. Tilia Titta Casillo, c.f. , che la rappresenta e difende giusta pro- C.F._4
cura in atti, appellata nonché
e , appellati contumaci Controparte_5 CP_6
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.09.2024.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola e Parte_1 Controparte_5
, nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratore per la RCA dell'auto- Controparte_1
vettura AN LY targata CE548NH, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro verificatosi il 6.08.2011 verso le ore 10.45 in Castello di
Cisterna, Via Madonna Stella, all'altezza del civico 20. In tali circostanze di tempo e di luogo l'attore sarebbe stato “investito” dalla menzionata autovettura che eseguiva una manovra di retromarcia. L'attore “rovinava a terra” e “veniva soccorso e trasportato presso il più vicino presidio ospedaliero”.
2. Si costituì , contestando la domanda attrice sotto vari profili: 1) nullità Controparte_1
dell'atto introduttivo “per l'estrema genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi”, soprattutto sotto il profilo della mancata o imprecisa o insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
2) omessa prova delle condizioni di ammissibili- tà e procedibilità dell'azione (in particolare, dell'atto di costituzione in mora); 3) l'omessa prova della legittimazione attiva e passiva delle parti;
4) l'omessa prova dell'effettivo verifi- carsi del sinistro, delle modalità indicate, delle lesioni subite, del nesso eziologico tra inci- dente e lesioni;
5) la colpa esclusiva o concorrente dell'attore rispetto alle modalità del sini- stro;
6) l'eccessiva misura della pretesa risarcitoria, avendo riportato, a tutto con- Parte_1
cedere, postumi valutati dal suo medico di fiducia (dr. nella misura dell'8%, qualifica- Per_2
bili come “micro permanenti” alla stregua della normativa vigente e dei relativi criteri di li- quidazione;
7) la circostanza che i protagonisti del sinistro hanno collezionato negli ultimi 7/8 anni complessivamente 58 sinistri così ripartiti: 27 ; 24 Parte_1 CP_6
(contraente/assicurato); 3 (utilizzatore / conducente esclusivo dell'autovet- Controparte_7
tura); 4 (proprietario); 8) il rifiuto di di sottoporsi (pur Controparte_5 Parte_1
ritualmente convocato) alla visita medico-legale sulla sua persona da parte del fiduciario del- la compagnia assicuratrice, dr. . Controparte_8
concluse dunque per il rigetto della domanda. Inoltre chiese e ottenne Controparte_1
di poter chiamare in giudizio , titolare della polizza assicurativa RCA n. CP_6
2 fino a concorrenza di € 5.000,00 per violazione della clausola contrattuale che prevede quale conducente esclusivo e identificato dell'autovettura , laddove in occasione del Controparte_7
sinistro il conducente era altra persona.
, ritualmente evocato in giudizio, restò contumace. CP_6
3. Con sentenza 16.04.2019 n. 872, il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda (e ha con- dannato alle spese di lite) ai sensi dell'art. 164/4° comma c.p.c. “per l'incertezza Parte_1
assoluta dei fatti costitutivi (…), perché alcune informazioni vi sono, ma sono insufficienti alla prova del fatto: l'evento è infatti specificato nella sua componente spazio temporale, sono chiariti il luogo e l'ora dell'evento, la caduta al suolo, la tipologia del veicolo investitore e la relativa targa;
mancano invece le necessarie informazioni relative alla dinamica dell'evento stesso, ai punti d'impatto, alle circostanze in cui versava il soggetto investito, ai punti di ca- duta e di impatto al suolo” (sentenza, pagg. 4-5). L'estensore della sentenza aveva già spie- gato (pag. 3) che “non è chiaro se il sig. stesse camminando a piedi o se fosse a sua Parte_1
volta su altro veicolo;
non è specificato che tipo di manovra di retromarcia il veicolo investito- re avesse intrapreso, se per uscire da un viale, parcheggio o quant'altro o se invece fosse in- trapresa dopo una brusca interruzione della marcia;
non vengono specificati i punti di impat- to tra il veicolo e il sig. (o il veicolo su cui era a bordo???) o di caduta”. Parte_1
4. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) (…); 2) Parte_1
Nel merito, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata statuizione, accertare e dichiarare, quale responsabile della produzione dell'evento dannoso il sig. quale proprietario del veicolo (…); 3) condannare conseguentemente la Controparte_5
(…) quale compagnia garante per la RCA il veicolo (…) e in caso di chiama- Controparte_1
ta in causa di eventuali terzi condannare anche i predetti ex art. 1917, 2° comma c.c., al ri- sarcimento di tutti i danni subiti dall'istante (…); 4) condannare per l'effetto la Controparte_1
(…) al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel
[...]
mancato godimento della somma che sarà liquidata eventualmente anche in via equitativa ex art. 2056 comma I c.c., a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sa- rebbe stata presumibilmente investita ex art. 2727 c.c. (…); con rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato loro pagamento in una misura pari al ragionevole ricavato finanziario di una gestione patrimoniale oculata fatta attraverso gestori professionisti;
5) condannare, per l'effetto, la (…) al risarcimento in favore dell'istante di tutti gli altri Controparte_1
danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati, a qua-
3 lunque titolo, materiale e non, nulla escluso od eccettuato anche se non direttamente richie- sto che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove dovesse rinvenire nuove, ulteriori o di- verse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
7) per l'effetto, condannare
(…) al risarcimento di tutti i danni (…); 8) il tutto, in ogni caso, oltre inte- Controparte_1
ressi come per legge e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verificato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, più il danno da ritar- do, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi (…); 9) condannare altresì
[...]
(…) al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del I Controparte_9
grado, oltre IVA e CPA (…), con attribuzione al sottoscritto procuratore, avv. Raffaele La Gat- ta (…); 10) condannare al pagamento delle spese e dei compensi della fase giudiziale del I grado, oltre IVA e CPA (…), con attribuzione al sottoscritto procuratore, avv. Raffaele La Gat- ta (…); 11) condannare (…) al pagamento delle spese e dei compensi della Controparte_1
fase stragiudiziale del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA (…), con attribuzione al sot- toscritto procuratore, avv. (…); 12) condannare (…) al Parte_2 Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi del II grado di giudizio, oltre IVA e CPA (…), con attri- buzione al sottoscritto procuratore, avv. (…)”. Parte_2
5. si è costituita in giudizio ed ha così concluso: “in via preliminare, di- Controparte_1
chiarare inammissibile il gravame (…) ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. (…); nel merito, rigettare in toto il gravame (…). Condannare in ogni caso il sig. alla refu- Parte_1
sione delle spese (…). In via subordinata (…), accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o im- procedibilità della domanda attorea, anche ex artt. 143, 145, 148 del D.Lgs. 209/05; in via di stretto subordine, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è ascrivibile a esclusiva responsabilità dell'attore, qui appellante, e per l'effetto rigetta- re la domanda attorea;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è ascrivibile a responsabilità prevalente o, quantomeno, concorrente dell'attore, qui appellante, anche ex art. 1227 comma I c.c., e condannare il sig. (…) al ri- CP_6
sarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore, qui appellante, fino alla concorrenza
(…) di € 5.000,00 e/o comunque (…) tenuto alla ripetizione, in via di rivalsa, in favore della
, di tutte quelle somme che, per qualsiasi titolo e/o causale, per i fatti de- Controparte_1
dotti dall'attore (…), quest'ultima dovesse essere condannata a versare in favore di parte at- trice, fino alla concorrenza (…) di € 5.000,00; in via di ulteriore subordine, riconosciuta la re-
4 sponsabilità prevalente o, quantomeno, concorrente ex artt. 2054 e 1227 comma I c.c., acco- gliere la domanda nei relativi limiti percentuali, determinando il danno, e nel suo insieme, nel rispetto rigoroso di quanto sancito dalla normativa specifica, e ciò anche alla luce delle preci- se contestazioni sollevate da questa difesa, anche in ordine alle ulteriori voci di danno, e, in ogni caso, ridurre e contenere la domanda stessa entro i limiti di una giusta ed equa reinte- grazione patrimoniale del danneggiato, detraendo le somme eventualmente corrisposte e percepite dagli enti previdenziali, e per l'effetto, condannare il sig. (…) al risar- CP_6
cimento dei danni asseritamente patiti dall'attore, qui appellante, fino alla concorrenza (…) di
€ 5.000,00 e/o comunque (…) tenuto alla ripetizione, in via di rivalsa, in favore della
[...]
, di tutte quelle somme che, per qualsiasi titolo e/o causale, per i fatti dedotti CP_1
dall'attore (…), quest'ultima dovesse essere condannata a versare in favore di parte attrice, fino alla concorrenza (…) di € 5.000,00; con vittoria (…) delle spese”.
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai re- quisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla normativa vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste;
sono indicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge;
è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla por- tata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26.07.2021 n. 21401]. Inoltre
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostan- ziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò de- termini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28.10.2020 n. 23781].
7. È infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 348 bis
c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gra- vame, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, ed è ora destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.
8. La sentenza impugnata merita di essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
5 L'atto introduttivo del primo grado di giudizio ha i requisiti minimi richiesti dall'art. 163 n. 4
c.p.c., diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale. L'uso di espressioni come “investito” e
“rovinava a terra” non lasciano dubbi sulla circostanza che intendesse allegare di Parte_1
essere stato urtato dall'autovettura in qualità di pedone e non di soggetto a bordo di altra autovettura, del resto non menzionata. L'atto contiene inoltre l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del sinistro, oltre che la precisa identificazione del veicolo investitore. Le ulteriori circostanze che il Tribunale ritiene omesse costituiscono particolari di dettaglio, la cui mancanza non inficia l'ammissibilità della domanda ex art. 163 c.p.c. come formulata nell'atto introduttivo, tanto più ove si consideri che la presunzione di integrale responsabilità dell'automobilista ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c. implica che spetti al proprieta- rio del veicolo e all'assicuratore l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi, modificativi, estintivi (o riduttivi in percentuale) della loro responsabilità.
La domanda è tuttavia inammissibile, per improponibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private, come tempestivamente e specificamente eccepito da
. Controparte_1
Non è dirimente la circostanza – non contestata da e del resto ampiamente do- Parte_1
cumentata – che l'attore, in meno di cinque anni, dal 2.01.2007 all'11.11.2011 (data in cui, stando alla sua prospettazione, era ancora inabile al 50% per il sinistro oggetto di causa), sia rimasto coinvolto in 27 incidenti stradali (17 volte come danneggiato e 10 volte come re- sponsabile); né che (titolare della polizza di assicurazione sulla AN LY) a CP_6
sua volta sia rimasto coinvolto in 24 incidenti (16 come responsabile, 8 come danneggiato); e il figlio (conducente esclusivo a termini di polizza) in 4 sinistri;
e infine CP_7 CP_5
(proprietario della LY) in tre sinistri (in uno dei quali come testimone).
[...]
Tali circostanze, pur suggestive, non sono dirimenti perché allegate da “per Controparte_1
mera completezza difensiva” (comparsa di costituzione in appello, pag. 23), a corredo della contestazione della veridicità del sinistro, ma senza che sia stata attivata al riguardo la pro- cedura di cui al comma 2 bis dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private.
È invece dirimente – e implica l'improponibilità dell'azione – l'ulteriore circostanza, altret- tanto pacifica, che, pur convocato dal fiduciario medico-legale di , Controparte_1 Parte_1
non si sia presentato, così sottraendosi alla verifica delle lesioni subite e dei danni tempora- nei e permanenti riportati, verifica necessaria perché procedesse a “congrua e mo- CP_1
tivata offerta per il risarcimento” (così l'art. 148/1° comma cit.). La relativa procedura stra-
6 giudiziale è estesa dal 2° comma ai sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
E – ai sensi del 3° comma – “il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 (…), non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione (…) del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”. Ne consegue che il danneggiato, finché i termini per la definizione della procedura stragiudiziale restino sospesi, non può proporre l'azione giudiziale.
Del resto, di tanto si trae conferma della giurisprudenza di merito e di legittimità. Ex pluri- mis, Cass. 25.01.2018 n. 1829: in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del
2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei prin- cipi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offer- ta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private (massima ufficiale).
9. L'appello va perciò respinto. Resta assorbita ogni altra questione. ivi comprese le istanze istruttorie dell'appellante.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate in base al DM 55\2014 e succes- sive modifiche, scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, importi medi.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
in contraddittorio con , avverso la sentenza del Tribunale di Nola 16.04.2019 CP_6
n. 872, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) nulla sulle spese nei confronti dei contumaci;
7 d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.05.2002
n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 24 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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098583768 relativa alla AN LY coinvolta nel sinistro, per essere da questi manlevato