Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 21199/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to TARDELLA Parte_1
CARLO per procura in atti ricorrente
E rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCONATO Controparte_1
ROLANDO per procura in atti resistente
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 2693 del 17 aprile 2024 per l'importo di euro 34.084 a titolo di TFR
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che parte opposta ha lavorato dall'11 settembre 2001 al 30 novembre 2023 ( v. busta paga prodotte e dimissioni comunicate in via telematica ) alle dipendenze dell'attuale opponente con l'inquadramento e l'orario indicati nelle stessa buste paga.
Risulta altresì pacifico che il TFR maturato dalla opposta e non corrisposto dal datore di lavoro è pari ad euro 31.119.13 come da modello CUD 2024 prodotta da parte opposta prima dell'udienza.
2. In via subordinata, accertati i fatti per cui è causa e accertata la avvenuta erogazione dell'importo di € 21.000,00 salvo errori od omissioni a titolo di acconto sul TFR in favore della controparte, accertare la eventuale minor somma che risultasse dovuta in favore della Signora all'esito dell'istruttoria, Controparte_1
revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarandolo privo di alcuna efficacia per le ragioni sopra meglio descritte. “
Parte opposta tempestivamente costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo il difetto di prova della prospettazione offerta da parte opponente a fronte del difetto di quietanze rilasciate, dell'importo di TFR riconosciuto dallo stesso opponente come dovuto nel Modello CUD per l'anno 2023 e della mancata rifereribilità a sé della firma apposta sulla dichiarazione prodotta ex adverso, con conseguente suo disconoscimento.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'odierna udienza, parte opponente ha chiesto istanza di verificazione di scrittura privata sulla dichiarazione della ricorrente nel doc. 1 e parte si è opposta alla sua CP_1
ammissione ; sulle produzioni documentali in atti la causa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In via preliminare si osserva che l'istanza di verificazione proposta all'odierna udienza dell'opponente è irrituale perché non accompagnata ai sensi dell'art.
Pag. 2 di 4 216 c.p.c. né dai mezzi di prova ritenuti utili né dalle scritture di comparizione, né dall'originale dell'atto.
In relazione alle difese svolte da parte resistente in memoria sul difetto di prova offerta dall'opponente di pagamento di acconti di TFR maturato nel corso degli anni alla opposta, atteso il difetto di quietanze rilasciate in tal senso dalla stessa (
Cass. 2019/6220), si osserva che parte opponente non ha prodotto in giudizio né quietanze di pagamento degli acconti di TFR prospettati come versati, né buste paga che diano conto di pagamento di acconto sul TFR via via maturato per euro
300 al mese all'opposta ; al contempo si osserva che dal modello Cud per l'anno
2024, prodotto dall'opposta prima dell'odierna udienza, il TFR della CP_1
maturato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro risulta pari alla somma sopra indicata di euro 31.119, 13 e l'opponente nella compilazione del Modello
Cud non ha indicato l'importo versato a titolo di acconto di TFR alla nel CP_1
corso degli anni, come invece prospettato in ricorso, né offerto chiarimenti in proposito all'odierna udienza.
Ne consegue che la proposta istanza di verificazione di scrittura privata sul doc.
1 del fascicolo di parte ricorrente – opponente non è dirimente ai fini del decidere, atteso il complesso di elementi probatori sopra indicati presenti in atti, tutti di segno opposto alla prospettazione offerta col ricorso di avvenuto pagamento di acconti sul TFR alla lavoratrice nel corso degli anni.
In ragione della sostanziale soccombenza della parte opponente le spese processuali restano a suo carico e sono liquidate come in dispositivo, in relazione agli importi medi previsti dal DM 147/22 per la fase monitoria e per la presente fase, per le cause di lavoro di valore compreso tra 26.000 euro e 52.000, in ragione dell'attività processuale svolta, priva di istruzione orale.
P . Q . M .
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 3 giugno 2024 , così provvede:
1)Revoca il decreto ingiuntivo emesso tra le parti;
2) Condanna l'opponente a pagare all'opposta euro 31.119,13 al lordo, oltre agli interessi al saggio legale ed alla rivalutazione monetaria dall' 8 febbraio 2024 ( data di costituzione in mora -doc.
4 fascicolo di parte opposta ) al saldo;
3) Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro 6191 oltre 15% per spese generali, iva e cpa.
Roma 10 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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