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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Gabriella Gagliardi all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24638/2024 R.G. Previdenza
TRA Avv. SPINA Pasquale cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano C.F._1
CO con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via del Parco Margherita n. 49, come in atti opponente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e diesa dall'avv. Donato Palmieri con il quale domicilia in Napoli via Chiatamone n. 53, giusta procura in atti opposto NONCHÉ
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in data 14.11.2024, la parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. nr.07120249058481532/000, notificatagli dalla in data 12.11.2024, in relazione alla Controparte_4 cartella di pagamento n. 07120220173618408000, avente ad oggetto contributi previdenziali di pertinenza della per Parte_1 annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ha eccepito l'omessa notifica della cartella, la nullità della stessa per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi, quindi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle cartelle opposte. Ha concluso per sentire:
<1) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica della
cartella di pagamento e per maturata prescrizione quinquennale del debito oggetto della
1 pretesa; 2)Accertare e dichiarare l'inesistenza di atti interruttivi della maturata prescrizione quinquennale;
3)Accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento per sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art.3 L.335/95; 4) Condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattore anticipo>. Si è costituita la che ha eccepito il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi formali sollevati in relazione alla notifica del titolo, da farsi valere nei confronti del concessionario;
nel merito, ha eccepito la prescrizione decennale dei contributi. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale subordinata - nel caso la procedura di riscossione fosse ritenuta invalida per difetto di notifica – di condanna del ricorrente al pagamento dei contributi dovuti, con le conseguenze in ordine alle spese processuali. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva l
[...]
che rimaneva contumace. Controparte_4
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
**** Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con le note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025, il procuratore di parte opponente ha comunicato l'intervenuta rinuncia all'azione da parte del proprio assistito (cfr. procura speciale e dichiarazione sottoscritta dall'avv. Spina allegata alle dette note ). Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999). Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004). Concorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
– dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Si comunichi
2 In Napoli, il 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Gabriella Gagliardi all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24638/2024 R.G. Previdenza
TRA Avv. SPINA Pasquale cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano C.F._1
CO con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via del Parco Margherita n. 49, come in atti opponente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e diesa dall'avv. Donato Palmieri con il quale domicilia in Napoli via Chiatamone n. 53, giusta procura in atti opposto NONCHÉ
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in data 14.11.2024, la parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. nr.07120249058481532/000, notificatagli dalla in data 12.11.2024, in relazione alla Controparte_4 cartella di pagamento n. 07120220173618408000, avente ad oggetto contributi previdenziali di pertinenza della per Parte_1 annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ha eccepito l'omessa notifica della cartella, la nullità della stessa per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi, quindi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle cartelle opposte. Ha concluso per sentire:
<1) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica della
cartella di pagamento e per maturata prescrizione quinquennale del debito oggetto della
1 pretesa; 2)Accertare e dichiarare l'inesistenza di atti interruttivi della maturata prescrizione quinquennale;
3)Accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento per sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art.3 L.335/95; 4) Condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattore anticipo>. Si è costituita la che ha eccepito il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi formali sollevati in relazione alla notifica del titolo, da farsi valere nei confronti del concessionario;
nel merito, ha eccepito la prescrizione decennale dei contributi. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale subordinata - nel caso la procedura di riscossione fosse ritenuta invalida per difetto di notifica – di condanna del ricorrente al pagamento dei contributi dovuti, con le conseguenze in ordine alle spese processuali. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva l
[...]
che rimaneva contumace. Controparte_4
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
**** Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con le note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025, il procuratore di parte opponente ha comunicato l'intervenuta rinuncia all'azione da parte del proprio assistito (cfr. procura speciale e dichiarazione sottoscritta dall'avv. Spina allegata alle dette note ). Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999). Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004). Concorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
– dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Si comunichi
2 In Napoli, il 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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