Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
segue verbale d'udienza del 3.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
e 350, III comma e 350-bis c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 7474/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2023 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giovanni Rocco, nonché, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'avv. Federica Grippa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Acquasanta, Traversa Carola n. 1;
APPELLANTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Raffaele Caggiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Zara n. 72;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'odierna udienza entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2023, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 846/2023, emessa in data 17/03/2023 dal Giudice di Pace di Salerno.
Ed invero, l'odierno appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Salerno, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro
EL416CL, condotta da , in data 06.01.2020, mentre percorreva l'autostrada A23 da Persona_1
Carnia a Tolmezzo, km 55+900 all'interno della galleria “Del Lago”, la quale veniva colpita da uno scarpone da sci di colore bianco presente sulla carreggiata e precedentemente sollevato da una autovettura che precedeva il veicolo di proprietà dell'appellante.
Pertanto, il sig. riportava danni patrimoniali derivanti dal danneggiamento del veicolo, per un Pt_1 ammontare pari ad € 3.982,49.
Pertanto, concludeva, dunque, per l'accertamento della responsabilità della Controparte_1
, con contestuale condanna della stessa al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo
[...]
Mercedes-Benz, come quantificati in atto di citazione, ovvero nella misura ritenuta dal Giudice di
Pace entro i limiti della sua competenza;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva quindi in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 12.10.2020, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice di
Pace di Salerno, ritenendo competente il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, ed in via subordinata il Giudice di Pace di Roma.
La convenuta deduceva altresì l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, eccependo, inoltre, la carenza di legittimazione passiva, dovendosi accertare come la presenza dello scarpone da sci sulla carreggiata fosse da addebitare esclusivamente al caso fortuito, di conseguenza venendo meno il rapporto oggettivo tra il custode e la cosa.
Infine, e a tutto voler concedere, riteneva sussistente la corresponsabilità del danneggiato per non aver tenuto una condotta diligente, e prudente;
instava, così, per la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità della domanda, nonché, nel merito, per il rigetto della richiesta risarcitoria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 19.10.2021 il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e procedeva con lo svolgimento dell'attività istruttoria.
All'esito, con sentenza n. 846/2023, il Giudice di Pace di Salerno rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti.
Sicché, impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello, deducendo la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; ancora, riteneva applicabile nel caso di specie la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., così dovendosi escludere nel caso di specie la configurabilità del caso fortuito in parte qua.
Tanto premesso, concludeva perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, con consequenziale Controparte_1
condanna al risarcimento di tutti i danni riportati a causa del predetto sinistro, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.2.2023, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
preliminarmente instando per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342
[...]
c.p.c.; nel merito, contestava il mancato assolvimento dell'onere probatorio inerente all'an e al quantum debeatur, ed in particolare risultando non provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, nonché, l'esatta quantificazione del pregiudizio subito.
Acquisita la prova del potere rappresentativo in capo all'avv. Gagliardi, procuratore speciale e firmatario della procura alle liti rilasciata dalla società appellata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 3.4.2025. All'esito, le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da ritenersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Deve anzitutto rilevarsi la tempestività dell'impugnazione. Più in particolare, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 17.3.2023, l'appello veniva tempestivamente notificato con atto di citazione in data 12.10.2023.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente gravame per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, deve anzitutto evidenziarsi che l'odierno attore, in sede di citazione per il primo grado di giudizio, deduceva che la propria domanda risarcitoria trovasse fondamento nell'art. 2051 c.c., così evidentemente invocando il più generale paradigma della responsabilità da cose in custodia. Soltanto in via subordinata, veniva invocata la più generale responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Sotto tale profilo, invero, è soltanto in sede di nota autorizzata dell'11.11.2022 che l'odierno appellante deduceva, per la prima volta, gli elementi dell'inadempimento contrattuale, rilevando come la responsabilità della società convenuta dovesse piuttosto ricondursi nell'alveo applicativo dell'illecito ex contractu. Ed è proprio sulla scorta di tale qualificazione che veniva rigettata l'eccezione di incompetenza da parte del Giudice di prime cure.
Cionondimeno, la sentenza impugnata muoveva piuttosto dalla riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità da cose in custodia così ritenendosi insussistenti gli elementi costitutivi di tale tipologia di illecito.
Ebbene, alcun dubbio può porsi in merito alla novità della domanda da risarcimento contrattuale formulata da parte dell'odierno attore soltanto in sede di nota dell'11.11.2022: erano infatti in quella sede dedotti per la prima volta gli elementi costitutivi dell'inadempimento contrattuale. Alcuna specifica allegazione, invero, veniva dedotta da parte dell'odierno appellante in merito all'effettiva stipula di un contratto tra le parti con riferimento all'originaria domanda introduttiva del giudizio in parte qua.
Ne sarebbe conseguita, a tutto voler concedere, non già la precisazione dei fatti a fondamento della domanda, consentita nelle forme di cui all'art. 320 c.p.c. ratione temporis applicabile, quanto piuttosto l'inammissibile introduzione di un'autonoma e nuova domanda nel caso di specie (Cass.
Civ., Sez. II, 6.9.2017, n. 20840).
Tanto premesso, deve rilevarsi che alcuna specifica impugnazione incidentale con riguardo alla questione di competenza veniva dedotta da parte dell'ente appellato nel caso di specie.
Sicché, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria nel caso di specie, nonché della consistenza dei motivi di impugnazione, che, di fatto, devolvono nel grado d'appello l'intera valutazione del fatto, deve rilevarsi come risulti senz'altro rilevabile d'ufficio l'inammissibilità di tale domanda nuova
(arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 28.3.2022, n. 9844).
Ne consegue, pertanto, come in questa sede debba aversi riguardo esclusivamente alla domanda di risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno è cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, così integrando gli estremi del caso fortuito, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 17.11.2021, n. 34886).
Sicché, con riguardo all'onere della prova gravante sull'ente gestore dell'autostrada, lo stesso dovrà quindi consistere, in concreto, nel dare atto che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che la stessa res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. III, 11.3.2021, n. 6826).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre quindi valutare il caso di specie.
Sotto tale profilo, invero, a fronte delle specifiche eccezioni sollevate sul punto da parte dell'ente appellato, non è in alcun modo allegato, prima ancora che provato che, effettivamente la verificazione del sinistro dovesse obiettivamente imputarsi alla res nella custodia della società appellata.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che il danneggiamento dell'auto avveniva in ragione dell'urto con uno scarpone da sci che si rinveniva nella sede stradale ed era stato sollevato proprio dal veicolo che precedeva l'auto dell'odierno appellante, come peraltro confermato da parte della teste Come risultante dalle dichiarazioni rese da parte del conducente dell'auto alla Tes_1
Polizia Stradale (cfr. produzione di parte del primo grado di giudizio), infatti, anche i due veicoli che precedevano nella marcia tale veicolo si erano fermati nella vicina piazzola di sosta, anche se non avevano riportato danni.
Inoltre, dalla relazione di incidente stradale veniva dato atto del recupero, da parte del personale della società appellata, di una borsa e di un paio di scarponi da sci che si rinvenivano sul manto stradale.
Tali elementi di prova depongono tutti in termini gravi, precisi e concordanti, circa il fatto che, effettivamente, lo scarpone da sci fosse stato disperso sul manto stradale negli attimi immediatamente antecedenti al sinistro per cui è causa.
Inoltre, a fronte della verificazione del sinistro alle ore 18:12 del 6.1.2020, come dichiarato dallo stesso conducente del veicolo in sede di sommarie informazioni, non solo non risulta in alcun modo riscontrato che, per il medesimo materiale ivi disperso, vi fossero state precedenti segnalazioni all'“Anas s.p.a.” (cfr. report nella produzione di parte appellata); per altro verso, infatti, è documentato che alle ore 18:24 veniva registrata la prima segnalazione, con immediata rimozione del materiale alle ore 18:42 (“la pattuglia ha spostato gli scarponi sul marciapiede della galleria in emergenza”). Tra l'altro, non veniva registrato alcun ulteriore sinistro diverso da quello così segnalato.
Ne consegue, pertanto, che risulta sufficientemente provato che tale materiale fosse stato disperso da altro veicolo in transito nel periodo immediatamente antecedente rispetto al passaggio del veicolo dell'odierno appellante.
È pertanto provato che il sinistro era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione. Per altro verso, nemmeno tale sinistro risulta imputabile alla pericolosità della strada, quanto piuttosto alla presenza su di essa di uno scarpone: in tal senso, è provato che la potenzialità offensiva della res sia stata esplicata prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Ne deriva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riguardo all'illecito aquiliano.
Sotto tale profilo, invero, oltre a non essere stata riscontrata la riconducibilità eziologica dell'evento alla condotta illecita, nemmeno risulta in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la natura colpevole della stessa.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello.
Ad analoghe conclusioni si sarebbe addivenuti, tra l'altro, anche a voler ritenere ammissibile la domanda da inadempimento contrattuale: per le ragioni evidenziate in precedenza, infatti, gli elementi di prova in atti avrebbero deposto senz'altro per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'ente appellato (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 26.8.2002, n. 12477).
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) con esclusione dei compensi attinenti alla fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività rilevante in tal senso nel corso del presente giudizio ai sensi dell'art. 4, V comma l. c) D.M. n. 55/2014 (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
VI, 16.11.2021, n. 34575).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1 della , avverso la sentenza n. 846/2023 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_2
Salerno, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna il sig. alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in Controparte_3 favore della , che si liquidano in € 852,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, il 3.4.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato