Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 2061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2061/2021
promossa da:
Parte 1 (C. F. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv.
TOGNINI ALBERTO e dell'avv. GUIDOTTI MARIACLAUDIA C.F. 2
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. TOGNINI ALBERTO
ATTORE OPPONENTE
contro
Controparte_1 (C. F. P.IVA 1 ), con il elettivamentedell'avv.,patrocinio dell'avv. MENGUCCI MANUELA e domiciliato in via MEUCCI 7D RAVENNA presso il difensore avv. MENGUCCI
MANUELA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
20.11.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Controparte_1 ha ottenuto dal
Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 445/2021 del 30.4.2021
R.G. 1193/2021 con il quale è stato intimato a Parte_1 il pagamento della somma di € 26.946,15, oltre interessi a spese, in
favore della ricorrente a titolo di (residuo) prezzo per la fornitura e montaggi di infissi in PVC argento, falsi telai in PVC e persiane in alluminio con lamelle orientabili, nonché fornitura e montaggio di porta blindata elettronica.
2. Parte 1 ha proposto opposizione avversO il decreto
ingiuntivo sopra individuato chiedendone la revoca;
in subordine ha
chiesto la riduzione del prezzo nella misura almeno del 30% stante l'esistenza di vizi;
infine, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in ragione dei vizi della fornitura.
In particolare, ha eccepito che il prezzo di vendita concordato non
è quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo, basato su di un preventivo mai accettato, ma è quello del preventivo del 10.5.2018,
sottoposto dal venditore e accettato dall'acquirente, che prevedeva il prezzo complessivo della fornitura pari euro 24.096,50 oltre IVA;
ha inoltre sostenuto che le forniture ed il montaggio sono affetti da vizi riconosciuti dallo stesso venditore che hanno determinato un minor valore della fornitura di almeno il 30%; ha ancora affermato che l'importo azionato in via monitoria contiene la voce relativa ai “falsi telai" per un totale pari ad euro 558,00 oltre IVA che non
è dovuto in quanto rappresenta il costo aggiuntivo di un nuovo
acquisito dei telai resosi necessario a causa di un errore addebitabile al venditore nel prendere le misure dei telai. Ha infine rappresentato che i vizi e difetti della fornitura gli hanno creato ritardi e disservizi con maggiori costi di mano d'opera ed un danno locativo, stimato in un importo non inferiore ad euro 7.000.
3. Si è ritualmente costituita Controparte_1
(d'ora in avanti anche prendendo posizione
[...] CP 1
puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie,
chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del
decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha sostenuto che il
preventivo del 16.7.2020 in forza del quale ha azionato il credito in via monitoria è stato accettato dal Pt 1 ha negato l'esistenza di vizi relativi all'installazione della fornitura e l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova. 4. In data 14.12.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità
cartolare ove è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto "l'opposizione risulta fondata su prova scritta in relazione alla perizia di parte attestante i vizi lamentati".
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali. All'udienza del 20.11.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in
decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei ristretti limiti che seguono. In primo luogo, va evidenziato che, l'opposizione a decreto
ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass. sez. II, 08/09/1998, n.8853). Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), sicché "oggetto del giudizio di
opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con
riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere
adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Va, pertanto, richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per il
pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e della
scadenza del termine per l'adempimento; di contro, l'eventuale la prova di fatti estintivi, modificativi О impeditivi incombe sul debitore che l'eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass. Sez.
Un., Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del
10/04/2008 n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677;
Cass. Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I,
Sentenza del 15/07/2011, n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del
15/05/2012, n. 7530). 6. Parte opposta agisce per il pagamento del proprio credito rappresentato dal residuo prezzo della fornitura di fornitura e
montaggi di infissi in PVC argento, falsi telai in PVC e persiane in alluminio con lamelle orientabili nonché fornitura e montaggio di porta blindata elettronica.
Parte opponente non contesta né l'esistenza del contratto né la
fornitura del materiale che anzi ammette esplicitamente. Ciò che contesta è il prezzo della fornitura. Sostiene infatti l'esistenza di un accordo intervenuto con l'opposta che prevedeva un prezzo diverso rispetto a quello posto a base della domanda monitoria. Più nel dettaglio, Pt 1 sostiene che in un primo momento il prezzo della fornitura era pari ad euro 24.096,50+IVA, come rappresentato dall'offerta del 10.5.2018 (circostanza pacifica ed ammessa da entrambe le parti). L'attore afferma poi di essersi recato
successivamente nell'aprile 2020 presso lo showroom della convenuta e di aver manifestato l'intenzione di acquistare materiali diversi da quelli precedentemente convenuti (infissi in argento e non
bianchi, finestra a due ante, persiane con lamelle orientabili e telaio perimetrale in luogo dei precedenti scuroni) e di aver quindi richiesto un preventivo. Il CP 1 , mesi dopo, compulsato dall'attore riguardo al preventivo di spesa per nuova fornitura,
illustrava all'attore il nuovo preventivo del 16.7.2020 e gli riferiva di aver già acquistato il materiale indicato. L'attore in quella sede però rifiutava il preventivo in quanto troppo costoso ed in questo contesto sarebbe allora avvenuto l'accordo tra le parti di tenere buona la nuova fornitura mantenendo però l'originario prezzo del preventivo del 18.5.2018. Orbene, a tale riguardo merita Osservare che di tale intervenuto accordo tra le parti non è stata fornita adeguata prova: l'accordo sul prezzo nei termini descritti dall'attore è confermato dalla deposizione resa dal figlio dell'attore, all'udienza Persona 1
del 27.10.2022 al quale però, anche in ragione del vincolo familiare che lo lega all'attore, non pare potersi accordare sicura
attendibilità. Ed invero per l'insussistenza di tale accordo,
depongono in modo insuperabile una serie di elementi di ordine logico e fattuale: appare inverosimile che il venditore abbia acconsentito mantenere inalterato il prezzo a vendita nonostante e la circostanza è pacifica e riconosciuta dalle parti la nuova fornitura fosse di maggior pregio e avesse una differenza di costo
per eccesso sensibile (differenza che si apprezza confrontando il preventivo del 18.5.2018 pari ad euro 24.096,50+IVA con il
preventivo del 16.7.2020 pari a € 40.948,50 + IVA). Allora, a fronte di una differenza di prezzo così significativa, appare assai
singolare che l'attore non abbia preteso che il venditore mettesse per iscritto il fatto che la vendita della nuova fornitura avvenisse al prezzo della precedente.
Pertanto, in assenza di contestazione sul fatto che in effetti la fornitura per cui è causa sia quella del preventivo del 16.7.2020;
in assenza altresì di contestazione sulla congruità del prezzo della fornitura concreta posta in essere;
in assenza, ancora, di valida prova, per le ragioni anzidette, di un accordo in merito al prezzo da applicare, il prezzo della fornitura deve essere assunto con riferimento al prezzo di mercato della fornitura, con la conseguenza che deve reputarsi provato il credito dell'opposto per come azionato in via monitoria.
7. Ciò posto, parte opponente eccepisce l'esistenza di vizi e difetti della fornitura e domanda la riduzione del prezzo. Orbene, giova chiarire che al contratto in esame si applica la disciplina della vendita, trattandosi di contratto nel quale è presente un obbligo di "dare" cui accede un obbligo di "fare" assunto da chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, ed in assenza di pattuizione contrattuale di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva (Tribunale Ravenna, 04/08/2020, n.636: "In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al
contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi.").
Va altresì precisato che al rapporto contrattuale in esame si applica la disciplina del consumatore (art. 130 Cod. Consumo nella
formulazione ante novella realizzata con D.lgs. n. 4 novembre 2021 n. 170 stante quanto disposto dall'art. 2 del medesimo decreto che espressamente prevede l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti conclusi dopo 1'1 gennaio 2022), posto che dalla narrazione contenuta in citazione (punto 1 dell'atto di citazione pag. 3 dove avvenuta si rappresenta che la presente vicenda è nell'ambito dell'edificazione dell'immobile in comproprietà tra il Pt 1 e la moglie), nonché dalle fatture emesse della controparte, si comprende che gli acquisiti sono avvenuti per scopi estranei all'attività
artigianale О professionale imprenditoriale, commerciale,
eventualmente svolta dal Pt 1 (art. 3 codice del consumo).
L'art. 130 cod. consumo, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva per quanto di interesse che: "2. In caso di il consumatore ha diritto al ripristino, difetto di conformità, del bene Оsenza spese, della mediante riparazione conformità
sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
(...) 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione О alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5"
È provato, e non vi è contestazione tra le parti, che i) le persiane e gli infissi presentassero dei difetti;
ii) l'odierna opposta ha assunto l'impegno di procedere alla sostituzione;
iii) l'opposta si
è resa disposta ad onorare l'impegno, in particolare in data
19.1.2021 quindi entro un tempo che può sicuramente considerarsi si sono evidenziati i difetti congruo atteso che nell'agosto/novembre 2020 (si veda a riguardo la deposizione di e l'interrogatorio Testimone 3 Tes 2 Tes 1
formale di Parte 1 ). Pt 1 tuttavia ha rifiutato la sostituzione in quanto ha ritenuto Il
comportamento della che il fosse illegittimo dato CP 1
pretendeva il pagamento della fornitura ad un prezzo che egli considerava errato. Si è visto però che il prezzo risulta conforme al valore commerciale della fornitura e quindi correttamente
individuato dall'opposto sicché il rifiuto della sostituzione da parte del appare illegittimo. Né può essere invocato il Pt 1
disposto dell'art. 135 bis del codice del consumo secondo cui
"Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore." posto che la norma citata non si applica in quanto introdotta successivamente alla conclusione del contratto e comunque la società convenuta ha legittimamente preteso di procedere con la sostituzione a patto che le venisse corrisposto il prezzo della fornitura se si considera che il Pt 1 aveva rappresentato che assumeva di dover corrispondere un prezzo sensibilmente inferiore. Per vero, in sede di interrogatorio formale, l'attore opponente ha affermato di aver rifiutato la sostituzione perché ciò avrebbe rovinato l'intonaco. A tale affermazione non pare potersi attribuire valida attendibilità in quanto contradditoria: è lo stesso attore infatti che afferma che,
allorché fu riscontrata l'esistenza dei vizi delle persiane e degli infissi, fu convenuta loro sostituzione. Se ne ricava dunque che trattavasi di operazione fattibile e non particolarmente gravosa per il Pt 1 . Non si comprende allora perché successivamente l'attività
di sostituzione sarebbe divenuta una attività che avrebbe rovinato l'intonaco, impedendo la sostituzione. Peraltro, neppure è allegato o precisato in che modo ed in quale misura vi sarebbe detta rovina dell'intonaco.
illegittimamente rifiutato la Ne deriva che il ' avendo Pt 1
acquistati sostituzione dei beni concretamente offerta dal venditore, in questa sede non può chiedere la riduzione del prezzo
(cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25417 del 26/08/2022 (Rv. 665449 - 01) “In
tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi
di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la
riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo О la risoluzione del contratto, ove il
tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto" "Nella disciplina consumeristica il al principio dilegislatore, nell'ottica di dare risalto
conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi
secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale
gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva" è consentito consumatore chiedere in un primo al sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo momento la qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie» (Cass. 03/06/2020, n. 10453; Cass- 14/10/2020, n.
22146; Cass. 07/02/2022, n. 3695) Nella disciplina sul consumo, al
fine di garantire il principio di conservazione del contratto, sono previsti una serie di rimedi a tutela del consumatore acquirente,
delineati secondo una gerarchia cui il consumatore deve attenersi,
pur libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente. Pertanto, in caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore deve chiedere in un primo momento la sostituzione oppure la riparazione del bene e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero manifestamente oneroso, può avvalersi dei rimedi secondari. L'unico onere imposto al consumatore è che egli debba avvalersi prima dei rimedi e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema,
è dato ricorrere ai rimedi secondari Corte appello Potenza sez. I,
07/06/2021, n.385)". La domanda di riduzione del prezzo è dunque infondata. 8. Ancora infondata è la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente. In atto di citazione il risarcimento del danno viene richiesto per "ritardi e disservizi superiori a sei mesi nelle altre lavorazioni, con maggiori costi di mano d'opera e danno locativo"
(cfr pag. 11 dell'atto di citazione). L'esistenza di tale tipologia di danni, evocati in modo assolutamente generico, è rimasta del tutto sfornita di prova. Neppure invero sono stati articolati mezzi di
prova a riguardo. La domanda risarcitoria va pertanto rigettata.
9. Va invece accolta l'eccezione di erroneo addebito dell'importo di euro 558,00 oltre Iva relativo all'acquisto dei "falsi telai".
Parte opposta sostiene di avere addebitato un maggior costo di fornitura per tale materiale in quanto l'acquisto di ulteriori telai sarebbe dipeso dalle errate misurazioni fornite dall'acquirente.
L'acquirente sostiene al contrario che le misure furono prese direttamente dalla Il testimoniale sul punto conferma CP 1
: i testi indotti da controparte - Tes 2 il racconto del Pt 1
non hanno conoscenza diretta della circostanza e Testimone_3 mentre il teste Tes 1, indotto dall'attore opponente, era presente al momento della misurazione dei falsi telai. Inoltre, appare verosimile comunque che sia stato il soggetto venditore, quand' anche non installatore come nel caso di specie, a prendere le misure delle forniture.
L'attore opponente ha quindi diritto allo scomputo della somma pari ad euro 558+IVA, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo dovrà
essere revocato. 10. In conclusione, l'odierno opponente deve essere condannato a
corrispondere a la somma pari ad euro € 26.946,15 cui va sottratta la somma di euro 558+IVA. Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale. 11. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e
sono quindi poste a carico di Parte 1 Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.500 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi, in ragione del valore della controversia prossimo al valore più basso dello scaglione di riferimento.
Parte 1Vanno altresì poste a carico di le spese del ricorso monitorio che si liquidano in euro 1305 per compensi, 286 euro per esborsi oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge.
PQM
Ravenna, in composizione monocratica, Il Tribunale ordinario di ognidecidendo la causa in epigrafe indicata, definitivamente diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
Parte 1 e per l'effetto1) ACCOGLIE l'opposizione proposta
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 445/2021 R.G. 1193/2021 emesso il 30.4.2021 dal Tribunale di Ravenna;
per le ragioni di cui in motivazione 2) CONDANNA Parte 1
Cont a corrispondere a la Controparte_1 Controparte 1
somma di euro 26.946,15 cui vanno detratti euro 558+IVA, oltre interessi come in parte motiva;
а rifondere le spese di lite del 3) CONDANNA Parte 1
Cont presente giudizio a la Controparte_1 somma di euro 4.500 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come e se dovute per legge, e le spese del giudizio monitorio che si liquidano in euro 1305 per compensi, 286 euro per esborsi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge;
4) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni