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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8558 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8558 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato VANNUCCI SIMONETTA Parte_1
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato CONFORTI ALBERTA CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 13/11/2025):
“I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni congiunte depositate”: conclusioni congiunte depositate: “che l'Ill.mo Tribunale adito, a seguito del mutamento dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, stante la raggiunta maggiore età della figlia
1 nonché stante la circostanza che la stessa ha iniziato a svolgere dal mese Persona_1 di gennaio 2025 la propria attività professionale di , Voglia accogliere Controparte_2 la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473 bis n. 11 e 473 bis 29 cpc nei confronti della ridetta figlia disponendo: Persona_1
1) la cessazione dell'obbligo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, a carico del padre sig. verso la madre sig.ra per la figlia Parte_1 CP_1 Per_1 per i motivi sopra detti, revocando l'assegno di mantenimento ordinario a tutt'oggi
[...] versato nella misura mensile di € 616,20, non indicizzato dall'anno 2020, nonché la partecipazione alle spese straordinarie nei confronti della ridetta figlia a Persona_1 seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, il tutto con effetto a far data dal dì 01.10.2025;
2) dichiarare che niente è dovuto da parte della sig.ra al sig. CP_1 Parte_1
a titolo di ripetizione degli importi dallo stesso versati a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia per il periodo luglio-ottobre 2025, Persona_1 rinunciando fin d'ora espressamente il sig. a dette somme per il ridetto Parte_1 periodo luglio-ottobre 2025 compresi;
3) dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. alla signora Parte_1 [...]
a titolo di rimborso spese straordinarie dalla stessa sostenute a favore della CP_1 figlia sino alla data del 01.10.2025; Persona_1
3) rimangono fermi tutti gli altri capi della sentenza n. 3043/2016, emessa dall'intestato
Tribunale, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e;
CP_1 Parte_1
4) ciascuna parte del presente ricorso sosterrà le spese legali del proprio difensore;
5) fin d'ora le parti dichiarano rispettivamente di rinunciare, come in effetti rinunciano rispettivamente a tutte le ulteriori richieste formulate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11/07/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 3043/16 emessa dal Tribunale di Firenze;
in particolare, egli ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia
2 nata il [...] ed ormai maggiorenne, alla luce della raggiunta Persona_1 indipendenza economica della stessa, nonché la condanna dell'ex coniuge alla ripetizione in suo favore di tutte le somme percepite a titolo di mantenimento di a far data Per_1 dalla presentazione del ricorso.
2. Si è costituita in giudizio l'ex coniuge , la quale ha rappresentato che CP_1 la figlia non percepisce redditi sufficienti a realizzare un'indipendenza Per_1 economica della stessa e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. All'udienza del 13/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver depositato in atti le conclusioni concordate e sottoscritte dalle medesime ed hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato;
il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, le quali non sono contrarie all'ordine pubblico, atteso che è pacifico che la figlia ha raggiunto la maggiore età ed ha iniziato a svolgere attività lavorativa retribuita Per_1 dal gennaio 2025.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n. 3043/16 del 20/09/2016 nel procedimento n. r.g. 6494/2016:
- dispone in conformità alle condizioni concordate al punto 1);
- prende atto delle condizioni concordate ai punti 2), 3), 4) e 5);
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8558 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato VANNUCCI SIMONETTA Parte_1
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato CONFORTI ALBERTA CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 13/11/2025):
“I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni congiunte depositate”: conclusioni congiunte depositate: “che l'Ill.mo Tribunale adito, a seguito del mutamento dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, stante la raggiunta maggiore età della figlia
1 nonché stante la circostanza che la stessa ha iniziato a svolgere dal mese Persona_1 di gennaio 2025 la propria attività professionale di , Voglia accogliere Controparte_2 la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473 bis n. 11 e 473 bis 29 cpc nei confronti della ridetta figlia disponendo: Persona_1
1) la cessazione dell'obbligo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, a carico del padre sig. verso la madre sig.ra per la figlia Parte_1 CP_1 Per_1 per i motivi sopra detti, revocando l'assegno di mantenimento ordinario a tutt'oggi
[...] versato nella misura mensile di € 616,20, non indicizzato dall'anno 2020, nonché la partecipazione alle spese straordinarie nei confronti della ridetta figlia a Persona_1 seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, il tutto con effetto a far data dal dì 01.10.2025;
2) dichiarare che niente è dovuto da parte della sig.ra al sig. CP_1 Parte_1
a titolo di ripetizione degli importi dallo stesso versati a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia per il periodo luglio-ottobre 2025, Persona_1 rinunciando fin d'ora espressamente il sig. a dette somme per il ridetto Parte_1 periodo luglio-ottobre 2025 compresi;
3) dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. alla signora Parte_1 [...]
a titolo di rimborso spese straordinarie dalla stessa sostenute a favore della CP_1 figlia sino alla data del 01.10.2025; Persona_1
3) rimangono fermi tutti gli altri capi della sentenza n. 3043/2016, emessa dall'intestato
Tribunale, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e;
CP_1 Parte_1
4) ciascuna parte del presente ricorso sosterrà le spese legali del proprio difensore;
5) fin d'ora le parti dichiarano rispettivamente di rinunciare, come in effetti rinunciano rispettivamente a tutte le ulteriori richieste formulate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11/07/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 3043/16 emessa dal Tribunale di Firenze;
in particolare, egli ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia
2 nata il [...] ed ormai maggiorenne, alla luce della raggiunta Persona_1 indipendenza economica della stessa, nonché la condanna dell'ex coniuge alla ripetizione in suo favore di tutte le somme percepite a titolo di mantenimento di a far data Per_1 dalla presentazione del ricorso.
2. Si è costituita in giudizio l'ex coniuge , la quale ha rappresentato che CP_1 la figlia non percepisce redditi sufficienti a realizzare un'indipendenza Per_1 economica della stessa e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. All'udienza del 13/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver depositato in atti le conclusioni concordate e sottoscritte dalle medesime ed hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato;
il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, le quali non sono contrarie all'ordine pubblico, atteso che è pacifico che la figlia ha raggiunto la maggiore età ed ha iniziato a svolgere attività lavorativa retribuita Per_1 dal gennaio 2025.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n. 3043/16 del 20/09/2016 nel procedimento n. r.g. 6494/2016:
- dispone in conformità alle condizioni concordate al punto 1);
- prende atto delle condizioni concordate ai punti 2), 3), 4) e 5);
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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