Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10649 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4526 del 2022, proposto da
Greggi Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Bonavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;
per l'annullamento
a) Del provvedimento GSE P20220002997 di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti adottato in data 01.02.2022 e comunicato in pari data alla società ricorrente, relativo al “Procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 1084690, di potenza pari a 101,75 kW, sito in via Romoli snc nel Comune di Monte Porzio Catone (RM)”; b) Della risoluzione del contratto n. G04I378375607 di cui al FTV 1084690 a decorrere dal 30.04.2022, con il quale veniva disposta l'esclusione dell'impianto dal contratto di dispacciamento del GSE a far data dall'1.05.2022 (ALL. B); c) Della richiesta di restituzione degli incentivi GSE P20220008162 del 28.03.2022 e comunicato in pari data alla società ricorrente, relativo alla “restitizione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a Euro 90.521,96” (ALL. C); d) Di ogni altro atto o provvedimento conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il giorno 1.4.2022 e depositato il 22.4.2022 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, comunicato dall’Amministrazione resistente in data 1.2.2022, insieme all’atto di risoluzione del contratto stipulato con il GSE ed alla richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti.
Ha allegato di aver realizzato un impianto fotovoltaico e di aver formulato un’istanza di ammissione agli incentivi, indicando il rispetto di tutte le formalità previste dalla legge, tra cui l’autorizzazione ambientale alla realizzazione dell’opera di efficientamento energetico da installarsi sul tetto dell’impianto sportivo (piscina comunale), sito in Monte Porzio Catone (RM).
Ha dedotto con tre motivi di ricorso violazione di legge ed eccesso di potere manifestatosi nel difetto dei presupposti, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, avendo il provvedimento dichiarato la decadenza dai benefici sul presupposto – errato – che l’autorizzazione ambientale fosse intervenuta il 25.6.2013, nonostante la SCIA, come correttamente dichiarato nell’istanza, fosse stata depositata in data 10.5.2013.
Si è costituita l’Amministrazione con atto del 26.4.2022, resistendo al ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23.5.2025 la causa è passata in decisione
DIRITTO
La domanda è infondata.
I motivi di ricorso, in particolare il primo ed il terzo, da trattare congiuntamente poiché diretti a contestare in punto di diritto il momento in cui considerare perfezionato il titolo edilizio, vanno respinti in considerazione della circostanza, per la verità assorbente, che la parte ha dichiarato nella propria istanza una circostanza non veritiera, ossia di aver ottenuto il titolo in una data antecedente alla formulazione della domanda, mentre è pacifico che il provvedimento autorizzativo è intervento in data 25.06.2013 con determinazione n. 17/AP/2013, prot. 10075.
Non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui, avendo formulato la SCIA in data 10.5.2013, era da questa data che doveva considerarsi maturato il titolo edilizio, poiché l’autorizzazione ambientale produce i suoi effetti soltanto dal momento del suo effettivo rilascio.
Ed infatti, l’art. 146, co. 4, del D.lgs. n. 42/2004, stabilisce che “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio ”.
Stante il nesso di presupposizione tra i due autonomi provvedimenti autorizzatori, il rilascio del titolo paesaggistico integra dunque una condizione di efficacia del titolo edilizio (TAR Lazio Sez. III Ter n. 6039/2016), che può ritenersi sussistente solo da tale momento.
Dunque, come correttamente rilevato dal GSE, la procedura di iscrizione al Registro - disciplinata dal D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto energia) - prevede il possesso del “ titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto ” quale requisito di iscrizione (art. 4, comma 3) e la “ precedenza della data del titolo autorizzativo ” quale criterio sussidiario di priorità ai fini della collocazione nell’ordine della graduatoria (art. 4, comma 5, lettera ii).
Nel caso di specie il titolo si è perfezionato pacificamente in data successiva, con tutte le conseguenze del caso in ordine alla sussistenza del diritto al mantenimento dei benefici.
La SCIA, infatti, è un atto soggettivamente e oggettivamente privato che abilita all’esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, a condizione ovviamente che sussistano tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, in particolare quelli posti a presidio di interessi (quale quello paesaggistico) particolarmente sensibili e rilevanti, in assenza dei quali (ad esempio della autorizzazione paesaggistica) la SCIA risulta inefficace (Cons. Stato, sentenza n. 623/2025).
Infine, con riguardo al secondo motivo di ricorso, va rilevato che fino allo svolgimento dell’attività di controllo ed al suo positivo superamento, nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione (Cons. Stato, sez. II, n. 2488/2022).
L’attività amministrativa svolta dal GSE non integra, quindi, alcuna forma di autotutela, avendo l’Amministrazione proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti auto-dichiarati, rilevando ex post la non veridicità delle dichiarazioni in ordine al possesso di titolo autorizzativo valido ed efficace.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO