Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3327 del 9.11.2023 Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato-crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maggio Parte_1
Appellante
e
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_1 CP_2
Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Giuseppe Colella
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_3
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 15.04.2022, esponeva: -di lavorare sin dal 2009, con Parte_1 mansioni di collaboratore domestico, alle dipendenze dell'avvocato dapprima per Controparte_4
20 ore settimanali e, dal giugno 2020, per 30 ore settimanali, dimorando presso la villa del datore di lavoro, cui era annesso un parco di proprietà; -che nel 2021, dopo una lunga trattativa, la villa era stata venduta a e -che nel periodo in cui si erano protratte le Controparte_1 CP_2
trattative, gli acquirenti, ottenuto il permesso di risistemare l'ampio giardino della villa (circa 15.000 mq), gli avevano chiesto di lavorare come giardiniere nelle ore pomeridiane e serali, dopo aver svolto la propria attività per l'avvocato -che sotto le direttive di e , aveva svolto CP_4 CP_1 CP_2 tale attività (innaffiando le numerose piante, trasportando con il trattore in un fondo retrostante l'erba
1
e tra marzo e agosto 2021; -che per il lavoro svolto (pari a 415 ore nel 2020 e 290 ore nel 2021) non aveva ricevuto alcun compenso. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna in solido di CP_1
e , in qualità di datori di lavoro, al pagamento della somma complessiva di € 5.135,27 CP_2
(determinata applicando la retribuzione prevista per la categoria B del CCNL del lavoro domestico), oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si costituivano in giudizio e , i quali CP_2 Controparte_1 eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità delle deduzioni, lamentando la lesione del loro diritto di difesa e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti e l'esistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente: Chiedevano il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la condanna dei datori di lavoro al versamento della CP_3
contribuzione previdenziale sulle somme eventualmente dovute.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio. Il Tribunale rilevava che l'incertezza assoluta sull'orario di lavoro e sul numero di giorni in cui il ricorrente sarebbe stato impegnato come giardiniere impedivano di accertare la quantità e la qualità di lavoro eventualmente effettuato alle dipendenze dei convenuti, distinguendolo da quello svolto a favore dell'avvocato Evidenziava, inoltre, che per l'anno CP_4
2020 esistevano prove documentali contrarie alla prospettazione attorea, visto che dalla missiva del
21.04.2020, a firma dell'avvocato risultava che i convenuti avevano assunto un altro CP_4
soggetto con mansioni di giardiniere e che in tale periodo essi non avevano ancora ottenuto il possesso della villa. Per l'anno 2021, pur non sussistendo prove documentali ostative al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, ribadiva l'inammissibilità della prova orale richiesta a causa dell'assoluta genericità. Riteneva, inoltre, poco verosimile che il ricorrente, nonostante non fosse stato retribuito per ben sette mesi nel 2020, avesse continuato a svolgere attività lavorativa per i resistenti anche nel 2021, ed evidenziava che il fatto che i resistenti versassero all'avvocato CP_4
€ 100,00 al mese per i consumi prodotti dall'attività di giardinaggio (circostanza dedotta dal ricorrente) confermava che tale attività fosse a carico del proprietario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola preliminarmente per il Parte_1
fatto che il Tribunale, pur rilevando la genericità delle allegazioni, piuttosto che dichiarare la nullità del ricorso, aveva rigettato la domanda nel merito, impedendo al ricorrente la possibilità di riproporla.
Nel merito ha censurato la sentenza impugnata ritenendola errata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l'inammissibilità della prova orale articolata nel ricorso introduttivo, senza tenere conto che il tipo di attività richiesta dai resistenti (senza una precisa calendarizzazione e secondo esigenze
2 estemporanee) non permetteva una allegazione precisa in fatto e che, in ogni caso, il giudice di primo grado si sarebbe potuto avvalere dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c. per integrare i capitoli di prova;
inoltre, i resistenti non avevano contestato la quantità di lavoro indicato in ricorso, avendo essi escluso in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato riconducibile a loro e distinto da quello prestato in favore dell'avvocato dunque, anche per tale motivo l'ammissione della prova CP_4 doveva essere riconsiderata. L'appellante ha altresì censurato la decisione impugnata nella parte in cui era stato ritenuto che la corrispondenza a firma dell'avvocato offrisse elementi a sfavore CP_4
della prospettazione di parte ricorrente, come anche era errata la valutazione operata dal Tribunale circa il versamento di € 100 mensili da parte dei resistenti. Ha ribadito la validità della domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poiché contenente chiara indicazione del datore di lavoro e delle ore di lavoro svolto mensilmente in suo favore, evidenziando, in subordine, che eventuali carenze nella “editio actionis” sarebbero state sanabili ex art. 164 comma 5 c.p.c., mediante concessione di un termine per integrare la domanda, come già richiesto in primo grado. Ha insistito nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni rassegante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si sono costituiti e eccependo l'inammissibilità e Controparte_1 CP_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Costituitosi in giudizio, l' ha reiterato le difese e le conclusioni del giudizio di primo grado. CP_3
All'udienza di discussione del 14.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalle parti appellate, sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Appare opportuno affrontare, preliminarmente, la questione della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rispetto alla quale parte appellante ha sostenuto l'incongruenza della decisione del Tribunale che -pur rilevando la genericità delle allegazioni e la inammissibilità della prova testimoniale- ha emesso una pronuncia di rigetto nel merito piuttosto che una pronuncia (in rito) di nullità del ricorso, così precludendo la possibilità di riproposizione della domanda.
Gli argomenti di parte appellante non sono condivisibili.
Come è noto, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ex art. 414 c.p.c.) per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009/2018; n. 3816/2020); invero, è stato affermato che la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dell'art. 163 c.p.c., n. 4, sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. n. 11751/2013).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che è estensibile, al processo del lavoro, la sanabilità del ricorso nullo, ex art. 164 c.p.c., comma 5 (ma che in tal caso la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso) e che da tale ipotesi (del ricorso nullo per mancanza o assoluta indeterminatezza del petitum o mancanza della causa petendi) deve essere distinta dal caso dell'inidoneità delle prove offerte al fine di desumere la fondatezza della domanda e dell'irrilevanza della documentazione prodotta, perché, in questo ultimo caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto del ricorso, ed è orientamento consolidato che l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 32100/2023, n.
3816/2020).
Tanto premesso, nella specie deve condividersi la valutazione effettuata dal Tribunale che ha escluso la nullità del ricorso introduttivo in quanto nella specie non manca né è assolutamente incerto il
4 petitum (ossia l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e del diritto al pagamento delle retribuzioni) né manca la causa petendi, seppur delineata in maniera insufficiente (in quanto generica).
Appare pertanto corretta la decisione del Tribunale che ha escluso la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, esaminando nel merito la domanda attorea.
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Tanto chiarito e venendo al merito, giova rammentare che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito, sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione,
l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (cfr., tra le tante, Cass. n. 9256/2009; n. 5645/2009; n. 21028/2006; n. 4171/2006; n.
20669/2004). In ogni caso, l'onere della prova incombe in capo all'attore e, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. tra le tante Cass. n.
21028/2006).
Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere condividere il giudizio espresso dal Tribunale circa la genericità delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, al fine di dimostrare la sussistenza del vincolo della subordinazione.
In particolare, parte ricorrente ha omesso di indicare specificamente l'orario di lavoro effettivamente osservato e la sua precisa collocazione nell'arco della giornata lavorativa, limitandosi a dedurre, in proposito, che “…lavorava per circa due o tre ore al giorno (quelle che precedevano il tramonto, variabili
a seconda dei mesi dell'anno), nei periodi ricompresi fra maggio e novembre dell'anno 2020 e fra marzo ad agosto dell'anno 2021…”; si tratta di allegazione del tutto generica che non consente di pervenire a una quantificazione ragionevolmente certa delle ore effettivamente lavorate e della retribuzione eventualmente spettante.
Inoltre, nell'atto introduttivo del giudizio mancano precise allegazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, segnatamente con riferimento all'esercizio del potere
5 organizzativo, direttivo e disciplinare dei due pretesi datori di lavoro, rispetto a cui si deduce unicamente che l'appellante lavorava “eseguendo esclusivamente gli ordini dei convenuti”.
In proposito giova rammentare che datore di lavoro è solo colui che esercita il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul lavoratore, con l'emanazione di ordini specifici e con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza sull'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 2728/10). Nella specie manca qualsiasi indicazione sul punto, nonostante che le particolari condizioni dell'attività lavorativa dedotta in giudizio -espletata all'interno della proprietà dell'avvocato datore di CP_4 lavoro del ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro domestico- avrebbero richiesto analitiche e specifiche allegazioni in merito alla presenza e al ruolo svolto dagli odierni appellati, al fine di poter ricondurre l'attività descritta in ricorso a un rapporto di lavoro distinto da quello già in essere con il proprietario del terreno presso cui l'appellante ha operato.
In assenza di siffatte allegazioni, correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, in quanto relativa a circostanze prive di rilevanza al fine di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e la conseguente esistenza dei crediti di lavoro rivendicati.
In tale contesto, poi, le ulteriori considerazioni espresse dal Tribunale (a proposito della comprovata esistenza di altro lavoratore, tale Balla Konate, incaricato dagli appellati di effettuare lavori presso il giardino;
del versamento da parte degli stessi appellati, in favore dell'avvocato di € 100,00 CP_4 mensili quali contributo all'attività di giardinaggio;
della inverosimiglianza di un'attività lavorativa prestata per due anni dal lavoratore, senza alcun corrispettivo) assumono rilievo solo ad colorandum, in funzione confermativa delle accertate carenze del ricorso introduttivo, che sono di per sé sole tali da comportare il rigetto della domanda.
Parte appellante, nel censurare la sentenza impugnata, ha pure lamentato che il Tribunale non abbia esercitato i poteri officiosi, conferitigli dall'art. 421 c.p.c. in tema di prova, invitando parte ricorrente a integrare i fatti sui quali i testimoni avrebbero dovuto essere sentiti.
L'argomento non appare condivisibile, ove si consideri che, nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 421 e 437 c.p.c., non può essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, non potendo tale potere tradursi in una pura e semplice rimessione in termini o sanatoria di decadenze e preclusioni (cfr. tra le tante Cass. n.
13791/2024, n. 23605/2020).
Per tutte le ragioni esposte, dunque, l'appello deve essere rigettato.
6 Le oggettive difficoltà di prova in merito all'esistenza e alla natura del rapporto di lavoro integrano le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02/05/2024 da ei confronti di , Parte_1 CP_2 Controparte_1
e avverso la sentenza del 09/11/2023 n. 3327/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_3
Rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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