Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 14/04/2025 nella causa n. 538/2024 RGL, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e , assistiti dall'avv. PISTILLI
[...] Parte_9 Parte_10
MASSIMO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con ricorso depositato in data 23.5.2024, , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , tutti Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 docenti alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati
1
sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
:2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_1
: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_2
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_3
: 2022/2023 Parte_4
2022/2023 Parte_5
: 2022/2023 Parte_6
2022/2023, 2023/2024 Parte_7
: 2021/2022, 2022/2023 Parte_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 Parte_9
: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. Parte_10
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il
19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n
281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria
1999/70/CE e,
Condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021 Parte_1
/2022 – 2022/2023 dell'importo di Euro 2000,00; , per gli anni scolastici Parte_2
2021/2022 - 2022/2023 – 2023 /2024 dell'importo di Euro 1500,00;
, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021 /2022 – 2022/2023– 2023 /2024 Parte_3 dell'importo di Euro 2000,00;
, per gli anni scolastici 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00 Parte_4
per gli anni scolastici 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00; Parte_5
, per gli anni scolastici 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00 Parte_6
per gli anni scolastici 2022/2023– 2023 /2024 dell'importo di Euro 1000,00; Parte_11
, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 dell'importo di Euro 1000,00 Parte_12
, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 2022/2023– Parte_9
2023 /2024 dell'importo di Euro 2500,00;
, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 2022/2023 Parte_10 dell'importo di Euro 2000,00; mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente.
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Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.”.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1
con riferimento all'a.s. 2022/2023 in cui la ricorrente ha prestato servizio Parte_4 soltanto in virtù di supplenze temporanee e comunque il rigetto delle domande proposte dalla stessa , nonché da e , in quanto detti docenti non Parte_4 Parte_3 Parte_8 risultano più presenti nel sistema delle supplenze didattiche.
All'udienza odierna il difensore dei ricorrenti, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle domande e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
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all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di Parte_1 supplenza annuale nell'a.s. 2019/2020 e di supplenze fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; è stata destinataria di supplenze fino al Parte_2 termine delle attività didattiche in tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
è Parte_3 stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche in tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
nell'a.s. 2022/2023 è stata destinataria di plurimi contratti Parte_4 di supplenze brevi e saltuarie, prestando tuttavia servizio in via continuativa presso lo stesso istituto e sullo stesso posto dal 19.9.2022 al 30.6.2023, sicchè si ritiene che abbia contribuito alla realizzazione della didattica annua al pari di altro docente supplente fino al termine delle attività didattiche;
è stata destinataria di supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_5 nell'a.s. 2022/2023; è stato destinatario di supplenza annuale nell'a.s. Parte_6
2022/2023; è stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche in CP_2 tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
è stato destinatario di supplenza Parte_8 annuale nell'a.s. 2021/2022 e di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2022/2023; è stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche Parte_9 negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e di supplenze annuali negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023 (si rileva con riferimento a detta ricorrente che, pur avendo in narrativa del ricorso specificamente indicato di aver prestato servizio quale supplente nelle annualità indicate, fornendo coerentemente prova documentale, ha poi indicato nelle conclusioni l'a.s. 2023/2024 e non l'a.s.
2021/2022, si ritiene per mero errore materiale); è stata destinataria di Parte_10 supplenza fino al 30.6 nell'a.s. 2018/2019 e di supplenze annuali negli aa.ss. 2019/2020, Part 2020/2021 e 2022/2023 (v. contratti prodotti da parte ric. e stati matricolari prodotti da ).
Con riferimento all'attuale presenza dei ricorrenti nel sistema delle supplenze didattiche, parte ricorrente ha preso atto dell'eccezione sollevata dal resistente con riferimento alla CP_1
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posizione di tre docenti, confermando la fuoriuscita dal sistema delle supplenze didattiche di e e chiedendo, rispetto a tali posizioni, la condanna del Parte_3 Parte_4
al pagamento delle medesime somme indicate nelle conclusioni, quale risarcimento del CP_1 danno per equivalente, mentre con riguardo alla posizione di , è stato Parte_8 documentato l'attuale inserimento del medesimo nelle GPS per la Provincia di Alessandria, sicchè
l'eccezione deve intendersi infondata. Con riguardo agli altri ricorrenti è stata fornita prova documentale dell'attuale presenza in servizio quali docenti di ruolo o supplenti (v. cedolini).
Premesso che la domanda di risarcimento in forma specifica comprende ipso iure la domanda di risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552), si osserva, tuttavia, che, in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio. Nella specie, alcuna allegazione circa eventuali pregiudizi è stata prospettata dai ricorrenti e Parte_3
, pertanto, la domanda risarcitoria per equivalente non può essere accolta. Parte_4
Ciò posto, con riguardo alle altre posizioni, deve, invece, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande accolta, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
- € 2.000,00 Parte_1
- € 1.500,00 Parte_2
- € 500,00 Parte_5
- € 500,00 Parte_6
- € 1.000,00 Parte_7
- € 1.000,00 Parte_8
- € 2.500,00 Parte_9
- € 2.000,00; Parte_10
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.193,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pistilli Massimo.
Alessandria, il 14.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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