TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 885/2025 R.G.L., promossa
D A
Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 T_
,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
e rappresentati e difesi dall'avv. PENSABENE Pt_12 Parte_13
MARIELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto Controparte_1 dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente:
per l'anno scolastico 2022/2023, 2024/2025; Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
per l'anno scolastico 2022/2023, 2024/2025; Parte_3
per l'anno scolastico 2023/2024, 2024/2025; Parte_4
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_5
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024, 2024/2025;
per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_8
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023; Parte_10
per gli anni scolastici 2020/2021, 2023/2024: Parte_11
per l'anno scolastico 2021/2022, 2024/2025; Parte_12
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
Condanna il ad erogare in Controparte_1
favore di € 1.000,00, di Parte_1 Parte_2
€ 2.500,00, di € 1.000,00, di Parte_3 Parte_4
€ 1.000.00, di € 1.500,00, di Parte_5 Parte_6
€ 2.000,00, di € 1.000,00, di
[...] Parte_7 Parte_8
€ 1.500,00, di € 1.000,00, di
[...] Parte_9 Parte_10
€ 1.000,00, di € 1.000,00, di € Parte_11 Parte_12
1.000,00, di € 3.500,00, attraverso l'emissione di buoni Parte_13
elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 6.200,00, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
PENSABENE MARIELLA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/01/2025 parti ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il , e chiedevano, previa eventuale Controparte_1
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rispettivamente da ciascuna delle parti indicate in ricorso , così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1
dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla maturazione del credito.
Deducevano di aver prestato attività lavorativa negli anni scolastici in questione in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto o in forza di incarichi temporanei sostanzialmente annuali sino al termine delle attività didattiche o almeno sino al termine delle lezioni e di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato, di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentavano che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea, per cui la normativa nazionale doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, sub art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale
e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta Controparte_2
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_2
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_2
di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili
a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare Controparte_2
la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti
e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022 nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”;
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze che si condividono e richiamano, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
In particolare, il Tribunale di Torino ha statuito in alcune sentenze che “in materia di formazione le norme di riferimento (…) non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione: - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica; - l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
”.
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio in fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Ciò tanto più vale per i docenti di religione, quale il ricorrente , Parte_13
assunti necessariamente a termine, nonostante prestino l'attività di insegnamento con la medesima continuità dei docenti a tempo indeterminato.
La difesa di parte convenuta ha affermato in analoghi giudizi che la ragione oggettiva che legittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dall'attribuzione della carta elettronica sarebbe ravvisabile nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario. CP_2
Ovverosia, il non può fare affidamento sulla permanenza del docente a CP_2
termine, per la natura stessa del rapporto di lavoro (a termine). Garantendo al docente precario il medesimo beneficio attribuito al docente di ruolo, muterebbe il destinatario dei vantaggi connessi alla Carta stessa: il docente anziché il discente.
La Carta Docente in tal caso vanificherebbe la reale finalità per la quale è stata istituita: l'incremento della qualità dell'istruzione pubblica.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Nella specie, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, sentenza n. 29961/2023, ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, pur non obbligatori nel presente giudizio, vanno condivisi, corrispondendo del resto ai principi espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia sopra citata, e risultando del resto confermare il precedente orientamento di questo Tribunale.
La Suprema Corte, nella motivazione della citata pronuncia emessa in sede di rinvio pregiudiziale, ha valorizzato quale indice di comparabilità fra docenti precari e docenti di ruolo, ai fini della carta docente, il carattere annuale della supplenza, assegnata sino al 31.08 oppure anche sino al 30.06, senza tuttavia pronunciarsi sulle supplenze temporanee, non rilevanti nel giudizio a quo, per la presenza in questa diversa fattispecie di ulteriori questioni, anche di diritto unionale, non affrontate nel giudizio a quo.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, deve in primo luogo escludersi il riconoscimento del diritto delle ricorrenti e Parte_9 Pt_10
ad usufruire della “Carta docente” in relazione all'a.s. 2024/2025;
[...]
invero, dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che i contratti a tempo determinato di supplenza breve relativi a tale anno scolastico ha avuto una durata complessiva di 167 giorni per la ricorrente e di 152 giorni per Parte_9
la ricorrente e come tali inferiori a 180 giorni, senza che vi Parte_10
sia prova che esse si siano protratte sino al termine dell'attività didattica, con la conseguenza che non appare possibile affermare la comparabilità della prestazione lavorativa resa a quella dei docenti a tempo indeterminato, nonché di mantenere la connessione del beneficio in questione con la “didattica annua”.
Difatti, considerato che le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono su posti che si rendono vacanti e/o disponibili, entro il
31/12 e che conseguentemente trattasi di supplenze implicanti, quale durata minima, quella di n. 180 giorni, deve ritenersi che per le supplenze di durata inferiore alla predetta, ovvero inferiore a 180 giorni, qualora non sostanzialmente continuative (con esclusione dei soli giorni festivi e delle ulteriori sospensioni dell'attività didattica in occasione delle festività di Natale e Pasqua) e protratte sino al termine delle attività didattiche, difetti il requisito dell'annualità della supplenza intesa quale annualità didattica. Ed ancora, va esaminata la questione della spettanza della carta docente per a.s.
2022/23 per le ricorrenti e , che Parte_9 Parte_10
vennero nominate per una supplenza temporanea, poi proseguita quasi senza soluzione di continuità, sul medesimo posto, rispettivamente sino al 10.06.2023 e al 08.06.2023.
Osserva questa giudice che, nel suddetto anno scolastico, la ricorrente T_
, sebbene all'inizio nominata per una supplenza temporanea dal
[...]
05.11.2022 al 19.12.2022, poi venne nuovamente nominata in prosecuzione sul medesimo posto dal 20.12.2022 al 20.12.2022, dal 21.12.2022 all'22.12.2022, dal
09.01.2023 al 10.01.2023, da 10.01.2023 a 13.01.2023, dal 16.01.2023 al 21.01.2023, da 23.01.2023 a 25.01.2023, dal 26.01.2023 al 27.01.2023, dal 28.01.2023 al
02.02.2023, dal 03.02.2023 al 05.02.2023, dal 06.02.2023 al 08.02.2023, dal
09.02.2023 al 28.02.2023 ,dal 01.03.2023 al 31.03.2023, dal 28.03.2023 al
04.04.2023, dal 12.04.2023 al 14.04.2023, dal 17.04.2023 al 17.04.2023, dal
18.04.2023 al 21.04.2023, dal 26.04.2023 al 28.04.2023, dal 27.04.2023 al
05.05.2023, dal 06.05.2023 al 16.05.2023, dal 17.05.2023 al 22.05.2023, dal
23.05.2023 al 31.05.2023, dal 05.06.2023 al 10.06.2023 svolgendo di fatto oltre otto mesi di servizio, con la conseguenza che svolse l'attività di docenza sostanzialmente per l'intero anno scolastico, sino al termine delle attività didattiche o almeno sino al termine delle lezioni (come emerge dal calendario scolastico per la Regione Siciliana dell'anno scolastico in questione).
Per quanto attiene alla ricorrente , deve invero osservarsi Parte_10
che sebbene all'inizio nominata per una supplenza temporanea dal 03.10.2022 al
04.10.2022, poi venne nuovamente nominata in prosecuzione sul medesimo posto dal 05.10.2022 al 05.10.2022, dal 06.10.2022 al 06.10.2022, dal 10.10.2022 al
13.10.2022, dal 14.10.2022 al 14.10.2022, dal 17.10.2022 al 23.10.22, dal
24.10.2022 al 02.11.2022, dal 03.11.2022 al 11.11.2022, dal 15.11.2022 al
18.11.2022, dal 21.11.2022 al 21.11.2022, dal 23.11.2022 al 04.12.2022, dal
05.12.2022 al 07.12.2022, dal 13.12.2022 al 21.12.2022, dal 11.01.2023 al
13.01.2023, dal 16.01.2023 al 17.01.2023, dal 18.01.2023 al 19.01.2023, dal 20.01.2023 al 20.01.2023, dal 23.01.2023 al 27.01.2023, dal 30.01.2023 al
01.02.2023, dal 02.02.2023 al 03.02.2023, dal 06.02.2023 al 10.02.2023, dal
11.02.2023 al 03.03.2023, dal 04.03.2023 al 17.03.2023, dal 18.03.2023 al
31.03.2023, dal 12.04.2023 al 14.04.2023, dal 17.04.2023 al 17.04.2023, dal
18.04.2023 al 18.04.2023, dal 19.04.2023 al 21.04.2023, dal 26.04.2023 al
26.04.2023, da 02.05.2023 a 04.05.2023, dal 05.05.2023 al 05.05.203, dal
08.05.2023 al 28.05.2023, dal 29.05.2023 al 31.05.2023, dal 05.06.2023 al
06.06.2023, dal 07.06.2023 al 08.06.2023, svolgendo del pari oltre otto mesi di servizio.
Atteso che, quindi, nella specie, il servizio svolto dalle ricorrenti nell'a.s.
2022/2023 risulta in concreto del tutto sovrapponibile con quello svolto in esecuzione di un contratto sino al termine delle attività didattiche, al 30.06, esso deve ritenersi comparabile al servizio reso da un docente a tempo indeterminato, con conseguente discriminatorietà della mancata concessione della carta docente anche in relazione a questo primo anno scolastico.
La discriminazione, infatti, va valutata in concreto, sicché non può affermarsi che la diversità del tipo di nomina possa influire sulla comparabilità della concreta prestazione del servizio sino al termine delle lezioni (atteso che il calendario scolastico 2022/2023 della Regione Sicilia prevedeva quale fine delle lezioni proprio il giorno 10/06/2023, vedi O.M. del e allegato calendario scolastico CP_3
regionale) con quella sino al 30/06, atteso che la formazione del docente è finalizzata proprio allo svolgimento dell'attività di docenza affidatagli, che, invero, le ricorrenti hanno svolto in concreto sino al termine delle lezioni anche nell'a.s.
2022/2023, così pure in quello 2024/2025 per quanto attiene alla ricorrente
, la quale è stata nominata nell'anno in questione con Parte_1
supplenze temporanee sostanzialmente continuative dal 25.11.2024 fino al
06.06.2025.
Deve, quindi, ritenersi che la normativa interna sia discriminatoria per tutti gli a.s. di cui al ricorso e vada disapplicata, affermando il diritto di parte ricorrente alla carta docente per tutti gli anni richiesti (in assenza, peraltro, di alcuna eccezione di prescrizione, non sollevata dall'Amministrazione, rimasta contumace).
Nella fattispecie, è stato positivamente provato che parti ricorrenti, nominate negli aa.ss. oggetto di causa in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto o in forza di incarichi temporanei sostanzialmente annuali sino al termine delle attività didattiche o almeno sino al termine delle lezioni , siano tuttora iscritte nelle graduatorie utilizzate per le nomine annuali dei docenti (vedi contratti a.s.
2024/25), mentre le ricorrenti e Parte_2 Parte_7
sono state assunte a tempo indeterminato rispettivamente negli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, sicché l'importo della carta docente di loro spettanza dovrà essere corrisposto a mezzo di carta elettronica analoga a quella che viene rilasciata ai docenti a tempo indeterminato.
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal
DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato.
Il beneficio in questione, infatti, non è costituito dalla semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, bensì di una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, con la conseguenza che, dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della Carta docente, il va condannato a emettere CP_2
analoghi buoni elettronici di spesa, finalizzati al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni di prestazione del servizio a tempo determinato, che viene indicato in parte dispositiva.
Relativamente alle parti ricorrenti che lo hanno come sopra richiesto, per l'anno scolastico 2023/24, infine, va precisato che l'obbligo dell'Amministrazione convenuta di erogazione della carta docente deriva anche dalla normativa nazionale, costituita dal D.L. n. 69/2023, convertito in Legge n. 103/2023, che all'art. 15 dispone: “Art. 15 Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 56238431 La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante.”.
Invero, il contratto di supplenza conferita a ciascuna delle parti ricorrenti sopra indicate sino al 30.6.2024 è un contratto di supplenza annuale, senza che alcun elemento sia stato fornito in relazione alla circostanza che essa sia stata attribuita su posto libero solo in organico di fatto;
ove essa debba essere considerata conferita su posto vacante, l'erogazione della carta docente per tale annualità sarebbe dovuta anche in base alla normativa italiana sopra citata.
Le spese, liquidate e distratte in parte dispositiva, seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 885/2025 R.G.L., promossa
D A
Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 T_
,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
e rappresentati e difesi dall'avv. PENSABENE Pt_12 Parte_13
MARIELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto Controparte_1 dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente:
per l'anno scolastico 2022/2023, 2024/2025; Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
per l'anno scolastico 2022/2023, 2024/2025; Parte_3
per l'anno scolastico 2023/2024, 2024/2025; Parte_4
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_5
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024, 2024/2025;
per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_8
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023; Parte_10
per gli anni scolastici 2020/2021, 2023/2024: Parte_11
per l'anno scolastico 2021/2022, 2024/2025; Parte_12
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
Condanna il ad erogare in Controparte_1
favore di € 1.000,00, di Parte_1 Parte_2
€ 2.500,00, di € 1.000,00, di Parte_3 Parte_4
€ 1.000.00, di € 1.500,00, di Parte_5 Parte_6
€ 2.000,00, di € 1.000,00, di
[...] Parte_7 Parte_8
€ 1.500,00, di € 1.000,00, di
[...] Parte_9 Parte_10
€ 1.000,00, di € 1.000,00, di € Parte_11 Parte_12
1.000,00, di € 3.500,00, attraverso l'emissione di buoni Parte_13
elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 6.200,00, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
PENSABENE MARIELLA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/01/2025 parti ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il , e chiedevano, previa eventuale Controparte_1
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rispettivamente da ciascuna delle parti indicate in ricorso , così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1
dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla maturazione del credito.
Deducevano di aver prestato attività lavorativa negli anni scolastici in questione in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto o in forza di incarichi temporanei sostanzialmente annuali sino al termine delle attività didattiche o almeno sino al termine delle lezioni e di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato, di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentavano che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea, per cui la normativa nazionale doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, sub art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale
e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta Controparte_2
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_2
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_2
di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili
a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare Controparte_2
la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti
e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022 nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”;
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze che si condividono e richiamano, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
In particolare, il Tribunale di Torino ha statuito in alcune sentenze che “in materia di formazione le norme di riferimento (…) non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione: - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica; - l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
”.
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio in fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Ciò tanto più vale per i docenti di religione, quale il ricorrente , Parte_13
assunti necessariamente a termine, nonostante prestino l'attività di insegnamento con la medesima continuità dei docenti a tempo indeterminato.
La difesa di parte convenuta ha affermato in analoghi giudizi che la ragione oggettiva che legittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dall'attribuzione della carta elettronica sarebbe ravvisabile nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario. CP_2
Ovverosia, il non può fare affidamento sulla permanenza del docente a CP_2
termine, per la natura stessa del rapporto di lavoro (a termine). Garantendo al docente precario il medesimo beneficio attribuito al docente di ruolo, muterebbe il destinatario dei vantaggi connessi alla Carta stessa: il docente anziché il discente.
La Carta Docente in tal caso vanificherebbe la reale finalità per la quale è stata istituita: l'incremento della qualità dell'istruzione pubblica.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Nella specie, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, sentenza n. 29961/2023, ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, pur non obbligatori nel presente giudizio, vanno condivisi, corrispondendo del resto ai principi espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia sopra citata, e risultando del resto confermare il precedente orientamento di questo Tribunale.
La Suprema Corte, nella motivazione della citata pronuncia emessa in sede di rinvio pregiudiziale, ha valorizzato quale indice di comparabilità fra docenti precari e docenti di ruolo, ai fini della carta docente, il carattere annuale della supplenza, assegnata sino al 31.08 oppure anche sino al 30.06, senza tuttavia pronunciarsi sulle supplenze temporanee, non rilevanti nel giudizio a quo, per la presenza in questa diversa fattispecie di ulteriori questioni, anche di diritto unionale, non affrontate nel giudizio a quo.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, deve in primo luogo escludersi il riconoscimento del diritto delle ricorrenti e Parte_9 Pt_10
ad usufruire della “Carta docente” in relazione all'a.s. 2024/2025;
[...]
invero, dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che i contratti a tempo determinato di supplenza breve relativi a tale anno scolastico ha avuto una durata complessiva di 167 giorni per la ricorrente e di 152 giorni per Parte_9
la ricorrente e come tali inferiori a 180 giorni, senza che vi Parte_10
sia prova che esse si siano protratte sino al termine dell'attività didattica, con la conseguenza che non appare possibile affermare la comparabilità della prestazione lavorativa resa a quella dei docenti a tempo indeterminato, nonché di mantenere la connessione del beneficio in questione con la “didattica annua”.
Difatti, considerato che le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono su posti che si rendono vacanti e/o disponibili, entro il
31/12 e che conseguentemente trattasi di supplenze implicanti, quale durata minima, quella di n. 180 giorni, deve ritenersi che per le supplenze di durata inferiore alla predetta, ovvero inferiore a 180 giorni, qualora non sostanzialmente continuative (con esclusione dei soli giorni festivi e delle ulteriori sospensioni dell'attività didattica in occasione delle festività di Natale e Pasqua) e protratte sino al termine delle attività didattiche, difetti il requisito dell'annualità della supplenza intesa quale annualità didattica. Ed ancora, va esaminata la questione della spettanza della carta docente per a.s.
2022/23 per le ricorrenti e , che Parte_9 Parte_10
vennero nominate per una supplenza temporanea, poi proseguita quasi senza soluzione di continuità, sul medesimo posto, rispettivamente sino al 10.06.2023 e al 08.06.2023.
Osserva questa giudice che, nel suddetto anno scolastico, la ricorrente T_
, sebbene all'inizio nominata per una supplenza temporanea dal
[...]
05.11.2022 al 19.12.2022, poi venne nuovamente nominata in prosecuzione sul medesimo posto dal 20.12.2022 al 20.12.2022, dal 21.12.2022 all'22.12.2022, dal
09.01.2023 al 10.01.2023, da 10.01.2023 a 13.01.2023, dal 16.01.2023 al 21.01.2023, da 23.01.2023 a 25.01.2023, dal 26.01.2023 al 27.01.2023, dal 28.01.2023 al
02.02.2023, dal 03.02.2023 al 05.02.2023, dal 06.02.2023 al 08.02.2023, dal
09.02.2023 al 28.02.2023 ,dal 01.03.2023 al 31.03.2023, dal 28.03.2023 al
04.04.2023, dal 12.04.2023 al 14.04.2023, dal 17.04.2023 al 17.04.2023, dal
18.04.2023 al 21.04.2023, dal 26.04.2023 al 28.04.2023, dal 27.04.2023 al
05.05.2023, dal 06.05.2023 al 16.05.2023, dal 17.05.2023 al 22.05.2023, dal
23.05.2023 al 31.05.2023, dal 05.06.2023 al 10.06.2023 svolgendo di fatto oltre otto mesi di servizio, con la conseguenza che svolse l'attività di docenza sostanzialmente per l'intero anno scolastico, sino al termine delle attività didattiche o almeno sino al termine delle lezioni (come emerge dal calendario scolastico per la Regione Siciliana dell'anno scolastico in questione).
Per quanto attiene alla ricorrente , deve invero osservarsi Parte_10
che sebbene all'inizio nominata per una supplenza temporanea dal 03.10.2022 al
04.10.2022, poi venne nuovamente nominata in prosecuzione sul medesimo posto dal 05.10.2022 al 05.10.2022, dal 06.10.2022 al 06.10.2022, dal 10.10.2022 al
13.10.2022, dal 14.10.2022 al 14.10.2022, dal 17.10.2022 al 23.10.22, dal
24.10.2022 al 02.11.2022, dal 03.11.2022 al 11.11.2022, dal 15.11.2022 al
18.11.2022, dal 21.11.2022 al 21.11.2022, dal 23.11.2022 al 04.12.2022, dal
05.12.2022 al 07.12.2022, dal 13.12.2022 al 21.12.2022, dal 11.01.2023 al
13.01.2023, dal 16.01.2023 al 17.01.2023, dal 18.01.2023 al 19.01.2023, dal 20.01.2023 al 20.01.2023, dal 23.01.2023 al 27.01.2023, dal 30.01.2023 al
01.02.2023, dal 02.02.2023 al 03.02.2023, dal 06.02.2023 al 10.02.2023, dal
11.02.2023 al 03.03.2023, dal 04.03.2023 al 17.03.2023, dal 18.03.2023 al
31.03.2023, dal 12.04.2023 al 14.04.2023, dal 17.04.2023 al 17.04.2023, dal
18.04.2023 al 18.04.2023, dal 19.04.2023 al 21.04.2023, dal 26.04.2023 al
26.04.2023, da 02.05.2023 a 04.05.2023, dal 05.05.2023 al 05.05.203, dal
08.05.2023 al 28.05.2023, dal 29.05.2023 al 31.05.2023, dal 05.06.2023 al
06.06.2023, dal 07.06.2023 al 08.06.2023, svolgendo del pari oltre otto mesi di servizio.
Atteso che, quindi, nella specie, il servizio svolto dalle ricorrenti nell'a.s.
2022/2023 risulta in concreto del tutto sovrapponibile con quello svolto in esecuzione di un contratto sino al termine delle attività didattiche, al 30.06, esso deve ritenersi comparabile al servizio reso da un docente a tempo indeterminato, con conseguente discriminatorietà della mancata concessione della carta docente anche in relazione a questo primo anno scolastico.
La discriminazione, infatti, va valutata in concreto, sicché non può affermarsi che la diversità del tipo di nomina possa influire sulla comparabilità della concreta prestazione del servizio sino al termine delle lezioni (atteso che il calendario scolastico 2022/2023 della Regione Sicilia prevedeva quale fine delle lezioni proprio il giorno 10/06/2023, vedi O.M. del e allegato calendario scolastico CP_3
regionale) con quella sino al 30/06, atteso che la formazione del docente è finalizzata proprio allo svolgimento dell'attività di docenza affidatagli, che, invero, le ricorrenti hanno svolto in concreto sino al termine delle lezioni anche nell'a.s.
2022/2023, così pure in quello 2024/2025 per quanto attiene alla ricorrente
, la quale è stata nominata nell'anno in questione con Parte_1
supplenze temporanee sostanzialmente continuative dal 25.11.2024 fino al
06.06.2025.
Deve, quindi, ritenersi che la normativa interna sia discriminatoria per tutti gli a.s. di cui al ricorso e vada disapplicata, affermando il diritto di parte ricorrente alla carta docente per tutti gli anni richiesti (in assenza, peraltro, di alcuna eccezione di prescrizione, non sollevata dall'Amministrazione, rimasta contumace).
Nella fattispecie, è stato positivamente provato che parti ricorrenti, nominate negli aa.ss. oggetto di causa in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto o in forza di incarichi temporanei sostanzialmente annuali sino al termine delle attività didattiche o almeno sino al termine delle lezioni , siano tuttora iscritte nelle graduatorie utilizzate per le nomine annuali dei docenti (vedi contratti a.s.
2024/25), mentre le ricorrenti e Parte_2 Parte_7
sono state assunte a tempo indeterminato rispettivamente negli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, sicché l'importo della carta docente di loro spettanza dovrà essere corrisposto a mezzo di carta elettronica analoga a quella che viene rilasciata ai docenti a tempo indeterminato.
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal
DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato.
Il beneficio in questione, infatti, non è costituito dalla semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, bensì di una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, con la conseguenza che, dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della Carta docente, il va condannato a emettere CP_2
analoghi buoni elettronici di spesa, finalizzati al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni di prestazione del servizio a tempo determinato, che viene indicato in parte dispositiva.
Relativamente alle parti ricorrenti che lo hanno come sopra richiesto, per l'anno scolastico 2023/24, infine, va precisato che l'obbligo dell'Amministrazione convenuta di erogazione della carta docente deriva anche dalla normativa nazionale, costituita dal D.L. n. 69/2023, convertito in Legge n. 103/2023, che all'art. 15 dispone: “Art. 15 Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 56238431 La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante.”.
Invero, il contratto di supplenza conferita a ciascuna delle parti ricorrenti sopra indicate sino al 30.6.2024 è un contratto di supplenza annuale, senza che alcun elemento sia stato fornito in relazione alla circostanza che essa sia stata attribuita su posto libero solo in organico di fatto;
ove essa debba essere considerata conferita su posto vacante, l'erogazione della carta docente per tale annualità sarebbe dovuta anche in base alla normativa italiana sopra citata.
Le spese, liquidate e distratte in parte dispositiva, seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino